Allegato 1 Premessa I Progetti utili alla collettivita' (PUC) sono stati previsti dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2019, n. 26, istitutivo del reddito di cittadinanza. Il decreto ministeriale 22 ottobre 2019 ha approvato la definizione, le forme, le caratteristiche e le modalita' di attuazione dei PUC, previa intesa in Conferenza unificata. Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, istitutivo delle due nuove misure di contrasto alla poverta' - assegno di inclusione e supporto per la formazione e il lavoro - prevede, nell'ambito dei percorsi personalizzati, la partecipazione dei beneficiari ai PUC. Le modalita' ed i termini di attuazione sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il presente provvedimento rappresenta l'aggiornamento alla nuova misura delle precedenti linee guida, originariamente definite con riferimento ai beneficiari del reddito di cittadinanza. I. Persone coinvolte nello svolgimento delle attivita' in progetti utili alla collettivita' Il decreto-legge n. 48/2023 distingue due tipologie di beneficiari delle misure di inclusione sociale e lavorativa: a) I beneficiari dell'assegno di inclusione (AdI); b) I beneficiari del supporto per la formazione ed il lavoro (SFL). a) I beneficiari dell'assegno di inclusione Nell'ambito del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, per i beneficiari dell'assegno di inclusione puo' essere previsto l'impegno alla partecipazione a PUC. Pertanto, se previsto nel progetto di inclusione sociale, sono tenuti ad offrire la propria disponibilita' allo svolgimento delle attivita' nell'ambito dei PUC i beneficiari dell'assegno di inclusione, siano essi sottoscrittori del solo patto di inclusione, in quanto in carico presso i servizi sociali, siano essi sottoscrittori anche del patto di servizio personalizzato, in quanto in carico ai centri per l'impiego per l'attivazione lavorativa. La partecipazione ai progetti puo' essere estesa anche alle persone non tenute agli obblighi connessi all'assegno di inclusione, le quali possono aderire volontariamente nell'ambito dei percorsi concordati con i servizi sociali dei comuni/ambiti territoriali sociali. Si ricorda che sono tenuti all'obbligo di adesione al percorso personalizzato previsto nel patto di inclusione tutti i componenti ad esclusione delle persone con disabilita' o di eta' pari o superiore a sessanta anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere che possono comunque richiedere l'adesione volontaria. Possono altresi' essere esclusi specificamente dall'obbligo di adesione ai PUC: le persone occupate; le persone frequentanti un regolare corso di studi; i beneficiari dell'AdI titolari di pensione diretta; i componenti affetti da patologie oncologiche; i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di eta', di tre o piu' figli minori di eta' o di componenti il nucleo familiare con disabilita' grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE. Si considerano altresi' esclusi, in quanto non beneficiari della misura, i componenti per i quali e' prevista la possibilita' di richiedere il supporto per la formazione (adulti che non esercitano responsabilita' genitoriali e sono esclusi dalla scala di equivalenza). Al fine di promuovere un coinvolgimento piu' ampio della societa' civile e della comunita' locale, all'interno dei PUC potra' essere prevista la presenza di persone non beneficiarie dell'assegno di inclusione. In via generale, gli eventuali oneri connessi ai partecipanti ai PUC non beneficiari non potranno essere posti a carico del Fondo poverta', ovvero dei Fondi europei, salvo diversa previsione nei relativi documenti di programmazione. Si ricorda che la mancata partecipazione ai PUC da parte dei beneficiari dell'assegno di inclusione, tenuti agli obblighi, nel caso in cui l'impegno sia previsto nel patto di inclusione sociale ovvero nel patto di servizio, comporta la decadenza dal beneficio, a norma dell'art. 8, comma 6, lettera c), del decreto-legge n. 48 del 2023, con obbligo di segnalazione per il tramite della piattaforma digitale «GEPI» ovvero della «piattaforma SIU per i beneficiari AdI e SFL» nell'ambito del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL). Si ricorda, infine, che cessano gli obblighi relativi ai PUC quando si realizzano le condizioni di esonero e/o di esclusione, ovvero quando termina il progetto oppure quando termina o decade il beneficio. Resta ferma la facolta', sopra