(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
Premessa 
 
    I Progetti utili alla collettivita' (PUC) sono stati previsti dal
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  26  marzo  2019,  n.  26,  istitutivo  del  reddito  di
cittadinanza. Il decreto ministeriale 22 ottobre 2019 ha approvato la
definizione,  le  forme,  le  caratteristiche  e  le   modalita'   di
attuazione dei PUC, previa intesa in Conferenza unificata. 
    Il  decreto-legge  4  maggio  2023,  n.   48,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, istitutivo delle due
nuove misure di contrasto alla poverta' -  assegno  di  inclusione  e
supporto per la formazione e il lavoro  -  prevede,  nell'ambito  dei
percorsi personalizzati, la partecipazione dei beneficiari ai PUC. Le
modalita' ed i termini di attuazione sono definiti  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in  sede
di Conferenza unificata. 
    Il presente provvedimento rappresenta l'aggiornamento alla  nuova
misura delle precedenti linee  guida,  originariamente  definite  con
riferimento ai beneficiari del reddito di cittadinanza. 
 
I. Persone coinvolte nello svolgimento delle  attivita'  in  progetti
utili alla collettivita' 
 
    Il  decreto-legge  n.  48/2023   distingue   due   tipologie   di
beneficiari delle misure di inclusione sociale e lavorativa: 
      a) I beneficiari dell'assegno di inclusione (AdI); 
      b) I beneficiari del supporto per la formazione  ed  il  lavoro
(SFL). 
 
a) I beneficiari dell'assegno di inclusione 
    Nell'ambito del percorso personalizzato di inclusione  sociale  e
lavorativa, per i beneficiari dell'assegno di inclusione puo'  essere
previsto l'impegno alla partecipazione a PUC. 
    Pertanto, se previsto nel progetto di  inclusione  sociale,  sono
tenuti ad offrire la propria disponibilita'  allo  svolgimento  delle
attivita'  nell'ambito  dei  PUC  i   beneficiari   dell'assegno   di
inclusione, siano essi sottoscrittori del solo patto  di  inclusione,
in  quanto  in  carico  presso  i   servizi   sociali,   siano   essi
sottoscrittori anche del patto di servizio personalizzato, in  quanto
in carico ai centri per l'impiego per l'attivazione lavorativa. 
    La partecipazione ai  progetti  puo'  essere  estesa  anche  alle
persone non tenute agli obblighi connessi all'assegno di  inclusione,
le quali possono aderire  volontariamente  nell'ambito  dei  percorsi
concordati con  i  servizi  sociali  dei  comuni/ambiti  territoriali
sociali. 
    Si ricorda che sono tenuti all'obbligo di  adesione  al  percorso
personalizzato previsto nel patto di inclusione tutti i componenti ad
esclusione delle persone con disabilita' o di eta' pari o superiore a
sessanta anni o inseriti nei percorsi  di  protezione  relativi  alla
violenza  di  genere  che  possono  comunque  richiedere   l'adesione
volontaria. 
    Possono altresi' essere esclusi  specificamente  dall'obbligo  di
adesione ai PUC: 
      le persone occupate; 
      le persone frequentanti un regolare corso di studi; 
      i beneficiari dell'AdI titolari di pensione diretta; 
      i componenti affetti da patologie oncologiche; 
      i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla
presenza di soggetti minori di tre anni di eta', di tre o piu'  figli
minori di eta' o di componenti il nucleo  familiare  con  disabilita'
grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE. 
    Si considerano altresi' esclusi, in quanto non beneficiari  della
misura, i componenti per i  quali  e'  prevista  la  possibilita'  di
richiedere il supporto per la formazione (adulti che  non  esercitano
responsabilita'  genitoriali  e   sono   esclusi   dalla   scala   di
equivalenza). 
    Al fine di promuovere un coinvolgimento piu' ampio della societa'
civile e della comunita' locale, all'interno dei  PUC  potra'  essere
prevista la presenza di  persone  non  beneficiarie  dell'assegno  di
inclusione.  In  via  generale,  gli  eventuali  oneri  connessi   ai
partecipanti ai PUC non  beneficiari  non  potranno  essere  posti  a
carico del Fondo poverta', ovvero dei Fondi  europei,  salvo  diversa
previsione nei relativi documenti di programmazione. 
    Si ricorda che la mancata partecipazione  ai  PUC  da  parte  dei
beneficiari dell'assegno di inclusione,  tenuti  agli  obblighi,  nel
caso in cui l'impegno sia previsto nel patto  di  inclusione  sociale
ovvero nel patto di servizio, comporta la decadenza dal beneficio,  a
norma dell'art. 8, comma 6, lettera c), del decreto-legge n.  48  del
2023, con obbligo di segnalazione per il  tramite  della  piattaforma
digitale «GEPI» ovvero della «piattaforma SIU per i beneficiari AdI e
SFL» nell'ambito del sistema informativo per l'inclusione  sociale  e
lavorativa (SIISL). 
    Si ricorda, infine, che cessano  gli  obblighi  relativi  ai  PUC
quando si realizzano le condizioni  di  esonero  e/o  di  esclusione,
ovvero quando termina il progetto oppure quando termina o  decade  il
beneficio. Resta ferma la  facolta',  sopra  richiamata,  di  aderire
volontariamente ai progetti nell'ambito dei percorsi concordati con i
servizi sociali dei  comuni/ambiti  territoriali  sociali.  In  altri
termini,  al  ricorrere  delle  condizioni   sopra   richiamate,   la
partecipazione ai progetti si qualifica in ogni caso nei  termini  di
attivita' di volontariato,  tenuto  comunque  conto  delle  posizioni
disponibili. 
 
