Art. 5 Norme transitorie e finali 1. Sono fatti salvi i diritti di partecipazione alle procedure concorsuali, ai percorsi abilitanti e ai percorsi di specializzazione sul sostegno, nonche' i diritti di accesso alle graduatorie per il conferimento delle supplenze di coloro che, all'entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259.