richiamata, di aderire volontariamente ai progetti nell'ambito dei percorsi concordati con i servizi sociali dei comuni/ambiti territoriali sociali. In altri termini, al ricorrere delle condizioni sopra richiamate, la partecipazione ai progetti si qualifica in ogni caso nei termini di attivita' di volontariato, tenuto comunque conto delle posizioni disponibili. b) I beneficiari del supporto per la formazione ed il lavoro (SFL) L'art. 12 del decreto-legge n. 48 del 2023 istituisce, dal 1° settembre 2023, il supporto per la formazione e il lavoro (SFL) quale misura di attivazione mediante la partecipazione a progetti formativi, di qualificazione e riqualificazione professionale. Nelle misure del SFL e' prevista la partecipazione dei beneficiari a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro, comunque denominate. Nelle misure del supporto rientrano il servizio civile universale e i PUC. A seguito della presentazione della domanda, il richiedente deve registrarsi sul sistema informativo per l'inclusione sociale (SIISL), al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale (PAD), autorizzando la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l'impiego (CPI), alle agenzie per il lavoro e agli enti di intermediazione, nonche' ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. All'esito della verifica positiva della richiesta da parte dell'INPS e della sottoscrizione del patto di attivazione digitale (PAD), il richiedente e' convocato presso il servizio per il lavoro competente, per la stipula del patto di servizio personalizzato. Il patto di servizio personalizzato puo' prevedere l'adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi ovvero la partecipazione ai PUC, anche a seguito di autonoma scelta. Per tutto il periodo di partecipazione a programmi formativi e a PUC, per una durata massima di dodici mensilita', e' attribuito un beneficio economico quale indennita' di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari a un importo mensile di 350 euro, erogato mediante bonifico mensile da parte dell'INPS. La mancata partecipazione senza giustificato motivo comporta la decadenza. II. Chi organizza i PUC Titolarita' dei progetti utili alla collettivita' Il citato art. 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48 del 2023 prevede due possibilita': a) la titolarita' dei comuni dei PUC, ferma restante la possibilita' di svolgerli in gestione associata. Questo implica che i comuni, singoli o associati e raccordandosi a livello di ambito territoriale per una ordinata gestione di tutte le attivita', sono responsabili della approvazione, attuazione, coordinamento e monitoraggio dei progetti posti in essere, anche con l'apporto di altri soggetti pubblici e del privato sociale. In tal contesto, le procedure amministrative da attuare dovranno prevedere un atto di approvazione, con l'indicazione delle attivita', delle tempistiche, delle risorse necessarie e dei soggetti da coinvolgere. b) La titolarita' di altre amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, a tale fine convenzionate con i comuni. In questa fattispecie, possono rientrare anche le societa' partecipate dai comuni, a condizione che: il capitale sia interamente pubblico; la societa' si qualifichi come societa' in house ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera o), e seguenti del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e della normativa comunitaria e nazionale successivamente sopravvenuta; la natura di societa' in house risulti dall'apposito elenco ANAC e faccia capo al comune e al suo territorio geografico; l'ente abbia conseguentemente adottato le procedure di trasparenza previste dalla normativa per le societa' in house; laddove venga meno la natura di societa' in house ovvero la concessione o il contratto di servizio, viene meno la possibilita' di considerare in capo alla stessa l'attuazione del PUC; l'attivita' oggetto del PUC deve essere prevista nel contratto di servizio; l'affidamento dei servizi sociali non deve essere originato da un appalto ma dalla natura di societa' in house. I beneficiari di AdI o SFL impegnati nei progetti non possono svolgere mansioni in sostituzione di personale dipendente, non possono ricoprire ruoli o posizioni dell'organizzazione, non possono sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altro, cosi' pure essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensita' di lavoro. Possibile coinvolgimento di altri soggetti Il citato art. 