Art. 20 
 
 
                       (Disposizioni diverse) 
 
  1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di  spesa
per i quali non esistono nel bilancio di previsione i  corrispondenti
capitoli  nell'ambito  dei   programmi   interessati,   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  istituire  gli
occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con  propri  decreti  da
comunicare alla Corte dei conti. 
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri  decreti,
su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2024, le
disponibilita' esistenti su altri programmi degli stati di previsione
delle amministrazioni  competenti  a  favore  di  appositi  programmi
destinati  all'attuazione  di  interventi  cofinanziati   dall'Unione
europea. 
  3.  In  relazione  ai  provvedimenti  di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze,
per l'anno finanziario 2024, e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, adottati su proposta dei Ministri  competenti  e  comunicati
alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni  compensative
di bilancio, anche tra diversi stati di  previsione,  in  termini  di
residui, di competenza e di cassa,  ivi  comprese  l'istituzione,  la
modifica e la soppressione di missioni e programmi,  che  si  rendano
necessarie  in  relazione   all'accorpamento   di   funzioni   o   al
trasferimento di competenze. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2024,  le
variazioni  di  bilancio  connesse  con  l'attuazione  dei  contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro  del  personale  dipendente   dalle
amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40  del
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  nonche'  degli  accordi
sindacali e dei provvedimenti di  concertazione,  adottati  ai  sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  195,  per
quanto concerne il trattamento economico  fondamentale  e  accessorio
del personale interessato. Per l'attuazione di  quanto  previsto  dal
presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul  capitolo
3027  «  Fondo  da  ripartire  per  l'attuazione  dei  contratti  del
personale delle amministrazioni statali, ivi  compreso  il  personale
militare e quello dei corpi di polizia » dello  stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze  possono  essere  versate
all'entrata del bilancio dello Stato. 
  5.   Le   risorse   finanziarie   relative   ai   fondi   destinati
all'incentivazione del personale  civile  dello  Stato,  delle  Forze
armate, del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e  dei  Corpi  di
polizia  nonche'  quelle  per  la  corresponsione   del   trattamento
economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate  alla
chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto  dei  residui  per
essere   utilizzate   nell'esercizio    successivo.    Il    Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, per l'anno  finanziario  2024,  le  variazioni  di  bilancio
occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di  previsione
di ciascun Ministero, per  l'anno  finanziario  2024,  le  variazioni
compensative di bilancio tra  i  capitoli  interessati  al  pagamento
delle competenze fisse e accessorie  mediante  ordini  collettivi  di
pagamento con il sistema denominato «  cedolino  unico  »,  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  7. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione  negli  stati  di  previsione
delle amministrazioni statali  interessate,  per  l'anno  finanziario
2024, delle somme rimborsate  dalla  Commissione  europea  per  spese
sostenute dalle amministrazioni  medesime  a  carico  dei  pertinenti
programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite  al  fondo  di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e
successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato. 
  8. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione  negli  stati  di  previsione
delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, delle
somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle  istituzioni
dell'Unione europea per il rimborso delle spese  di  missione  presso
gli organismi dell'Unione  europea  nei  riguardi  del  personale  in
servizio presso  le  amministrazioni  dello  Stato,  sostenute  dalle
amministrazioni  medesime  a  carico  dei  pertinenti  programmi  dei
rispettivi stati di previsione. 
  9. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni  interessate,  per  l'anno   finanziario   2024,   le
variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione  dei  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi  dell'articolo
7 della legge 15  marzo  1997,  n.  59,  e  dei  decreti  legislativi
concernenti il conferimento  di  funzioni  e  compiti  amministrativi
dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I
della medesima legge n. 59 del 1997. 
  10. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi  degli  stati
di  previsione  delle   amministrazioni   interessate,   per   l'anno
finanziario  2024,  le  variazioni   di   bilancio   occorrenti   per
l'applicazione del decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56,
concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale. 
  11. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione  negli  stati  di  previsione
delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, delle
somme versate all'entrata a titolo di  contribuzione  alle  spese  di
gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali
ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001,  n.
448, nonche' di quelle versate a titolo di contribuzione  alle  spese
di gestione di servizi ed iniziative  finalizzati  al  benessere  del
personale. 
  12. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni  interessate,  per  l'anno   finanziario   2024,   le
variazioni  di  bilancio  compensative  occorrenti  per  l'attuazione
dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  13. In  attuazione  dell'articolo  30,  comma  4,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno  finanziario
2024, le variazioni compensative,  in  termini  di  competenza  e  di
cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli  stati  di  previsione
dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e  per  rimborso  di
passivita' finanziarie relative ad operazioni di mutui il  cui  onere
di ammortamento e' posto a carico dello Stato. 
  14. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni  interessate,  per  l'anno   finanziario   2024,   le
variazioni di bilancio  compensative  occorrenti  in  relazione  alle
riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi
dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  15.  Il  Ragioniere  generale  dello   Stato   e'   autorizzato   a
riassegnare, per l'anno finanziario 2024, con propri  decreti,  negli
stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che
subentrano, ai sensi della normativa vigente,  nella  gestione  delle
residue attivita' liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo
Stato,  sottoposti  a  liquidazione  coatta  amministrativa  in  base
all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le
somme,  residuali  al  31  dicembre  2023,  versate  all'entrata  del
bilancio   dello   Stato   dai   commissari    liquidatori    cessati
dall'incarico. 
  16. Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di  previsione
del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle
foreste, destinate agli interventi gia' di competenza della soppressa
Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento  del
monte premi delle corse, in caso  di  mancata  adozione  del  decreto
previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  o,  comunque,  nelle   more   dell'emanazione   dello   stesso,
costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali
ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita  in  denaro
affidati in concessione  allo  Stato  ai  sensi  del  comma  282  del
medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004. 
  17. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni  interessate,  per  l'anno   finanziario   2024,   le
variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti
dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto  di  beni  e
servizi in applicazione di quanto  disposto  dall'articolo  2,  comma
222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  18. Per corrispondere alle eccezionali  indifferibili  esigenze  di
servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a
ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno  finanziario
2024, le risorse iscritte nel fondo istituito ai sensi  dell'articolo
3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «
Fondi da ripartire », programma «  Fondi  da  assegnare  »,  capitolo
3026, sulla base delle assegnazioni disposte con  l'apposito  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni  tengono
conto anche delle risorse finanziarie gia'  iscritte  nei  pertinenti
capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al  fine
di assicurare la tempestiva  corresponsione  delle  somme  dovute  al
personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente
autorizzate per le medesime finalita' nell'anno 2023. E'  autorizzata
l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti
ivi stabiliti per l'anno 2023. 
  19. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta dei  Ministri  competenti,
per l'anno finanziario 2024, le variazioni  compensative,  anche  tra
programmi diversi del medesimo stato di  previsione,  in  termini  di
residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso
di sentenze definitive  anche  relative  ad  esecuzione  forzata  nei
confronti delle amministrazioni dello Stato. 
  20. In relazione al pagamento delle competenze accessorie  mediante
ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato  «  cedolino
unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre
2009,  n.  191,  il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro
dell'interno, fra  gli  stati  di  previsione  delle  amministrazioni
interessate, per l'anno finanziario  2024,  i  fondi  iscritti  nello
stato di previsione del  Ministero  dell'interno,  nell'ambito  della
missione « Ordine  pubblico  e  sicurezza  »,  programma  «  Servizio
permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine  e  la
sicurezza pubblica » e programma  «  Pianificazione  e  coordinamento
Forze  di  polizia  »,  concernenti  il  trattamento  accessorio  del
personale delle Forze di polizia  e  del  personale  alle  dipendenze
della   Direzione   investigativa   antimafia.   Nelle    more    del
perfezionamento  del  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di   cui
all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1°  aprile  1981,  n.
121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei  compensi  per
lavoro straordinario ai corpi di polizia, e' autorizzata l'erogazione
dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal  decreto  adottato  ai
sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2023. 
  21. In relazione al pagamento delle competenze fisse  e  accessorie
mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema  denominato  «
cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23
dicembre  2009,  n.  191,  il  Ragioniere  generale  dello  Stato  e'
autorizzato a riassegnare allo  stato  di  previsione  del  Ministero
della difesa, per  l'anno  finanziario  2024,  le  somme  versate  in
entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie  del  personale
dell'Arma dei carabinieri in  forza  extraorganica  presso  le  altre
amministrazioni. 
  22. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno,
per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative, negli  stati
di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per  la
manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche
e logistiche per le esigenze delle sezioni  di  polizia  giudiziaria,
iscritte nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza  »,
programma  «  Contrasto  al  crimine,  tutela  dell'ordine  e   della
sicurezza  pubblica  »,  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno. 
  23. Ai fini dell'attuazione del programma  di  interventi  previsto
dall'articolo 5, commi 2 e 8-bis, del decreto  legislativo  4  luglio
2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo,
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2024, variazioni
compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra  i
capitoli dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
della  sicurezza  energetica  relativi  all'attuazione   del   citato
programma di  interventi  e  i  correlati  capitoli  degli  stati  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero
della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  24. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione  negli  stati  di  previsione
delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, delle
somme  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  dall'Unione
europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati
a  titolo  di  contribuzione   alle   spese   di   promozione   della
conciliazione dei tempi di vita e  di  lavoro  nelle  amministrazioni
pubbliche, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124. 
  25. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
ripartire tra gli stati di previsione dei  Ministeri  interessati  le
risorse del  capitolo  «  Fondo  da  assegnare  per  la  sistemazione
contabile delle partite iscritte al conto sospeso »,  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  per
l'anno finanziario 2024. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate
nel corso dello stesso esercizio  sono  conservate  in  bilancio  per
essere utilizzate nell'esercizio successivo. 
  26. Con decreti del Ragioniere generale  dello  Stato,  per  l'anno
finanziario 2024, le somme affluite all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per effetto di donazioni  effettuate  da  soggetti  privati  in
favore  di  amministrazioni  centrali  e  periferiche   dello   Stato
puntualmente  individuate  possono  essere  riassegnate  ad  appositi
capitoli  di  spesa  degli  stati   di   previsione   dei   Ministeri
interessati. 
  27. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  per   l'anno   finanziario   2024,
variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra  le
spese per la partecipazione italiana a  banche,  fondi  ed  organismi
internazionali  iscritte  nel  programma  «  Politica   economica   e
finanziaria in ambito internazionale », nell'ambito della missione  «
L'Italia in Europa e nel  mondo  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze,  e  le  spese  connesse  con
l'intervento  diretto   di   societa'   partecipate   dal   Ministero
dell'economia e delle  finanze  all'interno  del  sistema  economico,
anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della
missione « Politiche economico-finanziarie e  di  bilancio  e  tutela
della finanza pubblica », programma «  Regolamentazione  e  vigilanza
sul settore finanziario », del medesimo stato di previsione. 
  28. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle
amministrazioni  centrali  cui  compete  la  gestione  dei  programmi
spaziali nazionali ed  in  cooperazione  internazionale,  per  l'anno
finanziario 2024, delle somme di cui all'articolo 1, comma 253, della
legge 27 dicembre 2019, n.  160,  versate  all'entrata  del  bilancio
dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  29. Al fine di dare attuazione,  per  le  amministrazioni  centrali
dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, e all'articolo 45 del codice dei contratti pubblici,  di  cui  al
decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,  il  Ragioniere  generale
dello  Stato,  per  l'anno  finanziario  2024,   e'   autorizzato   a
riassegnare, con propri  decreti,  su  proposta  dell'amministrazione
competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello  stato  di
previsione  della   medesima   amministrazione   le   somme   versate
all'entrata del bilancio dello  Stato  riguardanti  le  risorse  allo
scopo destinate per ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da
parte  della  struttura  ministeriale   che   opera   come   stazione
appaltante, ferma restando l'adozione del  regolamento  che  ciascuna
amministrazione deve adottare per  la  ripartizione  degli  incentivi
alle funzioni tecniche. 
  30. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare  nell'anno  finanziario  2024,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio,  anche  in  conto  residui,  negli
stati di previsione dell'entrata e della spesa delle  amministrazioni
interessate, in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo anno.  Ai  fini  dell'immediata
attuazione  dei  detti  provvedimenti   legislativi,   il   Ministero
dell'economia e delle  finanze,  ove  necessario,  puo'  disporre  il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria,  la  cui  regolarizzazione  e'
effettuata con l'emissione di  ordini  di  pagamento  sui  pertinenti
capitoli di spesa. 
  31. Con la nota di variazioni di cui  all'articolo  21,  comma  12,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  sono  apportate  le  modifiche
alla struttura del bilancio derivanti dai decreti del Presidente  del
Consiglio dei ministri, gia'  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale,
recanti la riorganizzazione delle  amministrazioni  centrali  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22  aprile  2023,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.  74,  e
di cui all'articolo 14 del decreto-legge 29 settembre 2023,  n.  132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170. 
  32.  Le  risorse  finanziarie  annualmente  assegnate  al  bilancio
autonomo della Corte dei conti, per il  funzionamento  dell'istituto,
sono determinate in misura  pari,  complessivamente,  allo  0,41  per
mille per l'anno 2024, allo 0,437 per mille per l'anno  2025  e  allo
0,45 per mille a decorrere dall'anno 2026 delle spese finali previste
in sede  di  presentazione  del  disegno  di  legge  di  bilancio  di
previsione di cui all'articolo 21 della legge 31  dicembre  2009,  n.
196, al netto delle spese per interessi e di quelle relative al PNRR.
In sede di approvazione del conto  consuntivo  di  ciascun  anno,  il
Segretario generale della Corte dei conti dispone il versamento della
quota libera dell'avanzo di amministrazione all'entrata del  bilancio
dello Stato. Le risorse finanziarie definite ai  sensi  del  presente
comma non possono essere inferiori a 325  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2024. 
  33. Gli stanziamenti di cui al comma 32  non  tengono  conto  delle
somme da trasferire al bilancio autonomo  della  Corte  dei  conti  a
seguito del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro,  ai
sensi dell'articolo 48, comma 1, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165,  e  dei  trasferimenti  per  investimenti  a   valere
sull'apposito capitolo in conto capitale. 
 
          Note all'art. 20: 
 
