Art. 5 
 
 
            (Stato di previsione del Ministero del lavoro 
         e delle politiche sociali e disposizioni relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   per   l'anno
finanziario 2024, in  conformita'  all'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 4). 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, su proposta del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024,  variazioni
compensative in termini di residui, di competenza e di cassa,  tra  i
capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali, anche tra missioni e programmi  diversi,  connesse
con l'attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149. 
  3. A seguito  della  soppressione  dell'Agenzia  nazionale  per  le
politiche attive del lavoro (ANPAL),  prevista  dall'articolo  3  del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  10  agosto  2023,  n.  112,  le   risorse   finanziarie
dell'ANPAL, successivamente all'approvazione del bilancio di chiusura
di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 75  del
2023, sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere
riassegnate con decreto del Ragioniere generale  dello  Stato,  anche
con profilo  pluriennale,  ai  pertinenti  capitoli  dello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali.  Le
eventuali risorse, cui non corrispondono obbligazioni  giuridicamente
vincolanti, sono acquisite all'erario. 
 
          Note all'art. 5: 
 
          Note al comma 2 
              - Il decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.  149
          (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
          dell'attivita'   ispettiva   in   materia   di   lavoro   e
          legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre
          2014, n. 183) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  23
          settembre 2015, n. 221, S.O. 
 
          Note al comma 3 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 10 agosto  2023,  n.  112  (Disposizioni  urgenti  in
          materia di organizzazione delle pubbliche  amministrazioni,
          di agricoltura, di sport, di lavoro e per  l'organizzazione
          del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025): 
              "Art. 3 (Politiche  attive  del  lavoro,  rafforzamento
          della capacita' amministrativa del Ministero del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali  e   misure   per   l'Ispettorato
          nazionale del lavoro). - 1. Al fine di garantire l'efficace
          coordinamento dei servizi  e  delle  politiche  attive  del
          lavoro, incluso quello relativo all'utilizzo delle  risorse
          europee  e  all'effettivo  raggiungimento  degli  obiettivi
          stabiliti dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
          (PNRR), le funzioni dell'Agenzia nazionale politiche attive
          del  lavoro  (ANPAL),   come   disciplinate   dal   decreto
          legislativo 14 settembre 2015,  n.  150  e  da  ogni  altra
          previsione di  legge,  sono  attribuite  al  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data  di
          entrata in vigore del decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, recante il regolamento di organizzazione  del
          medesimo Ministero, da adottare, entro il 30 novembre 2023,
          con le modalita' di cui all'articolo 13  del  decreto-legge
          11 novembre 2022, n. 173,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, conseguentemente, a
          decorrere dalla medesima data, l'ANPAL e' soppressa. Con le
          medesime procedure di  riorganizzazione  di  cui  al  primo
          periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
          provvede, altresi', alla riorganizzazione degli  uffici  di
          diretta collaborazione del Ministro, per adeguarne compiti,
          funzioni e organico alla nuova organizzazione ministeriale. 