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48 del 2023 prevede che equivale alla partecipazione ai PUC, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, da parte dei soli beneficiari dell'AdI, la partecipazione, definita d'intesa con il comune, ad attivita' di volontariato presso enti del terzo settore e a titolarita' degli stessi, da svolgere nel comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento previsti per i PUC (ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni). A tale scopo, si ritiene necessaria l'attivazione di una procedura pubblica per la definizione dei soggetti partner e l'approvazione di specifico accordo e delle attivita' da svolgere, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita', partecipazione e parita' di trattamento. Si ricorda che gli enti di terzo settore, come definiti dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e comprendono organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, societa' di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle societa' costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o piu' attivita' di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualita' o di produzione o scambio di beni o servizi ed iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore. Ai sensi dell'art. 101, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017, fino all'operativita' del registro unico nazionale del terzo settore, sono considerati enti del terzo settore le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'art. 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri. Si sottolinea che la possibilita' di considerare equivalente alla partecipazione ai PUC lo svolgimento di attivita' di volontariato si applica esclusivamente ai beneficiari dell'assegno di inclusione. Ai beneficiari dell'AdI impegnati in attivita' di volontariato presso enti del terzo settore si applicano le tutele previste dal codice del terzo settore ed in particolare dall'art. 18 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017 recante «assicurazione obbligatoria». La citata norma prevede che «Gli enti del terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' di volontariato, nonche' per la responsabilita' civile verso i terzi». III. Caratteristiche dei PUC Il citato art. 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48 del 2023 prevede che siano previsti ed attuati progetti a titolarita' dei comuni ovvero a titolarita' di altre pubbliche amministrazioni convenzionate con i comuni, utili alla collettivita', in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. L'utilizzo da parte del legislatore del termine «progetto» presuppone l'organizzazione di attivita' non strettamente legate alla ordinarieta', bensi' alla individuazione di uno specifico obiettivo da raggiungere in un intervallo di tempo definito, attraverso la messa in campo di risorse umane e finanziarie. Il progetto puo' riguardare sia una nuova attivita' sia il potenziamento di un'attivita' esistente. Il principio cardine dei PUC e' che le attivita' previste nell'ambito dei progetti non sono in alcun modo assimilabili ad attivita' di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo, trattandosi di attivita' - contemplate nello specifico del patto di servizio o del patto per l'inclusione sociale - che il beneficiario dell'assegno di inclusione o del supporto per la formazione e il lavoro e' tenuto a prestare, in quanto inserito, quale impegno nei patti medesimi, e che, pertanto, non danno luogo ad alcun ulteriore diritto. Gli stessi principi riguardano anche le attivita' di volontariato presso gli enti del terzo settore e a titolarita' degli stessi. I progetti dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunita', tenuto conto anche delle opportunita' che le risposte a tali bisogni offrono in termini di empowerment delle persone coinvolte. A tal riguardo le attivita' previste nei PUC devono intendersi evidentemente complementari, a supporto e integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dai comuni e dagli enti pubblici coinvolti. Ne consegue, in particolare, che le attivita' progettate dai comuni/ambiti territoriali sociali in collaborazione con i soggetti di terzo settore e di altri enti pubblici non devono prevedere il coinvolgimento in lavori/opere pubbliche ne' le persone coinvolte possono svolgere mansioni in sostituzione di personale dipendente