Art. 9 
 
 
           (Stato di previsione del Ministero dell'interno 
                      e disposizioni relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2024,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8). 
  2. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello
stato  di  previsione  del   Ministero   dell'interno,   per   l'anno
finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio  dello
Stato dal CONI, dalla societa'  Sport  e  salute  Spa,  dal  Comitato
italiano paralimpico, dalle  federazioni  sportive  nazionali,  dalle
regioni, dalle province, dai  comuni  e  da  altri  enti  pubblici  e
privati,  destinate  alle  spese  relative   all'educazione   fisica,
all'attivita'  sportiva  e  alla  costruzione,  al  completamento   e
all'adattamento  di  infrastrutture  sportive  concernenti  il  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. 
  3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell'interno,  sono  indicate  le  spese  per  le  quali  si  possono
effettuare, per l'anno finanziario 2024, con decreti  del  Ragioniere
generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a  disposizione  per  la
Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1  della  legge  12  dicembre
1969, n. 1001, iscritto nel programma « Contrasto al crimine,  tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica », nell'ambito della  missione
« Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione. 
  4. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire,  con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per
l'anno finanziario 2024,  le  risorse  iscritte  nel  capitolo  2313,
istituito  nel  programma  «  Flussi  migratori,  interventi  per  lo
sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti,  rapporti  con
le  confessioni   religiose   »,   nell'ambito   della   missione   «
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti  »  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito
nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze  di  polizia  »,
nell'ambito della missione  «  Ordine  pubblico  e  sicurezza  »  del
medesimo stato di previsione, in attuazione  dell'articolo  1,  comma
562, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  dell'articolo  34  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  5. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare,
con  propri  decreti,  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'interno, per l'anno finanziario 2024, i contributi  relativi  al
rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui  all'articolo
5, comma 2-ter, del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello  Stato  e
destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al
Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese  per  il  rimpatrio
degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. 
  6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per  il  finanziamento
dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito  di  cittadini  di
Paesi terzi verso il Paese di origine  o  di  provenienza,  ai  sensi
dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  del
Ministro dell'interno, per l'anno  finanziario  2024,  le  occorrenti
variazioni compensative di bilancio, nello stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2024,  le
variazioni compensative di bilancio tra i programmi  di  spesa  dello
stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  «  Elaborazione,
quantificazione  e  assegnazione   delle   risorse   finanziarie   da
attribuire agli enti locali » e « Gestione  dell'albo  dei  segretari
comunali e  provinciali  »,  in  relazione  alle  minori  o  maggiori
occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali
e comunali necessarie ai sensi dell'articolo  7,  comma  31-ter,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  dell'articolo  10   del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
  8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema
di  erogazione  unificata,  delle  competenze  accessorie  dovute  al
personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle
convenzioni stipulate con le societa' di trasporto  ferroviario,  con
la societa' Poste italiane Spa, con l'ANAS Spa e  con  l'Associazione
italiana societa' concessionarie autostrade e  trafori,  il  Ministro
dell'interno e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,  previo
assenso del Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento
della Ragioneria  generale  dello  Stato,  le  occorrenti  variazioni
compensative di bilancio delle risorse iscritte  sul  capitolo  2502,
istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine  e
della sicurezza  pubblica  »  della  missione  «  Ordine  pubblico  e
sicurezza », sui pertinenti capitoli dello stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno. 
  9. Al fine di consentire  il  pagamento  dei  compensi  per  lavoro
straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione  civile
dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro
dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma,  della  legge
1° aprile 1981, n.  121,  i  limiti  massimi  stabiliti  dal  decreto
adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2023. 
  10. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma  767,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, per l'esercizio finanziario 2024, il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le  occorrenti  variazioni  di  bilancio,  anche  in  conto
residui. 
 
          Note all'art. 9: 
 
          Note al comma 3 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  12
          dicembre  1969,  n.  1001  (Istituzione  nello   stato   di
          previsione della spesa del  Ministero  dell'interno  di  un
          capitolo con un fondo a  disposizione  per  sopperire  alle
          eventuali   deficienze   di   alcuni   capitoli    relativi
          all'Amministrazione della pubblica sicurezza): 
              «Art. 1. - Nello stato di previsione  della  spesa  del
          Ministero dell'interno e'  istituito  un  capitolo  con  un
          fondo  a  disposizione   per   sopperire   alle   eventuali
          deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo,
          indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge  di
          bilancio. 
