Art. 4 Erogazione delle risorse 1. Le regioni adottano, nell'ambito della generale programmazione di integrazione sociosanitaria e nell'ambito della programmazione delle risorse derivanti dal fondo per le non autosufficienze e dal fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver, specifici indirizzi integrati di programmazione anche pluriennale per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilita'. 2. Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito «Il Dipartimento») trasferisce annualmente alle regioni le risorse secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante, a seguito di specifica richiesta. 3. Alla richiesta di cui al comma 2 e' allegata una delibera di giunta regionale concernente gli indirizzi di programmazione di cui al comma 1, la tipologia degli interventi, il piano di massima, anche pluriennale, delle attivita' per la realizzazione degli interventi stessi, comprensivo di un cronoprogramma di attuazione e dei relativi costi, nonche' la compartecipazione finanziaria di cui all'art. 3, comma 2. 4. La richiesta e' inviata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' inviata in formato elettronico all'indirizzo PEC: ufficio.disabilita@pec.governo.it 5. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della documentazione di cui ai commi 2 e 3, il Dipartimento provvede alla verifica della coerenza degli interventi con le finalita' di cui all'art. 1 e con le tipologie di azioni finanziabili di cui all'art. 2. Il Dipartimento comunica alla regione l'esito di tale verifica, unitamente alla richiesta di invio della scheda di monitoraggio di cui al comma 6. 6. In virtu' del principio generale di trasparenza di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 5, le regioni trasmettono al Dipartimento i dati di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse liquidate e trasferite relative all'annualita' 2021, attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio «Allegato A» che forma parte integrante del presente decreto. 7. L'erogazione, in un'unica soluzione, delle risorse assegnate a ciascuna regione e' subordinata alla trasmissione della scheda di monitoraggio di cui al comma 6. 8. Le regioni procedono al trasferimento della quota delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale e nel rispetto dei modelli organizzativi regionali, entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle stesse alle regioni da parte del Dipartimento.