dall'ente pubblico (o dell'ente gestore nel caso di esternalizzazione di servizi) o dal soggetto del privato sociale. Inoltre, le persone coinvolte non possono ricoprire ruoli o posizioni dell'organizzazione del soggetto proponente il progetto e non possono sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altro, cosi' pure essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensita' di lavoro. Allo stesso modo, le attivita' previste dai PUC non possono essere sostitutive di analoghe attivita' affidate esternamente dal comune. Per esemplificare, una persona con competenze acquisite nell'ambito dell'assistenza domiciliare alle persone anziane non puo' svolgere le azioni proprie di un operatore qualificato, ma, eventualmente, potra' costituire un supporto per un potenziamento del servizio con attivita' ausiliarie, quali la compagnia o l'accompagnamento presso servizi. Ancora, sempre a titolo esemplificativo, nell'ambito della manutenzione del verde pubblico, dovranno essere previste forme di supporto agli operatori degli enti locali o dei soggetti affidatari dei servizi, che mantengono la responsabilita' delle attivita'. L'identificazione dei bisogni della comunita' e l'individuazione di progetti ad essi adeguati, con le caratteristiche sopra descritte, implica che con una certa frequenza i progetti potranno assumere carattere temporaneo. In altri termini, le attivita' progettuali vanno intese come occasioni di arricchimento che, a seconda delle finalita' e degli obiettivi da perseguire e tenuto conto della flessibilita' nell'utilizzo delle ore settimanali, possono avere una durata limitata nel tempo (si pensi all'organizzazione da parte del comune di un evento pubblico). Ma anche in progetti che prevedono maggiore continuita' nel tempo puo' essere appropriata la rotazione delle persone coinvolte, sia nell'interesse delle medesime per favorire lo sfruttamento delle diverse opportunita', sia per migliorare il matching. Cio' presuppone la partecipazione possibile a piu' progetti da parte della medesima persona nel corso del periodo in cui e' beneficiario dell'assegno di inclusione. A titolo esemplificativo e per connotare maggiormente la potenzialita' di questa norma, si riportano alcune esperienze ed iniziative: ambito culturale: supporto nella organizzazione e gestione di manifestazioni ed eventi: le attivita' possono riguardare la predisposizione e distribuzione di materiale informativo (manifesti, volantini, brochure...), il supporto alla segreteria organizzativa, la semplice messa in opera delle attrezzature, la pulizia degli ambienti, la collaborazione nella rendicontazione; supporto nella apertura di biblioteche, centri di lettura, videoteche: le attivita' possono riguardare sia il controllo delle sale, il riordino del patrimonio librario compresa la ricopertura dei libri destinati al prestito, del materiale informativo (quotidiani e periodici, riviste, CD) sia l'assistenza informativa agli utenti dei servizi sia il supporto nella apertura con un potenziamento dell'orario e delle attivita' di custodia e vigilanza; supporto all'organizzazione di momenti di aggregazione ed animazione; catalogazione e digitalizzazione di documenti; distribuzione di materiale informativo sulle attivita'... ambito sociale: attivita' di supporto domiciliare alle persone anziane e/o con disabilita' con il trasporto o l'accompagnamento a servizi sanitari (prelievi, visite mediche), per la spesa e l'attivita' di relazione, ma anche il recapito della spesa e la consegna di medicinali; piccole manutenzioni domestiche, quali la pulizia straordinaria di ambienti, la tinteggiatura di ambienti e la riparazione di piccoli guasti; supporto nella organizzazione di escursioni e gite per anziani, supporto nella gestione di centri diurni per persone con disabilita' e per persone anziane, attivita' di controllo all'uscita delle scuole, accompagnamento sullo scuolabus degli alunni della scuola infanzia e della scuola primaria, accompagnamento dei minori a scuola in bicicletta o a piedi, ... ambito artistico: supporto nella organizzazione di mostre o nella gestione di strutture museali: le attivita' possono prevedere, oltre alla predisposizione e distribuzione di materiale informativo ed il supporto alla segreteria organizzativa, la presenza attiva nelle giornate di apertura, con il supporto, previa formazione, al personale dell'ente o della struttura; catalogazione di patrimonio artistico