(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
    1. Per il  perseguimento  delle  finalita'  di  cui  all'art.  2,
l'Istituto, anche sulla base di convenzioni  con  le  amministrazioni
pubbliche o con privati, svolge in particolare le seguenti attivita': 
      a) rilevazione sistematica dei dati e  delle  informazioni  nei
settori  di  competenza  e  analisi  strutturali,   congiunturali   e
previsionali riguardanti la  produzione,  i  costi,  i  mercati  e  i
consumi in Italia e nell'Unione europea, nonche' l'elaborazione e  la
divulgazione di dati informativi,  anche  in  collaborazione  con  le
altre fonti ufficiali esistenti nell'ambito del SIAN  e  del  SISTAN,
per gli operatori e per quanti svolgono attivita' di  programmazione,
monitoraggio e valutazione dell'intervento pubblico  nei  settori  di
competenza. In  questo  ambito,  l'Istituto  attua  una  divulgazione
sistematica delle fonti informative; 
      b) erogazione di servizi e di supporti informativi  finalizzati
alla  trasparenza  del  mercato,   all'integrazione   delle   filiere
produttive e alla  stipula  di  accordi  interprofessionali,  nonche'
servizi per la riduzione e il monitoraggio dei costi di produzione; 
      c) erogazione di servizi di formazione e comunicazione, per  la
valorizzazione e promozione dei  settori  agricolo,  agroindustriale,
agroalimentare,  della  pesca  e  dell'acquacoltura  e  le  attivita'
connesse, nonche' attuazione delle iniziative dirette ad incentivare,
diffondendo le  competenze  istituzionali,  la  competitivita'  e  la
capacita' di generare sviluppo, occupazione e coesione  territoriale,
anche al fine di individuare nuovi  sbocchi  di  mercato,  a  livello
nazionale  e  internazionale,  e  di  migliorare  le  condizioni   di
commercializzazione  dei  prodotti,  promuovendone  la  qualita'   ed
incrementandone  il  valore  aggiunto,  contribuendo  altresi'   alla
trasparenza dei mercati e incentivando la tracciabilita' dei prodotti
stessi,  anche  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  1,  lettera  d)  del
regolamento (CE) 22 ottobre 2014, n. 1144/2014, relativo  «ad  azioni
di informazione e  di  promozione  riguardanti  i  prodotti  agricoli
realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi». 
      d) operazioni di riordino fondiario ai sensi dell'art. 4  della
legge 15 dicembre 1998, n. 441, nonche' di gestione e  attuazione  di
azioni volte a  favorire  la  privatizzazione  dei  terreni  pubblici
suscettibili di utilizzazione agricola, ai  sensi  dell'art.  66  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,  e  successive  modifiche   e
integrazioni. Per l'esercizio delle funzioni  statali  relative  alle
predette attivita', continuano ad applicarsi  all'Istituto  le  norme
previste per le amministrazioni dello Stato; 
      e)  erogazione  di  finanziamenti,   anche   sotto   forma   di
partecipazione al capitale, e concessione di  garanzie  alle  imprese
del settore agricolo, agroindustriale, agroalimentare, della pesca  e
dell'acquacoltura, nonche' erogazione di servizi  riassicurativi,  di
gestione del rischio e al sistema assicurativo. 
    2. L'Istituto, nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali,
svolge, anche  sulla  base  di  convenzioni  con  le  amministrazioni
competenti,  compiti  di  predisposizione,   gestione,   valutazione,
monitoraggio,  assistenza  tecnica  e  verifica  dei   risultati   di
programmi di intervento comunitari, nazionali e  regionali.  Inoltre,
l'Istituto puo' promuovere, partecipare ed attuare  azioni  volte  ad
attivare  gli  strumenti  operativi  previsti  dalla   programmazione
negoziata. 
    3. L'Istituto  puo'  altresi'  compiere  operazioni  mobiliari  e
immobiliari,   ivi   incluse   cartolarizzazioni,    funzionali    al
perseguimento delle finalita' di cui all'art. 2. 
    4. Per  lo  svolgimento  di  attivita'  di  particolare  rilievo,
l'Istituto   puo'   stipulare   accordi   di    collaborazione    con
amministrazioni, enti,  associazioni  ed  altre  persone  giuridiche,
pubbliche o private,  nazionali  o  internazionali.  In  particolare,
l'Istituto puo' partecipare, anche su richiesta delle amministrazioni
e di altri organismi  competenti,  ad  iniziative  nell'ambito  della
cooperazione con altri Paesi. 
    5. Per la gestione delle  garanzie,  l'Istituto  puo'  costituire
patrimoni separati ai  sensi  delle  disposizioni  di  cui  al  libro
quinto, Titolo V, Capo V, sezione Xl, del codice civile.