b) I beneficiari del supporto per la formazione ed il lavoro (SFL) 
    L'art. 12 del decreto-legge n. 48 del  2023  istituisce,  dal  1°
settembre 2023, il supporto per la formazione e il lavoro (SFL) quale
misura  di  attivazione  mediante  la   partecipazione   a   progetti
formativi, di qualificazione e riqualificazione professionale. 
    Nelle  misure  del  SFL  e'  prevista   la   partecipazione   dei
beneficiari  a  progetti   di   formazione,   di   qualificazione   e
riqualificazione professionale, di orientamento,  di  accompagnamento
al lavoro e di politiche attive del lavoro, comunque denominate. 
    Nelle misure del supporto rientrano il servizio civile universale
e i PUC. 
    A seguito della presentazione della domanda, il richiedente  deve
registrarsi sul sistema informativo per l'inclusione sociale (SIISL),
al fine di sottoscrivere un  patto  di  attivazione  digitale  (PAD),
autorizzando la trasmissione dei  dati  relativi  alla  richiesta  ai
centri per l'impiego (CPI), alle agenzie per il lavoro e agli enti di
intermediazione, nonche' ai soggetti accreditati ai  servizi  per  il
lavoro. 
    All'esito  della  verifica  positiva  della  richiesta  da  parte
dell'INPS e della sottoscrizione del patto  di  attivazione  digitale
(PAD), il richiedente e' convocato presso il servizio per  il  lavoro
competente, per la stipula del patto di servizio personalizzato. 
    Il patto di servizio personalizzato puo' prevedere l'adesione  ai
servizi al lavoro e ai percorsi formativi ovvero la partecipazione ai
PUC, anche a seguito di autonoma scelta. 
    Per tutto il periodo di partecipazione a programmi formativi e  a
PUC, per una durata massima di dodici mensilita',  e'  attribuito  un
beneficio economico quale indennita' di partecipazione alle misure di
attivazione lavorativa, pari  a  un  importo  mensile  di  350  euro,
erogato mediante bonifico mensile  da  parte  dell'INPS.  La  mancata
partecipazione senza giustificato motivo comporta la decadenza. 
 
II. Chi organizza i PUC 
 
Titolarita' dei progetti utili alla collettivita' 
    Il citato art. 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48  del  2023
prevede due possibilita': 
      a) la  titolarita'  dei  comuni  dei  PUC,  ferma  restante  la
possibilita' di svolgerli in gestione associata. Questo implica che i
comuni, singoli o associati  e  raccordandosi  a  livello  di  ambito
territoriale per una ordinata gestione di tutte  le  attivita',  sono
responsabili  della   approvazione,   attuazione,   coordinamento   e
monitoraggio dei progetti posti in essere,  anche  con  l'apporto  di
altri soggetti pubblici e del privato sociale. In  tal  contesto,  le
procedure amministrative da attuare dovranno  prevedere  un  atto  di
approvazione, con l'indicazione delle attivita',  delle  tempistiche,
delle risorse necessarie e dei soggetti da coinvolgere. 
      b) La titolarita' di altre amministrazioni  pubbliche,  di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e
successive modificazioni ed integrazioni, a tale  fine  convenzionate
con i comuni. 
      In questa fattispecie,  possono  rientrare  anche  le  societa'
partecipate dai comuni, a condizione che: 
        il capitale sia interamente pubblico; 
        la societa' si qualifichi come societa'  in  house  ai  sensi
degli articoli 2,  comma  1,  lettera  o),  e  seguenti  del  decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e della normativa  comunitaria  e
nazionale successivamente sopravvenuta; 
        la natura di societa' in house risulti  dall'apposito  elenco
ANAC e faccia capo al comune e al suo territorio geografico; 
        l'ente  abbia  conseguentemente  adottato  le  procedure   di
trasparenza previste dalla normativa per le societa' in house; 
        laddove venga meno la natura di societa' in house  ovvero  la
concessione o il contratto di servizio, viene meno la possibilita' di
considerare in capo alla stessa l'attuazione del PUC; 
        l'attivita'  oggetto  del  PUC  deve  essere   prevista   nel
contratto di servizio; 
        l'affidamento dei servizi sociali non deve  essere  originato
da un appalto ma dalla natura di societa' in house. 
      I beneficiari di AdI o SFL impegnati nei progetti  non  possono
svolgere  mansioni  in  sostituzione  di  personale  dipendente,  non
possono ricoprire ruoli o posizioni dell'organizzazione, non  possono
sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali,
ferie  ed  altro,  cosi'  pure  essere  utilizzati  per  sopperire  a
temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare
intensita' di lavoro. 
 