              I  prelevamenti  di  somme  da  tale  fondo,   con   la
          conseguente iscrizione nei capitoli  suddetti,  sono  fatti
          con decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi  alla
          Corte dei conti. 
              Per l'anno finanziario 1969 la dotazione del  fondo  e'
          fissata in milioni 1.500 e  viene  costituita  mediante  le
          seguenti riduzioni  degli  stanziamenti  dei  sottoindicati
          capitoli  dello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero dell'interno per l'anno stesso: 
                Capitolo 1446 . . . . . . . . .  L. 400.000.000 
                » 1452  . . . . . . . . . . . . . » 300.000.000 
                » 1459  . . . . . . . . . . . . . » 500.000.000 
                » 1469  . . . . . . . . . . . . . » 300.000.000 
              I  capitoli  a   favore   dei   quali   possono   farsi
          prelevamenti dal detto fondo, per l'anno finanziario  1969,
          sono indicati nell'annessa tabella.». 
 
          Note al comma 4 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 562, della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2006): 
              «Art. 1. - 1.-561. Omissis 
              562. Al fine della progressiva estensione dei  benefici
          gia' previsti in favore delle vittime della criminalita'  e
          del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai
          sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata  la  spesa  annua
          nel limite massimo di 10 milioni di euro  a  decorrere  dal
          2006. 
              Omissis.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   34   del
          decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  novembre  2007,  n.   222
          (Interventi urgenti in materia  economico-finanziaria,  per
          lo sviluppo e l'equita' sociale): 
              «Art.  34  (Estensione  dei  benefici  riconosciuti  in
          favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3
          agosto 2004, n. 206, alle vittime del  dovere  a  causa  di
          azioni  criminose  e  alle   vittime   della   criminalita'
          organizzata,  nonche'   ai   loro   familiari   superstiti.
          Ulteriori  disposizioni  a   favore   delle   vittime   del
          terrorismo). - 1.  Alle  vittime  del  dovere  ed  ai  loro
          familiari superstiti, di cui all'articolo 1,  commi  563  e
          564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle  vittime
          della criminalita' organizzata, di cui all'articolo 1 della
          legge 20  ottobre  1990,  n.  302,  ed  ai  loro  familiari
          superstiti  sono  corrisposte   le   elargizioni   di   cui
          all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004,  n.
          206.  Ai  beneficiari  vanno  compensate  le   somme   gia'
          percepite. L'onere recato dal presente comma e' valutato in
          173 milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni  di  euro
          per l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009. 
              2. Il Ministero dell'interno provvede  al  monitoraggio
          degli  oneri  di  cui  al  presente  articolo,   informando
          tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze,
          anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di
          cui all'articolo 11-ter, comma  7,  della  legge  5  agosto
          1978, n. 468, e  successive  modificazioni.  Gli  eventuali
          decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n.
          2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data  di
          entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure  di  cui
          al  primo  periodo,  sono  tempestivamente  trasmessi  alle
          Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. 
              2-bis.  Ai  cittadini  italiani  appartenenti   o   non
          appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad
          altri organi dello Stato, colpiti  dalla  eversione  armata
          per  le  loro  idee  e  per  il  loro  impegno  morale,  il
          Presidente della  Repubblica  concede  la  onorificenza  di
          «vittima del terrorismo» con la consegna  di  una  medaglia
          ricordo in oro. 
              2-ter.  L'onorificenza  di  cui  al  comma   2-bis   e'
          conferita alle vittime del terrorismo ovvero,  in  caso  di
          decesso, ai parenti e affini entro il  secondo  grado,  con
          decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del
          Ministro dell'interno. 
              2-quater.  Al   fine   di   ottenere   la   concessione
          dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso  di
          decesso, i loro parenti e affini entro  il  secondo  grado,
          presentano  domanda  alla  prefettura  di  residenza  o  al
          Ministero  dell'interno,  anche  per   il   tramite   delle
          associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo. 