          Note al comma 4 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  40  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche: 
              «Art.   40   (Contratti    collettivi    nazionali    e
          integrativi). - 1. La contrattazione collettiva  disciplina
          il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si  svolge
          con le  modalita'  previste  dal  presente  decreto.  Nelle
          materie   relative   alle   sanzioni   disciplinari,   alla
          valutazione delle prestazioni ai fini della  corresponsione
          del   trattamento   accessorio,   della    mobilita',    la
          contrattazione collettiva e' consentita nei limiti previsti
          dalle norme di legge.  Sono  escluse  dalla  contrattazione
          collettiva le materie  attinenti  all'organizzazione  degli
          uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi
          dell'articolo  9,   quelle   afferenti   alle   prerogative
          dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16  e  17,
          la materia del conferimento e della revoca degli  incarichi
          dirigenziali, nonche' quelle di cui all'articolo  2,  comma
          1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. 
              2.  Tramite  appositi   accordi   tra   l'ARAN   e   le
          Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui
          agli articoli 41, comma 5, e 47,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica,  sono  definiti  fino  a  un
          massimo di quattro comparti  di  contrattazione  collettiva
          nazionale, cui corrispondono non piu' di  quattro  separate
          aree per la dirigenza (354). Una apposita  area  o  sezione
          contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la  dirigenza
          del ruolo sanitario del Servizio sanitario  nazionale,  per
          gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto  legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni.
          Nell'ambito dei comparti di contrattazione  possono  essere
          costituite apposite  sezioni  contrattuali  per  specifiche
          professionalita'. 
              3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza
          con  il  settore  privato,  la  struttura  contrattuale,  i
          rapporti tra i diversi livelli e la  durata  dei  contratti
          collettivi  nazionali  e  integrativi.  La   durata   viene
          stabilita in modo che vi sia  coincidenza  fra  la  vigenza
          della disciplina giuridica e di quella economica. 
              3-bis. Le pubbliche amministrazioni  attivano  autonomi
          livelli  di  contrattazione  collettiva  integrativa,   nel
          rispetto  dell'articolo  7,  comma  5,  e  dei  vincoli  di
          bilancio  risultanti  dagli  strumenti  di   programmazione
          annuale  e  pluriennale  di  ciascuna  amministrazione.  La
          contrattazione  collettiva  integrativa  assicura  adeguati
          livelli di efficienza e produttivita' dei servizi pubblici,
          incentivando l'impegno e  la  qualita'  della  performance,
          destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli  obiettivi
          organizzativi ed individuali, una  quota  prevalente  delle
          risorse  finalizzate  ai  trattamenti  economici  accessori
          comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3.  La
          predetta  quota  e'  collegata   alle   risorse   variabili
          determinate per l'anno di  riferimento.  La  contrattazione
          collettiva integrativa  si  svolge  sulle  materie,  con  i
          vincoli e nei limiti  stabiliti  dai  contratti  collettivi
          nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali  che
          questi   ultimi   prevedono;   essa   puo'   avere   ambito
          territoriale e riguardare piu' amministrazioni. I contratti
          collettivi nazionali definiscono il termine delle  sessioni
          negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine  le
          parti riassumono le rispettive prerogative  e  liberta'  di
          iniziativa e decisione. 
              3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga  l'accordo  per
          la stipulazione di  un  contratto  collettivo  integrativo,
          qualora  il  protrarsi  delle   trattative   determini   un
          pregiudizio alla funzionalita' dell'azione  amministrativa,
          nel rispetto dei principi di correttezza e buona  fede  fra
          le parti, l'amministrazione interessata puo' provvedere, in
          via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato  accordo
          fino  alla  successiva   sottoscrizione   e   prosegue   le
          trattative al  fine  di  pervenire  in  tempi  celeri  alla
          conclusione    dell'accordo.     Agli     atti     adottati
          unilateralmente si applicano le procedure di  controllo  di
          compatibilita' economico-finanziaria previste dall'articolo
          40-bis.   I   contratti   collettivi   nazionali    possono
          individuare un termine  minimo  di  durata  delle  sessioni
          negoziali   in   sede   decentrata,   decorso   il    quale
          l'amministrazione interessata puo' in ogni caso provvedere,
          in via  provvisoria,  sulle  materie  oggetto  del  mancato
          accordo. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica,  un  osservatorio  a
          composizione paritetica con il compito di monitorare i casi
          e le modalita' con cui ciascuna amministrazione adotta  gli
          atti di  cui  al  primo  periodo.  L'osservatorio  verifica
          altresi' che tali  atti  siano  adeguatamente  motivati  in
          ordine alla sussistenza del pregiudizio alla  funzionalita'
          dell'azione  amministrativa.  Ai  componenti  non  spettano
          compensi, gettoni, emolumenti,  indennita'  o  rimborsi  di
          spese comunque denominati. 
              3-quater. 
              3-quinquies.  La  contrattazione  collettiva  nazionale
          dispone,  per  le  amministrazioni  di  cui  al   comma   3
          dell'articolo 41, le modalita' di  utilizzo  delle  risorse
          indicate  all'articolo  45,  comma  3-bis,  individuando  i
          criteri e  i  limiti  finanziari  entro  i  quali  si  deve
          svolgere la contrattazione  integrativa.  Le  regioni,  per
          quanto concerne le  proprie  amministrazioni,  e  gli  enti
          locali   possono   destinare   risorse   aggiuntive    alla
          contrattazione  integrativa  nei  limiti  stabiliti   dalla
          contrattazione nazionale e  nei  limiti  dei  parametri  di
          virtuosita' fissati per la spesa di personale dalle vigenti
          disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi  di
          finanza pubblica e di analoghi strumenti  del  contenimento
          della spesa. Lo stanziamento delle risorse  aggiuntive  per
          la contrattazione integrativa  e'  correlato  all'effettivo
          rispetto  dei   principi   in   materia   di   misurazione,
          valutazione e trasparenza della performance e in materia di
          merito e premi applicabili alle regioni e agli enti  locali
          secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del  decreto
          legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.  15,
          in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
          pubblico e di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
          amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni  non  possono
          in ogni caso sottoscrivere  in  sede  decentrata  contratti
          collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e  con  i
          limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o  che
          disciplinano materie  non  espressamente  delegate  a  tale
          livello negoziale ovvero che comportano oneri non  previsti
          negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale  di
          ciascuna  amministrazione.  Nei  casi  di  violazione   dei
          vincoli  e  dei  limiti   di   competenza   imposti   dalla
          contrattazione  nazionale  o  dalle  norme  di  legge,   le
          clausole sono nulle, non possono essere  applicate  e  sono
          sostituite ai sensi degli articoli  1339  e  1419,  secondo
          comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli
          finanziari accertato da parte delle  sezioni  regionali  di
          controllo della Corte dei  conti,  del  Dipartimento  della
          funzione pubblica o del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e' fatto altresi' obbligo di  recupero  nell'ambito
          della sessione negoziale successiva, con  quote  annuali  e
          per un numero massimo di annualita' corrispondente a quelle
          in cui si e' verificato il superamento di tali vincoli.  Al
          fine   di   non   pregiudicare   l'ordinata    prosecuzione
          dell'attivita'   amministrativa    delle    amministrazioni
          interessate, la quota del recupero non puo' eccedere il  25
          per  cento  delle  risorse  destinate  alla  contrattazione
          integrativa ed il numero di annualita' di  cui  al  periodo
          precedente, previa certificazione degli organi di controllo
          di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e' corrispondentemente
          incrementato. In alternativa a quanto disposto dal  periodo
          precedente, le regioni e gli enti locali possono  prorogare
          il  termine  per  procedere   al   recupero   delle   somme
          indebitamente erogate,  per  un  periodo  non  superiore  a
          cinque anni, a condizione che adottino o  abbiano  adottato
          le misure di contenimento della spesa di  cui  all'articolo
          4,  comma  1,  del  decreto-legge  6  marzo  2014,  n.  16,
          dimostrino l'effettivo  conseguimento  delle  riduzioni  di
          spesa  previste   dalle   predette   misure,   nonche'   il
          conseguimento di ulteriori  riduzioni  di  spesa  derivanti
          dall'adozione di misure di  razionalizzazione  relative  ad
          altri  settori  anche  con  riferimento   a   processi   di
          soppressione  e  fusione  di  societa',  enti   o   agenzie
          strumentali. Le regioni e gli  enti  locali  forniscono  la
          dimostrazione di cui al  periodo  precedente  con  apposita
          relazione, corredata del parere  dell'organo  di  revisione
          economico-finanziaria,  allegata  al  conto  consuntivo  di
          ciascun  anno  in  cui  e'  effettuato  il   recupero.   Le
          disposizioni del  presente  comma  trovano  applicazione  a
          decorrere dai contratti sottoscritti  successivamente  alla
          data di  entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  di
          attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 
              3-sexies. A corredo di ogni  contratto  integrativo  le
          pubbliche   amministrazioni    redigono    una    relazione
          tecnico-finanziaria   ed   una   relazione    illustrativa,
          utilizzando gli schemi  appositamente  predisposti  e  resi
          disponibili tramite i  rispettivi  siti  istituzionali  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze di  intesa  con  il
          Dipartimento  della  funzione  pubblica.   Tali   relazioni
          vengono  certificate  dagli  organi  di  controllo  di  cui
          all'articolo 40-bis, comma 1. 
              4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
          assunti con i contratti collettivi nazionali o  integrativi
          dalla data della sottoscrizione definitiva e ne  assicurano
          l'osservanza   nelle   forme   previste   dai    rispettivi
          ordinamenti. 
              4-bis.  I  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro
          devono  prevedere   apposite   clausole   che   impediscono
          incrementi  della  consistenza  complessiva  delle  risorse
          destinate ai trattamenti economici accessori, nei  casi  in
          cui i dati sulle assenze, a livello di amministrazione o di
          sede di contrattazione integrativa, rilevati a  consuntivo,
          evidenzino, anche con riferimento  alla  concentrazione  in
          determinati  periodi  in  cui  e'   necessario   assicurare
          continuita'  nell'erogazione  dei  servizi  all'utenza   o,
          comunque, in continuita'  con  le  giornate  festive  e  di
          riposo settimanale, significativi  scostamenti  rispetto  a
          dati medi annuali nazionali o di settore. 
              4-ter.   Al   fine   di   semplificare   la    gestione
          amministrativa  dei  fondi  destinati  alla  contrattazione
          integrativa e di consentirne un utilizzo piu' funzionale ad
          obiettivi di valorizzazione degli  apporti  del  personale,
          nonche'  di  miglioramento  della  produttivita'  e   della
          qualita'  dei   servizi,   la   contrattazione   collettiva
          nazionale provvede al riordino, alla  razionalizzazione  ed
          alla  semplificazione  delle  discipline  in   materia   di
          dotazione   ed   utilizzo   dei   fondi   destinati    alla
          contrattazione integrativa.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione dell'art.  2
          della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure  per
          disciplinare  i  contenuti  del  rapporto  di  impiego  del
          personale delle Forze di polizia e delle Forze armate): 
              «Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente
          della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il
          personale delle Forze di polizia e' emanato: 
                A) per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo  della  polizia
          penitenziaria), a seguito di accordo sindacale stipulato da
          una delegazione di parte pubblica,  composta  dal  Ministro
          per la pubblica amministrazione, che  la  presiede,  e  dai
          Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e  delle
          finanze e della giustizia o  dai  Sottosegretari  di  Stato
          rispettivamente delegati, e da una  delegazione  sindacale,
          composta dai rappresentanti delle organizzazioni  sindacali
          rappresentative sul piano  nazionale  del  personale  della
          Polizia di Stato, del Corpo  della  polizia  penitenziaria,
          individuate  con  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione in conformita'  alle  disposizioni  vigenti
          per il pubblico impiego in materia  di  accertamento  della
          rappresentativita' sindacale, misurata  tenendo  conto  del
          dato associativo e del dato  elettorale;  le  modalita'  di
          espressione  di  quest'ultimo,   le   relative   forme   di
          rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le
          suddette delegazioni di parte  pubblica  e  sindacale,  con
          apposito  accordo,  recepito,  con  le  procedure  di   cui
          all'articolo 7, comma 4 e 11, con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore  il
          predetto   decreto   del   Ministro   per    la    pubblica
          amministrazione tiene conto del solo dato associativo; 
                B) per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento militare (Arma dei carabinieri  e  Corpo  della
          guardia  di  finanza),  a  seguito  di  accordo   sindacale
          stipulato da una delegazione di parte pubblica composta  ai
          sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28
          aprile 2022, n. 46, e da una delegazione sindacale composta
          dai  rappresentanti  delle  associazioni  professionali   a
          carattere    sindacale    tra     militari     riconosciute
          rappresentative del personale delle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento militare, individuate ai sensi dell'articolo 13
          della  legge  28  aprile  2022,  n.  46.  Le   associazioni
          professionali a carattere sindacale interforze  partecipano
          alla delegazione sindacale di cui alla presente lettera con
          rappresentanti  appartenenti  alla  Forza  di   polizia   a
          ordinamento militare di cui sono rappresentative. 
              2. Il decreto del Presidente della  Repubblica  di  cui
          all'articolo 1, comma 2,  concernente  il  personale  delle
          Forze armate e' emanato  a  seguito  di  accordo  sindacale
          stipulato da una delegazione di parte pubblica composta  ai
          sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28
          aprile 2022, n. 46, e da una delegazione sindacale composta
          dai  rappresentanti  delle  associazioni  professionali   a
          carattere    sindacale    tra     militari     riconosciute
          rappresentative   del   personale   delle   Forze   armate,
          individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 aprile
          2022, n. 46.  Le  associazioni  professionali  a  carattere
          sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale
          di cui al presente comma  con  rappresentanti  appartenenti
          alla Forza armata di cui sono rappresentative. 
              3.». 
 
          Note al comma 6 
              - Per il testo dell'articolo 2, comma 197, della  legge
          23 dicembre 2009, n.  191,  recante  "Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2010)", si veda nelle note  all'articolo
          15, comma 4. 
 