Possibile coinvolgimento di altri soggetti 
    Il citato art. 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48  del  2023
prevede che equivale  alla  partecipazione  ai  PUC,  ai  fini  della
definizione degli impegni  nell'ambito  dei  patti  per  l'inclusione
sociale, da parte dei soli beneficiari dell'AdI,  la  partecipazione,
definita d'intesa con il comune, ad attivita' di volontariato  presso
enti del terzo settore e a titolarita' degli stessi, da svolgere  nel
comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento previsti per  i
PUC (ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di
tutela  dei  beni  comuni).  A  tale  scopo,  si  ritiene  necessaria
l'attivazione di  una  procedura  pubblica  per  la  definizione  dei
soggetti partner  e  l'approvazione  di  specifico  accordo  e  delle
attivita' da svolgere, nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,
imparzialita', partecipazione e parita' di  trattamento.  Si  ricorda
che gli enti di terzo settore, come definiti dall'art.  4,  comma  1,
del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono  iscritti  al  Registro
unico   nazionale   del   terzo   settore   (RUNTS)   e   comprendono
organizzazioni di volontariato, associazioni di  promozione  sociale,
enti filantropici, imprese sociali, incluse le  cooperative  sociali,
reti  associative,  societa'   di   mutuo   soccorso,   associazioni,
riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri enti di carattere
privato diversi dalle societa' costituiti per il perseguimento, senza
scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche  e  di  utilita'
sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva  o  principale,  di
una o piu'  attivita'  di  interesse  generale  in  forma  di  azione
volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi,  o  di
mutualita' o di produzione o scambio di beni o  servizi  ed  iscritti
nel registro unico nazionale del terzo settore.  Ai  sensi  dell'art.
101, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo n. 117  del  2017,
fino all'operativita' del registro unico nazionale del terzo settore,
sono  considerati  enti  del  terzo  settore  le  organizzazioni  non
lucrative di  utilita'  sociale  di  cui  all'art.  10,  del  decreto
legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460,  iscritte  negli   appositi
registri. 
    Si sottolinea che la possibilita' di considerare equivalente alla
partecipazione ai PUC lo svolgimento di attivita' di volontariato  si
applica esclusivamente ai beneficiari dell'assegno di inclusione.  Ai
beneficiari dell'AdI impegnati in attivita'  di  volontariato  presso
enti del terzo settore si applicano le tutele previste dal codice del
terzo settore ed in  particolare  dall'art.  18  del  citato  decreto
legislativo n. 117 del 2017 recante «assicurazione obbligatoria».  La
citata norma prevede che «Gli enti del terzo settore che si avvalgono
di volontari devono assicurarli contro gli infortuni  e  le  malattie
connessi allo svolgimento dell'attivita' di volontariato, nonche' per
la responsabilita' civile verso i terzi». 
 
