Art. 3 Modalita' attuative 1. Il catalogo dei PUC attivati dai comuni e dalle altre amministrazioni pubbliche convenzionate e delle loro caratteristiche, per ambito di attivita' e numero di posti disponibili, nonche' delle attivita' di volontariato promosse dagli enti del terzo settore, come definite d'intesa con il comune, e' comunicato dal comune nell'apposita sezione della piattaforma GEPI, nell'ambito del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa. Le informazioni sui PUC di cui al primo periodo sono altresi' messe a disposizione, mediante apposite procedure di colloquio tra le piattaforme che compongono il sistema informativo, non solo agli operatori sociali gia' accreditati, ma anche agli operatori dei CPI territorialmente competenti e dei servizi accreditati per il lavoro e agli stessi beneficiari delle misure di inclusione sociale e lavorativa (AdI e SFL). Agli operatori dei servizi di contrasto alla poverta' e' reso altresi' disponibile il catalogo delle attivita' di volontariato presso enti del terzo settore, disponibili per i beneficiari dell'AdI. 2. I beneficiari dell'AdI e del SFL tramite la piattaforma digitale loro dedicata, denominata «Piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa», accedono alle informazioni e proposte su PUC adeguati alle proprie caratteristiche e competenze. La piattaforma agevola le attivita' degli operatori di abbinamento dei beneficiari ai PUC, consentendo di tenere conto da una parte delle esperienze educative e formative e delle competenze professionali pregresse del beneficiario, dall'altra della disponibilita' di progetti utili alla collettivita' oltre che delle alternative opportunita' di lavoro e di partecipazione ad interventi di politica attiva. Per i beneficiari dell'AdI le informazioni e proposte riguardano anche le attivita' di volontariato promosse dagli enti del terzo settore, come definite d'intesa con il comune, per le quali la partecipazione puo' essere gestita al di fuori della piattaforma GePI. 3. I possibili abbinamenti tra i posti disponibili nei PUC e i beneficiari dell'AdI che sottoscrivono il solo patto per l'inclusione sociale sono comunicati dagli operatori del servizio sociale dei comuni attraverso la piattaforma GePI, mentre gli abbinamenti che riguardano i beneficiari del SFL e i beneficiari AdI tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa che sottoscrivono anche il patto di servizio sono comunicati dai responsabili dei centri per l'impiego o dei servizi per il lavoro attraverso le piattaforme di riferimento. Il coordinamento tra i centri per l'impiego o i servizi per il lavoro ed i servizi competenti dei comuni e' facilitato, nelle modalita' di cui all'allegato 1, dalla interoperabilita' delle citate piattaforme, che costituiscono il sistema informativo dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione ed il lavoro. 4. Nel caso il numero di posizioni disponibili fosse inferiore al numero dei beneficiari, tenuti agli obblighi, per i quali costituirebbe uno strumento adeguato di attivazione, con riferimento ai beneficiari AdI e' favorita la partecipazione di almeno un componente per nucleo familiare, tra quelli tenuti agli obblighi. 5. Il comune o altra amministrazione pubblica titolare del PUC istituisce preventivamente per ogni progetto un apposito registro che potra' essere cartaceo o elettronico. Se cartaceo e' numerato progressivamente in ogni pagina, timbrato e firmato in ogni suo foglio dal rappresentante legale dell'amministrazione o da un suo delegato. Nel registro sono riportati tutti i dati indicati al punto IV dell'allegato 1, relativamente alla struttura del progetto nonche', in un'apposita sezione dedicata alla registrazione delle presenze giornaliere dei beneficiari dell'AdI o del SFL, l'ora inizio e fine dell'attivita'. Fatta salva l'affidabilita' e la verificabilita' delle informazioni riportate, possono essere adottate modalita' di istituzione e tenuta del registro in forma telematica. Il soggetto attuatore del progetto cura ed e' responsabile della tenuta e del costante aggiornamento del registro cartaceo o elettronico, oltre che della veridicita' dei dati riportati. La verifica della effettiva partecipazione al PUC e' in capo al comune o alla amministrazione pubblica che ne e' titolare sulla base dei registri tenuti dal soggetto attuatore. I dati riportati nel registro rilevano anche ai fini dell'assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'art. 4. Il soggetto titolare delle attivita' e' tenuto ad allegare, in caso di infortunio o malattia professionale, l'estratto del predetto registro ai fini del riscontro dell'occasione di lavoro. Le assenze per malattia o per motivi personali e familiari devono essere giustificate e opportunamente documentate. Le assenze non giustificate sono oggetto di richiamo nelle modalita' di cui all'allegato 1, salvo l'eventuale recupero delle ore non prestate concordato con il soggetto attuatore. In caso di mancato rispetto da parte del beneficiario dell'impegno di partecipazione al progetto, secondo le modalita' individuate dallo stesso, e comunque in caso di assenze non giustificate per complessive ventiquattro ore, e' disposta, previa segnalazione mediante la piattaforma GEPI, la decadenza dal beneficio ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera c), del decreto-legge n. 48 del 2023. 6. L'attestazione delle presenze dei partecipanti ai PUC e' necessaria per finalita' di verifica e monitoraggio ed anche quale strumento giustificativo da presentare per gli eventuali casi di denuncia infortunio a INAIL. Pertanto, se per l'attuazione del progetto esiste una convenzione con il comune titolare del PUC, quest'ultimo e' tenuto a comunicare le eventuali sanzioni o denunce di infortunio per conto del soggetto attuatore. Nel caso in cui titolare e attuatore del PUC e' un'altra pubblica amministrazione il registro presenze e l'eventuale denuncia di infortunio sono curati dall'ente titolare del PUC. Le comunicazioni a INAIL per l'attivazione delle polizze avvengono tramite la piattaforma GePI, laddove le denunce di infortuni sono gestite dall'ente titolare fuori piattaforma. Nel caso di infortunio nel corso di attivita' di volontariato presso ente del terzo settore, la denuncia dell'evento deve essere comunicata dall'ente stesso alla compagnia di assicurazione con la quale e' stata sottoscritta la polizza contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' di volontariato. 7. A seguito di esigenze sopravvenute ovvero di criticita' evidenziate nello svolgimento del progetto, anche al fine di migliorare l'abbinamento, e' facolta' del soggetto attuatore richiedere la sostituzione del beneficiario obbligato.