Art. 4 
 
                 Equiparazione tra titoli di studio 
 
  1. Quando nella tabella  A,  nella  colonna  rubricata  «Titoli  di
accesso Lauree magistrali»,  e'  indicata  una  specifica  classe  di
laurea magistrale, costituiscono titolo di  accesso  alla  classe  di
concorso anche  la  laurea  specialistica  e  la  laurea  di  vecchio
ordinamento  a  essa  corrispondenti  ai  sensi  delle  equiparazioni
stabilite dal decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
e della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009, anche nel caso in  cui
tali lauree non siano espressamente menzionate  nelle  corrispondenti
colonne. 
  2. Qualora una laurea di vecchio ordinamento  trovi  corrispondenza
con piu' classi di  lauree  specialistiche  o  magistrali,  ai  sensi
dell'art.   2   del    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009, sara' compito
dell'Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare,  a  chi
ne fa richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe di
laurea magistrale e' equiparato il titolo di studio posseduto.