              2-quinquies. L'onorificenza e' conferita alla vedova  o
          ai figli in caso di  decesso  del  titolare.  Nel  caso  la
          vittima  non  sia  coniugata,  o  non  abbia  figli,  viene
          conferita ai parenti e affini entro il secondo grado. 
              2-sexies. Le  domande  e  i  documenti  occorrenti  per
          ottenere l'onorificenza sono esenti da imposta di  bollo  e
          da qualunque altro diritto. 
              2-septies. Con decreto del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
          definite: 
                a) le caratteristiche della medaglia di cui al  comma
          2-bis; 
                b)  le  condizioni  previste  per   il   conferimento
          dell'onorificenza; il possesso delle predette condizioni e'
          provato con dichiarazione, anche contestuale alla  domanda,
          sottoscritta dall'interessato, con  firma  autenticata  dal
          segretario comunale o da  altro  impiegato  incaricato  dal
          sindaco. 
              3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 1, comma 1, e' aggiunto, in fine,  il
          seguente periodo:  «Ai  fini  della  presente  legge,  sono
          ricomprese fra gli atti di terrorismo le  azioni  criminose
          compiute  sul  territorio  nazionale  in  via   ripetitiva,
          rivolte a soggetti  indeterminati  e  poste  in  essere  in
          luoghi pubblici o aperti al pubblico»; 
                b)  all'articolo  2,  comma  1,  le  parole  da:  «si
          applica» fino alla fine del  comma  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «la retribuzione  pensionabile  va  rideterminata
          incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento»; 
                c) all'articolo 3, dopo il comma  1  e'  inserito  il
          seguente: 
                  «1-bis.  Ai  lavoratori  autonomi   e   ai   liberi
          professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente
          al trattamento di fine  rapporto,  un'indennita'  calcolata
          applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari
          a dieci volte la media  dei  redditi,  da  lavoro  autonomo
          ovvero libero professionale degli  ultimi  cinque  anni  di
          contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3,  comma
          5, del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  503,
          aumentata del 7,5 per  cento.  La  predetta  indennita'  e'
          determinata ed erogata  in  unica  soluzione  nell'anno  di
          decorrenza della pensione». 
              3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3  e'
          la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2  e  3
          della legge 3 agosto 2004, n. 206. 
              3-ter.  L'onere  derivante  dai  commi  3  e  3-bis  e'
          valutato in 2 milioni di  euro  per  l'anno  2007,  in  0,9
          milioni di euro per l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro  a
          decorrere dall'anno 2009. 
              3-quater. Gli enti  previdenziali  privati  gestori  di
          forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la  parte
          di propria competenza, al pagamento  dei  benefici  di  cui
          alla legge 3 agosto 2004, n.  206,  in  favore  dei  propri
          iscritti aventi  diritto  ai  suddetti  benefici,  fornendo
          rendicontazione  degli  oneri   finanziari   sostenuti   al
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale.   Il
          predetto Ministero provvede a rimborsare  gli  enti  citati
          nei limiti di spesa previsti dalla predetta  legge  n.  206
          del 2004.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 106, della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008): 
              «Art. 2. - 1. - 105. Omissis 
              106. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206,  sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 4, comma 2, le parole: "calcolata  in
          base  all'ultima  retribuzione"   sono   sostituite   dalle
          seguenti: "in misura pari all'ultima retribuzione"; 
                b) all'articolo 5, comma 3, e' aggiunto, in fine,  il
          seguente  periodo:  "Ai   figli   maggiorenni   superstiti,
          ancorche'  non  conviventi  con  la   vittima   alla   data
          dell'evento  terroristico,  e'   altresi'   attribuito,   a
          decorrere dal  26  agosto  2004,  l'assegno  vitalizio  non
          reversibile di cui all'articolo 2 della legge  23  novembre
          1998, n. 407, e successive modificazioni"; 
                c) all'articolo 9, comma 1, e' aggiunto, in fine,  il
          seguente  periodo:  "Ai  medesimi  soggetti  e'  esteso  il
          beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000,
          n. 203"; 
                d) all'articolo 15, comma 2, e' aggiunto, in fine, il
          seguente periodo: "I benefici di cui alla presente legge si
          applicano  anche  agli  eventi  verificatisi  all'estero  a
          decorrere dal 1º gennaio 1961, dei quali sono stati vittime
          cittadini  italiani  residenti   in   Italia   al   momento
          dell'evento"; 
                e)  all'articolo  16,  comma  1,  dopo   le   parole:
          "dall'attuazione della presente  legge"  sono  inserite  le
          seguenti: ", salvo quanto previsto dall'articolo 15,  comma
          2, secondo periodo". 
