Art. 3 
 
        Modalita' e termini di versamento della contribuzione 
 
  1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) sono tenuti al
pagamento della  contribuzione  entro  il  termine  di  scadenza  del
bollettino MAV (pagamento  mediante  avviso),  emesso  dall'ANAC  con
cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo  pari  alla  somma
delle contribuzioni  dovute  per  tutte  le  procedure  attivate  nel
periodo. 
  2. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) sono tenuti al
pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilita' alla
procedura di selezione del  contraente  utilizzando  il  portale  dei
pagamenti messo a disposizione dall'Autorita'.  Essi  sono  tenuti  a
dimostrare, al momento della  presentazione  dell'offerta,  di  avere
versato la  somma  dovuta  a  titolo  di  contribuzione.  La  mancata
dimostrazione dell'avvenuto versamento di  tale  somma  e'  causa  di
esclusione  dalla  procedura  di  scelta  del  contraente  ai   sensi
dell'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005. 
  3. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) sono tenuti al
pagamento   della   contribuzione   dovuta   entro   novanta   giorni
dall'approvazione del proprio bilancio  utilizzando  il  portale  dei
pagamenti messo a disposizione dall'Autorita'. Detti soggetti possono
chiedere   la   rateizzazione   dei   contributi    dovuti,    previa
corresponsione degli  interessi  legali  che  decorreranno  trascorsi
novanta giorni dall'approvazione del bilancio. Il  versamento  totale
della contribuzione deve essere corrisposto non oltre il 31  dicembre
2024. 
  4. Per ciascuna procedura di scelta del  contraente  per  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture,  suddivisa  in  piu'  lotti,
l'importo  dovuto  dalle   stazioni   appaltanti   verra'   calcolato
applicando la  contribuzione  corrispondente  al  valore  complessivo
posto a base di gara. 
  5. Gli operatori economici che partecipano a  procedure  di  scelta
del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
suddivise in piu' lotti, devono versare il contributo,  nella  misura
di cui all'art. 2, comma 1, corrispondente al valore di ogni  singolo
lotto per il quale presentano offerta. 
  6. Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti  vigilati
debbono attenersi  alle  istruzioni  operative  pubblicate  sul  sito
dell'ANAC.