locale; supporto nella costruzione di piattaforme per la messa in rete di documentazione relativa al patrimonio artistico; accompagnamento nelle visite guidate di monumenti e musei ... ambiente: riqualificazione di percorsi paesaggistici, supporto nella organizzazione e gestione di giornate per la sensibilizzazione dei temi ambientali, riqualificazione di aree (parchi, aree verdi, litorali, spiagge, luoghi di sosta e transito) mediante la raccolta di rifiuti abbandonati, la pulizia degli ambienti ed il posizionamento di attrezzature; manutenzione e cura di piccole aree verdi e di aree naturalistiche, manutenzione dei percorsi collinari e montani, supporto nella organizzazione di eventi di educazione ambientale, informazione nei quartieri sulla raccolta differenziata... ambito formativo: supporto nella organizzazione e gestione di corsi; supporto nella gestione dei doposcuola per tutti gli ordini di istruzione, prevedendo la collaborazione per il supporto agli alunni ed agli studenti sulla base delle competenze acquisite nel corso del percorso scolastico delle persone coinvolte; supporto nella gestione di laboratori professionali, fruendo delle competenze specifiche eventualmente possedute ... ambito tutela dei beni comuni: manutenzione giochi per bambini nei parchi e nelle aree attrezzate (riparazione, verniciatura), restauro e mantenimento di barriere in muratura e staccionate, pulizia dei cortili scolastici, rimozione di tag e graffiti dagli edifici pubblici e dai luoghi di transito, tinteggiatura di locali scolastici, pulizia e riordino di ambienti ... I PUC potranno eventualmente riguardare altresi' attivita' di interesse generale per il perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, come definite dall'art. 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017 - «Codice del terzo settore». Ai fini della identificazione dell'ambito di intervento, si procedera' per analogia con uno degli ambiti previsti dalla normativa. Pertanto, le iniziative dei comuni, anche con il coinvolgimento attivo di altri enti pubblici e dei soggetti di Terzo settore, come individuati dall'art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, «Codice del terzo settore», dovranno essere relative a piu' settori della vita comunitaria e non limitate ad un unico ambito (ad esempio, solo manutenzione del verde e/o degli edifici ovvero mere attivita' di pulizia di ambienti). IV. La struttura dei progetti Nella definizione dei Progetti dovranno essere previste e sviluppate le seguenti componenti: a) identificativo/titolo del progetto; b) servizio/soggetto promotore/attuatore; c) luogo e data di inizio; d) luogo e data di fine; e) descrizione delle attivita'; f) finalita' (evidenziando quelle civiche, solidaristiche e di utilita' sociale); g) numero dei beneficiari di AdI/SFL necessari per lo svolgimento (ai fini di una programmazione); h) abilita' e competenze delle persone coinvolte; i) modalita' e tempistiche per il coinvolgimento dei partecipanti; j) materiali e strumenti di uso personale; k) materiali e strumenti di uso collettivo; l) costi da sostenere, compresi quelli relativi alle coperture assicurative ed al coordinamento; m) responsabile e supervisore del progetto. Nell'intendimento di facilitare l'attuazione dei PUC, verranno messi a disposizione dei comuni/ambiti territoriali sociali dei formati/modelli di: manifestazione di interesse (avviso, schema di adesione); scheda di progetto; procedure/convenzioni con enti promotori. V. Assegnazione dei beneficiari delle misure di inclusione sociale e lavorativa ai PUC Ai fini della partecipazione ai PUC, si deve prevedere una coerenza tra le caratteristiche dei progetti (definiti dai comuni/ambiti territoriali sociali o dalle pubbliche amministrazione) o delle attivita' di volontariato presso gli enti del terzo settore e le competenze del beneficiario - incluse quelle acquisite in esperienze lavorative precedenti, oltre che in ambito formale, non formale e informale - nonche' gli interessi e le propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego o i servizi accreditati al lavoro ovvero presso i servizi sociali dei comuni. A tale riguardo, dovra' essere posta particolare attenzione, nel corso dell'analisi preliminare svolta dai servizi dei comuni, ovvero della valutazione svolta dagli operatori dei CPI e dei servizi accreditati al lavoro, alla raccolta di tali informazioni, nonche' alle eventuali difficolta' ostative che possano