              Omissis.» 
 
          Note al comma 5 
              - Il testo dell'articolo 5, del testo unico di  cui  al
          decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286  (Testo  unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero), e' riportato nelle note all'articolo  1,  comma
          396. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14-bis,  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
          (Testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero): 
              «Art. 14-bis  (Fondo  rimpatri).  -  1.  E'  istituito,
          presso  il  Ministero  dell'interno,  un   Fondo   rimpatri
          finalizzato a finanziare le spese per  il  rimpatrio  degli
          stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. 
              2. Nel Fondo di cui al comma 1  confluiscono  la  meta'
          del  gettito  conseguito  attraverso  la  riscossione   del
          contributo di cui all'articolo 5, comma  2-ter,  nonche'  i
          contributi eventualmente disposti dall'Unione  europea  per
          le finalita' del  Fondo  medesimo.  La  quota  residua  del
          gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma  2-ter,
          e'  assegnata  allo  stato  di  previsione  del   Ministero
          dell'interno,  per  gli  oneri  connessi   alle   attivita'
          istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del  permesso
          di soggiorno.». 
 
          Note al comma 6 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14-ter,  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286
          (Testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero): 
              «Art. 14-ter (Programmi di rimpatrio assistito).  -  1.
          Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di  cui
          al  comma  7,  attua,  anche  in  collaborazione   con   le
          organizzazioni internazionali  o  intergovernative  esperte
          nel settore  dei  rimpatri,  con  gli  enti  locali  e  con
          associazioni   attive   nell'assistenza   agli   immigrati,
          programmi di rimpatrio volontario  ed  assistito  verso  il
          Paese di origine o di provenienza  di  cittadini  di  Paesi
          terzi, salvo quanto previsto al comma 3. 
              2. Con decreto del Ministro dell'interno sono  definite
          le linee  guida  per  la  realizzazione  dei  programmi  di
          rimpatrio volontario  ed  assistito,  fissando  criteri  di
          priorita' che tengano conto innanzitutto  delle  condizioni
          di vulnerabilita' dello straniero di cui  all'articolo  19,
          comma 2-bis, nonche' i criteri per  l'individuazione  delle
          organizzazioni, degli enti e delle associazioni di  cui  al
          comma 1 del presente articolo. 
              3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente
          nel territorio e' ammesso ai programmi di rimpatrio di  cui
          al comma 1, la prefettura del luogo ove egli  si  trova  ne
          da' comunicazione, senza ritardo, alla competente questura,
          anche in via telematica. Fatto  salvo  quanto  previsto  al
          comma 6, e' sospesa l'esecuzione dei  provvedimenti  emessi
          ai sensi degli articoli 10, comma 2,  13,  comma  2  e  14,
          comma  5-bis.   E'   sospesa   l'efficacia   delle   misure
          eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli
          13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura,  dopo  avere
          ricevuto dalla prefettura la comunicazione,  anche  in  via
          telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa
          l'autorita' giudiziaria competente per  l'accertamento  del
          reato previsto dall'articolo 10-bis,  ai  fini  di  cui  al
          comma 5 del medesimo articolo. 
              4. Nei confronti dello  straniero  che  si  sottrae  al
          programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al  comma  3
          sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento  immediato
          alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma  4,  anche
          con le modalita' previste dall'articolo 14. 
              5.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano agli stranieri che: 
                a) hanno gia' beneficiato dei  programmi  di  cui  al
          comma 1; 
                b) si trovano nelle condizioni  di  cui  all'articolo
          13, comma 4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di
          cui all'articolo 13, comma 4-bis, lettere d) ed e); 
                c)  siano  destinatari   di   un   provvedimento   di
          espulsione come sanzione penale o come conseguenza  di  una
          sanzione penale ovvero di un provvedimento di  estradizione
          o di un mandato di arresto  europeo  o  di  un  mandato  di
          arresto da parte della Corte penale internazionale. 