          Note al comma 7 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5  della  legge  16
          aprile  1987,  n.  183   (Coordinamento   delle   politiche
          riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia   alle   comunita'
          europee ed adeguamento dell'ordinamento interno  agli  atti
          normativi comunitari): 
              «Art. 5  (Fondo  di  rotazione).  -  1.  E'  istituito,
          nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria  generale
          dello Stato, un  fondo  di  rotazione  con  amministrazione
          autonoma e gestione fuori bilancio, ai  sensi  dell'art.  9
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 
              2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un apposito conto corrente infruttifero, aperto  presso  la
          tesoreria centrale dello Stato  denominato  "Ministero  del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie", nel quale sono versate: 
                a) le disponibilita' residue del fondo  di  cui  alla
          legge 3  ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1; 
                b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; 
                c) le somme da individuare  annualmente  in  sede  di
          legge  finanziaria,  sulla  base  delle   indicazioni   del
          comitato interministeriale per la programmazione  economica
          (CIPE) ai sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  c),
          nell'ambito  delle  autorizzazioni  di  spesa   recate   da
          disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di  quelle
          previste dalle norme comunitarie da attuare; 
                d) le somme annualmente determinate con la  legge  di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'art. 7. 
              3. Restano salvi  i  rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748.». 
              Note al comma 9 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7  della  legge  15
          marzo 1997, n. 59, (delega al Governo per  il  conferimento
          di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,  per  la
          riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa): 
              «Art. 7. - 1. Ai  fini  della  attuazione  dei  decreti
          legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
          temporali e modalita' dagli stessi previste, alla  puntuale
          individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
          strumentali  e  organizzative  da  trasferire,  alla   loro
          ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
          ai conseguenti trasferimenti si provvede  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti  i  Ministri
          interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento  dei
          beni e delle risorse deve comunque essere congruo  rispetto
          alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
          parallela    soppressione    o     il     ridimensionamento
          dell'amministrazione statale  periferica,  in  rapporto  ad
          eventuali compiti residui. 
              2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1  e'
          acquisito il parere della Commissione di  cui  all'articolo
          5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  e
          della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali  allargata
          ai rappresentanti delle comunita'  montane.  Sugli  schemi,
          inoltre, sono sentiti gli organismi  rappresentativi  degli
          enti locali funzionali ed e'  assicurata  la  consultazione
          delle      organizzazioni      sindacali       maggiormente
          rappresentative. I  pareri  devono  essere  espressi  entro
          trenta giorni dalla  richiesta.  Decorso  inutilmente  tale
          termine i decreti possono comunque essere emanati. 
              3. Al riordino delle strutture di cui  all'articolo  3,
          comma 1, lettera d), si provvede,  con  le  modalita'  e  i
          criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13,  comma
          1,  della  presente  legge,  entro  novanta  giorni   dalla
          adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1
          del presente articolo. Per i regolamenti  di  riordino,  il
          parere  del  Consiglio  di   Stato   e'   richiesto   entro
          cinquantacinque giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla
          richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente  il  termine
          di novanta giorni, il regolamento e' adottato  su  proposta
          del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima
          emanazione gli schemi di regolamento  sono  trasmessi  alla
          Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
          di essi sia espresso il parere  della  Commissione  di  cui
          all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data  della  loro
          trasmissione. Decorso tale termine  i  regolamenti  possono
          essere comunque emanati. 
              3-bis. Il Governo e' delegato  a  emanare,  sentito  il
          parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro  il
          30 settembre 1998, un decreto  legislativo  che  istituisce
          un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i  principi
          e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo
          48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.» 
              - Si riporta il testo del Capo I della legge  15  marzo
          1997, n. 59 (Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di
          funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,  per  la
          riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa): 
              «Capo I 
              1. 1. Il Governo e' delegato ad emanare,  entro  il  31
          marzo  1998,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  volti   a
          conferire alle regioni e agli enti locali, ai  sensi  degli
          articoli 5,  118  e  128  della  Costituzione,  funzioni  e
          compiti amministrativi nel  rispetto  dei  principi  e  dei
          criteri direttivi contenuti nella presente legge.  Ai  fini
          della  presente  legge,  per  "conferimento"   si   intende
          trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e  compiti
          e per "enti locali" si intendono le province, i comuni,  le
          comunita' montane e gli altri enti locali. 
              2. Sono conferite alle  regioni  e  agli  enti  locali,
          nell'osservanza del  principio  di  sussidiarieta'  di  cui
          all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente  legge,
          anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 8  giugno  1990,
          n. 142 , tutte  le  funzioni  e  i  compiti  amministrativi
          relativi alla cura degli interessi e alla promozione  dello
          sviluppo  delle  rispettive  comunita',  nonche'  tutte  le
          funzioni  e  i  compiti  amministrativi  localizzabili  nei
          rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo
          o  amministrazione  dello  Stato,  centrali  o  periferici,
          ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici. 
              3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1  e  2  le
          funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie: 
                a)  affari  esteri  e   commercio   estero,   nonche'
          cooperazione  internazionale   e   attivita'   promozionale
          all'estero di rilievo nazionale; 
                b) difesa, forze armate, armi e munizioni,  esplosivi
          e materiale strategico; 
                c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose; 
                d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico
          artistico; 
                e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe; 
                f)  cittadinanza,  immigrazione,  rifugiati  e  asilo
          politico, estradizione; 
                g)  consultazioni  elettorali,  elettorato  attivo  e
          passivo, propaganda elettorale, consultazioni  referendarie
          escluse quelle regionali; 
                h) moneta, perequazione  delle  risorse  finanziarie,
          sistema valutario e banche; 
                i)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
                l) ordine pubblico e sicurezza pubblica; 
                m) amministrazione della giustizia; 
                n) poste e telecomunicazioni; 
                o)  previdenza  sociale,   eccedenze   di   personale
          temporanee e strutturali; 
                p) ricerca scientifica; 
                q) istruzione universitaria, ordinamenti  scolastici,
          programmi     scolastici,      organizzazione      generale
          dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale; 
                r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione; 
                r-bis) trasporti aerei,  marittimi  e  ferroviari  di
          interesse nazionale. 
              4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e
          2: 
                a)  i  compiti  di  regolazione  e   controllo   gia'
          attribuiti  con  legge  statale   ad   apposite   autorita'
          indipendenti; 
                b)   i   compiti   strettamente   preordinati    alla
          programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di
          grandi  reti  infrastrutturali  dichiarate   di   interesse
          nazionale con legge statale ovvero, previa  intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  con
          i decreti legislativi  di  cui  al  comma  1;  in  mancanza
          dell'intesa, il Consiglio  dei  ministri  delibera  in  via
          definitiva su proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri; 
                c) i compiti di  rilievo  nazionale  del  sistema  di
          protezione civile, per la difesa del suolo, per  la  tutela
          dell'ambiente  e  della  salute,  per  gli  indirizzi,   le
          funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la
          ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione  di
          energia; gli schemi di decreti legislativi, ai  fini  della
          individuazione  dei  compiti  di  rilievo  nazionale,  sono
          predisposti previa intesa con la Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il  Consiglio
          dei ministri delibera motivatamente in  via  definitiva  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
                d) i  compiti  esercitati  localmente  in  regime  di
          autonomia funzionale dalle camere di commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura e dalle universita' degli studi; 
                e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea
          e  i  compiti  preordinati  ad  assicurare  l'esecuzione  a
          livello nazionale degli  obblighi  derivanti  dal  Trattato
          sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. 
              5. Resta ferma la  disciplina  concernente  il  sistema
          statistico nazionale, anche  ai  fini  del  rispetto  degli
          obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli
          accordi internazionali. 
              6.  La  promozione   dello   sviluppo   economico,   la
          valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della
          ricerca applicata sono interessi pubblici  primari  che  lo
          Stato, le regioni, le province, i comuni e gli  altri  enti
          locali assicurano nell'ambito delle rispettive  competenze,
          nel rispetto dei diritti  fondamentali  dell'uomo  e  delle
          formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', delle
          esigenze della salute, della sanita' e sicurezza pubblica e
          della tutela dell'ambiente. 
              2. 1. La disciplina legislativa delle  funzioni  e  dei
          compiti conferiti alle  regioni  ai  sensi  della  presente
          legge spetta alle  regioni  quando  e'  riconducibile  alle
          materie  di  cui  all'articolo  117,  primo  comma,   della
          Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle regioni il
          potere di emanare norme attuative  ai  sensi  dell'articolo
          117, secondo comma, della Costituzione. 
              2. In ogni caso, la disciplina della  organizzazione  e
          dello   svolgimento   delle   funzioni   e   dei    compiti
          amministrativi  conferiti  ai  sensi  dell'articolo  1   e'
          disposta, secondo le rispettive  competenze  e  nell'ambito
          della rispettiva potesta' normativa, dalle regioni e  dagli
          enti locali. 
              2-bis. 
              3. 1. Con i decreti legislativi di cui  all'articolo  1
          sono: 
                a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti
          da mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi
          e nei limiti di cui all'articolo 1; 
                b) indicati,  nell'ambito  di  ciascuna  materia,  le
          funzioni e i compiti da conferire  alle  regioni  anche  ai
          fini di cui all'articolo 3 della legge 8  giugno  1990,  n.
          142 , e osservando il principio di  sussidiarieta'  di  cui
          all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente  legge,
          o da conferire agli enti locali territoriali  o  funzionali
          ai sensi degli articoli  128  e  118,  primo  comma,  della
          Costituzione,  nonche'   i   criteri   di   conseguente   e
          contestuale attribuzione e ripartizione tra le  regioni,  e
          tra queste e gli enti locali,  dei  beni  e  delle  risorse
          finanziarie,  umane,  strumentali   e   organizzative;   il
          conferimento  avviene  gradualmente  ed  entro  il  periodo
          massimo di  tre  anni,  assicurando  l'effettivo  esercizio
          delle funzioni conferite; 
                c)  individuati  le  procedure  e  gli  strumenti  di
          raccordo, anche permanente, con eventuale  modificazione  o
          nuova costituzione di forme di cooperazione  strutturali  e
          funzionali, che consentano  la  collaborazione  e  l'azione
          coordinata tra enti locali, tra regioni  e  tra  i  diversi
          livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali
          interventi  sostitutivi  nel  caso  di  inadempienza  delle
          regioni e degli enti locali nell'esercizio  delle  funzioni
          amministrative ad essi conferite,  nonche'  la  presenza  e
          l'intervento, anche unitario,  di  rappresentanti  statali,
          regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie  per
          l'esercizio  delle   funzioni   di   raccordo,   indirizzo,
          coordinamento e controllo; 
                d) soppresse, trasformate o  accorpate  le  strutture
          centrali e  periferiche  interessate  dal  conferimento  di
          funzioni e compiti con le modalita' e nei  termini  di  cui
          all'articolo 7, comma  3,  salvaguardando  l'integrita'  di
          ciascuna regione e l'accesso delle  comunita'  locali  alle
          strutture sovraregionali; 
                e) individuate le modalita' e  le  procedure  per  il
          trasferimento del personale statale senza oneri  aggiuntivi
          per la finanza pubblica; 
                f) previste le modalita' e le condizioni con le quali
          l'amministrazione dello Stato puo' avvalersi, per  la  cura
          di interessi  nazionali,  di  uffici  regionali  e  locali,
          d'intesa con gli  enti  interessati  o  con  gli  organismi
          rappresentativi degli stessi; 
                g) individuate le modalita' e le  condizioni  per  il
          conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e
          compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio
          esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali; 
                h)  previste  le  modalita'  e  le   condizioni   per
          l'accessibilita'   da   parte   del    singolo    cittadino
          temporaneamente  dimorante  al  di  fuori   della   propria
          residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire. 
              2.  Speciale  normativa  e'  emanata  con   i   decreti
          legislativi di cui all'articolo 1 per il comune di Campione
          d'Italia,  in   considerazione   della   sua   collocazione
          territoriale separata e della conseguente peculiare realta'
          istituzionale,   socio-economica,   valutaria,    doganale,
          fiscale e finanziaria. 
              4. 1. Nelle  materie  di  cui  all'articolo  117  della
          Costituzione,  le  regioni,  in  conformita'   ai   singoli
          ordinamenti  regionali,  conferiscono  alle  province,   ai
          comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni  che  non
          richiedono l'unitario esercizio  a  livello  regionale.  Al
          conferimento delle funzioni le regioni  provvedono  sentite
          le  rappresentanze  degli  enti  locali.  Possono  altresi'
          essere ascoltati anche  gli  organi  rappresentativi  delle
          autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali. 
              2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo  1,
          comma 2, della presente legge, vengono conferiti a regioni,
          province,  comuni  ed  altri  enti  locali  con  i  decreti
          legislativi di cui all'articolo 1. 
              3. I conferimenti di funzioni di cui ai  commi  1  e  2
          avvengono    nell'osservanza    dei    seguenti    principi
          fondamentali: 
                a) il principio di sussidiarieta', con l'attribuzione
          della   generalita'   dei   compiti   e   delle    funzioni
          amministrative ai comuni, alle province  e  alle  comunita'
          montane, secondo  le  rispettive  dimensioni  territoriali,
          associative e organizzative, con  l'esclusione  delle  sole
          funzioni  incompatibili   con   le   dimensioni   medesime,
          attribuendo le responsabilita' pubbliche anche al  fine  di
          favorire  l'assolvimento  di  funzioni  e  di  compiti   di
          rilevanza sociale da parte delle famiglie,  associazioni  e
          comunita', alla autorita' territorialmente e funzionalmente
          piu' vicina ai cittadini interessati; 
                b) il principio di completezza, con  la  attribuzione
          alla regione dei compiti e  delle  funzioni  amministrative
          non assegnati ai sensi della lettera a), e  delle  funzioni
          di programmazione; 
                c) il principio  di  efficienza  e  di  economicita',
          anche con la soppressione  delle  funzioni  e  dei  compiti
          divenuti superflui; 
                d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed
          enti  locali  anche  al  fine  di   garantire   un'adeguata
          partecipazione   alle   iniziative   adottate   nell'ambito
          dell'Unione europea; 
                e)  i  principi  di   responsabilita'   ed   unicita'
          dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un
          unico soggetto  delle  funzioni  e  dei  compiti  connessi,
          strumentali e complementari, e quello di  identificabilita'
          in capo  ad  un  unico  soggetto  anche  associativo  della
          responsabilita'   di   ciascun   servizio    o    attivita'
          amministrativa; 
                f) il principio  di  omogeneita',  tenendo  conto  in
          particolare   delle   funzioni    gia'    esercitate    con
          l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei  allo  stesso
          livello di governo; 
                g)  il  principio  di   adeguatezza,   in   relazione
          all'idoneita' organizzativa dell'amministrazione  ricevente
          a garantire, anche  in  forma  associata  con  altri  enti,
          l'esercizio delle funzioni; 
                h) il principio di differenziazione  nell'allocazione
          delle   funzioni   in    considerazione    delle    diverse
          caratteristiche,    anche    associative,     demografiche,
          territoriali e strutturali degli enti riceventi; 
                i)  il  principio  della  copertura   finanziaria   e
          patrimoniale  dei  costi  per  l'esercizio  delle  funzioni
          amministrative; 
                l)  il  principio  di   autonomia   organizzativa   e
          regolamentare  e  di  responsabilita'  degli  enti   locali
          nell'esercizio delle funzioni e dei compiti  amministrativi
          ad essi conferiti. 
              4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo  1  il
          Governo provvede anche a: 
                a) delegare alle regioni i compiti di  programmazione
          in materia di servizi pubblici di  trasporto  di  interesse
          regionale e locale; attribuire alle regioni il  compito  di
          definire, d'intesa con gli  enti  locali,  il  livello  dei
          servizi   minimi   qualitativamente   e   quantitativamente
          sufficienti  a  soddisfare  la  domanda  di  mobilita'  dei
          cittadini, servizi i cui costi sono a  carico  dei  bilanci
          regionali, prevedendo che i  costi  dei  servizi  ulteriori
          rispetto a quelli minimi siano a carico degli  enti  locali
          che ne programmino l'esercizio; prevedere che  l'attuazione
          delle deleghe e l'attribuzione delle relative risorse  alle
          regioni siano precedute da appositi  accordi  di  programma
          tra il Ministro dei trasporti  e  della  navigazione  e  le
          regioni  medesime,  sempreche'  gli  stessi  accordi  siano
          perfezionati entro il 30 giugno 1999; 
                b) prevedere  che  le  regioni  e  gli  enti  locali,
          nell'ambito   delle   rispettive    competenze,    regolino
          l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalita'  effettuati
          e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione  che  nei
          modi di cui agli articoli 22 e  25  della  legge  8  giugno
          1990, n. 142 , mediante contratti di servizio pubblico, che
          rispettino gli articoli 2 e  3  del  regolamento  (CEE)  n.
          1191/69 ed il regolamento (CEE)  n.  1893/91,  che  abbiano
          caratteristiche di  certezza  finanziaria  e  copertura  di
          bilancio e che garantiscano entro il  1°  gennaio  2000  il
          conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra  ricavi  da
          traffico  e  costi  operativi,  al  netto  dei   costi   di
          infrastruttura   previa   applicazione   della    direttiva
          91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio  1991  ai  trasporti
          ferroviari di interesse regionale  e  locale;  definire  le
          modalita' per  incentivare  il  superamento  degli  assetti
          monopolistici  nella  gestione  dei  servizi  di  trasporto
          urbano  e  extraurbano   e   per   introdurre   regole   di
          concorrenzialita' nel periodico  affidamento  dei  servizi;
          definire le modalita' di subentro delle regioni entro il 1°
          gennaio 2000 con  propri  autonomi  contratti  di  servizio
          regionale al contratto di servizio  pubblico  tra  Stato  e
          Ferrovie dello Stato Spa per servizi di interesse locale  e
          regionale; 
                c) ridefinire,  riordinare  e  razionalizzare,  sulla
          base dei principi e criteri di cui al comma 3 del  presente
          articolo, al comma 1 dell'articolo 12 e agli  articoli  14,
          17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti
          decisionali unitari, la disciplina relativa alle  attivita'
          economiche  ed  industriali,  in  particolare  per   quanto
          riguarda il sostegno e lo sviluppo delle  imprese  operanti
          nell'industria,  nel   commercio,   nell'artigianato,   nel
          comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per
          quanto riguarda le politiche regionali,  strutturali  e  di
          coesione della Unione europea, ivi compresi gli  interventi
          nelle aree depresse del territorio  nazionale,  la  ricerca
          applicata, l'innovazione tecnologica, la  promozione  della
          internazionalizzazione e della competitivita' delle imprese
          nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione
          della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del
          contenimento   dei   prezzi   e    dell'efficienza    della
          distribuzione; per  quanto  riguarda  la  cooperazione  nei
          settori produttivi  e  il  sostegno  dell'occupazione;  per
          quanto riguarda le attivita' relative  alla  realizzazione,
          all'ampliamento,  alla  ristrutturazione  e   riconversione
          degli  impianti  industriali,  all'avvio   degli   impianti
          medesimi   e    alla    creazione,    ristrutturazione    e
          valorizzazione   di   aree    industriali    ecologicamente
          attrezzate, con  particolare  riguardo  alle  dotazioni  ed
          impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza  e  della
          salute pubblica. 
              4-bis. Gli schemi di  decreto  legislativo  di  cui  al
          comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato
          della  Repubblica  per  l'acquisizione  del  parere   delle
          Commissioni competenti per materia, che si esprimono  entro
          trenta giorni dalla  data  di  assegnazione  degli  stessi.
          Decorso il termine senza che il  parere  sia  espresso,  il
          Governo ha facolta' di adottare i decreti legislativi. 
              5. Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  3  della
          legge  8  giugno  1990,  n.  142,  e   del   principio   di
          sussidiarieta'  di  cui  al  comma  3,  lettera  a)  e  del
          principio di efficienza  e  di  economicita'  di  cui  alla
          lettera c)  del  medesimo  comma,  del  presente  articolo,
          ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione  di
          ciascun  decreto  legislativo,   la   legge   di   puntuale
          individuazione delle funzioni trasferite  o  delegate  agli
          enti locali e di quelle  mantenute  in  capo  alla  regione
          stessa. Qualora la regione non provveda  entro  il  termine
          indicato, il Governo e' delegato ad emanare,  entro  il  31
          marzo 1999, sentite le regioni  inadempienti,  uno  o  piu'
          decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione
          ed enti locali le cui disposizioni si applicano  fino  alla
          data di entrata in vigore della legge regionale. 
              5.  1.  E'  istituita  una  Commissione   parlamentare,
          composta da  venti  senatori  e  venti  deputati,  nominati
          rispettivamente dai Presidenti del Senato della  Repubblica
          e della Camera dei deputati,  su  designazione  dei  gruppi
          parlamentari. 
              2. La Commissione elegge tra  i  propri  componenti  un
          presidente, due vicepresidenti e due segretari che  insieme
          con il  presidente  formano  l'ufficio  di  presidenza.  La
          Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti
          giorni dalla nomina dei  suoi  componenti,  per  l'elezione
          dell'ufficio di presidenza. Sino  alla  costituzione  della
          Commissione, il parere, ove occorra, viene  espresso  dalle
          competenti Commissioni parlamentari. 
              3. Alle spese necessarie  per  il  funzionamento  della
          Commissione si provvede, in  parti  uguali,  a  carico  dei
          bilanci interni di ciascuna delle due Camere. 
              4. La Commissione: 
                a) esprime i pareri previsti dalla presente legge; 
                b) verifica periodicamente  lo  stato  di  attuazione
          delle riforme previste dalla presente legge e ne  riferisce
          ogni sei mesi alle Camere. 
              6. 1.  Sugli  schemi  di  decreto  legislativo  di  cui
          all'articolo  1  il  Governo  acquisisce  il  parere  della
          Commissione di  cui  all'articolo  5  e  della  Commissione
          parlamentare per le questioni regionali, che devono  essere
          espressi entro quarantacinque giorni dalla ricezione  degli
          schemi stessi. Il  Governo  acquisisce  altresi'  i  pareri
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
          della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali  allargata
          ai rappresentanti  delle  comunita'  montane;  tali  pareri
          devono essere espressi entro venti giorni  dalla  ricezione
          degli  schemi  stessi.  I  pareri  delle  Conferenze   sono
          immediatamente  comunicati  alle  Commissioni  parlamentari
          predette.  Decorsi  inutilmente  i  termini  previsti   dal
          presente articolo, i  decreti  legislativi  possono  essere
          comunque emanati. 
              7. 1. Ai fini della attuazione dei decreti  legislativi
          di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e
          modalita'   dagli   stessi    previste,    alla    puntuale
          individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
          strumentali  e  organizzative  da  trasferire,  alla   loro
          ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
          ai conseguenti trasferimenti si provvede  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti  i  Ministri
          interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento  dei
          beni e delle risorse deve comunque essere congruo  rispetto
          alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
          parallela    soppressione    o     il     ridimensionamento
          dell'amministrazione statale  periferica,  in  rapporto  ad
          eventuali compiti residui. 
              2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1  e'
          acquisito il parere della Commissione di  cui  all'articolo
          5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  e
          della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali  allargata
          ai rappresentanti delle comunita'  montane.  Sugli  schemi,
          inoltre, sono sentiti gli organismi  rappresentativi  degli
          enti locali funzionali ed e'  assicurata  la  consultazione
          delle      organizzazioni      sindacali       maggiormente
          rappresentative. I  pareri  devono  essere  espressi  entro
          trenta giorni dalla  richiesta.  Decorso  inutilmente  tale
          termine i decreti possono comunque essere emanati. 
              3. Al riordino delle strutture di cui  all'articolo  3,
          comma 1, lettera d), si provvede,  con  le  modalita'  e  i
          criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13,  comma
          1,  della  presente  legge,  entro  novanta  giorni   dalla
          adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1
          del presente articolo. Per i regolamenti  di  riordino,  il
          parere  del  Consiglio  di   Stato   e'   richiesto   entro
          cinquantacinque giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla
          richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente  il  termine
          di novanta giorni, il regolamento e' adottato  su  proposta
          del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima
          emanazione gli schemi di regolamento  sono  trasmessi  alla
          Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
          di essi sia espresso il parere  della  Commissione  di  cui
          all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data  della  loro
          trasmissione. Decorso tale termine  i  regolamenti  possono
          essere comunque emanati. 
              3-bis. Il Governo e' delegato  a  emanare,  sentito  il
          parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro  il
          30 settembre 1998, un decreto  legislativo  che  istituisce
          un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i  principi
          e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo
          48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
              8. 1. Gli  atti  di  indirizzo  e  coordinamento  delle
          funzioni   amministrative   regionali,    gli    atti    di
          coordinamento  tecnico,  nonche'  le   direttive   relative
          all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa
          intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, o con la singola regione interessata. 
              2. Qualora nel termine di quarantacinque  giorni  dalla
          prima consultazione l'intesa non sia stata  raggiunta,  gli
          atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione  del
          Consiglio dei ministri,  previo  parere  della  Commissione
          parlamentare per le questioni regionali da esprimere  entro
          trenta giorni dalla richiesta. 
              3. In caso di urgenza il Consiglio  dei  ministri  puo'
          provvedere senza l'osservanza delle  procedure  di  cui  ai
          commi 1 e 2. I provvedimenti  in  tal  modo  adottati  sono
          sottoposti all'esame degli organi di cui ai  commi  1  e  2
          entro  i  successivi  quindici  giorni.  Il  Consiglio  dei
          ministri e' tenuto a riesaminare i provvedimenti in  ordine
          ai quali siano stati espressi pareri negativi. 
              4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli  atti  di
          coordinamento tecnico, nonche' le  direttive  adottate  con
          deliberazione del Consiglio dei  ministri,  sono  trasmessi
          alle competenti Commissioni parlamentari. 
              5. Sono abrogate le seguenti  disposizioni  concernenti
          funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato: 
                a) l'art. 3 L. 22 luglio 1975, n. 382 ; 
                b) l'art. 4, secondo  comma,  del  D.P.R.  24  luglio
          1977, n.  616  ,  il  primo  comma  del  medesimo  articolo
          limitatamente alle  parole  da:  "nonche'  la  funzione  di
          indirizzo" fino a:  "n.  382"  e  alle  parole  "e  con  la
          Comunita' economica europea", nonche' il  terzo  comma  del
          medesimo articolo, limitatamente alle  parole:  "impartisce
          direttive per  l'esercizio  delle  funzioni  amministrative
          delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed"; 
                c) l'art. 2, comma 3, lettera d), della L. 23  agosto
          1988, n. 400 , limitatamente  alle  parole:  "gli  atti  di
          indirizzo  e  coordinamento  dell'attivita'  amministrativa
          delle  regioni   e,   nel   rispetto   delle   disposizioni
          statutarie,  delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle
          province autonome di Trento e Bolzano"; 
                d) l'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 23
          agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: "anche  per
          quanto  concerne  le  funzioni  statali  di   indirizzo   e
          coordinamento"; 
                e) l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12
          gennaio 1991, n. 13. 
              6. E' soppresso l'ultimo periodo della lettera  a)  del
          primo comma dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n.
          281. 
              9. 1. Il Governo e' delegato ad emanare,  entro  cinque
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          un decreto legislativo volto  a  definire  ed  ampliare  le
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, unificandola,  per  le  materie  e  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni, con la Conferenza Stato-Citta' e autonomie  locali.
          Nell'emanazione  del  decreto  legislativo  il  Governo  si
          atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) potenziamento dei poteri e  delle  funzioni  della
          Conferenza prevedendo la partecipazione  della  medesima  a
          tutti  i  processi  decisionali  di  interesse   regionale,
          interregionale  ed  infraregionale  almeno  a  livello   di
          attivita' consultiva obbligatoria; 
                b) semplificazione delle procedure  di  raccordo  tra
          Stato e regioni attraverso la concentrazione in  capo  alla
          Conferenza di tutte le attribuzioni  relative  ai  rapporti
          tra Stato e regioni anche  attraverso  la  soppressione  di
          comitati, commissioni e organi omologhi  all'interno  delle
          amministrazioni pubbliche; 
                c) specificazione  delle  materie  per  le  quali  e'
          obbligatoria l'intesa e della  disciplina  per  i  casi  di
          dissenso; 
                d)  definizione  delle  forme   e   modalita'   della
          partecipazione  dei  rappresentanti   dei   comuni,   delle
          province e delle comunita' montane. 
              2.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del   decreto
          legislativo di cui al comma 1,  i  pareri  richiesti  dalla
          presente legge alla Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano  e  alla  Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie
          locali sono espressi dalla Conferenza unificata. 
              10.  1.  Disposizioni  correttive  e  integrative   dei
          decreti legislativi di cui all'articolo  1  possono  essere
          adottate, con il rispetto dei medesimi criteri  e  principi
          direttivi e con le stesse procedure, entro  un  anno  dalla
          data della loro entrata in vigore, anche nel caso in cui si
          intendano  recepire  condizioni  e  osservazioni  formulate
          dalla Commissione di cui all'articolo 5  oltre  il  termine
          stabilito dall'articolo 6, comma 1.» 
 
          Note al comma 10 
              - Il  decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56
          (Disposizioni in materia di federalismo  fiscale,  a  norma
          dell'articolo 10 della legge 13 maggio  1999,  n.  133)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2000, n. 62. 
 
