IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul  sito  istituzionale  dell'Agenzia  (comunicazione  in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  140
del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con
il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra,  a  decorrere  dal  25  gennaio
2023, e' stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione  delle  disposizioni
di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.  323,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425,  il
quale stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) sia  conforme  alle  condizioni  e
limitazioni previste dai provvedimenti della  Commissione  unica  del
farmaco; 
  Visto il  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Vista la determina AIFA del 29  ottobre  2004  «Note  AIFA  2004  -
Revisione delle note CUF», pubblicata nel Supplemento ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  4  novembre  2004,
Serie generale, n. 259; 
  Vista la determina AIFA del 4 gennaio 2007 «Note AIFA 2006-2007 per
l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 7 del 10 gennaio  2007,
Supplemento ordinario n. 6; 
  Vista la determina AIFA n. 395/2013 del 15 aprile 2013,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie  generale,
n. 99 del 29 aprile 2013, recante istituzione della Nota AIFA n. 93; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella seduta del  7-9,  14  e  16
novembre 2023; 
  Ritenuto di dover provvedere alla abolizione della Nota AIFA 93; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                        Abolizione della Nota 
 
  E' abolita la Nota AIFA 93. 
  I medicinali, di cui  alla  suddetta  Nota,  gia'  collocati  nella
classe A ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge  n.  537/1993  e
successive modificazioni ed integrazioni, sono pertanto prescrivibili
a carico del Servizio sanitario nazionale a partire  dall'entrata  in
vigore del presente  provvedimento,  senza  le  limitazioni  previste
dalla nota.