III. Caratteristiche dei PUC 
 
    Il citato art. 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48  del  2023
prevede che siano previsti ed  attuati  progetti  a  titolarita'  dei
comuni  ovvero  a  titolarita'  di  altre  pubbliche  amministrazioni
convenzionate con i  comuni,  utili  alla  collettivita',  in  ambito
culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela  dei
beni comuni. 
    L'utilizzo  da  parte  del  legislatore  del  termine  «progetto»
presuppone l'organizzazione di attivita' non strettamente legate alla
ordinarieta', bensi' alla individuazione di uno  specifico  obiettivo
da raggiungere in un intervallo  di  tempo  definito,  attraverso  la
messa in campo di risorse  umane  e  finanziarie.  Il  progetto  puo'
riguardare  sia  una  nuova  attivita'  sia   il   potenziamento   di
un'attivita' esistente. 
    Il principio  cardine  dei  PUC  e'  che  le  attivita'  previste
nell'ambito dei progetti non  sono  in  alcun  modo  assimilabili  ad
attivita'  di  lavoro  subordinato  o  parasubordinato  o   autonomo,
trattandosi di attivita' - contemplate nello specifico del  patto  di
servizio o del patto per l'inclusione sociale - che  il  beneficiario
dell'assegno di inclusione o del supporto  per  la  formazione  e  il
lavoro e' tenuto a prestare, in quanto inserito,  quale  impegno  nei
patti medesimi, e che, pertanto, non danno luogo ad  alcun  ulteriore
diritto. 
    Gli stessi principi riguardano anche le attivita' di volontariato
presso gli enti del terzo settore e a titolarita' degli stessi. 
    I progetti dovranno essere individuati a partire  dai  bisogni  e
dalle esigenze della comunita', tenuto conto anche delle opportunita'
che le risposte a tali bisogni  offrono  in  termini  di  empowerment
delle persone coinvolte. A tal riguardo le attivita' previste nei PUC
devono  intendersi  evidentemente   complementari,   a   supporto   e
integrazione rispetto a quelle ordinariamente  svolte  dai  comuni  e
dagli enti pubblici coinvolti. 
    Ne consegue, in particolare,  che  le  attivita'  progettate  dai
comuni/ambiti territoriali sociali in collaborazione con  i  soggetti
di terzo settore e di altri enti pubblici  non  devono  prevedere  il
coinvolgimento in lavori/opere pubbliche  ne'  le  persone  coinvolte
possono svolgere mansioni in  sostituzione  di  personale  dipendente
dall'ente pubblico (o dell'ente gestore nel caso di esternalizzazione
di servizi) o dal soggetto del privato sociale. Inoltre,  le  persone
coinvolte non possono ricoprire ruoli o posizioni dell'organizzazione
del  soggetto  proponente  il  progetto  e  non  possono   sostituire
lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali,  ferie  ed
altro, cosi'  pure  essere  utilizzati  per  sopperire  a  temporanee
esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensita'
di lavoro. Allo stesso  modo,  le  attivita'  previste  dai  PUC  non
possono   essere   sostitutive   di   analoghe   attivita'   affidate
esternamente dal comune. 
    Per  esemplificare,  una   persona   con   competenze   acquisite
nell'ambito dell'assistenza domiciliare alle persone anziane non puo'
svolgere  le  azioni  proprie  di  un  operatore   qualificato,   ma,
eventualmente, potra' costituire un supporto per un potenziamento del
servizio   con   attivita'   ausiliarie,   quali   la   compagnia   o
l'accompagnamento presso servizi. 
    Ancora,  sempre  a  titolo  esemplificativo,  nell'ambito   della
manutenzione del verde pubblico, dovranno essere  previste  forme  di
supporto agli operatori degli enti locali o dei  soggetti  affidatari
dei servizi, che mantengono la responsabilita' delle attivita'. 
    L'identificazione dei bisogni della comunita' e  l'individuazione
di progetti ad essi adeguati, con le caratteristiche sopra descritte,
implica che con una certa  frequenza  i  progetti  potranno  assumere
carattere temporaneo. In  altri  termini,  le  attivita'  progettuali
vanno intese come occasioni di arricchimento  che,  a  seconda  delle
finalita' e degli  obiettivi  da  perseguire  e  tenuto  conto  della
flessibilita' nell'utilizzo delle ore settimanali, possono avere  una
durata limitata nel tempo (si pensi all'organizzazione da  parte  del
comune di un evento pubblico). Ma anche  in  progetti  che  prevedono
maggiore continuita' nel tempo puo' essere appropriata  la  rotazione
delle  persone  coinvolte,  sia  nell'interesse  delle  medesime  per
favorire  lo  sfruttamento  delle  diverse  opportunita',   sia   per
migliorare il matching. Cio' presuppone la partecipazione possibile a
piu' progetti da parte della medesima persona nel corso  del  periodo
in cui e' beneficiario dell'assegno di inclusione. 
    A  titolo  esemplificativo  e  per  connotare   maggiormente   la
potenzialita' di questa norma,  si  riportano  alcune  esperienze  ed
iniziative: 
      ambito culturale: supporto nella organizzazione e  gestione  di
manifestazioni  ed  eventi:  le  attivita'  possono   riguardare   la
predisposizione e distribuzione di materiale informativo  (manifesti,
volantini, brochure...), il supporto alla  segreteria  organizzativa,
la semplice messa in  opera  delle  attrezzature,  la  pulizia  degli
ambienti, la collaborazione  nella  rendicontazione;  supporto  nella
apertura di biblioteche, centri di lettura, videoteche: le  attivita'
possono riguardare sia il  controllo  delle  sale,  il  riordino  del
patrimonio librario compresa la ricopertura dei  libri  destinati  al
prestito, del materiale informativo (quotidiani e periodici, riviste,
CD) sia l'assistenza informativa  agli  utenti  dei  servizi  sia  il
supporto nella apertura con  un  potenziamento  dell'orario  e  delle
attivita' di custodia e  vigilanza;  supporto  all'organizzazione  di
momenti   di   aggregazione   ed    animazione;    catalogazione    e
digitalizzazione di documenti; distribuzione di materiale informativo
sulle attivita'... 
      ambito sociale: attivita' di supporto domiciliare alle  persone
anziane e/o con disabilita' con il trasporto  o  l'accompagnamento  a
servizi  sanitari  (prelievi,  visite  mediche),  per  la   spesa   e
l'attivita' di relazione, ma anche  il  recapito  della  spesa  e  la
consegna di medicinali; piccole  manutenzioni  domestiche,  quali  la
pulizia straordinaria di ambienti, la tinteggiatura di ambienti e  la
riparazione di  piccoli  guasti;  supporto  nella  organizzazione  di
escursioni e gite per anziani,  supporto  nella  gestione  di  centri
diurni per persone con disabilita' e per persone  anziane,  attivita'
di controllo all'uscita delle scuole, accompagnamento sullo scuolabus
degli  alunni  della  scuola  infanzia  e  della   scuola   primaria,
accompagnamento dei minori a scuola in bicicletta o a piedi, ... 
      ambito artistico: supporto nella  organizzazione  di  mostre  o
nella gestione di strutture museali: le attivita' possono  prevedere,
oltre alla predisposizione e distribuzione di  materiale  informativo
ed il supporto alla  segreteria  organizzativa,  la  presenza  attiva
nelle giornate di apertura, con il supporto,  previa  formazione,  al
personale dell'ente o della struttura;  catalogazione  di  patrimonio
artistico locale; supporto nella costruzione di  piattaforme  per  la
messa in rete di documentazione  relativa  al  patrimonio  artistico;
accompagnamento nelle visite guidate di monumenti e musei ... 
      ambiente: riqualificazione di percorsi paesaggistici,  supporto
nella organizzazione e gestione di giornate per la  sensibilizzazione
dei temi ambientali, riqualificazione di aree  (parchi,  aree  verdi,
litorali, spiagge, luoghi di sosta e transito) mediante  la  raccolta
di  rifiuti  abbandonati,   la   pulizia   degli   ambienti   ed   il
posizionamento di attrezzature; manutenzione e cura di  piccole  aree
verdi e di aree naturalistiche, manutenzione dei percorsi collinari e
montani,  supporto  nella  organizzazione  di  eventi  di  educazione
ambientale,    informazione    nei    quartieri    sulla     raccolta
differenziata... 
      ambito formativo: supporto nella organizzazione e  gestione  di
corsi; supporto nella gestione dei doposcuola per tutti gli ordini di
istruzione, prevedendo la collaborazione per il supporto agli  alunni
ed agli studenti sulla base delle competenze acquisite nel corso  del
percorso scolastico delle persone coinvolte; supporto nella  gestione
di laboratori  professionali,  fruendo  delle  competenze  specifiche
eventualmente possedute ... 
      ambito tutela dei beni comuni: manutenzione giochi per  bambini
nei parchi  e  nelle  aree  attrezzate  (riparazione,  verniciatura),
restauro e  mantenimento  di  barriere  in  muratura  e  staccionate,
pulizia dei cortili scolastici, rimozione di  tag  e  graffiti  dagli
edifici pubblici e dai luoghi di transito,  tinteggiatura  di  locali
scolastici, pulizia e riordino di ambienti ... 
    I PUC potranno eventualmente  riguardare  altresi'  attivita'  di
interesse  generale  per  il  perseguimento  di  finalita'   civiche,
solidaristiche e di utilita' sociale, come definite dall'art.  5  del
decreto legislativo n. 117 del 2017 - «Codice del terzo settore».  Ai
fini della identificazione dell'ambito di intervento,  si  procedera'
per analogia con uno degli ambiti previsti dalla normativa. 
    Pertanto, le iniziative dei comuni, anche con  il  coinvolgimento
attivo di altri enti pubblici e dei soggetti di Terzo  settore,  come
individuati dall'art. 4 del decreto legislativo  3  luglio  2017,  n.
117, «Codice del terzo settore»,  dovranno  essere  relative  a  piu'
settori della vita comunitaria e non limitate ad un unico ambito  (ad
esempio, solo manutenzione del verde e/o degli  edifici  ovvero  mere
attivita' di pulizia di ambienti). 
 
