Art. 3. 1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 2, l'Istituto, anche sulla base di convenzioni con le amministrazioni pubbliche o con privati, svolge in particolare le seguenti attivita': a) rilevazione sistematica dei dati e delle informazioni nei settori di competenza e analisi strutturali, congiunturali e previsionali riguardanti la produzione, i costi, i mercati e i consumi in Italia e nell'Unione europea, nonche' l'elaborazione e la divulgazione di dati informativi, anche in collaborazione con le altre fonti ufficiali esistenti nell'ambito del SIAN e del SISTAN, per gli operatori e per quanti svolgono attivita' di programmazione, monitoraggio e valutazione dell'intervento pubblico nei settori di competenza. In questo ambito, l'Istituto attua una divulgazione sistematica delle fonti informative; b) erogazione di servizi e di supporti informativi finalizzati alla trasparenza del mercato, all'integrazione delle filiere produttive e alla stipula di accordi interprofessionali, nonche' servizi per la riduzione e il monitoraggio dei costi di produzione; c) erogazione di servizi di formazione e comunicazione, per la valorizzazione e promozione dei settori agricolo, agroindustriale, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura e le attivita' connesse, nonche' attuazione delle iniziative dirette ad incentivare, diffondendo le competenze istituzionali, la competitivita' e la capacita' di generare sviluppo, occupazione e coesione territoriale, anche al fine di individuare nuovi sbocchi di mercato, a livello nazionale e internazionale, e di migliorare le condizioni di commercializzazione dei prodotti, promuovendone la qualita' ed incrementandone il valore aggiunto, contribuendo altresi' alla trasparenza dei mercati e incentivando la tracciabilita' dei prodotti stessi, anche ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) del regolamento (CE) 22 ottobre 2014, n. 1144/2014, relativo «ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi». d) operazioni di riordino fondiario ai sensi dell'art. 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, nonche' di gestione e attuazione di azioni volte a favorire la privatizzazione dei terreni pubblici suscettibili di utilizzazione agricola, ai sensi dell'art. 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modifiche e integrazioni. Per l'esercizio delle funzioni statali relative alle predette attivita', continuano ad applicarsi all'Istituto le norme previste per le amministrazioni dello Stato; e) erogazione di finanziamenti, anche sotto forma di partecipazione al capitale, e concessione di garanzie alle imprese del settore agricolo, agroindustriale, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, nonche' erogazione di servizi riassicurativi, di gestione del rischio e al sistema assicurativo. 2. L'Istituto, nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali, svolge, anche sulla base di convenzioni con le amministrazioni competenti, compiti di predisposizione, gestione, valutazione, monitoraggio, assistenza tecnica e verifica dei risultati di programmi di intervento comunitari, nazionali e regionali. Inoltre, l'Istituto puo' promuovere, partecipare ed attuare azioni volte ad attivare gli strumenti operativi previsti dalla programmazione negoziata. 3. L'Istituto puo' altresi' compiere operazioni mobiliari e immobiliari, ivi incluse cartolarizzazioni, funzionali al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 2. 4. Per lo svolgimento di attivita' di particolare rilievo, l'Istituto puo' stipulare accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche, pubbliche o private, nazionali o internazionali. In particolare, l'Istituto puo' partecipare, anche su richiesta delle amministrazioni e di altri organismi competenti, ad iniziative nell'ambito della cooperazione con altri Paesi. 5. Per la gestione delle garanzie, l'Istituto puo' costituire patrimoni separati ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, Titolo V, Capo V, sezione Xl, del codice civile.