          Note al comma 11 
              - Si riporta il testo dell'articolo 70, della legge  28
          dicembre  2001,  n.  448,  recante  disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2002): 
              «Art. 70 (Disposizioni in materia di asili nido). -  1.
          E' istituito un Fondo per gli asili nido nell'ambito  dello
          stato di  previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali. 
              2. Gli asili nido, quali strutture dirette a  garantire
          la formazione e la  socializzazione  delle  bambine  e  dei
          bambini di eta' compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed  a
          sostenere le famiglie  ed  i  genitori,  rientrano  tra  le
          competenze fondamentali dello Stato, delle regioni e  degli
          enti locali. 
              3. Entro il 30 settembre di ogni anno il  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  provvede   con
          proprio decreto a ripartire tra le regioni le  risorse  del
          Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo
          8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
              4.  Le  regioni,  nei  limiti  delle  proprie   risorse
          ordinarie di bilancio e di  quelle  aggiuntive  di  cui  al
          comma 3, provvedono a ripartire le risorse finanziarie  tra
          i comuni, singoli o associati, che ne fanno  richiesta  per
          la costruzione e la gestione degli asili  nido  nonche'  di
          micro-nidi nei luoghi di lavoro. 
              5. Le amministrazioni dello Stato e gli  enti  pubblici
          nazionali, allo scopo  di  favorire  la  conciliazione  tra
          esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori,
          possono,  nei  limiti  degli   ordinari   stanziamenti   di
          bilancio,  istituire  nell'ambito  dei  propri   uffici   i
          micro-nidi di cui al comma  4,  quali  strutture  destinate
          alla cura  e  all'accoglienza  dei  figli  dei  dipendenti,
          aventi una particolare flessibilita' organizzativa adeguata
          alle esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard  minimi
          organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata
          di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281. 
              6.  Le  spese  di  partecipazione  alla  gestione   dei
          micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro sono  deducibili
          dall'imposta sul reddito  dei  genitori  e  dei  datori  di
          lavoro nella misura che verra' determinata con decreto  del
          Ministro dell'economia e delle  finanze  da  emanare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. L'onere  complessivo  non  potra'  superare
          rispettivamente 6, 20 e 25 milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2002, 2003 e 2004. 
              7. Anche in deroga al limite di indebitamento  previsto
          dall'articolo  204  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  la  Cassa  depositi  e
          prestiti concede ai comuni i mutui necessari  ai  fini  del
          finanziamento delle  opere  relative  alla  costruzione  di
          asili  nido,  anche  in  relazione  all'eventuale  acquisto
          dell'area   da   parte   del   comune,   corredata    dalla
          certificazione della regione  circa  la  regolarita'  degli
          atti dovuti. 
              8. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 e'  fissata
          in 50 milioni di euro per l'anno 2002, 100 milioni di  euro
          per l'anno 2003 e 150 milioni di euro per  l'anno  2004.  A
          decorrere  dal  2005  alla  determinazione  del  Fondo   si
          provvede ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera  d),
          della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
          modificazioni.» 
 
          Note al comma 12 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14,  comma  2,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica): 
              «Art.  14  (Patto  di  stabilita'  interno   ed   altre
          disposizioni sugli enti territoriali). - Omissis. 
              2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
          2007, n. 244, e' abrogato e al comma 296, secondo  periodo,
          dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: "e quello
          individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base  al  comma
          302". Le risorse statali a qualunque titolo spettanti  alle
          regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura  pari  a
          4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni  di
          euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2012.   Le   predette
          riduzioni  sono  ripartite  secondo  criteri  e   modalita'
          stabiliti in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto,  e
          recepiti con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione
          di misure idonee ad assicurare il  rispetto  del  patto  di
          stabilita' interno e  della  minore  incidenza  percentuale
          della spesa per il personale rispetto alla  spesa  corrente
          complessiva nonche' dell'adozione di misure di contenimento
          della  spesa  sanitaria  e  dell'adozione  di   azioni   di
          contrasto al  fenomeno  dei  falsi  invalidi.  In  caso  di
          mancata deliberazione della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano entro  il  termine  di  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, e per gli  anni  successivi  al  2011
          entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque  emanato,
          entro i successivi trenta giorni, ripartendo  la  riduzione
          dei trasferimenti secondo  un  criterio  proporzionale.  In
          sede di attuazione dell'articolo 8  della  legge  5  maggio
          2009, n. 42, in materia  di  federalismo  fiscale,  non  si
          tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo  e
          quarto  periodo  del  presente   comma.   I   trasferimenti
          erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti
          alle province dal Ministero dell'interno  sono  ridotti  di
          300 milioni per l'anno  2011  e  di  500  milioni  annui  a
          decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti  erariali  dovuti
          ai comuni con popolazione superiore a  5.000  abitanti  dal
          Ministero dell'interno sono ridotti di  1.500  milioni  per
          l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere  dall'anno
          2012. Le  predette  riduzioni  a  province  e  comuni  sono
          ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede  di
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti  con
          decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi
          che tengano  conto  della  adozione  di  misure  idonee  ad
          assicurare il rispetto del  patto  di  stabilita'  interno,
          della minore  incidenza  percentuale  della  spesa  per  il
          personale rispetto alla spesa corrente  complessiva  e  del
          conseguimento di adeguati indici di autonomia  finanziaria.
          In  caso  di   mancata   deliberazione   della   Conferenza
          Stato-citta'  ed  autonomie  locali  entro  il  termine  di
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
          di  conversione  del  presente  decreto,  e  per  gli  anni
          successivi  al  2011  entro  il  30   settembre   dell'anno
          precedente,  il  decreto  del  Ministro   dell'interno   e'
          comunque  emanato  entro  i   successivi   trenta   giorni,
          ripartendo  la  riduzione  dei  trasferimenti  secondo   un
          criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'articolo
          11 della  legge  5  maggio  2009,  n.  42,  in  materia  di
          federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto  previsto
          dal sesto, settimo, ottavo  e  nono  periodo  del  presente
          comma. 
              Omissis.» 
 
          Note al comma 13 
              - Si riporta il testo dell'articolo 30, della legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
              «Art. 30 (Leggi di  spesa  pluriennale  e  a  carattere
          permanente). - 1. Le leggi pluriennali di  spesa  in  conto
          capitale quantificano la spesa complessiva e  le  quote  di
          competenza  attribuite  a  ciascun  anno  interessato.   Le
          amministrazioni  centrali  dello  Stato  possono   assumere
          impegni  nei  limiti  dell'intera  somma   indicata   dalle
          predette leggi mentre i relativi  pagamenti  devono  essere
          contenuti  nei  limiti  delle  autorizzazioni  annuali   di
          bilancio. 
              2. Con la seconda  sezione  del  disegno  di  legge  di
          bilancio,  in  relazione  a  quanto  previsto   nel   piano
          finanziario dei  pagamenti  possono  essere  disposte,  nel
          rispetto dei saldi  programmati  di  finanza  pubblica,  le
          seguenti rimodulazioni: 
                a) la rimodulazione, ai sensi dell'articolo 23, comma
          1-ter, delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali
          di spesa,  fermo  restando  l'ammontare  complessivo  degli
          stanziamenti autorizzati dalla legge o, nel caso di spese a
          carattere permanente, di quelli autorizzati dalla legge nel
          triennio di riferimento del bilancio di previsione; 
                b) la reiscrizione nella  competenza  degli  esercizi
          successivi  delle  somme  non   impegnate   alla   chiusura
          dell'esercizio relative ad autorizzazioni di spesa in conto
          capitale a carattere non permanente. 
              2-bis. In apposito allegato  al  disegno  di  legge  di
          bilancio sono  evidenziate  le  rimodulazioni  disposte  ai
          sensi del comma 2. 
              3. Le leggi di spesa che  autorizzano  l'iscrizione  in
          bilancio  di  contributi  pluriennali  stabiliscono  anche,
          qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative
          modalita' di utilizzo, mediante: 
                a) autorizzazione concessa al beneficiario, a  valere
          sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui  con
          istituti di credito il cui onere di ammortamento e' posto a
          carico dello Stato.  In  tal  caso  il  debito  si  intende
          assunto dallo  Stato  che  provvede,  attraverso  specifica
          delega del beneficiario medesimo, ad erogare il  contributo
          direttamente all'istituto di credito; 
                b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo
          le cadenze temporali stabilite dalla legge. 
              4. Nel caso  si  proceda  all'utilizzo  dei  contributi
          pluriennali secondo le modalita' di cui al comma 3, lettera
          a),  al   momento   dell'attivazione   dell'operazione   le
          amministrazioni che erogano il  contributo  sono  tenute  a
          comunicare al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano
          di ammortamento del mutuo con  distinta  indicazione  della
          quota capitale e della quota interessi. Sulla base di  tale
          comunicazione  il  Ministero   procede   a   iscrivere   il
          contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso
          di passivita' finanziarie. 
              5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a
          tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio  per  i
          quali siano gia' state attivate alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge in tutto o in parte le relative
          operazioni di mutuo. 
              6.  Le  leggi   di   spesa   a   carattere   permanente
          quantificano l'onere annuale previsto  per  ciascuno  degli
          esercizi compresi nel bilancio pluriennale.  Esse  indicano
          inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso  in  cui  non  si
          tratti  di  spese   obbligatorie,   possono   rinviare   le
          quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio, ai
          sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b).  Nel  caso  in
          cui l'onere a regime e' superiore a quello indicato per  il
          terzo anno del triennio di riferimento, la copertura  segue
          il profilo temporale dell'onere. 
              7. 
              8.  Il  Governo  e'   delegato   ad   adottare,   entro
          ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno o piu' decreti legislativi al  fine  di
          garantire    la    razionalizzazione,    la    trasparenza,
          l'efficienza  e  l'efficacia  delle  procedure   di   spesa
          relative ai finanziamenti in conto capitale destinati  alla
          realizzazione di opere pubbliche. 
              9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati
          nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                a)  introduzione  della  valutazione  nella  fase  di
          pianificazione delle opere al fine di consentire  procedure
          di confronto e selezione dei progetti e  definizione  delle
          priorita',   in   coerenza,   per   quanto   riguarda    le
          infrastrutture strategiche, con i  criteri  adottati  nella
          definizione del programma di cui all'articolo 1,  comma  1,
          della  legge  21  dicembre  2001,  n.  443,  e   successive
          modificazioni; 
                b) predisposizione da parte del Ministero  competente
          di  linee  guida  obbligatorie  e  standardizzate  per   la
          valutazione degli investimenti; 
                c) garanzia di indipendenza  e  professionalita'  dei
          valutatori  anche  attraverso  l'utilizzo   di   competenze
          interne agli organismi di  valutazione  esistenti,  con  il
          ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate
          professionalita'   e   per   valutazioni    particolarmente
          complesse; 
                d) potenziamento e sistematicita'  della  valutazione
          ex post sull'efficacia  e  sull'utilita'  degli  interventi
          infrastrutturali,   rendendo   pubblici   gli   scostamenti
          rispetto alle valutazioni ex ante; 
                e) separazione  del  finanziamento  dei  progetti  da
          quello  delle  opere  attraverso  la  costituzione  di  due
          appositi fondi. Al «fondo progetti»  si  accede  a  seguito
          dell'esito  positivo   della   procedura   di   valutazione
          tecnico-economica degli studi di  fattibilita';  al  «fondo
          opere»  si  accede  solo  dopo   il   completamento   della
          progettazione definitiva; 
                f) adozione di regole trasparenti per le informazioni
          relative  al  finanziamento  e  ai   costi   delle   opere;
          previsione  dell'invio  di  relazioni  annuali  in  formato
          telematico alle Camere e procedure  di  monitoraggio  sullo
          stato di attuazione delle opere e  dei  singoli  interventi
          con particolare riferimento ai costi complessivi  sostenuti
          e ai risultati ottenuti relativamente  all'effettivo  stato
          di realizzazione delle opere; 
                g)  previsione  di  un  sistema   di   verifica   per
          l'utilizzo  dei  finanziamenti  nei  tempi   previsti   con
          automatico definanziamento in caso di mancato  avvio  delle
          opere entro i termini stabiliti. 
              10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al  comma
          8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
          Repubblica affinche' su di  essi  sia  espresso  il  parere
          delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
          i  profili   finanziari   entro   sessanta   giorni   dalla
          trasmissione.  Decorso  tale  termine,  i  decreti  possono
          essere comunque adottati. 
              11.» 
 