IV. La struttura dei progetti 
 
    Nella  definizione  dei  Progetti  dovranno  essere  previste   e
sviluppate le seguenti componenti: 
      a) identificativo/titolo del progetto; 
      b) servizio/soggetto promotore/attuatore; 
      c) luogo e data di inizio; 
      d) luogo e data di fine; 
      e) descrizione delle attivita'; 
      f) finalita' (evidenziando quelle civiche, solidaristiche e  di
utilita' sociale); 
      g)  numero  dei  beneficiari  di  AdI/SFL  necessari   per   lo
svolgimento (ai fini di una programmazione); 
      h) abilita' e competenze delle persone coinvolte; 
      i)  modalita'  e  tempistiche   per   il   coinvolgimento   dei
partecipanti; 
      j) materiali e strumenti di uso personale; 
      k) materiali e strumenti di uso collettivo; 
      l) costi da sostenere, compresi quelli relativi alle  coperture
assicurative ed al coordinamento; 
      m) responsabile e supervisore del progetto. 
    Nell'intendimento di facilitare l'attuazione  dei  PUC,  verranno
messi a  disposizione  dei  comuni/ambiti  territoriali  sociali  dei
formati/modelli di: 
      manifestazione di interesse (avviso, schema di adesione); 
      scheda di progetto; 
      procedure/convenzioni con enti promotori. 
 
