(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
    1. Sono organi dell'Istituto: 
      a) il Presidente; 
      b) il Consiglio di amministrazione; 
      c) il Collegio sindacale. 
    2. Il Presidente dell'Istituto e' nominato ai sensi  dell'art.  3
della  legge  23  agosto  1988,  n.  400.   Il   Presidente   ha   la
rappresentanza legale dell'Istituto. 
    3.  Il  Presidente   convoca   e   presiede   il   consiglio   di
amministrazione. In caso di urgenza, provvede alle  deliberazioni  di
competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica
nella prima seduta  successiva  del  consiglio  stesso.  In  caso  di
assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte
da  un  vice  presidente,  nominato  dal  consiglio  tra   i   propri
componenti. 
    4. Il consiglio di amministrazione ha poteri  di  programmazione,
d'indirizzo e  relativo  controllo  strategico.  In  particolare,  il
consiglio di amministrazione: 
      a) delibera il bilancio d'esercizio; 
      b) approva le  linee  strategiche  dell'Istituto  e  il  budget
annuale di ciascun esercizio; 
      c) delibera lo statuto e il regolamento  di  amministrazione  e
contabilita'; 
      d) delibera il regolamento di  organizzazione  e  funzionamento
che  deve  prevedere,  oltre  la  Direzione  Generale,   gli   uffici
dirigenziali nel  numero  massimo  di  nove  e  l'istituzione  di  un
adeguato sistema di controlli interni; 
      e) nomina il direttore generale; 
      f) approva il Modello di organizzazione e gestione  di  cui  al
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
      g) individua gli obiettivi strategici in materia di prevenzione
della corruzione e della  trasparenza  e  provvede  agli  adempimenti
riservati in materia all'organo di indirizzo; 
      h)  delibera  in  ordine   all'assunzione   di   partecipazioni
societarie e alla concessione di finanziamenti di importo superiore a
2 milioni di euro, nonche' con riferimento ad ogni  altra  operazione
che comporti un  impegno  per  l'Istituto  d'importo  superiore  a  2
milioni di euro; 
      i) designa  gli  amministratori  e  i  sindaci  nelle  societa'
partecipate e/o finanziate. 
    5. Il consiglio di amministrazione e'  composto,  oltre  che  dal
Presidente, da due membri scelti fra esperti di amministrazione o dei
settori   di   attivita'   dell'Istituto,   nominati   dal   Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di cui
uno su designazione della Conferenza dei Presidenti delle  regioni  e
delle province autonome, assicurando l'equilibro  tra  i  generi.  Il
consiglio e' convocato dal Presidente almeno una  volta  al  mese  ed
alle sue sedute assiste il Collegio sindacale. Per la validita' delle
deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno due componenti.  Le
deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei  presenti;
in caso di  parita',  prevale  il  voto  del  Presidente  ovvero,  se
assente, il voto del consigliere piu' anziano. Le  deliberazioni  del
consiglio  sono  assunte  su  proposta  del  direttore  generale,  ad
eccezione di quelle di cui alle lettere e), g) e  i)  del  precedente
comma 4. 
    6. Il  Collegio  sindacale  svolge  il  controllo  sull'attivita'
dell'Istituto a norma degli  articoli  2403  e  seguenti  del  codice
civile  e  sulla  base   del   Regolamento   di   amministrazione   e
contabilita'. E' composto da tre membri effettivi  e  due  supplenti,
nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'
alimentare e delle foreste, iscritti nel registro  dei  revisori.  Un
membro effettivo e un membro supplente sono  designati  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
    7. I componenti  degli  organi  dell'Istituto  durano  in  carica
quattro anni e  scadono  alla  data  dell'approvazione  del  bilancio
relativo al quarto esercizio  della  loro  carica.  La  conferma  del
Presidente, ai sensi dell'art. 6,  comma  2,  ultimo  periodo,  della
legge  24  gennaio  1978,  n.  14,  e  dei  componenti  degli  organi
dell'Istituto non puo' essere effettuata per piu'  di  due  volte.  I
compensi spettanti al Presidente ed ai componenti  del  Consiglio  di
amministrazione e del Collegio sindacale sono determinati con decreto
del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle
foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
    8. Per gravi  e  motivate  ragioni  di  pubblico  interesse,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  su  proposta  del
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste  puo'  essere  sciolto  il  consiglio  di  amministrazione  e
nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a
un anno, eventualmente prorogabile  per  un  ulteriore  anno,  con  i
poteri del Consiglio e del Presidente eventualmente coadiuvato da  un
sub-commissario.