Art. 2 Criteri di ripartizione 1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, sono ripartite tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano come da tabella 1 allegata al presente decreto, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale indistinto per l'anno 2022, sulle quali e' stata sancita intesa in data 21 dicembre 2022, rep. atti 278/CSR. 2. A decorrere dall'anno 2024, le risorse di cui al menzionato comma 538, pari a 8 milioni di euro, sono ripartite tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle quote di accesso, da determinarsi in accordo con le regioni e le province autonome, entro il 28 febbraio 2024, che tengano conto anche dei criteri reddituali di cui all'art. 3.