Art. 3 
 
                         Modalita' attuative 
 
  1.  Il  catalogo  dei  PUC  attivati  dai  comuni  e  dalle   altre
amministrazioni pubbliche convenzionate e delle loro caratteristiche,
per ambito di attivita' e numero di posti disponibili, nonche'  delle
attivita' di volontariato promosse dagli enti del terzo settore, come
definite  d'intesa  con  il  comune,   e'   comunicato   dal   comune
nell'apposita sezione della piattaforma GEPI, nell'ambito del sistema
informativo per l'inclusione sociale e  lavorativa.  Le  informazioni
sui PUC di cui al primo periodo sono altresi' messe  a  disposizione,
mediante apposite procedure  di  colloquio  tra  le  piattaforme  che
compongono il sistema informativo, non solo  agli  operatori  sociali
gia' accreditati, ma anche agli operatori  dei  CPI  territorialmente
competenti e dei servizi accreditati per  il  lavoro  e  agli  stessi
beneficiari delle misure di inclusione sociale e  lavorativa  (AdI  e
SFL). Agli operatori dei servizi di contrasto alla poverta'  e'  reso
altresi' disponibile il  catalogo  delle  attivita'  di  volontariato
presso  enti  del  terzo  settore,  disponibili  per  i   beneficiari
dell'AdI. 
  2. I beneficiari dell'AdI e del SFL tramite la piattaforma digitale
loro   dedicata,   denominata   «Piattaforma   di   attivazione   per
l'inclusione sociale e  lavorativa»,  accedono  alle  informazioni  e
proposte su PUC adeguati alle proprie caratteristiche  e  competenze.
La piattaforma agevola le attivita' degli  operatori  di  abbinamento
dei beneficiari ai PUC, consentendo di  tenere  conto  da  una  parte
delle  esperienze  educative   e   formative   e   delle   competenze
professionali   pregresse   del   beneficiario,   dall'altra    della
disponibilita' di progetti utili alla collettivita' oltre  che  delle
alternative opportunita' di lavoro e di partecipazione ad  interventi
di politica attiva. Per i  beneficiari  dell'AdI  le  informazioni  e
proposte riguardano anche le attivita' di volontariato promosse dagli
enti del terzo settore, come definite d'intesa con il comune, per  le
quali la  partecipazione  puo'  essere  gestita  al  di  fuori  della
piattaforma GePI. 
  3. I possibili abbinamenti tra i posti  disponibili  nei  PUC  e  i
beneficiari dell'AdI che sottoscrivono il solo patto per l'inclusione
sociale sono comunicati dagli  operatori  del  servizio  sociale  dei
comuni attraverso la piattaforma GePI,  mentre  gli  abbinamenti  che
riguardano i beneficiari del SFL e  i  beneficiari  AdI  tenuti  agli
obblighi di attivazione lavorativa che sottoscrivono anche  il  patto
di servizio sono comunicati dai responsabili dei centri per l'impiego
o dei servizi per il lavoro attraverso le piattaforme di riferimento.
Il coordinamento tra i centri per l'impiego o i servizi per il lavoro
ed i servizi competenti dei comuni e' facilitato, nelle modalita'  di
cui all'allegato 1, dalla interoperabilita' delle citate piattaforme,
che costituiscono il sistema informativo dell'assegno di inclusione e
del supporto per la formazione ed il lavoro. 
  4. Nel caso il numero di posizioni disponibili fosse  inferiore  al
numero  dei  beneficiari,  tenuti  agli   obblighi,   per   i   quali
costituirebbe uno strumento adeguato di attivazione, con  riferimento
ai beneficiari  AdI  e'  favorita  la  partecipazione  di  almeno  un
componente per nucleo familiare, tra quelli tenuti agli obblighi. 