              2. Dalla medesima data di cui al comma 1, il  Ministero
          del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  subentra   nella
          titolarita' di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi,
          anche  processuali,  dell'ANPAL   e   le   risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  dell'Agenzia  soppressa   sono
          trasferite al medesimo Ministero, nei cui ruoli transita il
          personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,  ad
          eccezione del personale appartenente al  comparto  ricerca,
          che viene trasferito,  unitamente  alle  correlate  risorse
          finanziarie, all'Istituto  nazionale  per  l'analisi  delle
          politiche pubbliche (INAPP). Al personale non  dirigenziale
          trasferito ai sensi del presente  articolo  si  applica  il
          trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto
          nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un
          assegno  ad  personam  riassorbibile   pari   all'eventuale
          differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento
          economico   dell'amministrazione   di   provenienza,    ove
          superiore, e quelle riconosciute  presso  l'amministrazione
          di destinazione. Al personale  dirigenziale  trasferito  ai
          sensi del presente  articolo  continuano  ad  applicarsi  i
          contratti  individuali  di  lavoro   stipulati   ai   sensi
          dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, vigenti alla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, nelle more  dell'entrata  in  vigore  del
          regolamento di organizzazione di cui al  comma  1.  Con  il
          decreto  di  riorganizzazione  di  cui  al  comma  1   sono
          disciplinati  il   trasferimento   delle   risorse   umane,
          finanziarie  e  strumentali  dall'ANPAL  al  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali, ivi compreso il  subentro
          nei contratti ancora in corso, nonche' le  modalita'  e  le
          procedure di trasferimento. Con il decreto di cui al  comma
          1 e', altresi', disciplinato il trasferimento del personale
          dell'ANPAL,  afferente  al  comparto  ricerca,   all'INAPP,
          unitamente   alle   correlate   risorse   finanziarie.   E'
          conseguentemente rideterminata la  dotazione  organica  del
          Ministero  del  lavoro  e   delle   politiche   sociali   e
          dell'INAPP. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad   apportare,   con   propri   decreti,   le
          conseguenti variazioni di bilancio. Al fine di garantire la
          continuita'  delle  attivita'  svolte  dal  personale   del
          comparto ricerca nell'ANPAL  a  seguito  del  trasferimento
          delle funzioni al Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali, nonche'  per  obiettivi  di  interesse  comune  di
          analisi, monitoraggio e  valutazione  delle  politiche  del
          lavoro e sociali, il  Ministero  medesimo  puo'  avvalersi,
          fino al 31 dicembre 2026, di un contingente  del  personale
          dell'INAPP fino a un numero massimo di unita' di  personale
          pari a quello trasferito  dall'ANPAL.  Le  attivita'  e  il
          contingente  di  personale  interessato  sono  regolati  da
          apposita convenzione  non  onerosa  tra  il  Ministero  del
          lavoro e delle  politiche  sociali  e  l'INAPP.  Gli  oneri
          restano a carico dell'ente di appartenenza. 
              2-bis. Il personale dipendente dell'ANPAL, appartenente
          al comparto ricerca e al quale e'  applicato  il  contratto
          collettivo  nazionale  relativo  al  personale  degli  enti
          pubblici di ricerca,  trasferito  all'INAPP  ai  sensi  del
          comma  2  del   presente   articolo,   puo'   chiedere   il
          trasferimento presso altro ente  pubblico  di  ricerca  tra
          quelli di cui all'articolo 1  del  decreto  legislativo  25
          novembre 2016, n. 218, ai sensi dell'articolo 30, comma  1,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              3. Il bilancio di  chiusura  dell'ANPAL  e'  deliberato
          dagli  organi   in   carica   alla   data   di   cessazione
          dell'Agenzia, corredato della relazione redatta dall'organo
          interno di  controllo  in  carica  alla  medesima  data  di
          cessazione dell'ANPAL, ed e' trasmesso, per l'approvazione,
          al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  al
          Ministero dell'economia e delle finanze. 
              4. Ogni riferimento all'ANPAL  contenuto  in  norme  di
          legge o in norme  di  rango  secondario  e'  da  intendersi
          riferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
          Il decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  150,  e'
          abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni  del
          presente decreto. 
              5. Per lo svolgimento dei propri fini  istituzionali  e
          nelle materie di interesse comune con gli enti vigilati, il
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   puo'
          avvalersi, fino al  31  dicembre  2026,  di  personale  non
          dirigenziale con contratto di lavoro a tempo  indeterminato
          proveniente dagli enti dallo  stesso  vigilati,  attraverso
          l'istituto dell'assegnazione temporanea  o  altri  analoghi
          istituti previsti dai  rispettivi  ordinamenti.  Gli  oneri
          relativi  al   trattamento   economico,   compresi   quelli
          accessori, restano a carico degli enti di provenienza. 