          Note al comma 14 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   16,   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario): 
              «Art.   16   (Riduzione   della   spesa   degli    enti
          territoriali).  -  1.  Ai  fini  della  tutela  dell'unita'
          economica   della   Repubblica,   gli   enti   territoriali
          concorrono,  anche  mediante  riduzione  delle  spese   per
          consumi intermedi, alla realizzazione  degli  obiettivi  di
          finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui  al
          presente articolo, che costituiscono principi  fondamentali
          di coordinamento della finanza  pubblica,  ai  sensi  degli
          articoli 117, terzo comma,  e  119,  secondo  comma,  della
          Costituzione. 
              2. Gli obiettivi del patto di stabilita' interno  delle
          regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale
          da assicurare l'importo di 700 milioni di euro  per  l'anno
          2012 e di 2.000 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
          2013 e 2014 e 2.050 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
          2015. L'ammontare  del  concorso  finanziario  di  ciascuna
          regione e' determinato, tenendo conto anche  delle  analisi
          della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui
          all'articolo 2 del decreto-legge  7  maggio  2012,  n.  52,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  luglio  2012,
          n. 94, dalla Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano e recepite con decreto del Ministero  dell'economia
          e delle finanze entro il 31 gennaio  di  ciascun  anno.  In
          caso di mancata deliberazione della  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, il decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e' comunque emanato entro  il
          15 febbraio di ciascun anno,  ripartendo  la  riduzione  in
          proporzione alle  spese  sostenute  per  consumi  intermedi
          desunte, per  l'anno  2011,  dal  SIOPE.  Con  decreto  del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   sentita   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          individuate le risorse  a  qualunque  titolo  dovute  dallo
          Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le  risorse
          destinate alla programmazione regionale del  Fondo  per  le
          aree  sottoutilizzate,  ed  escluse  quelle  destinate   al
          finanziamento corrente del Servizio sanitario  nazionale  e
          del trasporto pubblico locale,  che  vengono  ridotte,  per
          l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno
          degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a  decorrere
          dall'anno   2015,   per   ciascuna   regione   in    misura
          proporzionale agli importi stabiliti ai  sensi  del  primo,
          del secondo e del terzo periodo. La predetta  riduzione  e'
          effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle
          destinate alla programmazione regionale del  Fondo  per  le
          aree  sottoutilizzate.  In  caso  di  insufficienza   delle
          predette  risorse  le  regioni  sono   tenute   a   versare
          all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. 
              3. Con le procedure  previste  dall'articolo  27  della
          legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e
          le Province autonome di  Trento  e  Bolzano  assicurano  un
          concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di
          600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di  euro
          per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno  2014  e
          1.575 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2015.  Fino
          all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto
          articolo 27, l'importo del concorso complessivo di  cui  al
          primo   periodo   del   presente   comma   e'   annualmente
          accantonato, a valere sulle quote di  compartecipazione  ai
          tributi  erariali,  o,  previo  accordo  tra   la   Regione
          richiedente, il Ministero per la coesione territoriale e il
          Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  a  valere
          sulle risorse destinate alla programmazione  regionale  del
          Fondo per lo sviluppo e la coesione sulla base di  apposito
          accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in  sede
          di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
          recepito con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze entro il 31 gennaio di ciascun  anno.  In  caso  di
          mancato accordo in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, l'accantonamento  e'  effettuato,  con
          decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  da
          emanare  entro  il  15  febbraio  di   ciascun   anno,   in
          proporzione alle  spese  sostenute  per  consumi  intermedi
          desunte, per l'anno 2011, dal  SIOPE.  Fino  all'emanazione
          delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27, gli
          obiettivi del patto di stabilita'  interno  delle  predette
          autonomie speciali sono rideterminati tenendo  conto  degli
          importi incrementati di 500 milioni di euro annui derivanti
          dalle predette procedure. In caso di utilizzo delle risorse
          del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalita' di
          cui al  presente  comma,  la  Regione  interessata  propone
          conseguentemente al CIPE per  la  presa  d'atto,  la  nuova
          programmazione nel limite delle disponibilita' residue, con
          priorita' per il finanziamento  di  interventi  finalizzati
          alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti,  di
          infrastrutture e di investimenti locali. 
              4. Dopo il comma 12 dell'articolo  32  della  legge  12
          novembre 2011, n 183, e' aggiunto il seguente comma: 
                "12-bis. In caso di mancato accordo di cui  ai  commi
          11 e 12 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle  regioni  a
          statuto speciale e delle  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti
          nell'ultimo accordo il miglioramento di cui: 
                  a) al comma 10 del presente articolo; 
                  b) all'articolo 28, comma 3,  del  decreto-legge  6
          dicembre  2011,  n.   201,   convertito   in   legge,   con
          modificazioni, dall'articolo 1, comma  1,  della  legge  22
          dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall'articolo 35,
          comma  4,  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,   n.   1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,
          n. 27, e dall'articolo 4, comma  11,  del  decreto-legge  2
          marzo 2012, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 aprile 2012, n. 44; (284) 
                  c) ; 
                  d) agli  ulteriori  contributi  disposti  a  carico
          delle autonomie speciali.". 
              5. L'ultimo periodo del comma 11 e l'ultimo periodo del
          comma 12 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011,  n.
          183 sono abrogati. 
              6.  Il  fondo  sperimentale   di   riequilibrio,   come
          determinato  ai   sensi   dell'articolo   2   del   decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  il  fondo  perequativo,
          come determinato ai sensi  dell'articolo  13  del  medesimo
          decreto legislativo n. 23  del  2011,  ed  i  trasferimenti
          erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana  e  della
          Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni  di  euro  per
          l'anno 2012 e di 2.250 milioni di euro per  l'anno  2013  e
          2.500 milioni di euro per l'anno 2014 e  2.600  milioni  di
          euro a decorrere dall'anno 2015. Per gli anni 2012  e  2013
          ai  Comuni,  di  cui   all'articolo   1,   comma   1,   del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,  non  si
          applicano le disposizioni recate dal presente comma,  fermo
          restando  il  complessivo  importo  delle   riduzioni   ivi
          previste di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di  2.250
          milioni di euro per l'anno 2013. Le riduzioni da imputare a
          ciascun comune sono determinate, tenendo conto anche  delle
          analisi   della   spesa    effettuate    dal    commissario
          straordinario di cui all'articolo  2  del  decreto-legge  7
          maggio 2012, n. 52, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 luglio 2012, n. 94, degli  elementi  di  costo  nei
          singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito
          della  procedura  per  la  determinazione  dei   fabbisogni
          standard, nonche' dei fabbisogni  standard  stessi,  e  dei
          conseguenti risparmi  potenziali  di  ciascun  ente,  dalla
          Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali,  sulla  base
          dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto
          del   Ministero   dell'interno   entro   il   15   ottobre,
          relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012.  Le
          riduzioni  da  applicare  a  ciascun  comune  a   decorrere
          dall'anno 2013 sono determinate, con decreto del  Ministero
          dell'interno, d'intesa con la  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie  locali.  In  caso  di   mancata   intesa   entro
          quarantacinque  giorni  dalla  data  di  prima   iscrizione
          all'ordine del  giorno  della  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali della proposta di riparto delle  riduzioni
          di cui al periodo  precedente,  il  decreto  del  Ministero
          dell'interno puo', comunque, essere adottato ripartendo  le
          riduzioni in proporzione alla media delle  spese  sostenute
          per consumi intermedi nel triennio 2010-2012,  desunte  dal
          SIOPE, fermo restando che  la  riduzione  per  abitante  di
          ciascun ente non puo' assumere valore superiore al 250  per
          cento della media costituita  dal  rapporto  fra  riduzioni
          calcolate  sulla  base  dei  dati  SIOPE  2010-2012  e   la
          popolazione residente di tutti i  comuni,  relativamente  a
          ciascuna classe demografica di  cui  all'articolo  156  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n.  267.  In  caso  di  incapienza,  sulla  base  dei  dati
          comunicati  dal  Ministero  dell'interno,  l'Agenzia  delle
          Entrate provvede  al  recupero  delle  predette  somme  nei
          confronti dei comuni  interessati  all'atto  del  pagamento
          agli stessi comuni dell'imposta municipale propria  di  cui
          all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate  allo  Stato
          contestualmente all'imposta  municipale  propria  riservata
          allo Stato. Qualora le  somme  da  riversare  ai  comuni  a
          titolo di imposta municipale propria  risultino  incapienti
          per l'effettuazione del recupero di cui al  quarto  periodo
          del presente comma, il versamento al bilancio  dello  Stato
          della parte non recuperata e'  effettuato  a  valere  sulle
          disponibilita' presenti sulla contabilita' speciale n. 1778
          «Agenzia  delle  Entrate  -  Fondi  di  Bilancio»  che   e'
          reintegrata  con  i  successivi   versamenti   dell'imposta
          municipale propria spettante ai comuni. 
              6-bis. Per l'anno 2012, ai comuni assoggettati nel 2012
          alle regole del patto di stabilita' interno, non si applica
          la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni
          da  imputare  a  ciascun  comune,   definiti   mediante   i
          meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del  comma  6,
          non sono validi ai fini del patto di stabilita'  interno  e
          sono  utilizzati  esclusivamente  per  l'estinzione  o   la
          riduzione anticipata  del  debito,  inclusi  gli  eventuali
          indennizzi dovuti. Le risorse non utilizzate nel  2012  per
          l'estinzione o la  riduzione  anticipata  del  debito  sono
          recuperate nel 2013 con le modalita' di cui al comma  6.  A
          tale fine i comuni comunicano  al  Ministero  dell'interno,
          entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo  le
          modalita' definite con decreto del  Ministero  dell'interno
          da  adottare  entro  il  31  gennaio  2013,  l'importo  non
          utilizzato per l'estinzione o la riduzione  anticipata  del
          debito. In caso  di  mancata  comunicazione  da  parte  dei
          comuni entro il predetto termine perentorio il recupero nel
          2013 e' effettuato per un importo pari al totale del valore
          della riduzione non operata nel 2012. Nel 2013  l'obiettivo
          del  patto  di  stabilita'  interno  di  ciascun  ente   e'
          migliorato di un importo pari al  recupero  effettuato  dal
          Ministero dell'interno nel medesimo anno. 
              6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti
          dal comma 6-bis, nel limite massimo di 500 milioni di  euro
          per  l'anno   2012,   si   provvede   mediante   versamento
          all'entrata del bilancio dello Stato di una  corrispondente
          quota delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale
          1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio". 
              7.  Il  fondo  sperimentale   di   riequilibrio,   come
          determinato  ai  sensi   dell'articolo   21   del   decreto
          legislativo 6 maggio 2011, n.  68,  il  fondo  perequativo,
          come determinato ai sensi  dell'articolo  23  del  medesimo
          decreto legislativo n. 68  del  2011,  ed  i  trasferimenti
          erariali dovuti alle province  della  Regione  Siciliana  e
          della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di  euro
          per l'anno 2012 e di 1.200 milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2013 e 2014 e 1.250 milioni di euro a  decorrere
          dall'anno  2015.  Le  riduzioni  da  imputare  a   ciascuna
          provincia  sono  determinate,  tenendo  conto  anche  delle
          analisi   della   spesa    effettuate    dal    commissario
          straordinario di cui all'articolo  2  del  decreto-legge  7
          maggio 2012, n. 52, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 luglio 2012, n. 94, degli  elementi  di  costo  nei
          singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito
          della  procedura  per  la  determinazione  dei   fabbisogni
          standard, nonche' dei fabbisogni  standard  stessi,  e  dei
          conseguenti risparmi  potenziali  di  ciascun  ente,  dalla
          Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali,  sulla  base
          dell'istruttoria condotta dall'UPI, e recepite con  decreto
          del  Ministero  dell'interno  entro  il  15  ottobre  2012,
          relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012,  ed
          entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di
          riferimento relativamente alle riduzioni da operare per gli
          anni 2013 e successivi. In caso  di  mancata  deliberazione
          della  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  il
          decreto del  Ministero  dell'interno  e'  comunque  emanato
          entro i 15 giorni successivi, ripartendo  le  riduzioni  in
          proporzione alle  spese  sostenute  per  consumi  intermedi
          desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Per gli  anni  2013  e
          2014, in deroga a quanto previsto dal  periodo  precedente,
          in  caso  di   mancata   deliberazione   della   Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali, le riduzioni da  imputare
          a ciascuna provincia sono determinate in  proporzione  alle
          spese, desunte dal SIOPE, sostenute nel 2011 per l'acquisto
          di beni e servizi, con l'esclusione di quelle relative alle
          spese per formazione professionale, per trasporto  pubblico
          locale, per la raccolta di  rifiuti  solidi  urbani  e  per
          servizi socialmente utili finanziati dallo Stato.  In  caso
          di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero
          dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede al  recupero
          delle  predette  somme   nei   confronti   delle   province
          interessate a  valere  sui  versamenti  dell'imposta  sulle
          assicurazioni contro la  responsabilita'  civile  derivante
          dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,   esclusi   i
          ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo
          15 dicembre 1997, n. 446,  riscossa  tramite  modello  F24,
          all'atto  del  riversamento  del  relativo   gettito   alle
          province medesime.  Qualora  le  somme  da  riversare  alle
          province a titolo di imposta sulle assicurazioni contro  la
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli  a  motore,   esclusi   i   ciclomotori,   di   cui
          all'articolo 60 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
          n.  446  risultino  incapienti  per   l'effettuazione   del
          recupero di cui al quarto periodo del  presente  comma,  il
          versamento  al  bilancio  dello  Stato  della   parte   non
          recuperata e'  effettuato  a  valere  sulle  disponibilita'
          presenti sulla contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia delle
          Entrate - Fondi di  Bilancio"  che  e'  reintegrata  con  i
          successivi  versamenti  dell'imposta  sulle   assicurazioni
          contro   la   responsabilita'   civile   derivante    dalla
          circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori. 
              8.  Fermi  restando  i  vincoli  assunzionali  di   cui
          all'articolo  76,  del  decreto-legge  n.  112   del   2008
          convertito  con  legge  n.  133  del  2008,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 dicembre
          2012 d'intesa  con  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali, sono stabiliti i parametri di  virtuosita'  per  la
          determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali,
          tenendo prioritariamente conto del rapporto tra  dipendenti
          e popolazione residente. A tal fine e' determinata la media
          nazionale  del  personale  in  servizio  presso  gli  enti,
          considerando anche  le  unita'  di  personale  in  servizio
          presso le societa' di cui all'articolo 76, comma  7,  terzo
          periodo, del  citato  decreto-legge  n.  112  del  2008.  A
          decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti  che
          risultino collocati ad un  livello  superiore  del  20  per
          cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni
          a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad  un
          livello superiore del 40  per  cento  rispetto  alla  media
          applicano le misure di gestione delle eventuali  situazioni
          di  soprannumero  di  cui  all'articolo  2,  comma  11,   e
          seguenti. 
              9. 
              10. All'articolo 28-quater, comma 1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  il
          quarto periodo e'  sostituito  dal  seguente:  "Qualora  la
          regione, l'ente locale  o  l'ente  del  Servizio  sanitario
          nazionale non versi all'agente della riscossione  l'importo
          oggetto della  certificazione  entro  sessanta  giorni  dal
          termine nella stessa indicato, l'agente  della  riscossione
          ne  da'   comunicazione   ai   Ministeri   dell'interno   e
          dell'economia e delle finanze  e  l'importo  oggetto  della
          certificazione e' recuperato mediante riduzione delle somme
          dovute  dallo  Stato  all'ente  territoriale  a   qualsiasi
          titolo, incluse  le  quote  dei  fondi  di  riequilibrio  o
          perequativi  e  le   quote   di   gettito   relative   alla
          compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi  di  cui
          al presente comma sono  escluse  le  risorse  destinate  al
          finanziamento corrente del  servizio  sanitario  nazionale.
          Nel caso in  cui  il  recupero  non  sia  stato  possibile,
          l'agente della riscossione procede, sulla  base  del  ruolo
          emesso a carico del titolare del credito, alla  riscossione
          coattiva secondo le disposizioni di cui al  titolo  II  del
          presente decreto.". 
              11.  Il  comma  1   dell'articolo   204   del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso
          che l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e  accedere  ad
          altre  forme  di  finanziamento  reperibili  sul   mercato,
          qualora sia rispettato il limite  nell'anno  di  assunzione
          del nuovo indebitamento. 
              12. All'articolo 4-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012,
          n. 16, convertito con modificazioni dalla legge  26  aprile
          2012, n. 44: 
                a) ai commi  1  e  2  le  parole:  "30  giugno"  sono
          sostituite dalle parole: "20 settembre"; 
                b) alla fine  del  comma  2  aggiungere  le  seguenti
          parole "Entro lo stesso termine i comuni possono variare le
          comunicazioni gia' trasmesse"; 
                b-bis) al comma 3,  le  parole:  "500  milioni"  sono
          sostituite dalle seguenti: "200 milioni"; 
                c) al comma 5, le parole "entro il  30  luglio"  sono
          sostituite dalle parole "entro il 5 ottobre". 
              12-bis.  Nell'anno  2012,  alle   regioni   a   statuto
          ordinario, alla Regione siciliana e alla  Sardegna,  i  cui
          comuni sono beneficiari di risorse erariali, e'  attribuito
          un contributo, nei limiti di un importo complessivo di  800
          milioni di euro in misura pari all'83,33  per  cento  degli
          spazi finanziari, validi ai fini del  patto  di  stabilita'
          interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai  comuni
          ricadenti nel proprio territorio nei limiti  degli  importi
          indicati per ciascuna regione  nella  tabella  allegata  al
          presente decreto. Il contributo e' destinato dalle  regioni
          alla riduzione del debito. 
              12-ter. Gli importi indicati per ciascuna regione nella
          tabella  allegata  al  presente  decreto   possono   essere
          modificati,  a  invarianza   di   contributo   complessivo,
          mediante accordo da sancire, entro il  6  agosto  2012,  in
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
              12-quater. La cessione di spazi finanziari  di  cui  al
          comma 12-bis, nonche' l'utilizzo degli stessi da parte  dei
          comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal  comma  138
          dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.  220.  Gli
          spazi  finanziari  ceduti  da  ciascuna   regione   vengono
          ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei
          residui passivi in conto capitale in favore dei creditori. 
              12-quinquies.  Entro  il  termine  perentorio  del   10
          settembre  2012,  le  regioni   comunicano   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, con  riferimento  a  ciascun
          comune beneficiario, gli  elementi  informativi  occorrenti
          per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei  saldi
          di finanza pubblica. 
              12-sexies.  Alla  copertura  finanziaria  degli   oneri
          derivanti dai commi 12 e 12-bis, pari a 500 milioni di euro
          per  l'anno   2012,   si   provvede   mediante   versamento
          all'entrata del bilancio dello Stato di una  corrispondente
          quota delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale
          1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio". 
              12-septies.  Le  regioni   sottoposte   al   piano   di
          stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo  14,  comma
          22, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,
          possono disporre, con propria  legge,  l'anticipo  all'anno
          2013  della  maggiorazione  dell'aliquota  dell'addizionale
          regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche  di
          base prevista dall'articolo 6, comma  1,  lettera  b),  del
          decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. 
              12-octies. Il fondo istituito dall'articolo  14,  comma
          14-bis,  del  decreto-legge  31   maggio   2010,   n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e'  attribuito  al  Commissario  straordinario  del
          Governo   per   l'attuazione   del   piano    di    rientro
          dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133.  Il
          Commissario straordinario  del  Governo  e'  autorizzato  a
          stipulare il contratto di servizio di  cui  all'articolo  5
          del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in
          data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per  i
          finanziamenti occorrenti per la copertura degli  oneri  del
          piano di rientro.» 
 
          Note al comma 15 
              - Il testo dell'articolo 12, del decreto-legge 6 luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, si veda nelle  note  all'articolo  14,
          comma 4. 
 
          Note al comma 16 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 281 e 282,
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante  "Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2005)": 
              «Art. 1. - 1. - 280. Omissis 
              281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali
          per quanto di sua competenza, e' determinata la quota parte
          delle  entrate  erariali  ed  extraerariali  derivanti  dai
          giochi  pubblici  con  vincita  in   denaro   affidati   in
          concessione  allo  Stato  destinata  al  Comitato  olimpico
          nazionale  italiano  (CONI),  per  il  finanziamento  dello
          sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle  razze
          equine (UNIRE), limitatamente al  finanziamento  del  monte
          premi delle corse. 
              282. Le modalita'  operative  di  determinazione  della
          base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali  di
          cui al comma 281  nonche'  le  modalita'  di  trasferimento
          periodico al CONI e all'UNIRE sono determinate entro il  31
          marzo di ogni anno con  provvedimento  dell'Amministrazione
          autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  di  concerto  con   il
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  e,
          limitatamente all'UNIRE, con il Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e  2010,
          la quota di cui al comma 281 e' stabilita in 470 milioni di
          euro in favore del CONI e in 150 milioni di euro in  favore
          dell'UNIRE. 
              Omissis.» 
 
          Note al comma 17 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   2,   comma
          222-quater, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191  recante
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»: 
              «Art. 2 (Disposizioni diverse). - 1. - 222-ter. Omissis 
              222-quater. Le amministrazioni di cui al primo  periodo
          del comma 222-bis, entro il 30 giugno  2015,  predispongono
          un  nuovo  piano   di   razionalizzazione   nazionale   per
          assicurare, oltre al rispetto del parametro metri  quadrati
          per  addetto  di  cui  al  comma  222-bis,  un  complessivo
          efficientamento  della  presenza  territoriale,  attraverso
          l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o  di  parte
          di essi, anche in condivisione  con  altre  amministrazioni
          pubbliche,  compresi  quelli  di  proprieta'   degli   enti
          pubblici, e il rilascio di immobili condotti  in  locazione
          passiva in modo da garantire per ciascuna  amministrazione,
          dal  2016,  una  riduzione,  con  riferimento   ai   valori
          registrati nel 2014, non  inferiore  al  50  per  cento  in
          termini di spesa per locazioni passive e non  inferiore  al
          30 per cento in termini di spazi utilizzati negli  immobili
          dello   Stato.   Sono   esclusi   dall'applicazione   della
          disposizione di cui al primo periodo i presidi territoriali
          di  pubblica  sicurezza  e  quelli  destinati  al  soccorso
          pubblico  e  gli   edifici   penitenziari.   I   piani   di
          razionalizzazione nazionali, comprensivi  della  stima  dei
          costi per  la  loro  concreta  attuazione,  sono  trasmessi
          all'Agenzia   del   demanio   per   la    verifica    della
          compatibilita' degli stessi con gli obiettivi  fissati  dal
          presente comma, nonche' della compatibilita' con le risorse
          finanziarie stanziate  negli  appositi  capitoli  di  spesa
          riguardanti la razionalizzazione  degli  spazi  ad  uso  di
          ufficio. All'Agenzia del demanio sono  attribuite  funzioni
          di   indirizzo   e    di    impulso    dell'attivita'    di
          razionalizzazione svolta dalle amministrazioni dello Stato,
          anche  mediante  la  diretta  elaborazione  di   piani   di
          razionalizzazione secondo quanto previsto  dal  comma  222.
          All'attuazione delle disposizioni  del  quarto  periodo  si
          provvede nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Entro
          e non  oltre  60  giorni  dalla  presentazione  del  piano,
          l'Agenzia del demanio comunica al Ministero dell'economia e
          delle finanze e all'amministrazione interessata i risultati
          della verifica, nonche' la disponibilita' delle  specifiche
          risorse finanziarie. Nel caso di assenza di queste  ultime,
          l'attuazione del piano di razionalizzazione e' sospesa fino
          alla  disponibilita'  di  nuove  risorse.   Nel   caso   di
          disponibilita'  di  risorse  finanziarie  e   di   verifica
          positiva    della    compatibilita'    dei     piani     di
          razionalizzazione con gli obiettivi  fissati  dal  presente
          comma, l'Agenzia  comunica  gli  stanziamenti  di  bilancio
          delle amministrazioni, relativi alle locazioni passive,  da
          ridurre per effetto dei risparmi individuati nel  piano,  a
          decorrere dalla completa attuazione del piano medesimo. Nel
          caso  in  cui,  invece,  il  piano   di   razionalizzazione
          nazionale non venga presentato, ovvero sia  presentato,  ma
          non sia in linea con gli  obiettivi  fissati  dal  presente
          comma, il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  sulla
          base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua
          una corrispondente riduzione  sui  capitoli  relativi  alle
          spese  correnti  per   l'acquisto   di   beni   e   servizi
          dell'amministrazione inadempiente, al fine di  garantire  i
          risparmi attesi dall'applicazione del presente  comma.  Con
          decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  nel
          limite massimo del 50 per cento  dei  complessivi  risparmi
          individuati nei piani di razionalizzazione, sono  apportate
          le occorrenti variazioni  di  bilancio  necessarie  per  il
          finanziamento delle spese connesse alla  realizzazione  dei
          predetti  piani,   da   parte   delle   amministrazioni   e
          dell'Agenzia del demanio. 
              Omissis.» 
 
          Note al comma 18 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  22
          luglio 1978,  n.  385  (Adeguamento  della  disciplina  dei
          compensi  per  lavoro  straordinario  ai  dipendenti  dello
          Stato): 
              «Art.  3.  -   Per   corrispondere   alle   eccezionali
          indilazionabili esigenze di servizio di cui all'articolo  2
          del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977,
          n. 422, e' istituito nello stato di previsione della  spesa
          del Ministero del tesoro, a partire  dall'anno  finanziario
          1978, un apposito fondo la cui dotazione sara'  annualmente
          determinata con la legge di bilancio. 
              Alla ripartizione del fondo di cui al precedente  comma
          provvede il Ministro del tesoro con propri decreti.» 
 
          Note al comma 20 
               - Il testo dell'articolo 2, comma 197, della legge  23
          dicembre  2009,  n.  191  recante   Disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2010) e' riportato nelle note al comma 4
          dell'art. 15. 
              - Il testo dell'articolo  43,  della  legge  1°  aprile
          1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione  della
          pubblica sicurezza) e' riportato  nelle  note  al  comma  9
          dell'art. 9. 
 
          Note al comma 21 
              - Il testo dell'articolo 2, comma 197, della  legge  23
          dicembre  2009,  n.  191  recante   Disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2010) e' riportato nelle note al comma 4
          dell'art. 15. 
 
