Art. 2 
 
                       Criteri di ripartizione 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 538, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, pari  a  5  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  sono
ripartite tra le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano come da tabella 1 allegata al presente  decreto,  sulla  base
delle quote di accesso al fabbisogno sanitario  nazionale  indistinto
per l'anno 2022, sulle quali e'  stata  sancita  intesa  in  data  21
dicembre 2022, rep. atti 278/CSR. 
  2. A decorrere dall'anno 2024, le  risorse  di  cui  al  menzionato
comma 538, pari a 8 milioni di euro, sono ripartite tra le regioni  e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base  delle  quote
di accesso, da determinarsi in accordo con le regioni e  le  province
autonome, entro il 28 febbraio 2024,  che  tengano  conto  anche  dei
criteri reddituali di cui all'art. 3.