              6. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente: 
                  «Art. 46 (Aree funzionali). - 1. Il  Ministero,  in
          particolare, svolge le funzioni e i  compiti  di  spettanza
          statale nelle seguenti aree funzionali: 
                    a) politiche sociali, di inclusione,  coesione  e
          protezione sociale; terzo settore; politiche per  i  flussi
          migratori per motivi di lavoro e politiche per l'inclusione
          dei cittadini stranieri; coordinamento e raccordo  con  gli
          organismi  europei  e  internazionali,  nelle  materie   di
          competenza; 
                    b) politiche  del  lavoro  e  per  l'occupazione,
          anche  in  ottica  di  genere;  servizi  per   il   lavoro;
          regolazione dei rapporti di lavoro e tutela dei lavoratori;
          tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
          mediazione per la soluzione di controversie  collettive  di
          lavoro;     rappresentativita'     sindacale;     politiche
          previdenziali e assicurative; coordinamento e raccordo  con
          gli organismi europei e internazionali,  nelle  materie  di
          competenza; 
                    c) amministrazione  generale;  servizi  comuni  e
          indivisibili; affari generali e attivita' di  gestione  del
          personale;  programmazione  generale  del  fabbisogno   del
          Ministero e coordinamento delle  attivita'  in  materia  di
          reclutamento  del  personale;  rappresentanza  della  parte
          pubblica nei  rapporti  sindacali;  tenuta  e  gestione  di
          banche dati, delle piattaforme e dei  sistemi  informatici;
          acquisti centralizzati e gestione logistica;  coordinamento
          della comunicazione istituzionale;  attivita'  di  analisi,
          ricerca  e  studio  sulle  attivita'  di   competenza   del
          Ministero;  coordinamento  e  raccordo  con  gli  organismi
          europei e internazionali, nelle materie di competenza. 
                  2. Il Ministero  svolge,  altresi',  i  compiti  di
          vigilanza su enti e attivita' previsti  dalla  legislazione
          vigente e assicura il coordinamento  e  la  gestione  delle
          risorse e  programmi  a  valere  sul  bilancio  dell'Unione
          europea o a questo complementari.»; 
                b) all'articolo 47, il  comma  1  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                  «1.  Il  Ministero  si  articola  in  dipartimenti,
          disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il  numero  dei
          dipartimenti  non  puo'  essere   superiore   a   tre,   in
          riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46,  e
          il numero delle posizioni di livello dirigenziale  generale
          non puo' essere superiore a quindici, ivi compresi  i  capi
          dei dipartimenti. All'individuazione  e  all'organizzazione
          dei dipartimenti e delle  direzioni  generali  si  provvede
          sentite   le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
          rappresentative.». 
              6-bis. All'articolo 1, comma 4,  del  decreto-legge  22
          aprile 2023, n. 44, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21 giugno 2023, n. 74,  dopo  la  lettera  b-bis)  e'
          aggiunta la seguente: 
                «b-ter) il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali   e'   autorizzato   ad   avviare   procedure    di
          reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove
          scritta   e   orale,   per   l'assunzione   del   personale
          appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella  B
          dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le
          procedure di reclutamento di cui al primo  periodo  possono
          essere  finalizzate  anche  al  reclutamento  di  personale
          dell'area  dei   funzionari   a   valere   sulle   facolta'
          assunzionali ordinarie, per specifiche professionalita' con
          competenze in materia di igiene e sicurezza sui  luoghi  di
          lavoro,  prevenzione  e  riduzione  delle   condizioni   di
          bisogno, analisi e valutazione delle politiche del  lavoro,
          gestione  dei  fondi  strutturali  e  della  capacita'   di
          investimento, digitalizzazione, gestione di siti internet e
          contrattualistica pubblica. Ferme restando,  a  parita'  di
          requisiti, le riserve previste dalla legge 12  marzo  1999,
          n.  68,  il  bando  puo'  prevedere  l'attribuzione  di  un
          punteggio doppio per il  titolo  di  studio  richiesto  per
          l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato  conseguito
          non oltre cinque anni prima del  termine  previsto  per  la
          presentazione  della   domanda   di   partecipazione   alla
          procedura di reclutamento, e,  in  ogni  caso,  un'adeguata
          valorizzazione della specifica professionalita' maturata da
          soggetti di elevata specializzazione  tecnica  che  abbiano
          svolto attivita' presso il Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali». 
              6-ter.  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali  e'  autorizzato,  per  il  biennio  2024-2025,   a
          reclutare, con corrispondente  incremento  della  dotazione
          organica, con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
          indeterminato, un contingente di sei dirigenti  di  seconda
          fascia  mediante  l'indizione  di   procedure   concorsuali
          pubbliche o anche  attraverso  lo  scorrimento  di  vigenti
          graduatorie di concorsi pubblici. Agli oneri derivanti  dal
          presente comma, pari  a  819.509  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno  2024,  si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione delle proiezioni  dello  stanziamento  del  fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2023-2025, nell'ambito del  programma  «Fondi  di
          riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2023,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali. 