          Note al comma 23 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  5,  del  decreto
          legislativo  4  luglio  2014,  n.  102  (Attuazione   della
          direttiva  2012/27/UE   sull'efficienza   energetica,   che
          modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga  le
          direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE): 
              «Art. 5  (Miglioramento  della  prestazione  energetica
          degli immobili della  Pubblica  Amministrazione).  -  1.  A
          partire dall'anno 2014 e fino al 2030, e nell'ambito  della
          cabina di regia di  cui  all'articolo  4,  sono  realizzati
          attraverso le misure del presente articolo interventi sugli
          immobili della pubblica amministrazione  centrale,  inclusi
          gli  immobili  periferici,  in  grado  di   conseguire   la
          riqualificazione energetica almeno  pari  al  3  per  cento
          annuo della superficie coperta utile climatizzata. 
              2. Il Ministero dello sviluppo  economico  di  concerto
          con  il  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
          territorio  e  del  mare,  sentito   il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei  trasporti  e  in  collaborazione  con
          l'Agenzia del demanio, predispone entro il 30  novembre  di
          ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma di interventi
          per il miglioramento  della  prestazione  energetica  degli
          immobili della pubblica amministrazione  centrale  coerente
          con  la  percentuale  indicata  al  comma  1,  e  promuove,
          altresi', le attivita'  di  informazione  e  di  assistenza
          tecnica    eventualmente    necessarie    alle    pubbliche
          amministrazioni interessate  dal  comma  1,  anche  tramite
          propri   enti   e    societa'    collegate.    Le    stesse
          Amministrazioni, con il supporto dell'ENEA e  del  GSE  nel
          rispetto  delle  rispettive   competenze,   assicurano   il
          coordinamento, la  raccolta  dei  dati  e  il  monitoraggio
          necessario per  verificare  lo  stato  di  avanzamento  del
          programma,  promuovendo  la  massima  partecipazione  delle
          Amministrazioni interessate, e la pubblicita' dei dati  sui
          risultati  raggiunti  e  sui  risparmi  conseguiti.   Nella
          redazione del programma, si tiene,  altresi',  conto  delle
          risultanze  dell'inventario,  predisposto   in   attuazione
          dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, e
          successive  modificazioni,  contenente  informazioni  sulle
          superfici e sui consumi  energetici  degli  immobili  della
          pubblica amministrazione centrale,  dei  dati  sui  consumi
          energetici  rilevati  nell'applicativo   informatico   IPer
          gestito dall'Agenzia del demanio,  delle  risultanze  delle
          diagnosi energetiche nonche' delle misure di cui  al  comma
          10. 
              3. Al fine di elaborare il programma di cui al comma 2,
          le  Pubbliche  Amministrazioni  centrali,   entro   il   30
          settembre per l'anno 2014 e entro il 30 giugno  di  ciascun
          anno successivo, predispongono, anche in  forma  congiunta,
          proposte di intervento per la  riqualificazione  energetica
          dei immobili dalle stesse occupati, anche  avvalendosi  dei
          Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero
          delle infrastrutture e trasporti, ovvero  dell'Agenzia  del
          demanio, attraverso la Struttura per  la  progettazione  di
          beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma  162,
          della legge 30 dicembre 2018,  n.  145  e  le  trasmettono,
          entro i quindici  giorni  successivi,  al  Ministero  dello
          sviluppo economico. Tali proposte devono  essere  formulate
          sulla base  di  appropriate  diagnosi  energetiche  o  fare
          riferimento agli  interventi  di  miglioramento  energetico
          previsti dall'Attestato di prestazione  energetica  di  cui
          all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.
          192. 
              3-bis. La gestione delle proposte di intervento di  cui
          al comma 3, nonche' di  tutta  la  documentazione  e  degli
          adempimenti ad esse  inerenti,  e'  assicurata  tramite  un
          apposito portale informatico istituito presso il  Ministero
          dello sviluppo economico e da esso gestito. 
              3-ter. Per le spese per la realizzazione del portale di
          cui al comma 3-bis, pari a 100.000 euro  per  il  2021,  si
          provvede mediante l'utilizzo  delle  risorse  assegnate  ai
          sensi del comma 232 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
          2018,  n.  145,  destinate  al  Ministero  dello   sviluppo
          economico   per   il   potenziamento   del   programma   di
          riqualificazione energetica degli immobili  della  pubblica
          amministrazione centrale. 
              4. Per gli adempimenti di cui al comma 3, le  Pubbliche
          Amministrazioni centrali individuano, al  proprio  interno,
          il  responsabile  del  procedimento  e  ne  comunicano   il
          nominativo ai soggetti di cui al comma 2. 
              5. Le modalita' per l'esecuzione del programma  di  cui
          al comma 2 sono definite con  decreto  del  Ministro  dello
          Sviluppo Economico e del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro delle infrastrutture e  trasporti  e  il  Ministro
          dell'Economia e delle  Finanze,  da  emanare  entro  trenta
          giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
              6. Sono esclusi dal programma di cui al comma 2: 
                a) gli immobili con superficie coperta  utile  totale
          inferiore a 500 m2. Tale soglia a partire dal 9 luglio 2015
          e' rimodulata a 250 m2; 
                b) gli immobili tutelati ai sensi delle  disposizioni
          del decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  nella
          misura in cui il rispetto di determinati  requisiti  minimi
          di prestazione energetica risulti incompatibile con il loro
          carattere, aspetto o contesto, o pregiudizievole alla  loro
          conservazione; 
                c)  gli  immobili  destinati  a   scopi   di   difesa
          nazionale, ad eccezione degli edifici adibiti ad alloggi di
          servizio o ad uffici per le forze armate e altro  personale
          dipendente dalle autorita' preposte alla difesa nazionale; 
                d) gli immobili adibiti a  luoghi  di  culto  e  allo
          svolgimento di attivita' religiose. 
              7. Per la definizione del programma di cui al comma  2,
          sono  applicati  criteri   di   individuazione   tra   piu'
          interventi, basati su: ottimizzazione dei tempi di recupero
          dell'investimento, anche con riferimento agli  edifici  con
          peggiore indice di  prestazione  energetica;  minori  tempi
          previsti per l'avvio e  il  completamento  dell'intervento;
          entita'  di  eventuali  forme  di   cofinanziamento   anche
          mediante ricorso a finanziamenti tramite terzi. 
              8.  La  realizzazione  degli  interventi  compresi  nei
          programmi definiti ai sensi del comma 2 e'  gestita,  senza
          nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  dai
          Provveditorati interregionali per le  opere  pubbliche  del
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili,   dalle    amministrazioni    interessate    e
          dall'Agenzia del demanio, in considerazione della tipologia
          di  intervento  e  delle   eventuali   diverse   forme   di
          finanziamento adottate per il medesimo immobile, al fine di
          promuovere forme di razionalizzazione  e  di  coordinamento
          tra  gli  interventi,  anche  tra   piu'   amministrazioni,
          favorendo economie di scala e contribuendo al  contenimento
          dei costi. I Provveditorati  interregionali  per  le  opere
          pubbliche  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   della
          mobilita' sostenibili realizzano gli interventi  ricompresi
          nei programmi predisposti ai sensi del comma 2, secondo  le
          modalita' piu'  innovative,  efficienti  ed  economicamente
          piu' vantaggiose, nonche' utilizzando  metodi  e  strumenti
          elettronici   di   modellazione   per   l'edilizia   e   le
          infrastrutture.   Su   richiesta   del   Ministero    della
          transizione ecologica, d'intesa con le strutture  operative
          dei Provveditorati interregionali per le  opere  pubbliche,
          l'Agenzia del demanio puo' curare anche l'esecuzione  degli
          interventi gia' oggetto di convenzionamento con le medesime
          strutture   operative   nell'ambito   dell'attuazione   dei
          programmi   predisposti   ai   sensi   del   comma   2.   I
          Provveditorati  interregionali  per  le  opere   pubbliche,
          l'Agenzia del demanio e il Ministero  della  difesa  o  gli
          organi  del  genio  del  medesimo  Ministero  possono  fare
          ricorso  agli  strumenti   di   acquisto   e   negoziazione
          telematici,  ivi  inclusi  il  mercato  elettronico   della
          pubblica amministrazione (MEPA) e il  sistema  dinamico  di
          acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA). 
              8-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 8, al fine
          di snellire la  gestione  amministrativa  e  preservare  le
          esigenze  di  riservatezza,  flessibilita'  e   continuita'
          operativa, la realizzazione degli interventi  compresi  nei
          programmi definiti ai sensi del comma 2 sugli  immobili  in
          uso al Ministero della difesa e' di competenza degli organi
          del genio del medesimo Ministero,  che  li  esegue  con  le
          risorse umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
          finanza pubblica. Per tali fini, sono stipulate una o  piu'
          convenzioni tra  il  Ministero  competente  ad  erogare  il
          finanziamento e il Ministero della difesa. 
              9. Concorrono altresi' al raggiungimento dell'obiettivo
          annuo  di  cui  al  comma  1,  le  misure  organizzative  e
          comportamentali degli occupanti volte a ridurre il  consumo
          energetico, che le pubbliche amministrazioni centrali  sono
          chiamate a promuovere ed applicare con le modalita' di  cui
          all'articolo 14 del decreto-legge 9 maggio 2012, n. 52. 
              10. Le  pubbliche  amministrazioni  centrali,  comprese
          quelle che hanno nella propria disponibilita' gli  immobili
          di cui al comma 6,  che  procedono  alla  realizzazione  di
          interventi di efficienza  energetica  sul  loro  patrimonio
          edilizio o di sostituzione e razionalizzazione degli spazi,
          al di fuori del programma di cui al presente  articolo,  ne
          danno comunicazione ai soggetti  di  cui  al  comma  2.  Le
          stesse pubbliche amministrazioni comunicano,  altresi',  le
          misure  in  corso  o  programmate  per  il  recupero  e  la
          valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. 
              11. Per la realizzazione  degli  interventi  rientranti
          nel  programma  di   cui   al   comma   2,   le   pubbliche
          amministrazioni centrali di cui al comma 3  favoriscono  il
          ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi e ai
          contratti di rendimento energetico e possono agire  tramite
          l'intervento di una o piu' ESCO. 
              11-bis. Fermo restando l'obiettivo di cui al comma 1  e
          qualora le risorse dedicate ad assicurare il  conseguimento
          dello stesso lo consentano,  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico e il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, di concerto con il  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti,   possono   predisporre
          programmi,  anche  congiunti,  per  il   finanziamento   di
          interventi di miglioramento  della  prestazione  energetica
          degli  immobili   della   pubblica   amministrazione,   con
          particolare   riferimento   agli   immobili    ospedalieri,
          scolastici  e  universitari,  agli  impianti   sportivi   e
          all'edilizia   residenziale   pubblica.   Tali    programmi
          consentono  la   cumulabilita'   delle   relative   risorse
          finanziarie con quelle rese disponibili da altri  strumenti
          di promozione, fino alla copertura  integrale  della  spesa
          complessivamente sostenuta  da  parte  dell'Amministrazione
          proponente   per   gli   interventi   di    efficientamento
          energetico. Per le finalita' di cui al  presente  comma,  e
          previa  verifica  dell'entita'  dei  proventi   disponibili
          annualmente, il Ministero dello  sviluppo  economico  e  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, avvalendosi del  supporto  di  ENEA  e  GSE,  possono
          emanare bandi pubblici, anche congiunti, che definiscono il
          perimetro,  le  risorse  disponibili,   le   modalita'   di
          attuazione dei programmi suddetti  e  il  monitoraggio  dei
          risultati ottenuti. Resta fermo quanto previsto  dal  comma
          6, lettera b). 
              12. Le risorse del fondo di cui all'articolo 22,  comma
          4, del decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  come
          modificato  dall'articolo  4-ter,  comma  2   del   decreto
          legislativo  19  agosto  2005,   n.   192,   sono   versate
          all'entrata del bilancio dello Stato, per  l'importo  di  5
          milioni di euro nell'anno 2014 e  di  25  milioni  di  euro
          nell'anno 2015, per essere riassegnate ad apposito capitolo
          dello stato di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico  nei  medesimi  esercizi  per  l'attuazione   del
          programma di interventi di cui al comma 2. A tal  fine,  la
          Cassa per i servizi energetici  e  ambientali  provvede  al
          versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  degli
          importi  indicati  al  primo  periodo,   a   valere   sulle
          disponibilita'  giacenti  sul   conto   corrente   bancario
          intestato al predetto Fondo, entro 30  giorni  dall'entrata
          in vigore del presente decreto per  l'importo  relativo  al
          2014  ed  entro  il  31  marzo  per  il  2015.  Lo   stesso
          stanziamento puo' essere integrato: 
                a) fino a 25 milioni di euro  annui  per  il  periodo
          2015-2030, a valere sulle risorse annualmente confluite nel
          fondo  di  cui  all'articolo  22,  comma  4,  del   decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo  le  modalita'  di
          cui al presente comma, previa  determinazione  dell'importo
          da  versare  con  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo
          economico e del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze; 
                b) fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014 , fino a
          30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 e fino  a
          50 milioni di euro annui per il periodo 2021-2030 a  valere
          sulla quota dei proventi annui delle aste  delle  quote  di
          emissione  di  CO2  di  cui  all'articolo  19  del  decreto
          legislativo 13 marzo 2013, n.  30,  destinata  ai  progetti
          energetico ambientali, con le modalita' e nei limiti di cui
          ai commi 3 e 6 dello stesso articolo  19,  previa  verifica
          dell'entita' dei proventi disponibili annualmente  e  nella
          misura del 50  per  cento  a  carico  del  Ministero  dello
          sviluppo economico e del restante 50 per cento a carico del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
          autorizzato  ad   apportare,   con   propri   decreti,   le
          conseguenti variazioni di bilancio. 
              13. Le  risorse  di  cui  al  comma  12,  eventualmente
          integrate con le risorse gia' derivanti dagli strumenti  di
          incentivazione  comunitari,  nazionali  e  locali  dedicati
          all'efficienza  energetica  nell'edilizia  pubblica  e  con
          risorse dei Ministeri interessati,  sono  utilizzate  anche
          per la copertura delle spese derivanti dalla  realizzazione
          di diagnosi energetiche  finalizzate  all'esecuzione  degli
          interventi di miglioramento dell'efficienza  energetica  di
          cui  al  presente  articolo,  eventualmente  non   eseguite
          dall'ENEA e dal GSE nell'ambito dell'attivita' d'istituto. 
              14. Le pubbliche amministrazioni  centrali  di  cui  al
          comma 3, anche avvalendosi del supporto dell'ENEA, entro il
          31  dicembre  di  ogni   anno   a   decorrere   dal   2015,
          predispongono e comunicano  al  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, al Ministero  delle
          infrastrutture e trasporti, all'Agenzia del  demanio  e  al
          Ministero dello sviluppo economico un rapporto sullo  stato
          di conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1. 
              15. L'Acquirente  Unico  -  Au  S.p.A.,  anche  tramite
          l'utilizzo del Sistema informatico integrato di cui di  cui
          all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto  2010,
          n. 129, entro il 31 gennaio di ciascun  anno,  comunica  al
          Ministero  dello  sviluppo  economico  i  consumi  annuali,
          suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle utenze di
          cui all'inventario redatto ai sensi del comma 2 e  relativi
          all'anno precedente, collaborando con l'Agenzia del Demanio
          al fine di identificare le suddette utenze. Le informazioni
          di cui al presente  comma  confluiscono  nel  sistema  IPer
          gestito dall'Agenzia del Demanio e  nel  Portale  nazionale
          per  l'efficienza   energetica   degli   edifici   di   cui
          all'articolo 4-quater del  decreto  legislativo  19  agosto
          2005, n. 192 e possono essere oggetto di scambio con i dati
          raccolti dalle regioni nel catasto degli  impianti  termici
          ai sensi del medesimo decreto legislativo. 
              16. Le  Regioni  e  gli  enti  locali  nell'ambito  dei
          rispettivi  strumenti  di  programmazione  energetica,   in
          maniera   coordinata,    concorrono    al    raggiungimento
          dell'obiettivo nazionale di cui all'articolo 3, comma  1  e
          alla  riduzione  della  poverta'   energetica,   attraverso
          l'approvazione: 
                a) di  obiettivi  e  azioni  specifici  di  risparmio
          energetico e  di  efficienza  energetica,  nell'intento  di
          conformarsi al ruolo esemplare degli immobili di proprieta'
          dello Stato di cui al presente articolo; 
                b) di provvedimenti volti a  favorire  l'introduzione
          di  un  sistema  di  gestione  dell'energia,  comprese   le
          diagnosi energetiche, il ricorso alle ESCO e  ai  contratti
          di rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni
          energetiche  degli  immobili  di  proprieta'   pubblica   e
          migliorare l'efficienza energetica a lungo termine. 
              17. Le imprese che effettuano la fornitura  di  energia
          per utenze intestate a una pubblica amministrazione locale,
          su specifica richiesta della Regione o  Provincia  autonoma
          interessata, comunicano alla  stessa,  i  consumi  annuali,
          suddivisi per  vettore  energetico,  delle  utenze  oggetto
          della  richiesta.  La   suddetta   richiesta   contiene   i
          riferimenti delle utenze e i relativi codici di  fornitura.
          Le Regioni e le Province Autonome  rendono  disponibili  le
          informazioni di cui  al  presente  comma  sui  propri  siti
          istituzionali.» 
 
          Note al comma 24 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14  della  legge  7
          agosto 2015, n. 124  (Deleghe  al  Governo  in  materia  di
          riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 14 (Promozione della conciliazione dei  tempi  di
          vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche). - 1.  Le
          amministrazioni pubbliche,  nei  limiti  delle  risorse  di
          bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
          maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  adottano  misure
          organizzative  volte  a  fissare  obiettivi   annuali   per
          l'attuazione del telelavoro e del lavoro agile. Entro il 31
          gennaio  di  ciascun  anno,  le  amministrazioni  pubbliche
          redigono, sentite le  organizzazioni  sindacali,  il  Piano
          organizzativo del lavoro agile (POLA),  quale  sezione  del
          documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a),  del
          decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150.  Il  POLA
          individua  le  modalita'   attuative   del   lavoro   agile
          prevedendo, per le attivita' che possono essere  svolte  in
          modalita' agile, che almeno il 15 per cento dei  dipendenti
          possa avvalersene, garantendo che gli stessi non  subiscano
          penalizzazioni    ai    fini    del    riconoscimento    di
          professionalita'  e  della  progressione  di  carriera,   e
          definisce, altresi', le misure organizzative,  i  requisiti
          tecnologici, i  percorsi  formativi  del  personale,  anche
          dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di  verifica
          periodica dei risultati conseguiti,  anche  in  termini  di
          miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza  dell'azione
          amministrativa,  della   digitalizzazione   dei   processi,
          nonche'  della  qualita'   dei   servizi   erogati,   anche
          coinvolgendo i cittadini, sia  individualmente,  sia  nelle
          loro forme associative. In caso  di  mancata  adozione  del
          POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15 per cento dei
          dipendenti, ove  lo  richiedano.  Il  raggiungimento  delle
          predette  percentuali  e'  realizzato   nell'ambito   delle
          risorse disponibili a  legislazione  vigente.  Le  economie
          derivanti dall'applicazione del POLA restano  acquisite  al
          bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. 
              2.  Le  amministrazioni  pubbliche,  nei  limiti  delle
          risorse di bilancio disponibili a  legislazione  vigente  e
          senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
          procedono, al fine di conciliare  i  tempi  di  vita  e  di
          lavoro dei dipendenti, a stipulare  convenzioni  con  asili
          nido  e  scuole  dell'infanzia  e  a   organizzare,   anche
          attraverso accordi  con  altre  amministrazioni  pubbliche,
          servizi di supporto alla genitorialita', aperti  durante  i
          periodi di chiusura scolastica. 
              3.  Con  decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, possono essere definiti,  anche  tenendo  conto  degli
          esiti del  monitoraggio  del  Dipartimento  della  funzione
          pubblica della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  nei
          confronti  delle  pubbliche  amministrazioni;  ulteriori  e
          specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1  e  2  del
          presente articolo e della legge 22 maggio 2017, n. 81,  per
          quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni,  nonche'
          regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a
          promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi  di
          vita e di lavoro dei dipendenti. 
              3-bis. 
              4. Gli organi costituzionali,  nell'ambito  della  loro
          autonomia,  possono  definire  modalita'  e   criteri   per
          l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi di cui
          ai commi 1, 2 e 3. 
              5.  All'articolo  596   del   codice   dell'ordinamento
          militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
          66, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
                  "1-bis. Il fondo di cui al comma  1  e'  finanziato
          per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e  di  5
          milioni di euro per ciascuno degli anni  2016  e  2017.  Al
          relativo  onere   si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della
          quota nazionale del Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione,
          programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1,  comma  6,
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno
          2018,  la  dotazione  del  fondo  di  cui  al  comma  1  e'
          determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
          lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196"; 
                b) al comma 3, le parole: "anche da  minori  che  non
          siano  figli  di  dipendenti   dell'Amministrazione   della
          difesa" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "oltre  che  da
          minori  figli  di  dipendenti  dell'Amministrazione   della
          difesa,  anche  da  minori  figli   di   dipendenti   delle
          amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche'
          da minori figli di dipendenti delle amministrazioni  locali
          e da minori che non trovano  collocazione  nelle  strutture
          pubbliche comunali,". 
              6. Dopo il comma 1-bis  dell'articolo  30  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, e' inserito il seguente: 
                "1-ter. La dipendente vittima di violenza  di  genere
          inserita in specifici percorsi di  protezione,  debitamente
          certificati dai servizi sociali del  comune  di  residenza,
          puo'  presentare  domanda   di   trasferimento   ad   altra
          amministrazione pubblica ubicata in un  comune  diverso  da
          quello     di     residenza,      previa      comunicazione
          all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici  giorni
          dalla   suddetta   comunicazione    l'amministrazione    di
          appartenenza    dispone     il     trasferimento     presso
          l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove  vi  siano
          posti   vacanti   corrispondenti   alla    sua    qualifica
          professionale". 
              7. All'articolo 42-bis, comma 1, secondo  periodo,  del
          testo unico delle disposizioni legislative  in  materia  di
          sostegno della maternita' e della  paternita',  di  cui  al
          decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  sono  aggiunte,
          in fine, le seguenti parole: "e limitato a casi o  esigenze
          eccezionali".» 
 