pregiudicare o influire sulla partecipazione ai progetti. A regime potranno inoltre essere valorizzate le informazioni raccolte e/o elaborate tramite la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa, cui accedono i beneficiari dell'AdI e del SFL. La piattaforma agevola le attivita' degli operatori di abbinamento dei beneficiari ai PUC, consentendo di tenere conto da una parte delle esperienze educative e formative e delle competenze professionali pregresse del beneficiario, dall'altra della disponibilita' di progetti utili alla collettivita' oltre che delle alternative opportunita' di lavoro e di partecipazione ad interventi di politica attiva. Nel caso di componenti il nucleo familiare per i quali e' prevista anche la sottoscrizione del patto di servizio, l'eventuale attivazione del PUC verra' realizzata nell'ambito di tale patto anziche' del patto di inclusione. I comuni/ambiti territoriali sociali dovranno rendere disponibile tramite la piattaforma GEPI, nell'ambito del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, il «catalogo» dei progetti e delle loro caratteristiche, aggiornato mensilmente, nonche' delle attivita' di volontariato promosse dagli enti del terzo settore, come definite d'intesa con il comune. Al fine di agevolare l'incrocio tra le caratteristiche dei beneficiari e i PUC attivati potra' essere definito uno schema sintetico, da inserire nel patto di servizio e nel patto per l'inclusione, attraverso cui l'operatore del CPI o del servizio del comune puo' registrare le competenze possedute dal beneficiario sulla base di un elenco di competenze predefinito e riferito agli ambiti in cui possono essere progettati i PUC. L'elenco predefinito dovra' essere preso a riferimento sia nella indicazione delle propensioni dell'individuo sia nella definizione dei progetti, con particolare riferimento alla indicazione delle abilita' e competenze richieste di cui al paragrafo IV, lettera h). A regime queste informazioni saranno integrate con le informazioni amministrative sulle esperienze educative, formative e lavorative del beneficiario e l'abbinamento sara' agevolato da algoritmi di intelligenza artificiale implementati nella piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa. Al fine di facilitare sia il rispetto dell'obbligo da parte dei beneficiari ad offrire la disponibilita' a partecipare ai PUC, nel caso in cui l'impegno sia inserito nel patto di inclusione ovvero nel patto di servizio, sia l'orientamento a favorire le propensioni individuali nella scelta dei progetti, i beneficiari possono fornire le proprie preferenze in riferimento alle aree di intervento dei progetti medesimi. Si ricorda, infatti, che gli ambiti dei progetti sono molteplici e spaziano dal sociale, al culturale, all'ambientale, sino alla tutela dei beni comuni. Gli operatori dei servizi presentano ai beneficiari tenuti agli obblighi le caratteristiche dei progetti disponibili nell'area prescelta ovvero in altre aree, limitandosi a quelli maggiormente adatti al loro profilo, richiedendo una o piu' indicazioni, con la eventuale specifica delle preferenze. Ove vi sia disponibilita' di posizioni, le preferenze espresse saranno tenute in debito conto in sede di abbinamento. VI. Coordinamento tra comuni, centri per l'impiego e i soggetti accreditati per i servizi al lavoro Tenuto conto del fatto che sono coinvolti nei PUC sia i beneficiari AdI che sottoscrivono il solo patto per l'inclusione sociale che i beneficiari AdI e SFL che sottoscrivono (anche o esclusivamente) il patto di servizio, attraverso il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa sono rese disponibili sia ai centri per l'impiego (CPI) e ai servizi accreditati per il lavoro che ai comuni, rispettivamente competenti con riferimento alle due tipologie di patto, le opportunita' di partecipazione ai progetti. Le piattaforme che compongono il sistema informativo dialogano in maniera che il «catalogo» dei PUC con posti vacanti disponibili in ciascun comune, aggiornato dinamicamente, sia reso disponibile dalla piattaforma GEPI, non solo agli operatori sociali gia' accreditati, ma anche agli operatori dei CPI territorialmente competenti e dei servizi accreditati per il lavoro e agli stessi beneficiari delle misure di inclusione sociale e lavorativa (assegno di inclusione e supporto per la formazione e il lavoro). Agli operatori dei servizi di contrasto alla poverta' e' altresi' reso disponibile il catalogo