Art. 2 Forme e caratteristiche dei PUC 1. Ai sensi dell'art. 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48 del 2023, nell'ambito del percorso personalizzato definito con i nuclei familiari beneficiari dell'AdI, puo' essere previsto l'impegno alla partecipazione ai progetti utili alla collettivita', da svolgere presso il comune di residenza, ovvero, previo accordo sottoscritto tra le parti, presso i comuni facenti capo al medesimo ambito territoriale. La mancata partecipazione ai PUC da parte dei beneficiari dell'AdI, tenuti agli obblighi, nel caso in cui l'impegno sia previsto nel patto di inclusione sociale ovvero nel patto di servizio, comporta la decadenza dal beneficio, a norma dell'art. 8, comma 6, lettera c), del decreto-legge n. 48 del 2023. La partecipazione e' facoltativa per i componenti il nucleo beneficiario non tenuti agli obblighi connessi all'AdI, i quali possono aderire volontariamente nell'ambito dei percorsi concordati con i servizi sociali dei comuni/ambiti territoriali sociali. Equivale alla partecipazione ai PUC, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, la partecipazione, definita d'intesa con il comune, ad attivita' di volontariato presso enti del terzo settore e a titolarita' degli stessi, da svolgere nel comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento previsti per i PUC. Le persone tenute alla partecipazione ai PUC sono meglio specificate nell'allegato 1, contenente indicazioni operative ulteriori rispetto a quanto indicato nel presente decreto, di cui costituisce parte integrante. 2. L'amministrazione titolare dei PUC e' il comune, o altra amministrazione pubblica a tale fine convenzionata con il comune, che puo' avvalersi della collaborazione di enti del terzo settore o di altri enti pubblici, nelle modalita' individuate nell'allegato 1. I PUC sono progettati e svolti in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, secondo le modalita' individuate, quanto a caratteristiche e struttura dei progetti, anche a titolo esemplificativo, nell'allegato 1. 3. I PUC comportano, per il soggetto obbligato, un impegno compatibile con le altre attivita' dallo stesso svolte e in ogni caso non inferiore ad otto ore settimanali, fino ad un massimo di sedici ore settimanali, previo accordo tra le parti. La programmazione delle otto ore settimanali puo' essere sviluppata sia su uno o piu' giorni della settimana sia su uno o piu' periodi del mese, fermo restando l'obbligo del totale delle ore previste nel mese, compresa la possibilita' di un eventuale recupero delle ore perse nel mese di riferimento. L'applicazione della flessibilita' prevista dal presente comma non puo' essere contemplata nelle situazioni di ampliamento dell'impegno oltre le otto ore settimanali, a seguito di accordi tra il beneficiario ed i servizi. In tali casi devono essere svolte settimanalmente il complesso delle ore concordate. 4. Lo svolgimento delle attivita' previste nell'ambito dei PUC e' a titolo gratuito e non e' assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Nell'ambito del supporto alla formazione e al lavoro la partecipazione al PUC determina l'accesso a un beneficio economico, quale indennita' di partecipazione, ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto-legge n. 48 del 2023. 5. I soggetti obbligati non possono svolgere attivita' in sostituzione di personale dipendente dall'ente pubblico proponente o dall'ente gestore nel caso di esternalizzazione di servizi o dall'ente del terzo settore. I medesimi soggetti obbligati non possono altresi' ricoprire ruoli o posizioni dell'organizzazione del soggetto proponente il progetto e non possono sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altri istituti, ne' possono essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensita' di lavoro. 6. Non possono essere oggetto dei PUC le attivita' connesse alla realizzazione di lavori o opere pubbliche gia' oggetto di appalto, ovvero attivita' sostitutive di analoghe attivita' affidate esternamente dal comune o dall'ente.