V. Assegnazione dei beneficiari delle misure di inclusione sociale  e
lavorativa ai PUC 
 
    Ai fini della  partecipazione  ai  PUC,  si  deve  prevedere  una
coerenza  tra  le  caratteristiche   dei   progetti   (definiti   dai
comuni/ambiti territoriali sociali o dalle pubbliche amministrazione)
o delle attivita' di volontariato presso gli enti del terzo settore e
le  competenze  del  beneficiario  -  incluse  quelle  acquisite   in
esperienze lavorative precedenti, oltre che in  ambito  formale,  non
formale e informale - nonche' gli interessi e le  propensioni  emerse
nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego o  i
servizi accreditati al lavoro ovvero presso  i  servizi  sociali  dei
comuni. A tale riguardo, dovra' essere posta particolare  attenzione,
nel corso dell'analisi preliminare svolta  dai  servizi  dei  comuni,
ovvero della valutazione svolta dagli operatori dei CPI e dei servizi
accreditati al lavoro, alla raccolta di  tali  informazioni,  nonche'
alle  eventuali  difficolta'  ostative  che  possano  pregiudicare  o
influire sulla partecipazione ai progetti. A regime potranno  inoltre
essere valorizzate le informazioni raccolte e/o elaborate tramite  la
piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa, cui
accedono i beneficiari dell'AdI e del SFL. La piattaforma agevola  le
attivita' degli operatori di  abbinamento  dei  beneficiari  ai  PUC,
consentendo di tenere conto da una parte delle esperienze educative e
formative   e   delle   competenze   professionali   pregresse    del
beneficiario, dall'altra della disponibilita' di progetti utili  alla
collettivita' oltre che delle alternative opportunita' di lavoro e di
partecipazione  ad  interventi  di  politica  attiva.  Nel  caso   di
componenti il nucleo familiare per  i  quali  e'  prevista  anche  la
sottoscrizione del patto di servizio, l'eventuale attivazione del PUC
verra' realizzata nell'ambito di tale patto  anziche'  del  patto  di
inclusione. 
    I comuni/ambiti territoriali sociali dovranno rendere disponibile
tramite la piattaforma GEPI, nell'ambito del sistema informativo  per
l'inclusione sociale e lavorativa, il «catalogo» dei progetti e delle
loro caratteristiche, aggiornato mensilmente, nonche' delle attivita'
di volontariato promosse dagli enti del terzo settore, come  definite
d'intesa con il comune.  Al  fine  di  agevolare  l'incrocio  tra  le
caratteristiche dei  beneficiari  e  i  PUC  attivati  potra'  essere
definito uno schema sintetico, da inserire nel patto  di  servizio  e
nel patto per l'inclusione, attraverso cui l'operatore del CPI o  del
servizio del comune  puo'  registrare  le  competenze  possedute  dal
beneficiario sulla base di un  elenco  di  competenze  predefinito  e
riferito agli ambiti in cui possono essere progettati i PUC. L'elenco
predefinito dovra' essere preso a riferimento sia  nella  indicazione
delle propensioni dell'individuo sia nella definizione dei  progetti,
con  particolare  riferimento  alla  indicazione  delle  abilita'   e
competenze richieste di cui al paragrafo IV,  lettera  h).  A  regime
queste   informazioni   saranno   integrate   con   le   informazioni
amministrative sulle esperienze educative, formative e lavorative del
beneficiario  e  l'abbinamento  sara'  agevolato  da   algoritmi   di
intelligenza   artificiale   implementati   nella   piattaforma    di
attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa. 
    Al fine di facilitare sia il rispetto dell'obbligo da  parte  dei
beneficiari ad offrire la disponibilita' a partecipare  ai  PUC,  nel
caso in cui l'impegno sia inserito nel patto di inclusione ovvero nel
patto di servizio,  sia  l'orientamento  a  favorire  le  propensioni
individuali nella scelta dei progetti, i beneficiari possono  fornire
le proprie preferenze in riferimento  alle  aree  di  intervento  dei
progetti medesimi. Si ricorda, infatti, che gli ambiti  dei  progetti
sono molteplici e spaziano dal sociale, al culturale, all'ambientale,
sino  alla  tutela  dei  beni  comuni.  Gli  operatori  dei   servizi
presentano ai beneficiari tenuti agli obblighi le caratteristiche dei
progetti  disponibili  nell'area  prescelta  ovvero  in  altre  aree,
limitandosi a quelli maggiormente adatti al loro profilo, richiedendo
una o piu' indicazioni, con la eventuale specifica delle  preferenze.
Ove vi  sia  disponibilita'  di  posizioni,  le  preferenze  espresse
saranno tenute in debito conto in sede di abbinamento. 
 
VI. Coordinamento tra comuni,  centri  per  l'impiego  e  i  soggetti
accreditati per i servizi al lavoro 
 
    Tenuto  conto  del  fatto  che  sono  coinvolti  nei  PUC  sia  i
beneficiari AdI che sottoscrivono  il  solo  patto  per  l'inclusione
sociale che i beneficiari  AdI  e  SFL  che  sottoscrivono  (anche  o
esclusivamente)  il  patto  di  servizio,   attraverso   il   Sistema
informativo  per  l'inclusione  sociale  e   lavorativa   sono   rese
disponibili  sia  ai  centri  per  l'impiego  (CPI)  e   ai   servizi
accreditati per il lavoro che ai comuni,  rispettivamente  competenti
con riferimento alle due  tipologie  di  patto,  le  opportunita'  di
partecipazione ai progetti. 
    Le piattaforme che compongono il sistema informativo dialogano in
maniera che il «catalogo» dei PUC con posti  vacanti  disponibili  in
ciascun comune, aggiornato dinamicamente, sia reso disponibile  dalla
piattaforma GEPI, non solo agli operatori sociali  gia'  accreditati,
ma anche agli operatori dei CPI  territorialmente  competenti  e  dei
servizi accreditati per il lavoro e  agli  stessi  beneficiari  delle
misure di inclusione sociale e lavorativa (assegno  di  inclusione  e
supporto per la formazione e il lavoro). Agli operatori  dei  servizi
di contrasto alla poverta' e' altresi' reso disponibile  il  catalogo
delle attivita'  di  volontariato  presso  enti  del  terzo  settore,
disponibili per i beneficiari dell'AdI.  In  tal  modo,  in  sede  di
redazione del patto, sia l'operatore del servizio per il  lavoro  che
quello dei servizi di contrasto  alla  poverta'  potra'  individuare,
sulla base delle  posizioni  esistenti,  il  possibile  accoppiamento
(cfr. oltre,  sezione  IV,  per  quanto  concerne  l'assegnazione  ai
progetti). L'elenco  delle  posizioni  vacanti  e'  reso  disponibile
all'inizio di ciascun mese; nel corso  del  mese  sono  dinamicamente
aggiornati  tenendo  conto  degli  accoppiamenti  che  man  mano   si
realizzano. 
    Non e' detto che siano  immediatamente  attivabili  da  parte  di
tutti i comuni un numero di progetti adeguato al fabbisogno. In  tale
caso, ai beneficiari del SFL, sulla base delle esigenze territoriali,
e' riservata una quota variabile dalla meta' ai due terzi  dei  posti
previsti dal progetto. 
    In via generale, nel caso  il  numero  di  posizioni  disponibili
fosse inferiore al numero dei beneficiari, tenuti agli obblighi,  per
i quali costituirebbe uno  strumento  adeguato  di  attivazione,  con
riferimento ai beneficiari AdI andrebbe favorita la partecipazione di
almeno un componente per nucleo familiare,  tra  quelli  tenuti  agli
obblighi; 
    Pertanto, nei casi in parola, per ciascun nucleo sara' necessario
individuare un solo componente cui richiedere  la  partecipazione  ai
progetti. 
 
