Art. 2 Tipologie di azioni finanziabili 1. Le regioni, sentite le autonomie locali e le organizzazioni rappresentative di categoria nel rispetto dei modelli organizzativi regionali, individuano nel dettaglio i progetti da attuare nell'ambito delle seguenti tipologie di azioni finanziabili: a) interventi di assistenza diretta in favore dei caregiver regionali mediante l'erogazione di contributi di sollievo o assegni di cura; b) interventi di assistenza diretta o indiretta tramite la predisposizione di bonus sociosanitari utilizzabili per prestazioni di assistenza sociosanitaria; c) assistenza diretta o indiretta per la fruizione di prestazioni di tregua dall'assistenza alla persona con disabilita', attuabili con interventi di sollievo, ad esempio per il fine settimana, che favoriscano una sostituzione nell'assistenza o un ricovero in struttura residenziale aventi carattere di temporaneita'; d) attivazione e sviluppo di progetti finalizzati a percorsi di sostegno psicologico individuale o di gruppo; e) interventi volti ad attivita' di formazione dei nuclei familiari che assistono persone con disabilita' grave e gravissima o comunque rientranti nella definizione di cui all'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, richiamata in premessa; f) interventi programmati per effetto del decreto 28 dicembre 2021, del decreto 17 ottobre 2022 e del presente decreto, recanti i criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare.