Art. 4 Obblighi in materia di salute e sicurezza 1. Ai beneficiari dell'AdI o del SFL impegnati nei PUC a titolarita' dei comuni o di altre pubbliche amministrazioni, soggetti con rapporto assicurativo presso INAIL, si applicano gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti in relazione ai soggetti di cui all'art. 3, comma 12-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonche' le previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 2. Ai beneficiari dell'AdI impegnati in attivita' di volontariato presso enti del terzo settore a titolarita' degli stessi, per la particolare natura delle attivita' di volontariato, si applicano le tutele previste dal codice del terzo settore e, in particolare, dall'art. 18 del decreto legislativo n. 117 del 2017. 3. I comuni e le altre amministrazioni pubbliche titolari, eventualmente per il tramite dei comuni, attivano, mediante la piattaforma GePI, in favore dei soggetti coinvolti nei PUC idonee coperture assicurative presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento delle attivita' previste dal PUC, nonche' per la responsabilita' civile verso terzi. 4. Ai fini della assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e' fissato, con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta dell'INAIL, un premio speciale unitario, a norma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 5. Agli oneri per le coperture assicurative si provvede a valere sulle risorse del Fondo poverta' e dei Fondi europei, secondo le indicazioni fornite nei relativi atti di riparto o di gestione. La copertura finanziaria degli oneri assicurativi contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attivita' di volontariato, nonche' per la responsabilita' civile verso terzi sostenuti dagli enti del terzo settore presso operatori economici privati per gli infortuni e le malattie professionali e' riconosciuta entro il limite massimo del premio speciale unitario fissato con il decreto di cui al comma 3.