Art. 4. 1. Sono organi dell'Istituto: a) il Presidente; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Collegio sindacale. 2. Il Presidente dell'Istituto e' nominato ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto. 3. Il Presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione. In caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del consiglio stesso. In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte da un vice presidente, nominato dal consiglio tra i propri componenti. 4. Il consiglio di amministrazione ha poteri di programmazione, d'indirizzo e relativo controllo strategico. In particolare, il consiglio di amministrazione: a) delibera il bilancio d'esercizio; b) approva le linee strategiche dell'Istituto e il budget annuale di ciascun esercizio; c) delibera lo statuto e il regolamento di amministrazione e contabilita'; d) delibera il regolamento di organizzazione e funzionamento che deve prevedere, oltre la Direzione Generale, gli uffici dirigenziali nel numero massimo di nove e l'istituzione di un adeguato sistema di controlli interni; e) nomina il direttore generale; f) approva il Modello di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; g) individua gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e provvede agli adempimenti riservati in materia all'organo di indirizzo; h) delibera in ordine all'assunzione di partecipazioni societarie e alla concessione di finanziamenti di importo superiore a 2 milioni di euro, nonche' con riferimento ad ogni altra operazione che comporti un impegno per l'Istituto d'importo superiore a 2 milioni di euro; i) designa gli amministratori e i sindaci nelle societa' partecipate e/o finanziate. 5. Il consiglio di amministrazione e' composto, oltre che dal Presidente, da due membri scelti fra esperti di amministrazione o dei settori di attivita' dell'Istituto, nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di cui uno su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, assicurando l'equilibro tra i generi. Il consiglio e' convocato dal Presidente almeno una volta al mese ed alle sue sedute assiste il Collegio sindacale. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno due componenti. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parita', prevale il voto del Presidente ovvero, se assente, il voto del consigliere piu' anziano. Le deliberazioni del consiglio sono assunte su proposta del direttore generale, ad eccezione di quelle di cui alle lettere e), g) e i) del precedente comma 4. 6. Il Collegio sindacale svolge il controllo sull'attivita' dell'Istituto a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile e sulla base del Regolamento di amministrazione e contabilita'. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, iscritti nel registro dei revisori. Un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. 7. I componenti degli organi dell'Istituto durano in carica quattro anni e scadono alla data dell'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della loro carica. La conferma del Presidente, ai sensi dell'art. 6, comma 2, ultimo periodo, della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dei componenti degli organi dell'Istituto non puo' essere effettuata per piu' di due volte. I compensi spettanti al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sono determinati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 8. Per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste puo' essere sciolto il consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a un anno, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, con i poteri del Consiglio e del Presidente eventualmente coadiuvato da un sub-commissario.