              6. Gli stranieri ammessi ai programmi di  rimpatrio  di
          cui al comma 1 trattenuti nei Centri di  permanenza  per  i
          rimpatri rimangono  nel  Centro  fino  alla  partenza,  nei
          limiti della  durata  massima  prevista  dall'articolo  14,
          comma 5. 
              7.  Al  finanziamento  dei   programmi   di   rimpatrio
          volontario assistito di cui al  comma  1  si  provvede  nei
          limiti: 
                a) delle risorse disponibili del Fondo  rimpatri,  di
          cui  all'articolo  14-bis,  individuate   annualmente   con
          decreto del Ministro dell'interno; 
                b)  delle  risorse  disponibili  dei  fondi   europei
          destinati a tale scopo, secondo le  relative  modalita'  di
          gestione.». 
 
          Note al comma 7 
              - Si riporta il testo dell'articolo  7,  comma  31-ter,
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica): 
              «Art. 7 (Soppressione  ed  incorporazione  di  enti  ed
          organismi pubblici; riduzione dei contributi  a  favore  di
          enti). - 1.-31-bis. Omissis 
              31-ter. L'Agenzia autonoma per  la  gestione  dell'albo
          dei   segretari   comunali   e    provinciali,    istituita
          dall'articolo  102  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  e'  soppressa.  Il
          Ministero dell'interno succede  a  titolo  universale  alla
          predetta Agenzia e le risorse strumentali  e  di  personale
          ivi in servizio,  comprensive  del  fondo  di  cassa,  sono
          trasferite al Ministero medesimo. 
              Omissis.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   10   del
          decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.  174,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  dicembre  2012,   n.   213
          (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
          degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni  in
          favore delle zone terremotate nel maggio 2012): 
              «Art. 10 (Disposizioni in materia di  Agenzia  Autonoma
          per  la  gestione  dell'Albo  dei  segretari   comunali   e
          provinciali). - 1. 
              2.  La  Scuola  Superiore  per  la  formazione   e   la
          specializzazione    dei    dirigenti     della     pubblica
          amministrazione locale, di seguito denominata: "Scuola", e'
          soppressa  e  i  relativi  organi  decadono.  Il  Ministero
          dell'interno succede  a  titolo  universale  alla  predetta
          Scuola  e  le  risorse  strumentali  e  finanziarie  e   di
          personale ivi in  servizio  sono  trasferite  al  Ministero
          medesimo. 
              3.  I  predetti  dipendenti  con  contratto   a   tempo
          indeterminato  sono  inquadrati  nei  ruoli  del  Ministero
          dell'interno sulla base  della  tabella  di  corrispondenza
          approvata  col  decreto  del  Ministro   dell'interno,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  di
          cui all'articolo 7, comma 31-quater, del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio  2010,  n.  122.  I  dipendenti  trasferiti
          mantengono  il  trattamento   economico   fondamentale   ed
          accessorio, limitatamente alle voci fisse  e  continuative,
          corrisposto al momento dell'inquadramento. 
              4. Per garantire la  continuita'  delle  funzioni  gia'
          svolte dalla Scuola, fino all'adozione del  regolamento  di
          cui al comma 6, l'attivita' continua ad  essere  esercitata
          presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati. 
              5.  La  disposizione  di  cui  all'articolo  7,   comma
          31-sexies,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n.  122,  continua  ad  applicarsi  anche  per  gli   oneri
          derivanti dal comma 2 del presente articolo. 
              6.  Al  fine  di  assicurare  il  perfezionamento   del
          processo di riorganizzazione delle attivita'  di  interesse
          pubblico gia' facenti  capo  all'Agenzia  Autonoma  per  la
          gestione dell'Albo dei segretari  comunali  e  provinciali,
          previsto dall'articolo 7,  commi  31-ter  e  seguenti,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  nonche'
          quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2  e  3  del
          presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio
          dei  ministri,  da  adottare  con  le  modalita'   di   cui
          all'articolo  2,  comma  10-ter,  primo,  secondo  e  terzo
          periodo,  del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  su
          proposta del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e del  Ministro  per
          la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,   si
          provvede,  fermo  restando  il   numero   delle   strutture
          dirigenziali di livello generale e non generale, risultante
          dall'applicazione delle misure di riduzione  degli  assetti
          organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 135, alla  riorganizzazione  delle  strutture  del
          Ministero  dell'interno  per  garantire  l'esercizio  delle
          funzioni trasferite. 
