Art. 2 
 
                   Forme e caratteristiche dei PUC 
 
  1. Ai sensi dell'art. 6, comma 5-bis, del decreto-legge n.  48  del
2023, nell'ambito del percorso personalizzato definito con  i  nuclei
familiari beneficiari dell'AdI, puo' essere previsto  l'impegno  alla
partecipazione ai progetti  utili  alla  collettivita',  da  svolgere
presso il comune di residenza, ovvero,  previo  accordo  sottoscritto
tra le parti,  presso  i  comuni  facenti  capo  al  medesimo  ambito
territoriale.  La  mancata  partecipazione  ai  PUC  da   parte   dei
beneficiari dell'AdI, tenuti agli obblighi, nel caso in cui l'impegno
sia previsto nel patto di inclusione  sociale  ovvero  nel  patto  di
servizio, comporta la decadenza dal beneficio, a norma  dell'art.  8,
comma  6,  lettera  c),  del  decreto-legge  n.  48  del   2023.   La
partecipazione e' facoltativa per i componenti il nucleo beneficiario
non tenuti agli obblighi connessi all'AdI, i  quali  possono  aderire
volontariamente nell'ambito dei percorsi  concordati  con  i  servizi
sociali  dei  comuni/ambiti  territoriali  sociali.   Equivale   alla
partecipazione ai  PUC,  ai  fini  della  definizione  degli  impegni
nell'ambito dei patti per l'inclusione  sociale,  la  partecipazione,
definita d'intesa con il comune, ad attivita' di volontariato  presso
enti del terzo settore e a titolarita' degli stessi, da svolgere  nel
comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento previsti per  i
PUC. Le  persone  tenute  alla  partecipazione  ai  PUC  sono  meglio
specificate  nell'allegato  1,   contenente   indicazioni   operative
ulteriori rispetto a quanto indicato nel  presente  decreto,  di  cui
costituisce parte integrante. 
  2. L'amministrazione  titolare  dei  PUC  e'  il  comune,  o  altra
amministrazione pubblica a tale fine convenzionata con il comune, che
puo' avvalersi della collaborazione di enti del terzo  settore  o  di
altri enti pubblici, nelle modalita' individuate nell'allegato  1.  I
PUC sono progettati e svolti in ambito culturale, sociale, artistico,
ambientale, formativo  e  di  tutela  dei  beni  comuni,  secondo  le
modalita' individuate,  quanto  a  caratteristiche  e  struttura  dei
progetti, anche a titolo esemplificativo, nell'allegato 1. 
  3.  I  PUC  comportano,  per  il  soggetto  obbligato,  un  impegno
compatibile con le altre attivita' dallo stesso svolte e in ogni caso
non inferiore ad otto ore settimanali, fino ad un massimo  di  sedici
ore settimanali, previo accordo tra le parti. La programmazione delle
otto ore settimanali puo' essere sviluppata sia su uno o piu'  giorni
della settimana sia su uno o piu' periodi del  mese,  fermo  restando
l'obbligo del  totale  delle  ore  previste  nel  mese,  compresa  la
possibilita' di un eventuale recupero delle ore  perse  nel  mese  di
riferimento. L'applicazione della flessibilita' prevista dal presente
comma non puo' essere contemplata  nelle  situazioni  di  ampliamento
dell'impegno oltre le otto ore settimanali, a seguito di accordi  tra
il beneficiario ed i servizi.  In  tali  casi  devono  essere  svolte
settimanalmente il complesso delle ore concordate. 
  4. Lo svolgimento delle attivita' previste nell'ambito dei PUC e' a
titolo gratuito e non e' assimilabile a  una  prestazione  di  lavoro
subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l'instaurazione
di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni  pubbliche.
Nell'ambito  del  supporto   alla   formazione   e   al   lavoro   la
partecipazione al PUC determina l'accesso a un  beneficio  economico,
quale indennita' di partecipazione, ai sensi dell'art. 12,  comma  7,
del decreto-legge n. 48 del 2023. 
  5.  I  soggetti  obbligati  non  possono  svolgere   attivita'   in
sostituzione di personale dipendente dall'ente pubblico proponente  o
dall'ente  gestore  nel  caso  di  esternalizzazione  di  servizi   o
dall'ente del  terzo  settore.  I  medesimi  soggetti  obbligati  non
possono altresi' ricoprire ruoli o posizioni dell'organizzazione  del
soggetto proponente il progetto e non possono  sostituire  lavoratori
assenti a causa  di  malattia,  congedi  parentali,  ferie  ed  altri
istituti, ne' possono essere utilizzati per  sopperire  a  temporanee
esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensita'
di lavoro. 
  6. Non possono essere oggetto dei PUC le  attivita'  connesse  alla
realizzazione di lavori o opere pubbliche gia'  oggetto  di  appalto,
ovvero  attivita'  sostitutive   di   analoghe   attivita'   affidate
esternamente dal comune o dall'ente.