          Note al comma 28 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 253, della
          legge 27 dicembre 2019,  n.  160  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2020-2022): 
              «Art. 1. - 1. - 252. Omissis 
              253. Per garantire la  prosecuzione  del  finanziamento
          dei   programmi   spaziali   nazionali,   in   cooperazione
          internazionale e nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea,
          assicurando al contempo il coordinamento delle politiche di
          bilancio in materia, le somme  assegnate  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno  2019,
          adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 98, della legge 30
          dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 390 milioni  di
          euro per l'anno 2020, di 452 milioni  di  euro  per  l'anno
          2021, di 377 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  di  432
          milioni di euro per l'anno 2023 e di 409  milioni  di  euro
          per l'anno 2024. 
              Omissis.» 
 
          Note al comma 29 
              - Si riporta il  testo  all'articolo  113  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (codice  dei  contratti
          pubblici): 
              «Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche). -  1.  Gli
          oneri  inerenti  alla  progettazione,  alla  direzione  dei
          lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza,
          ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle  verifiche
          di conformita', al collaudo  statico,  agli  studi  e  alle
          ricerche  connessi,  alla  progettazione   dei   piani   di
          sicurezza e  di  coordinamento  e  al  coordinamento  della
          sicurezza in fase di esecuzione quando  previsti  ai  sensi
          del  decreto  legislativo  9  aprile  2008  n.   81,   alle
          prestazioni professionali e specialistiche necessari per la
          redazione  di  un  progetto  esecutivo  completo  in   ogni
          dettaglio fanno carico agli  stanziamenti  previsti  per  i
          singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli  stati
          di previsione della spesa  o  nei  bilanci  delle  stazioni
          appaltanti. 
              2. A valere sugli stanziamenti di cui al  comma  1,  le
          amministrazioni aggiudicatrici  destinano  ad  un  apposito
          fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2  per
          cento  modulate  sull'importo   dei   lavori,   servizi   e
          forniture, posti a base di gara per  le  funzioni  tecniche
          svolte dai dipendenti delle stesse  esclusivamente  per  le
          attivita' di programmazione della spesa  per  investimenti,
          di valutazione preventiva dei progetti, di  predisposizione
          e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione  dei
          contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori  ovvero
          direzione   dell'esecuzione   e   di    collaudo    tecnico
          amministrativo  ovvero  di  verifica  di  conformita',   di
          collaudatore  statico   ove   necessario   per   consentire
          l'esecuzione del contratto nel  rispetto  dei  documenti  a
          base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
          Tale  fondo  non   e'   previsto   da   parte   di   quelle
          amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in  essere
          contratti o convenzioni che prevedono modalita' diverse per
          la retribuzione delle funzioni tecniche svolte  dai  propri
          dipendenti. Gli enti che costituiscono o  si  avvalgono  di
          una centrale di committenza possono destinare  il  fondo  o
          parte  di  esso  ai  dipendenti  di   tale   centrale.   La
          disposizione di cui  al  presente  comma  si  applica  agli
          appalti relativi a servizi o forniture nel caso in  cui  e'
          nominato il direttore dell'esecuzione. 
              3. L'ottanta per cento delle  risorse  finanziarie  del
          fondo costituito ai sensi del comma  2  e'  ripartito,  per
          ciascuna  opera  o  lavoro,  servizio,  fornitura  con   le
          modalita' e i criteri previsti in  sede  di  contrattazione
          decentrata  integrativa  del  personale,  sulla   base   di
          apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo
          i rispettivi ordinamenti, tra  il  responsabile  unico  del
          procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
          indicate al comma 2 nonche' tra i loro  collaboratori.  Gli
          importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali  e
          assistenziali      a      carico      dell'amministrazione.
          L'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore
          stabilisce i criteri e le modalita' per la riduzione  delle
          risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro  a
          fronte di eventuali incrementi dei tempi o  dei  costi  non
          conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione
          dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile
          di servizio  preposto  alla  struttura  competente,  previo
          accertamento delle specifiche attivita' svolte dai predetti
          dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti  nel
          corso dell'anno al singolo  dipendente,  anche  da  diverse
          amministrazioni, non possono superare l'importo del 50  per
          cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le
          quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non
          svolte  dai  medesimi  dipendenti,  in  quanto  affidate  a
          personale   esterno    all'organico    dell'amministrazione
          medesima,   ovvero   prive   del   predetto   accertamento,
          incrementano la quota del fondo  di  cui  al  comma  2.  Il
          presente comma non si applica al  personale  con  qualifica
          dirigenziale. 
              4. Il restante 20 per cento delle  risorse  finanziarie
          del fondo di cui  al  comma  2  ad  esclusione  di  risorse
          derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti
          a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte
          dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
          progetti di innovazione anche per  il  progressivo  uso  di
          metodi e strumenti elettronici  specifici  di  modellazione
          elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
          di implementazione delle banche dati per il controllo e  il
          miglioramento della capacita' di spesa e di efficientamento
          informatico, con particolare riferimento alle metodologie e
          strumentazioni elettroniche  per  i  controlli.  Una  parte
          delle risorse  puo'  essere  utilizzato  per  l'attivazione
          presso  le  amministrazioni  aggiudicatrici   di   tirocini
          formativi e di orientamento di cui  all'articolo  18  della
          legge 24 giugno 1997,  n.  196  o  per  lo  svolgimento  di
          dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei
          contratti  pubblici  previa  sottoscrizione   di   apposite
          convenzioni con le Universita' e  gli  istituti  scolastici
          superiori. 
              5. Per i compiti svolti dal personale di  una  centrale
          unica di  committenza  nell'espletamento  di  procedure  di
          acquisizione di lavori, servizi e forniture  per  conto  di
          altri enti, puo' essere riconosciuta,  su  richiesta  della
          centrale  unica  di  committenza,  una  quota  parte,   non
          superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto  dal  comma
          2. 
              5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo  fanno
          capo al medesimo capitolo di spesa previsto per  i  singoli
          lavori, servizi e forniture.» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  45,  del  decreto
          legislativo 31 marzo 2023,  n.  36  (Codice  dei  contratti
          pubblici in  attuazione  dell'articolo  1  della  legge  21
          giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
          contratti pubblici): 
              «Art. 45 (Incentivi alle funzioni tecniche). -  1.  Gli
          oneri   relativi   alle   attivita'    tecniche    indicate
          nell'allegato  I.10  sono  a  carico   degli   stanziamenti
          previsti per le singole procedure di affidamento di lavori,
          servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o
          nei  bilanci  delle  stazioni  appaltanti  e   degli   enti
          concedenti. In  sede  di  prima  applicazione  del  codice,
          l'allegato I.10 e'  abrogato  a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988,   n.   400,   con   decreto   del   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito  il   Consiglio
          superiore  dei  lavori   pubblici,   che   lo   sostituisce
          integralmente anche in qualita' di allegato al codice. 
              2.  Le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti   concedenti
          destinano risorse  finanziarie  per  le  funzioni  tecniche
          svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e  per
          le  finalita'  indicate  al  comma  5,   a   valere   sugli
          stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore  al
          2 per cento dell'importo dei lavori, dei  servizi  e  delle
          forniture, posto a base delle procedure di affidamento.  Il
          presente comma si applica anche  agli  appalti  relativi  a
          servizi  o  forniture  nel  caso  in  cui  e'  nominato  il
          direttore  dell'esecuzione.  E'  fatta   salva,   ai   fini
          dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle  risorse
          di cui  al  presente  comma,  la  facolta'  delle  stazioni
          appaltanti  e  degli  enti  concedenti  di  prevedere   una
          modalita' diversa di retribuzione delle  funzioni  tecniche
          svolte dai propri dipendenti. 
              3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma  2,  e'
          ripartito, per ogni opera, lavoro,  servizio  e  fornitura,
          tra il RUP e i soggetti che svolgono le  funzioni  tecniche
          indicate al comma 2, nonche' tra i loro collaboratori.  Gli
          importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali  e
          assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri  del
          relativo  riparto,   nonche'   quelli   di   corrispondente
          riduzione delle risorse finanziarie connesse  alla  singola
          opera  o  lavoro,  a   fronte   di   eventuali   incrementi
          ingiustificati dei tempi o dei costi  previsti  dal  quadro
          economico del  progetto  esecutivo,  sono  stabiliti  dalle
          stazioni appaltanti e  dagli  enti  concedenti,  secondo  i
          rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore del codice. 
              4. L'incentivo di cui al comma  3  e'  corrisposto  dal
          dirigente,  dal  responsabile  di  servizio  preposto  alla
          struttura competente o da altro dirigente incaricato  dalla
          singola amministrazione, sentito  il  RUP,  che  accerta  e
          attesta  le  specifiche  funzioni   tecniche   svolte   dal
          dipendente.  L'incentivo  complessivamente   maturato   dal
          dipendente nel corso dell'anno  di  competenza,  anche  per
          attivita' svolte per conto di  altre  amministrazioni,  non
          puo' superare il trattamento  economico  complessivo  annuo
          lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente,  non
          corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma  5.  Per
          le amministrazioni che adottano i metodi  e  gli  strumenti
          digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite
          di cui al secondo periodo e' aumentato del  15  per  cento.
          Incrementa altresi' le risorse di cui al comma 5  la  parte
          di incentivo che corrisponde a prestazioni non  svolte  dai
          dipendenti,   perche'   affidate   a   personale    esterno
          all'amministrazione   medesima   oppure    perche'    prive
          dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del  comma
          3 e del presente comma non si applicano  al  personale  con
          qualifica dirigenziale. 
              5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui  al
          comma 2, escluse le risorse che derivano  da  finanziamenti
          europei o da altri finanziamenti a destinazione  vincolata,
          incrementato    delle    quote     parti     dell'incentivo
          corrispondenti   a   prestazioni   non   svolte   o   prive
          dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per
          le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, e' destinato
          ai fini di cui ai commi 6 e 7. 
              6. Con le risorse di cui al  comma  5  l'ente  acquista
          beni e tecnologie funzionali  a  progetti  di  innovazione,
          anche per incentivare: 
                a)  la  modellazione  elettronica   informativa   per
          l'edilizia e le infrastrutture; 
                b)  l'implementazione  delle  banche  dati   per   il
          controllo e il miglioramento della capacita' di spesa; 
                c)  l'efficientamento  informatico,  con  particolare
          riferimento alle metodologie e strumentazioni  elettroniche
          per i controlli. 
              7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 e' in ogni
          caso utilizzata: 
                a) per attivita' di formazione per l'incremento delle
          competenze  digitali  dei  dipendenti  nella  realizzazione
          degli interventi; 
                b) per la specializzazione del personale  che  svolge
          funzioni tecniche; 
                c) per la  copertura  degli  oneri  di  assicurazione
          obbligatoria del personale. 
              8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si
          avvalgono di una centrale di committenza possono destinare,
          anche su richiesta di quest'ultima, le risorse  finanziarie
          di cui al comma 2 o parte di esse  ai  dipendenti  di  tale
          centrale in relazione alle  funzioni  tecniche  svolte.  Le
          somme cosi' destinate non possono comunque eccedere  il  25
          per cento dell'incentivo di cui al comma 2.» 
 