              7. E' istituito, a decorrere dalla data di  entrata  in
          vigore  del   presente   decreto,   presso   il   Ministero
          dell'interno, il Consiglio direttivo per  l'Albo  Nazionale
          dei  segretari  comunali  e  provinciali,  presieduto   dal
          Ministro dell'interno, o da  un  Sottosegretario  di  Stato
          appositamente delegato, e composto  dal  Capo  Dipartimento
          per  gli  Affari  Interni  e  territoriali,  dal  Capo  del
          Dipartimento    per    le    politiche    del     personale
          dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali  e
          finanziarie, da due  prefetti  dei  capoluoghi  di  regione
          designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI
          e UPI o dai loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e
          da un rappresentante dell'UPI. Il Ministro dell'interno, su
          proposta del Consiglio  Direttivo,  sentita  la  Conferenza
          Stato Citta' e Autonomie locali: 
                a) definisce le modalita' procedurali e organizzative
          per  la  gestione  dell'albo  dei  segretari,  nonche'   il
          fabbisogno di segretari comunali e provinciali; 
                b)  definisce  e  approva  gli   indirizzi   per   la
          programmazione  dell'attivita'  didattica   ed   il   piano
          generale  annuale  delle  iniziative  di  formazione  e  di
          assistenza, verificandone la relativa attuazione; 
                c) provvede alla  ripartizione  dei  fondi  necessari
          all'espletamento  delle  funzioni  relative  alla  gestione
          dell'albo e  alle  attivita'  connesse,  nonche'  a  quelle
          relative  alle  attivita'  di  reclutamento,  formazione  e
          aggiornamento dei segretari  comunali  e  provinciali,  del
          personale degli enti locali, nonche'  degli  amministratori
          locali; 
                d)  definisce  le  modalita'   di   gestione   e   di
          destinazione dei beni strumentali  e  patrimoniali  di  cui
          all'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122. 
              8.  La  partecipazione  alle   sedute   del   Consiglio
          direttivo  non   da'   diritto   alla   corresponsione   di
          emolumenti, indennita' o rimborsi di spese. 
              9.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.». 
 
          Note al comma 9 
              - Si riporta il testo dell'articolo 43, della legge  1°
          aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
          della pubblica sicurezza): 
              «Art. 43  (Trattamento  economico).  -  Il  trattamento
          economico del personale della Polizia di Stato,  esclusi  i
          dirigenti, e'  stabilito  sulla  base  di  accordi  di  cui
          all'articolo  95,  con   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
          ferma restando la  necessita'  di  approvazione  per  legge
          delle spese incidenti sul bilancio dello Stato. 
              Gli accordi sono triennali. 
              Il trattamento  economico  del  personale  che  espleta
          funzioni di  polizia  e'  costituito  dallo  stipendio  del
          livello  retributivo  e  da  una  indennita'  pensionabile,
          determinata in base alle funzioni attribuite, ai  contenuti
          di professionalita' richiesti, nonche' alla responsabilita'
          e al rischio connessi al servizio. 
              Alle trattative per la determinazione  del  trattamento
          economico  di  cui  al  comma  precedente   partecipano   i
          sindacati di  polizia  nei  modi  e  nelle  forme  previsti
          dall'articolo 95. 
              Vanno previsti,  oltre  all'iniziale,  piu'  classi  di
          stipendio, in maniera che  la  progressione  economica  sia
          sganciata dalla progressione di carriera. 
              L'indennita' di cui al terzo comma assorbe  lo  assegno
          personale di funzione previsto  dall'articolo  143,  L.  11
          luglio 1980, n. 312. 
