Art. 5 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Agli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei  PUC  per  i
beneficiari AdI e per i beneficiari del SFL, inclusi quelli derivanti
dalle assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilita'  civile  dei
partecipanti, come meglio specificati nell'allegato 1,  nonche'  agli
oneri per le coperture assicurative  ed  eventuali  oneri  aggiuntivi
sostenuti dagli enti del terzo  settore  per  la  partecipazione  dei
beneficiari AdI alle attivita' di volontariato, si  provvede  con  le
risorse del Fondo poverta', nei limiti delle risorse  assegnate  agli
ambiti territoriali e secondo le indicazioni contenute nei decreti di
riparto del fondo medesimo, oltre che con il concorso  delle  risorse
afferenti ai Fondi europei, secondo le  modalita'  individuate  negli
atti di gestione dei  programmi.  Alle  altre  attivita'  di  cui  al
presente decreto  tutte  le  amministrazioni  interessate  provvedono
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica. 
  2. In esito ad un primo  periodo  di  dodici  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sulla  base  delle  eventuali
criticita' e delle segnalazioni emerse nell'ambito  della  cabina  di
regia di cui all'art. 11, comma 4, del decreto-legge n. 48 del 2023 e
delle   sue   articolazioni   tecniche,   e'   possibile    procedere
all'introduzione di eventuali correttivi in merito alle modalita'  di
attuazione dei PUC. 
  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e  registrazione  della  Corte  dei
conti. 
 
    Roma, 15 dicembre 2023 
 
                                               Il Ministro: Calderone 

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione  e  del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, n. 14