VII. Attivita' di verifica e  monitoraggio  della  partecipazione  ai
PUC, anche in relazione agli impegni assunti 
 
    Nell'ambito delle attivita' di monitoraggio prevista nel patto di
servizio e nel patto per l'inclusione sociale circa il rispetto degli
impegni  assunti,  dovranno  essere   previste   verifiche   atte   a
riscontrare la reale partecipazione ai progetti, ponendo in  evidenza
eventuali  criticita'   e/o   negligenze   che   possano   comportare
segnalazione  all'INPS,  per  i  provvedimenti   di   decadenza   dal
beneficio, ai sensi dell'art. 8,  comma  6,  lettera  c,  del  citato
decreto-legge n. 48/2023, in assenza di un  giustificato  motivo.  Al
riguardo, sara' cura del soggetto attuatore del progetto rilevare  la
presenza  dei  beneficiari  o  attraverso  un  foglio  firma   ovvero
utilizzando   altre   modalita'   in   coerenza   con   la    propria
organizzazione. L'attestazione delle  presenze  dei  partecipanti  ai
progetti utili alla collettivita'  e'  necessaria  per  finalita'  di
verifica e monitoraggio ed anche quale  strumento  giustificativo  da
presentare per gli eventuali casi di denuncia infortunio a INAIL. 
    Si ricorda che il beneficiario non e' passibile di decadenza  dal
beneficio qualora, data la sua disponibilita' a partecipare  ai  PUC,
gli stessi non siano stati attivati nel suo comune di residenza. 
    Se invece il beneficiario non aderisce al progetto proposto,  pur
avendo sottoscritto l'impegno nell'ambito del patto  e'  disposta  la
decadenza. L'adesione al progetto  va  intesa  non  solo  al  momento
dell'assegnazione,  ma  anche  in  itinere.  In  particolare,  appare
opportuno  qui  definire  quando  la   mancata   partecipazione   con
continuita'  al  progetto  puo'  definirsi  come   mancato   rispetto
dell'impegno. Ferma  restando  la  flessibilita'  di  partecipazione,
definita nell'ambito del patto, ai fini del  rispetto  degli  impegni
assunti, va qualificato come mancato rispetto dell'impegno  non  solo
il  rifiuto  ad   iniziare   le   attivita',   ma   anche   l'assenza
ingiustificata reiterata. A tal proposito, dopo una  o  piu'  assenze
ingiustificate per un numero complessivo di ore uguale o superiore ad
otto - previa contestazione e assegnazione di  termine  per  produrre
giustificazione idonea - il beneficiario verra' richiamato.  In  caso
di assenze  non  giustificate  per  un  totale  di  ventiquattro  ore
complessive, verra' inviata  da  parte  del  comune  la  segnalazione
all'INPS del mancato rispetto degli impegni assunti  nell'ambito  del
progetto  personalizzato,  e  di  conseguenza  verra'   disposta   la
decadenza dal beneficio. 
    In  relazione  al  giustificato  motivo  per  le  assenze   dalle
attivita' dei PUC, si richiama la nota del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali 4 marzo 2016, n. 39/0003374, con la quale  si
evidenzia che ricorre la situazione di giustificato  motivo  in  caso
di: documentato stato di malattia o di infortunio; servizio civile  o
servizio di leva o richiamo alle armi; stato  di  gravidanza,  per  i
periodi di astensione previsti dalla legge; citazioni in tribunale, a
qualsiasi titolo, dietro esibizione dell'ordine di comparire da parte
del magistrato; gravi motivi familiari documentati  e/o  certificati;
casi di limitazione legale  della  mobilita'  personale;  ogni  altro
comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza  maggiore,  cioe'
ogni fatto o circostanza che impedisca al  soggetto  di  presentarsi,
senza possibilita' di alcuna valutazione di  carattere  soggettivo  o
discrezionale da parte di quest'ultimo. Le  ipotesi  di  giustificato
motivo dovranno essere comunicate e documentate, di regola, entro  la
data e l'ora stabiliti per l'inizio delle attivita' relative  ai  PUC
e, comunque, entro  e  non  oltre  il  giorno  successivo  alla  data
prevista, pena la segnalazione prevista. 
    La comunicazione sulla piattaforma GEPI non riguardera' i singoli
richiami, ma soltanto il mancato rispetto degli impegni assunti,  con
la conseguente segnalazione all'INPS ai fini della disposizione della
decadenza. 
    Nell'ambito degli accordi con le pubbliche amministrazioni e  con
gli enti del terzo settore, i comuni dovranno prevedere le  modalita'
di comunicazione di eventuali  assenze  ai  fini  delle  segnalazioni
previste. 
    Nel caso di motivazioni che possono  giustificare  l'interruzione
della partecipazione al progetto (ad  esempio  la  non  coerenza  tra
progetto e persone segnalate dai servizi), gli operatori  valuteranno
la rotazione su altri progetti. 
 
