Art. 2 
 
                  Tipologie di azioni finanziabili 
 
  1. Le regioni, sentite le  autonomie  locali  e  le  organizzazioni
rappresentative di categoria nel rispetto dei  modelli  organizzativi
regionali,  individuano  nel  dettaglio   i   progetti   da   attuare
nell'ambito delle seguenti tipologie di azioni finanziabili: 
    a) interventi di  assistenza  diretta  in  favore  dei  caregiver
regionali mediante l'erogazione di contributi di sollievo  o  assegni
di cura; 
    b) interventi  di  assistenza  diretta  o  indiretta  tramite  la
predisposizione di bonus sociosanitari utilizzabili  per  prestazioni
di assistenza sociosanitaria; 
    c) assistenza diretta o indiretta per la fruizione di prestazioni
di tregua dall'assistenza alla persona con disabilita', attuabili con
interventi di  sollievo,  ad  esempio  per  il  fine  settimana,  che
favoriscano  una  sostituzione  nell'assistenza  o  un  ricovero   in
struttura residenziale aventi carattere di temporaneita'; 
    d) attivazione e sviluppo di progetti finalizzati a  percorsi  di
sostegno psicologico individuale o di gruppo; 
    e)  interventi  volti  ad  attivita'  di  formazione  dei  nuclei
familiari che assistono persone con disabilita' grave e gravissima  o
comunque rientranti nella definizione di cui all'art. 1,  comma  255,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, richiamata in premessa; 
    f) interventi programmati per effetto  del  decreto  28  dicembre
2021, del decreto 17 ottobre 2022 e del presente decreto,  recanti  i
criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse  del  Fondo  per  il
sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare.