Art. 5 Trasferimenti a INPS 1. Per l'anno 2023, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio provvedimento, autorizzano INPS a corrispondere gli importi relativi al citato beneficio e trasferiscono all'Istituto stesso le risorse di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto, sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 20350 intestato a «INPS-ART.24-L.21.12.1978, N.843» (IBAN IT70L0100003245350200020350) con causale «Contributo sessioni psicoterapia anno 2023». 2. A decorrere dall'anno 2024, il termine di cui al precedente comma 1 decorre dalla data di pubblicazione della tabella di riparto di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto e nella causale del trasferimento delle risorse deve essere indicato l'anno di riferimento. 3. Restano ferme le disposizioni dell'art. 8, comma 2 del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022.