Art. 4 
 
              Obblighi in materia di salute e sicurezza 
 
  1.  Ai  beneficiari  dell'AdI  o  del  SFL  impegnati  nei  PUC   a
titolarita' dei comuni o di altre pubbliche amministrazioni, soggetti
con rapporto assicurativo presso INAIL, si applicano gli obblighi  in
materia di salute e sicurezza previsti in relazione  ai  soggetti  di
cui all'art. 3, comma 12-bis, del decreto legislativo 9 aprile  2008,
n. 81 e successive modificazioni, nonche' le  previsioni  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 
  2. Ai beneficiari dell'AdI impegnati in attivita'  di  volontariato
presso enti del terzo settore a  titolarita'  degli  stessi,  per  la
particolare natura delle attivita' di volontariato, si  applicano  le
tutele previste dal codice  del  terzo  settore  e,  in  particolare,
dall'art. 18 del decreto legislativo n. 117 del 2017. 
  3.  I  comuni  e  le  altre  amministrazioni  pubbliche   titolari,
eventualmente per  il  tramite  dei  comuni,  attivano,  mediante  la
piattaforma GePI, in favore dei soggetti  coinvolti  nei  PUC  idonee
coperture    assicurative    presso    l'Istituto    nazionale    per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  (INAIL)  contro  gli
infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento delle
attivita' previste dal PUC, nonche'  per  la  responsabilita'  civile
verso terzi. 
  4. Ai fini della assicurazione contro gli infortuni e  le  malattie
professionali e' fissato, con successivo  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, su proposta dell'INAIL,  un  premio
speciale unitario, a norma dell'art. 42 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 
  5. Agli oneri per le coperture assicurative si  provvede  a  valere
sulle risorse del Fondo poverta' e  dei  Fondi  europei,  secondo  le
indicazioni fornite nei relativi atti di riparto o  di  gestione.  La
copertura finanziaria degli oneri assicurativi contro gli infortuni e
le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attivita' di
volontariato, nonche'  per  la  responsabilita'  civile  verso  terzi
sostenuti dagli enti del terzo  settore  presso  operatori  economici
privati per gli infortuni e le malattie professionali e' riconosciuta
entro il limite massimo del premio speciale unitario fissato  con  il
decreto di cui al comma 3.