              Ai fini degli inquadramenti di cui all'articolo 36,  le
          qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni  di
          polizia sono distribuite nei  livelli  retributivi  di  cui
          alla L. 11 luglio 1980, n. 312, o in quelli  corrispondenti
          all'atto dell'entrata in vigore della presente legge,  come
          segue: 
                a) IV  livello:  agente,  agente  seconda  qualifica,
          assistente di prima, assistente di seconda; 
                b) V livello: assistente di terza, sovrintendente  di
          prima, sovrintendente di seconda, sovrintendente di terza; 
                c) VI livello: sovrintendente di quarta, ispettore di
          prima, ispettore di seconda; 
                d)  VI  livello-bis:  ispettore  di  terza;  a  detta
          qualifica  del  ruolo  degli  ispettori  e'  attribuito  il
          livello di stipendio di cui al VI livello, aumentato del 50
          per cento dell'incremento previsto per il VII livello; 
                e)  VII  livello:  ispettore  di  quarta;  prime  due
          qualifiche del ruolo direttivo; 
                f) VIII livello: terza qualifica del ruolo direttivo; 
                g) VIII  livello-bis:  qualifica  apicale  del  ruolo
          direttivo;  a  detta  qualifica  del  ruolo  direttivo   e'
          attribuito il livello di  stipendio  previsto  dal  secondo
          comma dell'art. 137, L. 11 luglio 1980, n. 312. 
              Nella  qualifica  apicale  del  ruolo  direttivo   sono
          inquadrati gli appartenenti alla terza qualifica con 4 anni
          di anzianita' di qualifica. 
              Ai marescialli maggiori carica speciale della Arma  dei
          carabinieri  e  del  Corpo  della  guardia  di  finanza  e'
          attribuito  il  trattamento  economico  previsto   per   il
          personale di cui al VI livello-bis. 
              Al personale civile  di  pubblica  sicurezza,  che  per
          effetto  della  promozione  ai  sensi   dell'ultimo   comma
          dell'art. 155, L.  11  luglio  1980,  n.  312,  riveste  la
          qualifica di vice questore  del  ruolo  ad  esaurimento  e'
          attribuito il trattamento economico  fissato  dall'articolo
          133, secondo comma della citata legge n. 312. 
              Nella  prima  applicazione  della  presente  legge   e'
          concesso al personale della Polizia di Stato un assegno  ad
          personam    pensionabile,    come     anticipazione     del
          riconoscimento delle anzianita' di servizio maturate  nelle
          carriere di provenienza,  da  effettuarsi  con  gradualita'
          entro tre fasi. La  misura  di  tale  assegno  deve  essere
          determinata  in  relazione  alla  anzianita'  di   servizio
          maturata al 1° gennaio 1978. 
              Al personale della Polizia di Stato  cui,  per  effetto
          del passaggio di ruolo di  provenienza  nei  ruoli  di  cui
          all'articolo 36, spetta uno stipendio  inferiore  a  quello
          che sarebbe spettato nel ruolo e nel grado o  qualifica  di
          provenienza, viene attribuito nel livello  retributivo  del
          nuovo  ruolo,  anche  mediante   attribuzione   di   scatti
          convenzionali, lo stipendio di classe o scatto  di  importo
          pari a quello percepito nel livello di provenienza. 
              Per le esigenze funzionali dei servizi di  polizia,  in
          relazione alle  disponibilita'  effettive  degli  organici,
          viene  fissato  annualmente,  con  decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  del  tesoro,  il
          numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive
          da retribuire come lavoro straordinario. 
              Le indennita' per la presenza e  per  i  servizi  fuori
          sede nonche' il compenso per il lavoro straordinario  vanno
          determinati  in  misura  proporzionale  alla   retribuzione
          mensile. 
              La durata degli anni di permanenza  in  una  classe  di
          stipendio  puo'  essere  ridotta  per  meriti   eccezionali
          acquisiti  durante  il  servizio,  secondo   le   modalita'
          prestabilite e a favore di limitate aliquote di personale. 
              Il trattamento  economico  previsto  per  il  personale
          della Polizia di Stato e' esteso all'Arma dei carabinieri e
          ai corpi previsti ai commi primo  e  secondo  dell'articolo
          16. 