              7. A decorrere dalla data di  soppressione  dell'ANPAL,
          determinata ai sensi del comma 1, la societa' ANPAL Servizi
          S.p.a. assume la denominazione di «Sviluppo  Lavoro  Italia
          S.p.A.» e tutte le  disposizioni  normative  riferite  alla
          societa' ANPAL Servizi S.p.a.  devono  intendersi  riferite
          alla suddetta societa'. 
              8.  La  societa'  Sviluppo  Lavoro  Italia  S.p.A.   e'
          soggetto  in  house  del  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali. 
              9. Il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali
          esercita in via  esclusiva  la  vigilanza  e  il  controllo
          analogo sulla societa' Sviluppo Lavoro  Italia  S.p.A.  Gli
          indirizzi di carattere generale sono definiti  e  approvati
          dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  previa
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del  decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281. 
              10. Il consiglio di amministrazione della  societa'  e'
          composto  da  cinque  membri,  di  cui  tre,  compreso   il
          Presidente,  nominati  dal  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, uno nominato dal Ministro  dell'economia
          e delle  finanze  e  uno  nominato  su  designazione  della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.
          Dall'attuazione  della  presente  disposizione  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              11. La societa' si avvale,  altresi',  di  un  comitato
          consultivo  strategico  composto  di   dieci   membri,   in
          rappresentanza delle parti sociali piu' rappresentative. Il
          comitato e' presieduto  dal  presidente  del  consiglio  di
          amministrazione di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e  i  suoi
          componenti  non  hanno  diritto  a  compensi,  gettoni   di
          presenza, rimborsi di spesa o  altri  emolumenti,  comunque
          denominati. 
              12. Le regioni  e  le  province  autonome,  nell'ambito
          delle proprie competenze  costituzionali  e  delle  risorse
          disponibili  a   legislazione   vigente,   favoriscono   la
          collaborazione  e  ogni  forma  utile  di  integrazione  su
          programmi definiti di attivita', tra la societa' e i propri
          uffici e le strutture di promozione  dell'occupazione,  dei
          servizi e delle politiche attive del lavoro. 
              13. Lo statuto della  societa'  e'  corrispondentemente
          adeguato entro quarantacinque giorni dalla data di  entrata
          in vigore del presente decreto. 
              14. All'articolo 46,  comma  4,  del  decreto-legge  25
          maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «e  dell'ANPAL»  e
          le parole: «, sentita l'ANPAL» sono soppresse. 
              15.  Al  fine  di  garantire  il  raggiungimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e
          resilienza (PNRR), all'articolo 6,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 14 settembre  2015,  n.  149,  il  primo  e  il
          secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «A  decorrere
          dal 1° luglio 2023 la dotazione organica  dell'Ispettorato,
          non superiore a  7.846  unita'  ripartite  tra  le  diverse
          qualifiche, dirigenziali e non  dirigenziali,  e'  definita
          con provvedimento del  direttore  dell'Ispettorato,  previa
          approvazione del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e  nei  limiti  delle  dotazioni  finanziarie,  nel
          rispetto di  quanto  previsto  dal  comma  2  del  presente
          articolo e dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165. Nell'ambito della predetta dotazione organica
          sono  ricompresi  un  numero  massimo  di  otto   posizioni
          dirigenziali di livello generale, di cui una  da  conferire
          ai  sensi  dell'articolo  19,   comma   10,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  ottantasei  posizioni
          dirigenziali di livello non generale.». 
              16. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          provvedimento  di  cui  al  comma  15  sono   abrogate   le
          disposizioni del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri  23  febbraio  2016,  recante  «Disposizioni   per
          l'organizzazione delle risorse umane e strumentali  per  il
          funzionamento  dell'Ispettorato»,  incompatibili   con   il
          medesimo provvedimento. 
              16-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge  22
          aprile 2023, n. 44, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: «del personale  del
          comparto ministeri» sono sostituite  dalle  seguenti:  «del
          personale dei Ministeri, dell'Agenzia  nazionale  politiche
          attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale  del  lavoro
          dall'anno 2023»."