  5. Il comune o altra  amministrazione  pubblica  titolare  del  PUC
istituisce preventivamente per ogni progetto un apposito registro che
potra'  essere  cartaceo  o  elettronico.  Se  cartaceo  e'  numerato
progressivamente in ogni pagina,  timbrato  e  firmato  in  ogni  suo
foglio dal rappresentante legale dell'amministrazione  o  da  un  suo
delegato. Nel registro sono riportati tutti i dati indicati al  punto
IV  dell'allegato  1,  relativamente  alla  struttura  del   progetto
nonche', in un'apposita sezione  dedicata  alla  registrazione  delle
presenze giornaliere dei beneficiari dell'AdI o del SFL, l'ora inizio
e   fine   dell'attivita'.   Fatta   salva   l'affidabilita'   e   la
verificabilita' delle informazioni riportate, possono essere adottate
modalita' di istituzione e tenuta del registro in  forma  telematica.
Il soggetto attuatore del progetto  cura  ed  e'  responsabile  della
tenuta  e  del  costante  aggiornamento  del  registro   cartaceo   o
elettronico, oltre che  della  veridicita'  dei  dati  riportati.  La
verifica della effettiva partecipazione al PUC e' in capo al comune o
alla amministrazione pubblica che  ne  e'  titolare  sulla  base  dei
registri tenuti dal soggetto attuatore. I dati riportati nel registro
rilevano anche ai fini dell'assicurazione obbligatoria  INAIL  contro
gli infortuni e le malattie  professionali  di  cui  all'art.  4.  Il
soggetto titolare delle attivita' e' tenuto ad allegare, in  caso  di
infortunio o malattia professionale, l'estratto del predetto registro
ai fini del  riscontro  dell'occasione  di  lavoro.  Le  assenze  per
malattia  o  per  motivi  personali   e   familiari   devono   essere
giustificate   e   opportunamente   documentate.   Le   assenze   non
giustificate  sono  oggetto  di  richiamo  nelle  modalita'  di   cui
all'allegato 1, salvo l'eventuale recupero  delle  ore  non  prestate
concordato con il soggetto attuatore. In caso di mancato rispetto  da
parte del beneficiario dell'impegno di  partecipazione  al  progetto,
secondo le modalita' individuate dallo stesso, e comunque in caso  di
assenze  non  giustificate  per  complessive  ventiquattro  ore,   e'
disposta,  previa  segnalazione  mediante  la  piattaforma  GEPI,  la
decadenza dal beneficio ai sensi dell'art. 8, comma  6,  lettera  c),
del decreto-legge n. 48 del 2023. 
  6.  L'attestazione  delle  presenze  dei  partecipanti  ai  PUC  e'
necessaria per finalita' di verifica e monitoraggio  ed  anche  quale
strumento giustificativo da presentare  per  gli  eventuali  casi  di
denuncia infortunio  a  INAIL.  Pertanto,  se  per  l'attuazione  del
progetto esiste una convenzione  con  il  comune  titolare  del  PUC,
quest'ultimo e' tenuto a comunicare le eventuali sanzioni  o  denunce
di infortunio per conto del  soggetto  attuatore.  Nel  caso  in  cui
titolare e attuatore del PUC e' un'altra pubblica amministrazione  il
registro presenze e l'eventuale denuncia di  infortunio  sono  curati
dall'ente  titolare  del  PUC.   Le   comunicazioni   a   INAIL   per
l'attivazione delle polizze avvengono tramite  la  piattaforma  GePI,
laddove le denunce di infortuni sono gestite dall'ente titolare fuori
piattaforma. Nel  caso  di  infortunio  nel  corso  di  attivita'  di
volontariato presso ente del terzo settore, la  denuncia  dell'evento
deve  essere  comunicata   dall'ente   stesso   alla   compagnia   di
assicurazione con la quale e' stata sottoscritta  la  polizza  contro
gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento  dell'attivita'
di volontariato. 
  7.  A  seguito  di  esigenze  sopravvenute  ovvero  di   criticita'
evidenziate  nello  svolgimento  del  progetto,  anche  al  fine   di
migliorare  l'abbinamento,  e'  facolta'   del   soggetto   attuatore
richiedere la sostituzione del beneficiario obbligato.