Art. 4 
 
                      Erogazione delle risorse 
 
  1. Le regioni adottano, nell'ambito della  generale  programmazione
di integrazione sociosanitaria  e  nell'ambito  della  programmazione
delle risorse derivanti dal fondo per le non  autosufficienze  e  dal
fondo per  il  sostegno  del  ruolo  di  cura  e  di  assistenza  del
caregiver, specifici  indirizzi  integrati  di  programmazione  anche
pluriennale per l'attuazione degli  interventi  di  cui  al  presente
decreto, nel  rispetto  dei  modelli  organizzativi  regionali  e  di
confronto con le autonomie locali, prevedendo il coinvolgimento delle
organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilita'. 
  2. Il Dipartimento per le politiche in  favore  delle  persone  con
disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri  (di  seguito
«Il Dipartimento») trasferisce annualmente alle  regioni  le  risorse
secondo gli importi indicati nella tabella  1  allegata  al  presente
decreto, di cui  forma  parte  integrante,  a  seguito  di  specifica
richiesta. 
  3. Alla richiesta di cui al comma 2 e'  allegata  una  delibera  di
giunta regionale concernente gli indirizzi di programmazione  di  cui
al comma 1, la tipologia degli interventi, il piano di massima, anche
pluriennale, delle attivita' per la  realizzazione  degli  interventi
stessi, comprensivo di un cronoprogramma di attuazione e dei relativi
costi, nonche' la compartecipazione finanziaria di  cui  all'art.  3,
comma 2. 
  4. La richiesta e' inviata entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana   ed   e'   inviata   in   formato   elettronico
all'indirizzo PEC: ufficio.disabilita@pec.governo.it 
  5. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della documentazione
di cui ai commi 2 e 3, il Dipartimento provvede alla  verifica  della
coerenza degli interventi con le finalita' di cui all'art. 1 e con le
tipologie di azioni finanziabili di cui all'art. 2.  Il  Dipartimento
comunica alla regione  l'esito  di  tale  verifica,  unitamente  alla
richiesta di invio della scheda di monitoraggio di cui al comma 6. 
  6. In virtu' del principio generale di trasparenza di cui  all'art.
1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, entro sessanta giorni
dalla ricezione della comunicazione di cui al  comma  5,  le  regioni
trasmettono al Dipartimento  i  dati  di  monitoraggio  sull'utilizzo
delle risorse liquidate e trasferite  relative  all'annualita'  2021,
attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio «Allegato  A»
che forma parte integrante del presente decreto. 
  7. L'erogazione, in un'unica soluzione, delle risorse  assegnate  a
ciascuna regione e' subordinata alla  trasmissione  della  scheda  di
monitoraggio di cui al comma 6. 
  8. Le regioni procedono al trasferimento della quota delle  risorse
spettanti agli ambiti territoriali,  secondo  quanto  previsto  nella
programmazione regionale e nel  rispetto  dei  modelli  organizzativi
regionali, entro  sessanta  giorni  dall'effettivo  versamento  delle
stesse alle regioni da parte del Dipartimento.