Art. 5 
 
                        Trasferimenti a INPS 
 
  1.  Per  l'anno  2023,  entro  sessanta  giorni   dalla   data   di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, con proprio provvedimento, autorizzano INPS a  corrispondere
gli importi relativi al citato beneficio e trasferiscono all'Istituto
stesso le risorse di cui all'art. 2, comma 1  del  presente  decreto,
sul conto  corrente  di  Tesoreria  centrale  n.  20350  intestato  a
«INPS-ART.24-L.21.12.1978, N.843» (IBAN  IT70L0100003245350200020350)
con causale «Contributo sessioni psicoterapia anno 2023». 
  2. A decorrere dall'anno 2024, il  termine  di  cui  al  precedente
comma 1 decorre dalla data di pubblicazione della tabella di  riparto
di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto e nella  causale  del
trasferimento  delle  risorse  deve   essere   indicato   l'anno   di
riferimento. 
  3. Restano ferme le disposizioni dell'art. 8, comma 2  del  decreto
del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze 31 maggio 2022.