Art. 5 Disposizioni finali 1. Agli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei PUC per i beneficiari AdI e per i beneficiari del SFL, inclusi quelli derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilita' civile dei partecipanti, come meglio specificati nell'allegato 1, nonche' agli oneri per le coperture assicurative ed eventuali oneri aggiuntivi sostenuti dagli enti del terzo settore per la partecipazione dei beneficiari AdI alle attivita' di volontariato, si provvede con le risorse del Fondo poverta', nei limiti delle risorse assegnate agli ambiti territoriali e secondo le indicazioni contenute nei decreti di riparto del fondo medesimo, oltre che con il concorso delle risorse afferenti ai Fondi europei, secondo le modalita' individuate negli atti di gestione dei programmi. Alle altre attivita' di cui al presente decreto tutte le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. In esito ad un primo periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle eventuali criticita' e delle segnalazioni emerse nell'ambito della cabina di regia di cui all'art. 11, comma 4, del decreto-legge n. 48 del 2023 e delle sue articolazioni tecniche, e' possibile procedere all'introduzione di eventuali correttivi in merito alle modalita' di attuazione dei PUC. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti. Roma, 15 dicembre 2023 Il Ministro: Calderone Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 14