              L'equiparazione  degli  appartenenti  alla  Polizia  di
          Stato con quelli delle altre forze di  polizia  di  cui  ai
          commi primo e secondo dell'articolo 16 avviene  sulla  base
          della tabella allegata alla presente legge. 
              Le indennita' speciali vanno determinate per chi svolge
          particolari attivita',  limitatamente  al  tempo  del  loro
          effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione  delle
          indennita'   stesse   per   effetto   del    possesso    di
          qualificazioni o specializzazioni. 
              Il trattamento  economico  del  personale  appartenente
          alle  qualifiche  dirigenziali  dei  ruoli  indicati  nella
          presente legge e categorie equiparate e' regolato dalla  L.
          10  dicembre  1973,  n.  804,  e  successive  modifiche  ed
          integrazioni, e dalle norme della presente legge. 
              Ai commissari del Governo delle province di Trento e di
          Bolzano, nonche' ai prefetti e ai  direttori  centrali  del
          Ministero spetta l'indennita' di cui  al  terzo  comma  del
          presente articolo salvo per il periodo in  cui  si  trovano
          nella posizione di fuori ruolo, a disposizione o comandati.
          L'indennita' e' pensionabile nella misura del cinquanta per
          cento  ove  sia  percepita  per  un   periodo   complessivo
          inferiore a cinque anni. 
              Per il  personale  indicato  al  comma  precedente,  in
          servizio alla data del  25  aprile  1981,  l'indennita'  e'
          pensionabile solo nella misura del  50  per  cento  ove  la
          stessa sia stata percepita o  le  suddette  funzioni  siano
          state esercitate per un  periodo  complessivo  inferiore  a
          cinque anni. 
              Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione
          civile dell'interno  in  servizio  presso  il  dipartimento
          della pubblica sicurezza o negli  uffici  dipendenti  dalle
          autorita' nazionali e provinciali  di  pubblica  sicurezza,
          nonche' al personale di altre amministrazioni  dello  Stato
          che presta servizio nell'ufficio per il coordinamento e  la
          pianificazione  delle  forze   di   polizia,   spetta   una
          indennita' mensile speciale  non  pensionabile  di  importo
          complessivo pari al cinquanta per cento di quella di cui al
          terzo comma. L'indennita' speciale non compete al personale
          che beneficia dell'indennita' di cui  al  terzo  comma  del
          presente articolo. 
              Al personale di  cui  al  comma  precedente  spetta  il
          compenso per il lavoro straordinario secondo le modalita' e
          le misure previste per le corrispondenti  qualifiche  degli
          appartenenti alla Polizia di Stato. 
              Fino a quando  non  sara'  determinato  il  trattamento
          economico mediante gli  accordi  di  cui  all'articolo  95,
          l'indennita'  pensionabile  prevista  dal  comma  terzo  e'
          costituita dalla indennita' mensile d'istituto di cui  alla
          L. 23 dicembre 1970, n. 1054, e  successive  modificazioni,
          ed e' corrisposta con le modalita' prescritte  dalla  legge
          stessa.». 
 
          Note al comma 10 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 767, della
          legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2019-2021): 
              «Art. 1. - 1.-767. Omissis 
              767. Il Ministero dell'interno pone in essere  processi
          di  revisione  e  razionalizzazione  della  spesa  per   la
          gestione dei centri per l'immigrazione in conseguenza della
          contrazione del fenomeno migratorio, nonche' interventi per
          la riduzione del costo giornaliero  per  l'accoglienza  dei
          migranti,  dai  quali,   previa   estinzione   dei   debiti
          pregressi,    devono     derivare     risparmi     connessi
          all'attivazione,  locazione  e  gestione  dei   centri   di
          trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per
          un ammontare almeno pari a 400 milioni di euro  per  l'anno
          2019, a 550 milioni di euro per l'anno 2020 e a 650 milioni
          di euro annui a decorrere  dal  2021.  Eventuali  ulteriori
          risparmi rispetto a quanto previsto dal precedente periodo,
          da  accertare  annualmente   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ciascun
          anno, confluiscono nel finanziamento  di  cui  all'articolo
          18, comma 2, lettera c), della legge  11  agosto  2014,  n.
          125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma
          2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  2019,  n.  77.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio. 
              Omissis.».