          Note al comma 31 
              - Si riporta il testo dell'articolo 21, della legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
              «Art. 21 (Bilancio di previsione). - 1. Il  disegno  di
          legge del bilancio di previsione si riferisce ad un periodo
          triennale e si compone di due sezioni. 
              1-bis.  La  prima  sezione  del  disegno  di  legge  di
          bilancio  dispone  annualmente  il  quadro  di  riferimento
          finanziario  e  provvede  alla  regolazione  annuale  delle
          grandezze previste dalla legislazione vigente  al  fine  di
          adeguarne  gli  effetti  finanziari  agli  obiettivi.  Essa
          contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento,  le
          misure quantitative necessarie a realizzare  gli  obiettivi
          programmatici indicati all'articolo 10, comma 2, e  i  loro
          eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-bis. 
              1-ter.  La  prima  sezione  del  disegno  di  legge  di
          bilancio contiene esclusivamente: 
                a) la determinazione del livello massimo del  ricorso
          al mercato finanziario e del saldo netto da  finanziare  in
          termini di competenza e di  cassa,  per  ciascun  anno  del
          triennio di riferimento,  in  coerenza  con  gli  obiettivi
          programmatici  del  saldo  del  conto   consolidato   delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2; 
                b) norme  in  materia  di  entrata  e  di  spesa  che
          determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio
          di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella
          seconda sezione o sugli altri saldi  di  finanza  pubblica,
          attraverso la modifica, la  soppressione  o  l'integrazione
          dei parametri che regolano  l'evoluzione  delle  entrate  e
          della  spesa  previsti  dalla  normativa  vigente  o  delle
          sottostanti autorizzazioni  legislative  ovvero  attraverso
          nuovi interventi; 
                c)  norme  volte  a  rafforzare  il  contrasto  e  la
          prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva  ovvero  a
          stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali  e
          contributivi; 
                d)  gli   importi   dei   fondi   speciali   previsti
          dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle; 
                e)  l'importo  complessivo  massimo   destinato,   in
          ciascun anno del triennio di riferimento,  al  rinnovo  dei
          contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo  48,
          comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          alle modifiche del trattamento economico  e  normativo  del
          personale  dipendente  dalle  amministrazioni  statali   in
          regime di diritto pubblico. Il  suddetto  importo,  per  la
          parte  non  utilizzata  al   termine   dell'esercizio,   e'
          conservato nel conto dei residui fino  alla  sottoscrizione
          dei relativi  contratti  di  lavoro  o  all'emanazione  dei
          provvedimenti negoziali; 
                f) eventuali norme recanti  misure  correttive  degli
          effetti finanziari delle  leggi  di  cui  all'articolo  17,
          commi 12 e 13, e, qualora si rendano necessarie a  garanzia
          dei saldi di  finanza  pubblica,  misure  correttive  degli
          effetti finanziari derivanti dalle sentenze  definitive  di
          cui al medesimo comma 13 dell'articolo 17; 
                g) le norme eventualmente necessarie a  garantire  il
          concorso degli enti territoriali agli obiettivi di  finanza
          pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243. 
              1-quater. Le nuove  o  maggiori  spese  disposte  dalla
          prima sezione del disegno di legge di bilancio non  possono
          concorrere a determinare tassi di evoluzione  delle  spese,
          sia correnti sia in conto capitale, incompatibili  con  gli
          obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10,  comma  2,
          lettera e), nel  DEF,  come  risultante  dalle  conseguenti
          deliberazioni parlamentari. 
              1-quinquies. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2,  della
          legge 24 dicembre  2012,  n.  243,  la  prima  sezione  del
          disegno  di  legge  di  bilancio  non  deve  in  ogni  caso
          contenere norme di delega,  di  carattere  ordinamentale  o
          organizzatorio, ne'  interventi  di  natura  localistica  o
          microsettoriale ovvero norme che dispongono  la  variazione
          diretta delle previsioni di entrata o  di  spesa  contenute
          nella seconda sezione del predetto disegno di legge. 
              1-sexies. La seconda sezione del disegno  di  legge  di
          bilancio e' formata sulla base della legislazione  vigente,
          tenuto conto dei  parametri  indicati  nel  DEF,  ai  sensi
          dell'articolo 10, comma 2, lettera  c),  dell'aggiornamento
          delle previsioni per le  spese  per  oneri  inderogabili  e
          fabbisogno, di cui, rispettivamente, alle lettere a)  e  c)
          del comma 5 del presente articolo,  e  delle  rimodulazioni
          proposte ai  sensi  dell'articolo  23,  ed  evidenzia,  per
          ciascuna unita' di voto parlamentare di cui al comma 2  del
          presente articolo, gli effetti finanziari  derivanti  dalle
          disposizioni contenute nella prima sezione. 
              2. La seconda sezione del disegno di legge di  bilancio
          espone  per  l'entrata   e,   distintamente   per   ciascun
          Ministero, per la spesa  le  unita'  di  voto  parlamentare
          determinate con riferimento rispettivamente alla  tipologia
          di entrata e ad aree omogenee di attivita'. Per  la  spesa,
          le  unita'  di  voto  sono  costituite  dai  programmi.   I
          programmi rappresentano aggregati di  spesa  con  finalita'
          omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in
          termini di prodotti e di  servizi  finali,  allo  scopo  di
          conseguire  gli  obiettivi  stabiliti   nell'ambito   delle
          missioni. Le missioni rappresentano le funzioni  principali
          e gli obiettivi strategici  perseguiti  con  la  spesa.  La
          realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un  unico
          centro di  responsabilita'  amministrativa,  corrispondente
          all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai
          sensi dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla
          nomenclatura COFOG  (Classification  of  the  functions  of
          government) di secondo livello. Nei casi in  cui  cio'  non
          accada perche' il programma corrisponde in parte  a  due  o
          piu'  funzioni  COFOG  di  secondo  livello,  deve   essere
          indicata  la  relativa  percentuale  di   attribuzione   da
          calcolare sulla base dell'ammontare presunto  delle  unita'
          elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e  della
          rendicontazione, di diversa finalizzazione  ricompresi  nel
          programma. 
              2-bis. La significativita' dei programmi del bilancio e
          l'affidamento di ciascun programma  di  spesa  a  un  unico
          centro  di  responsabilita'  amministrativa   costituiscono
          criteri di riferimento per i processi  di  riorganizzazione
          delle amministrazioni. 
              2-ter. Con  il  disegno  di  legge  di  bilancio  viene
          annualmente  effettuata  la  revisione  degli  stanziamenti
          iscritti   in   ciascun   programma   e   delle    relative
          autorizzazioni legislative, anche ai fini dell'attribuzione
          dei programmi medesimi  a  ciascuna  amministrazione  sulla
          base delle rispettive competenze. 
              3. In relazione ad ogni singola  unita'  di  voto  sono
          indicati: 
                a) l'ammontare presunto dei residui attivi o  passivi
          alla chiusura dell'esercizio precedente  a  quello  cui  il
          bilancio si riferisce; 
                b)  l'ammontare  delle  entrate  che  si  prevede  di
          accertare  e  delle  spese  che  si  prevede  di  impegnare
          nell'anno cui il bilancio si riferisce; 
                c) le previsioni delle entrate e delle spese relative
          al secondo e terzo anno del bilancio triennale; 
                d)  l'ammontare  delle  entrate  che  si  prevede  di
          incassare e delle spese che si prevede di pagare  nell'anno
          cui  il  bilancio  si  riferisce,  senza  distinzione   fra
          operazioni in conto competenza  ed  in  conto  residui.  Si
          intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per
          pagate le somme erogate dalla Tesoreria. 
              4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione  a
          ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le  spese
          correnti, con indicazione delle spese di  personale,  e  le
          spese d'investimento. In appositi allegati  agli  stati  di
          previsione della spesa e' indicata, per  ciascun  programma
          la distinzione tra spese  di  parte  corrente  e  in  conto
          capitale  nonche'   la   quota   delle   spese   di   oneri
          inderogabili, di fattore legislativo e  di  adeguamento  al
          fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere a),  b)  e
          c) del comma 5. 
              5.  Nell'ambito  di  ciascun  programma  le  spese   si
          ripartiscono in: 
                a) oneri inderogabili, in quanto  spese  vincolate  a
          particolari  meccanismi  o  parametri   che   ne   regolano
          l'evoluzione, determinati sia da leggi sia  da  altri  atti
          normativi.  Rientrano  tra  gli   oneri   inderogabili   le
          cosiddette spese obbligatorie,  ossia  quelle  relative  al
          pagamento di stipendi,  assegni,  pensioni  e  altre  spese
          fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti  da
          obblighi  comunitari  e  internazionali,   le   spese   per
          ammortamento di mutui, nonche'  quelle  cosi'  identificate
          per espressa disposizione normativa; 
                b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da
          espressa  disposizione   legislativa   che   ne   determina
          l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e  il
          periodo di iscrizione in bilancio; 
                c) spese di adeguamento al  fabbisogno,  ossia  spese
          diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate
          tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. 
              5-bis. In allegato alla seconda sezione del disegno  di
          legge di bilancio e' riportato, con riferimento a  ciascuno
          stato di previsione della spesa e a ciascun  programma,  un
          prospetto riepilogativo  da  cui  risulta  la  ripartizione
          della spesa tra oneri inderogabili, fattori  legislativi  e
          adeguamento   al   fabbisogno,   distintamente   per    gli
          stanziamenti di parte corrente  e  in  conto  capitale.  Il
          prospetto e' aggiornato all'atto del  passaggio  dell'esame
          del disegno di  legge  di  bilancio  tra  i  due  rami  del
          Parlamento. 
              6. - 7. 
              8. Le spese  di  cui  al  comma  5,  lettera  b),  sono
          rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3. 
              9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le
          previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3.  Le
          previsioni  di  spesa  di  cui  alle  lettere   b)   e   d)
          costituiscono,   rispettivamente,   i   limiti    per    le
          autorizzazioni di impegno e di pagamento. 
              10. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio
          e' costituita dallo stato di previsione dell'entrata, dagli
          stati di previsione della spesa distinti per  Ministeri,  e
          dal  quadro  generale  riassuntivo   con   riferimento   al
          triennio. 
              11. Ciascuno stato di  previsione  riporta  i  seguenti
          elementi   informativi,   da    aggiornare    al    momento
          dell'approvazione della legge di bilancio: 
                a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per
          le entrate, oltre a contenere i criteri per  la  previsione
          relativa alle principali imposte e tasse,  essa  specifica,
          per  ciascun  titolo,  la  quota   non   avente   carattere
          ricorrente e quella avente  carattere  ricorrente.  Per  la
          spesa, illustra  le  informazioni  relative  al  quadro  di
          riferimento in cui l'amministrazione opera e  le  priorita'
          politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di
          economia  e  finanza  e  nel  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri di cui all'articolo 22-bis, comma 1.
          La nota integrativa riporta inoltre il contenuto di ciascun
          programma di spesa con riferimento alle azioni sottostanti.
          Per ciascuna azione sono indicate  le  risorse  finanziarie
          per il triennio di riferimento con riguardo alle  categorie
          economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i
          criteri  di  formulazione   delle   previsioni.   La   nota
          integrativa  riporta  inoltre  il  piano  degli  obiettivi,
          intesi come  risultati  che  le  amministrazioni  intendono
          conseguire, correlati a ciascun programma e  formulati  con
          riferimento a ciascuna azione, e i relativi  indicatori  di
          risultato  in  termini  di  livello  dei   servizi   e   di
          interventi,  in  coerenza   con   il   programma   generale
          dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto previsto dal
          decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91; 
                b); 
                c)  per  ogni   programma   l'elenco   delle   unita'
          elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e  della
          rendicontazione, e dei relativi stanziamenti, distinti  con
          riferimento alle voci del piano dei conti integrato di  cui
          all'articolo 38-ter; 
                d) per ogni programma un  riepilogo  delle  dotazioni
          secondo l'analisi economica e funzionale; 
                e); 
                f)   il   budget    dei    costi    della    relativa
          amministrazione.    Le    previsioni    economiche     sono
          rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte
          per programmi e per centri di costo. Il  budget  espone  le
          previsioni    formulate     dai     centri     di     costo
          dell'amministrazione   ed   include   il    prospetto    di
          riconciliazione  al  fine  di   collegare   le   previsioni
          economiche alle previsioni finanziarie di bilancio. 
              11-bis.  Allo  stato  di  previsione  dell'entrata   e'
          allegato un  rapporto  annuale  sulle  spese  fiscali,  che
          elenca qualunque forma di esenzione, esclusione,  riduzione
          dell'imponibile o dell'imposta  ovvero  regime  di  favore,
          derivante da disposizioni normative vigenti,  con  separata
          indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei
          primi sei mesi  dell'anno  in  corso.  Ciascuna  misura  e'
          accompagnata dalla sua  descrizione  e  dall'individuazione
          della tipologia dei beneficiari  e,  ove  possibile,  dalla
          quantificazione degli effetti finanziari e del  numero  dei
          beneficiari.  Le  misure  sono  raggruppate  in   categorie
          omogenee, contrassegnate da un codice che  ne  caratterizza
          la natura e le finalita'. Il rapporto  individua  le  spese
          fiscali e ne valuta  gli  effetti  finanziari  prendendo  a
          riferimento  modelli  economici  standard  di   tassazione,
          rispetto  ai  quali  considera  anche  le   spese   fiscali
          negative. Ove possibile e, comunque, per le  spese  fiscali
          per le quali sono trascorsi cinque anni  dalla  entrata  in
          vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali
          e i programmi di spesa destinati alle medesime finalita'  e
          analizza gli effetti micro-economici  delle  singole  spese
          fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale. 
              11-ter. Nella seconda sezione del disegno di  legge  di
          bilancio e' annualmente stabilito,  per  ciascun  anno  del
          triennio di riferimento, in relazione  all'indicazione  del
          fabbisogno  del  settore  statale,  effettuata   ai   sensi
          dell'articolo  10-bis,  comma  1,  lettera  b),   l'importo
          massimo di emissione di titoli dello  Stato,  in  Italia  e
          all'estero, al netto di quelli da rimborsare. 
              12. Gli effetti finanziari  derivanti  dalle  modifiche
          apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno
          di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna  unita'
          di  voto  parlamentare,  nella   seconda   sezione,   quale
          risultante   dagli   emendamenti   approvati,    attraverso
          un'apposita nota di variazioni, presentata  dal  Governo  e
          votata dalla medesima Camera prima della votazione  finale.
          Per  ciascuna  delle  predette  unita'  di  voto  la   nota
          evidenzia altresi', distintamente con riferimento sia  alle
          previsioni contenute nella seconda sezione sia agli effetti
          finanziari  derivanti  dalle   disposizioni   della   prima
          sezione, le variazioni  apportate  rispetto  al  testo  del
          disegno di legge presentato dal Governo ovvero rispetto  al
          testo approvato nella precedente lettura parlamentare. 
              12-bis. Il disegno di legge di bilancio e' corredato di
          una relazione tecnica nella quale sono indicati: 
                a)  la  quantificazione  degli   effetti   finanziari
          derivanti da  ciascuna  disposizione  normativa  introdotta
          nell'ambito della prima sezione; 
                b)   i   criteri   essenziali   utilizzati   per   la
          formulazione, sulla base della legislazione vigente,  delle
          previsioni di entrata e di spesa  contenute  nella  seconda
          sezione; 
                c) elementi di informazione  che  diano  conto  della
          coerenza  del  valore  programmatico  del  saldo  netto  da
          finanziare o da impiegare con gli  obiettivi  programmatici
          di cui all'articolo 10-bis, comma 1. 
              12-ter.  Alla  relazione  tecnica  prevista  dal  comma
          12-bis sono allegati, a fini conoscitivi, per  il  triennio
          di riferimento, un prospetto  riepilogativo  degli  effetti
          finanziari derivanti  da  ciascuna  disposizione  normativa
          introdotta nell'ambito della prima  sezione  ai  sensi  del
          presente articolo e un prospetto riassuntivo degli  effetti
          finanziari  derivanti  dalle   riprogrammazioni   e   dalle
          variazioni quantitative, disposte nella seconda sezione  ai
          sensi  dell'articolo  23,  comma  3,  sul  saldo  netto  da
          finanziare del bilancio dello Stato,  sul  saldo  di  cassa
          delle amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento  netto
          del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Tali
          prospetti  sono  aggiornati  al  passaggio  dell'esame  del
          disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento. 
              12-quater. Al disegno di legge di bilancio e'  allegata
          una nota tecnico-illustrativa con funzione di  raccordo,  a
          fini conoscitivi, tra  il  medesimo  disegno  di  legge  di
          bilancio  e  il  conto  economico   delle   amministrazioni
          pubbliche. In particolare, essa indica: 
                a) elementi di dettaglio sulla  coerenza  del  valore
          programmatico del saldo netto da finanziare o da  impiegare
          con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-bis,
          comma 1, dando separata evidenza alle regolazioni contabili
          e debitorie pregresse; 
                b) i contenuti della manovra, i relativi effetti  sui
          saldi di finanza pubblica articolati nei  vari  settori  di
          intervento e i criteri utilizzati  per  la  quantificazione
          degli stessi; 
                c)  le   previsioni   del   conto   economico   delle
          amministrazioni   pubbliche,   secondo   quanto    previsto
          all'articolo 10, comma 3, lettera b), e del conto di  cassa
          delle medesime amministrazioni pubbliche, integrate con gli
          effetti delle modificazioni  proposte  con  il  disegno  di
          legge di bilancio per il triennio di riferimento. 
              12-quinquies. La nota tecnico-illustrativa  di  cui  al
          comma 12-quater e' aggiornata al passaggio  dell'esame  del
          disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento. 
              13. 
              14.   L'approvazione   dello   stato   di    previsione
          dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e
          dei totali generali della spesa nonche' del quadro generale
          riassuntivo e' disposta, nell'ordine, con distinti articoli
          del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di
          competenza sia a quelle di cassa. 
              15. L'approvazione dei fondi  previsti  dagli  articoli
          26, 27, 28 e 29e' disposta con apposite norme. 
              16. 
              17. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, d'intesa con le  amministrazioni  interessate,  le
          unita' di voto parlamentare della legge  di  bilancio  sono
          ripartite in unita' elementari di bilancio  ai  fini  della
          gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni  dalla
          pubblicazione della legge di bilancio i Ministri  assegnano
          le risorse  ai  responsabili  della  gestione.  Nelle  more
          dell'assegnazione  delle  risorse  ai  responsabili   della
          gestione da  parte  dei  Ministri,  e  comunque  non  oltre
          sessanta giorni  successivi  all'entrata  in  vigore  della
          legge di bilancio, e' autorizzata la  gestione  sulla  base
          delle   medesime   assegnazioni   disposte   nell'esercizio
          precedente, anche per quanto attiene la gestione  unificata
          relativa  alle  spese  a  carattere  strumentale   di   cui
          all'articolo 4 del decreto legislativo 7  agosto  1997,  n.
          279. 
              18. Agli stati di previsione della  spesa  dei  singoli
          Ministeri sono allegati, secondo le rispettive  competenze,
          gli elenchi degli enti cui lo  Stato  contribuisce  in  via
          ordinaria, con indicazione di quelli per i quali alla  data
          di predisposizione del disegno di  legge  di  bilancio  non
          risulta trasmesso il conto consuntivo.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto-legge  22  aprile  2023,  n.  44,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.  74,  recante
          disposizioni urgenti per il rafforzamento  della  capacita'
          amministrativa delle amministrazioni pubbliche: 
              «Art. 1 (Disposizioni in materia di rafforzamento della
          capacita' amministrativa delle amministrazioni centrali). -
          1. Omissis 
              2.  Al  fine  di  rafforzare   l'organizzazione   della
          pubblica amministrazione, sono autorizzati  gli  incrementi
          delle  dotazioni  organiche   di   cui   alla   tabella   A
          dell'allegato   1   annesso   al   presente   decreto;   le
          amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre
          2023,  alla  conseguente   riorganizzazione   mediante   le
          procedure di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  11
          novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 16 dicembre 2022, n. 204. Resta, comunque,  fermo  il
          termine del 30 giugno 2023 per l'adozione  dei  regolamenti
          di riorganizzazione  delle  strutture  e  delle  unita'  di
          missione di cui all'articolo 1, comma 1, del  decreto-legge
          24 febbraio 2023, n.  13,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. 
              Omissis.» 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   14,   del
          decreto-legge 29 settembre 2023, n.  132,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  novembre  2023,  n.   170
          (Disposizioni urgenti in  materia  di  proroga  di  termini
          normativi e versamenti fiscali): 
              «Art.  14   (Proroga   di   termini   in   materia   di
          riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche
          sociali e dell'Avvocatura dello Stato). -  1.  All'articolo
          3, comma 1,  del  decreto-legge  22  giugno  2023,  n.  75,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto  2023,
          n. 112, le parole: "da adottare con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre
          2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del
          presente  decreto"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "da
          adottare, entro il 30 novembre 2023, con  le  modalita'  di
          cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022,  n.
          173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
          2022, n. 204,". 
              2. Il termine del 30 ottobre 2023, di cui  all'articolo
          1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge del 22  aprile
          2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
          giugno 2023, n. 74, e' prorogato al 30 novembre 2023 per il
          Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  per
          l'Avvocatura dello Stato. 
              2-bis. Al fine di poter procedere alla riorganizzazione
          entro il termine del 30 novembre 2023 di cui al comma 1, il
          Ministero  del  lavoro  e  delle   politiche   sociali   e'
          autorizzato  a   incrementare   il   contingente   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio  2015,
          n. 77, di venti unita'. Ai relativi oneri, pari  a  388.000
          euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante
          corrispondente    riduzione    delle    proiezioni    dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2023,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
              2-ter. Al fine di garantire la piena  attuazione  della
          riorganizzazione prevista dal regolamento di cui al decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 26  luglio  2023,
          n. 125, il comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 22
          giugno 2023, n. 75, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 10 agosto 2023, n. 112, e' sostituito dal seguente: 
                "1.  Il  limite  di  spesa  per  il  conferimento  di
          incarichi   di   collaborazione    stipulati    ai    sensi
          dell'articolo 5 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  3  luglio  2003,  n.  227,  e'
          incrementato di 150.000 euro per l'anno 2023 e  di  250.000
          euro annui a decorrere dall'anno  2024.  Nel  rispetto  del
          limite di spesa complessivo di cui al primo periodo si puo'
          procedere al conferimento dei relativi incarichi  anche  in
          deroga al limite  percentuale  e  numerico  previsto  dalle
          vigenti disposizioni". 
              2-quater. Agli oneri derivanti  dalle  disposizioni  di
          cui al comma 2-ter, pari a 250.000 euro annui  a  decorrere
          dall'anno  2024,  si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione delle proiezioni  dello  stanziamento  del  fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2023-2025, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2023,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo    al    medesimo
          Ministero. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.» 
 
          Note al comma 32 
              - Il testo dell'articolo 21, della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica), e'
          riportato nelle note al comma 31. 
 
          Note al comma 33 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  48,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche: 
              «Art. 48 (Disponibilita' destinate alla  contrattazione
          collettiva nelle amministrazioni pubbliche e  verifica).  -
          1. Il Ministero dell'economia e delle finanze,  quantifica,
          in coerenza con i parametri  previsti  dagli  strumenti  di
          programmazione e di  bilancio  di  cui  all'articolo  1-bis
          della  legge  5  agosto   1978,   n.   468   e   successive
          modificazioni  e  integrazioni,  l'onere  derivante   dalla
          contrattazione collettiva nazionale a carico  del  bilancio
          dello Stato con apposita  norma  da  inserire  nella  legge
          finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5  agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni  ed  integrazioni.
          Allo stesso  modo  sono  determinati  gli  eventuali  oneri
          aggiuntivi  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  per  la
          contrattazione  integrativa  delle  amministrazioni   dello
          Stato di cui all'articolo 40, comma 3-bis. 
              2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma
          2, nonche' per le universita' italiane, gli  enti  pubblici
          non economici e gli enti e le istituzioni di  ricerca,  ivi
          compresi gli enti e le amministrazioni di cui  all'articolo
          70, comma  4,  gli  oneri  derivanti  dalla  contrattazione
          collettiva  nazionale  sono  determinati   a   carico   dei
          rispettivi bilanci nel  rispetto  dell'articolo  40,  comma
          3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi  per
          il  rinnovo  dei  contratti  collettivi   nazionali   delle
          amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio
          sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto
          dei vincoli di bilancio,  del  patto  di  stabilita'  e  di
          analoghi strumenti  di  contenimento  della  spesa,  previa
          consultazione    con    le    rispettive     rappresentanze
          istituzionali del sistema delle autonomie. 
              3. I contratti collettivi sono corredati  da  prospetti
          contenenti   la   quantificazione   degli   oneri   nonche'
          l'indicazione  della  copertura  complessiva  per  l'intero
          periodo di validita' contrattuale, prevedendo con  apposite
          clausole la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale
          del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o
          totale in caso  di  accertata  esorbitanza  dai  limiti  di
          spesa. 
              4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato  e'
          iscritta in apposito fondo dello stato  di  previsione  del
          Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   in   ragione
          dell'ammontare complessivo. In  esito  alla  sottoscrizione
          dei   singoli   contratti   di   comparto,   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a  ripartire,
          con propri decreti, le somme destinate a  ciascun  comparto
          mediante  assegnazione  diretta  a  favore  dei  competenti
          capitoli di bilancio, anche di nuova  istituzione,  per  il
          personale  dell'amministrazione  statale,  ovvero  mediante
          trasferimento ai bilanci delle amministrazioni  autonome  e
          degli enti in  favore  dei  quali  sia  previsto  l'apporto
          finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per
          le  amministrazioni  diverse  dalle  amministrazioni  dello
          Stato e per gli altri  enti  cui  si  applica  il  presente
          decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo  dei
          contratti collettivi e' disposta nelle stesse forme con cui
          vengono approvati i bilanci, con distinta  indicazione  dei
          mezzi di copertura. 
              5. Le somme provenienti dai  trasferimenti  di  cui  al
          comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle  entrate
          dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari,  per
          essere  assegnate  ai  pertinenti  capitoli  di  spesa  dei
          medesimi bilanci. I relativi stanziamenti  sia  in  entrata
          che in uscita non possono essere incrementati  se  non  con
          apposita autorizzazione legislativa. 
              6. 
              7. Ferme restando le disposizioni di cui  al  titolo  V
          del presente decreto, la Corte dei conti, anche  nelle  sue
          articolazioni    regionali    di    controllo,     verifica
          periodicamente gli andamenti della spesa per  il  personale
          delle pubbliche amministrazioni, utilizzando,  per  ciascun
          comparto, insiemi significativi di amministrazioni.  A  tal
          fine, la Corte dei conti  puo'  avvalersi,  oltre  che  dei
          servizi di controllo interno o nuclei  di  valutazione,  di
          esperti designati a sua  richiesta  da  amministrazioni  ed
          enti pubblici.»