VIII. Indicazioni circa l'utilizzo del fondo poverta'/PON inclusione 
 
    Gli oneri per l'attivazione e la realizzazione  dei  PUC  possono
essere posti a carico del Fondo poverta'  e  dei  Fondi  europei.  Si
tratta, in particolare, dei seguenti oneri: 
      a) copertura assicurativa contro gli infortuni  e  le  malattie
professionali presso l'INAIL; 
      b)  assicurazione  per  la  responsabilita'  civile  per  danni
causati a terzi - estendere la copertura RCT gia' in essere; 
      c) i costi derivanti dalle assicurazioni obbligatorie in virtu'
dell'art.  18  del  decreto  legislativo  n.  117  del  2017  recante
«assicurazione obbligatoria» previsti per i beneficiari AdI impegnati
in attivita' di volontariato presso enti del  terzo  settore  nonche'
per la responsabilita' civile verso i terzi; 
      d) visite mediche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro,
ex decreto legislativo n. 81 del 2008 -  rimborsabili  su  QSFP  solo
quelle  obbligatoriamente  previste   dalla   normativa   (a   titolo
esemplificativo: movimentazione  manuale  dei  carichi  -  art.  168;
utilizzo videoterminali - art. 176; rumore - art. 196;  vibrazioni  -
art. 204). Si ricorda che l'attivazione  di  PUC  ed  il  conseguente
utilizzo dei beneficiari delle nuove misure di inclusione  sociale  e
lavorativa - AdI e SFL - devono essere contemplati nel  documento  di
valutazione dei rischi (DVR), in quanto anche i «volontari» rientrano
a pieno titolo nell'art. 21 del decreto legislativo n. 81  del  2008,
ai sensi dell'art. 13-bis del citato decreto legislativo  n.  81  del
2008; 
      d)  formazione  di  base  sulla  sicurezza;  al  riguardo,   si
specifica che l'art. 3, comma 12-bis, del decreto legislativo  n.  80
del 2008, distingue due  situazioni:  a)  soggetti  che  svolgono  la
prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore  di  lavoro.
In questo caso, il datore di lavoro e' tenuto a fornire  al  soggetto
dettagliate  informazioni  sui  rischi  specifici   esistenti   negli
ambienti  nei  quali  e'  chiamato  ad  operare  e  sulle  misure  di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua  attivita'.
Stante il tenore della norma, i comuni e gli altri enti pubblici, per
le attivita' svolte nei propri servizi devono organizzare i corsi  di
formazione. Questo  dovrebbe  riguardare  anche  soggetti  del  terzo
settore che siano anche datori di lavoro. b) nel caso di soggetti che
svolgono  la  prestazione  in  altri  ambiti  -   organizzazioni   di
volontariato, associazioni, ecc., che non siano datori di lavoro,  il
secondo comma dell'art. 21, in relazione alla formazione, prevede che
le persone coinvolte hanno la facolta' e con oneri a loro  carico  di
a) beneficiare della sorveglianza  sanitaria  secondo  le  previsioni
dell'art. 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e b)  partecipare
a corsi di formazione specifici in materia di sicurezza  sul  lavoro,
incentrati sui rischi propri delle attivita' svolte. In  questo  caso
non sussiste alcun obbligo da parte delle organizzazioni di  attivare
percorsi di formazione, fatta salva la necessita' di una informazione
di carattere generale sui rischi a cura della organizzazione stessa. 
      e) formazione, di carattere generale  e  specifica,  necessaria
per l'attuazione dei progetti; 
      f) la fornitura di  eventuali  dotazioni  antinfortunistiche  e
presidi - assegnati in base alla normativa sulla sicurezza; 
      g) la fornitura di materiale e strumenti per  l'attuazione  dei
progetti; 
      h) rimborso delle spese pasto e di trasporto su mezzi pubblici; 
      i) l'attivita' di tutoraggio; 
      j) l'attivita' di coordinamento e di  supervisione  nell'ambito
dei singoli progetti; 
      k) oneri connessi  agli  accordi/convenzioni  con  soggetti  di
terzo settore. 
    Nell'ambito  degli  accordi  con  le  pubbliche  amministrazioni,
titolari di PUC, e con gli enti del  terzo  settore  dovranno  essere
disciplinate  sia  le  spese  ammissibili   sia   le   modalita'   di
presentazione della rendicontazione, ai fini del rimborso delle spese
sostenute. 
    L'art. 6, comma 5-bis, del citato decreto-legge n. 48  del  2023,
individua nelle risorse della quota  del  Fondo  per  la  lotta  alla
poverta' e all'esclusione sociale nonche'  nelle  risorse  dei  Fondi
europei con finalita'  compatibili,  la  copertura  degli  oneri  per
l'attivazione e la realizzazione  dei  progetti  e  quelli  derivanti
dalle assicurazioni presso l'INAIL e per  la  responsabilita'  civile
verso   terzi   dei    partecipanti    nonche'    quelli    derivanti
dall'assicurazione obbligatoria ai sensi  dell'art.  18  del  decreto
legislativo n. 117 del 2017 e per responsabilita' civile verso  terzi
dei partecipanti AdI alle attivita' di volontariato presso  enti  del
terzo  settore.  Risulta  di  particolare  importanza  prevedere   un
costante  monitoraggio  dello  stato  di  avanzamento  delle   azioni
programmate, sia ai fini del raggiungimento degli  obiettivi  sia  ai
fini dell'attribuzione di nuove risorse (Fondo poverta'  delle  varie
annualita'). 
    La  rendicontazione  degli  oneri  sostenuti  segue  le  medesime
modalita' previste per le altre voci di spesa, come individuato negli
atti di riparto o di gestione dei fondi.