IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e,   in
particolare, l'art. 6 in materia di «Organizzazione  degli  uffici  e
fabbisogni  di  personale»  e  l'art.  6-ter  del  medesimo   decreto
legislativo rubricato «Linee di indirizzo per la  pianificazione  dei
fabbisogni di personale»; 
  Visto l'art. 28 del citato decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165 che  disciplina  l'accesso  alla  qualifica  di  dirigente  della
seconda fascia nelle amministrazioni statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli  enti  pubblici  non  economici,  che  avviene  per
concorso   indetto   dalle   singole   amministrazioni   ovvero   per
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione; 
  Visto l'art. 35-ter del citato decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, rubricato «Portale unico del reclutamento»; 
  Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
secondo cui le amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici  ivi  compresi
quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, tra l'altro, possono procedere, a  decorrere  dall'anno
2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite  di
un contingente di personale  complessivamente  corrispondente  a  una
spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di  ruolo
cessato nell'anno precedente; 
  Visto il  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f),  g),  h),  l)
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante  «Interventi  per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3,  comma  1,
secondo cui, tra l'altro, le amministrazioni dello  Stato,  anche  ad
ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici  non  economici,
ivi compresi  quelli  di  cui  all'art.  70,  comma  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  possono  procedere,  a  decorrere
dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato  nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale  di
ruolo cessato nell'anno precedente; 
  Visto il  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e,  in  particolare,
l'art. 3, comma 6, in materia  di  linee  guida  per  l'accesso  alla
dirigenza pubblica e l'art.  6  in  materia  di  piano  integrato  di
attivita' e organizzazione; 
  Visto il decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione  28
settembre 2022 con cui sono approvate le linee  guida  per  l'accesso
alla dirigenza pubblica in attuazione del citato art. 3, comma 6, del
decreto-legge 9 giugno 2021,  n.  80,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 
  Visto il decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,  convertito  con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,  recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, concernente il  «Regolamento  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi», cosi' come modificato dal  decreto
del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
n. 272, recante «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 272 del 2004 che definisce l'ambito di
applicazione  della  disciplina  sull'accesso   alla   qualifica   di
dirigente  nelle  amministrazioni  statali,  anche   ad   ordinamento
autonomo,  e  negli  enti  pubblici  non  economici,  in   attuazione
dell'art. 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  7  del  richiamato  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 272 del  2004  secondo  cui  l'accesso
alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali,  anche  ad
ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non  economici,  per  una
percentuale non  inferiore  al  cinquanta  per  cento  dei  posti  da
ricoprire, avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito
dalla Scuola nazionale dell'amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70, concernente il  «Regolamento  recante  riordino  del  sistema  di
reclutamento e formazione dei  dipendenti  pubblici  e  delle  Scuole
pubbliche di formazione, a norma dell'art.  11  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135»; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma  2,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 70 del 2013 secondo  cui  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del  Ministro  da  lui
delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
sono stabiliti tra l'altro  il  numero  dei  posti  da  destinare  al
reclutamento di dirigenti tramite  corso-concorso  selettivo  bandito
dalla  Scuola   nazionale   dell'amministrazione   ed   e'   disposta
l'autorizzazione all'assunzione dei vincitori del concorso  a  valere
sulle facolta' assunzionali delle singole amministrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la  pubblica
amministrazione 8 maggio 2018, adottato di concerto con  il  Ministro
dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  della  salute,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n.  173  del  27
luglio 2018, recante «Linee di indirizzo per la  predisposizione  dei
piani dei fabbisogni di  personale  da  parte  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
  Visto il decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione  22
luglio 2022, adottato di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie  generale  n.
215  del  14  settembre  2022,  recante  «Linee  di   indirizzo   per
l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali  da  parte  delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la nota prot. n. 0049727-P del 3  agosto  2023,  con  cui  il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri ha chiesto alle amministrazioni pubbliche interessate di
comunicare  il  numero  dei  posti  di  dirigente  da  destinare   al
reclutamento  mediante  procedura  selettiva  gestita  dalla   Scuola
nazionale dell'amministrazione; 
  Viste le note con le quali le amministrazioni  hanno  comunicato  i
posti  da  ricoprire  mediante  corso-concorso,  tenuto  conto  della
percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da  ricoprire  di
cui al comma 1-ter dell'art. 28  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165 e  in  coerenza  con  la  programmazione  triennale  dei
fabbisogni adottata; 
  Considerato che l'autorizzazione all'assunzione dei  vincitori  del
corso-concorso e' assorbita nell'ambito degli ordinari  provvedimenti
autorizzatori adottati ai sensi dell'art. 35, comma  4,  del  decreto
legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,    perfezionati    prima
dell'approvazione della graduatoria finale del corso-concorso di  cui
all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  272  del
2004; 
  Ritenuto di autorizzare l'avvio  della  procedura  concorsuale  per
posti di qualifica  dirigenziale,  tenuto  conto  delle  disposizioni
vigenti in materia di fabbisogno del personale  e  limitazioni  delle
assunzioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre
2022, con il quale il senatore  Paolo  Zangrillo  e'  stato  nominato
Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio  senatore
Paolo  Zangrillo  e'  stato  conferito  l'incarico  per  la  pubblica
amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  12
novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro  per  la
pubblica amministrazione senatore Paolo Zangrillo; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La Scuola nazionale dell'amministrazione e' autorizzata,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica  16
aprile  2013,  n.  70,  a  indire  un  corso-concorso  selettivo   di
formazione dirigenziale per un  totale  di novantasette  posti  nella
qualifica di dirigente di seconda  fascia  nei  ruoli  amministrativi
delle amministrazioni pubbliche di cui alla tabella allegata, che  e'
parte integrante del presente provvedimento. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 30 novembre 2023 
 
                                          Il Ministro per la pubblica 
                                                amministrazione       
                                                   Zangrillo          
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
        Giorgetti 
 

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2023 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 3312