Art. 5 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1. Sono fatti salvi i  diritti  di  partecipazione  alle  procedure
concorsuali, ai percorsi abilitanti e ai percorsi di specializzazione
sul sostegno, nonche' i diritti di accesso alle  graduatorie  per  il
conferimento delle supplenze di coloro che, all'entrata in vigore del
presente decreto, sono in possesso di titoli  di  studio  validi  per
l'accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato
dal decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca 9 maggio 2017, n. 259.