delle attivita' di volontariato presso enti del terzo settore, disponibili per i beneficiari dell'AdI. In tal modo, in sede di redazione del patto, sia l'operatore del servizio per il lavoro che quello dei servizi di contrasto alla poverta' potra' individuare, sulla base delle posizioni esistenti, il possibile accoppiamento (cfr. oltre, sezione IV, per quanto concerne l'assegnazione ai progetti). L'elenco delle posizioni vacanti e' reso disponibile all'inizio di ciascun mese; nel corso del mese sono dinamicamente aggiornati tenendo conto degli accoppiamenti che man mano si realizzano. Non e' detto che siano immediatamente attivabili da parte di tutti i comuni un numero di progetti adeguato al fabbisogno. In tale caso, ai beneficiari del SFL, sulla base delle esigenze territoriali, e' riservata una quota variabile dalla meta' ai due terzi dei posti previsti dal progetto. In via generale, nel caso il numero di posizioni disponibili fosse inferiore al numero dei beneficiari, tenuti agli obblighi, per i quali costituirebbe uno strumento adeguato di attivazione, con riferimento ai beneficiari AdI andrebbe favorita la partecipazione di almeno un componente per nucleo familiare, tra quelli tenuti agli obblighi; Pertanto, nei casi in parola, per ciascun nucleo sara' necessario individuare un solo componente cui richiedere la partecipazione ai progetti. VII. Attivita' di verifica e monitoraggio della partecipazione ai PUC, anche in relazione agli impegni assunti Nell'ambito delle attivita' di monitoraggio prevista nel patto di servizio e nel patto per l'inclusione sociale circa il rispetto degli impegni assunti, dovranno essere previste verifiche atte a riscontrare la reale partecipazione ai progetti, ponendo in evidenza eventuali criticita' e/o negligenze che possano comportare segnalazione all'INPS, per i provvedimenti di decadenza dal beneficio, ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera c, del citato decreto-legge n. 48/2023, in assenza di un giustificato motivo. Al riguardo, sara' cura del soggetto attuatore del progetto rilevare la presenza dei beneficiari o attraverso un foglio firma ovvero utilizzando altre modalita' in coerenza con la propria organizzazione. L'attestazione delle presenze dei partecipanti ai progetti utili alla collettivita' e' necessaria per finalita' di verifica e monitoraggio ed anche quale strumento giustificativo da presentare per gli eventuali casi di denuncia infortunio a INAIL. Si ricorda che il beneficiario non e' passibile di decadenza dal beneficio qualora, data la sua disponibilita' a partecipare ai PUC, gli stessi non siano stati attivati nel suo comune di residenza. Se invece il beneficiario non aderisce al progetto proposto, pur avendo sottoscritto l'impegno nell'ambito del patto e' disposta la decadenza. L'adesione al progetto va intesa non solo al momento dell'assegnazione, ma anche in itinere. In particolare, appare opportuno qui definire quando la mancata partecipazione con continuita' al progetto puo' definirsi come mancato rispetto dell'impegno. Ferma restando la flessibilita' di partecipazione, definita nell'ambito del patto, ai fini del rispetto degli impegni assunti, va qualificato come mancato rispetto dell'impegno non solo il rifiuto ad iniziare le attivita', ma anche l'assenza ingiustificata reiterata. A tal proposito, dopo una o piu' assenze ingiustificate per un numero complessivo di ore uguale o superiore ad otto - previa contestazione e assegnazione di termine per produrre giustificazione idonea - il beneficiario verra' richiamato. In caso di assenze non giustificate per un totale di ventiquattro ore complessive, verra' inviata da parte del comune la segnalazione all'INPS del mancato rispetto degli impegni assunti nell'ambito del progetto personalizzato, e di conseguenza verra' disposta la decadenza dal beneficio. In relazione al giustificato motivo per le assenze dalle attivita' dei PUC, si richiama la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4 marzo 2016, n. 39/0003374, con la quale si evidenzia che ricorre la situazione di giustificato motivo in caso di: documentato stato di malattia o di infortunio; servizio civile o servizio di leva o richiamo alle armi; stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge; citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell'ordine di comparire da parte del magistrato; gravi motivi familiari documentati e/o certificati; casi di limitazione legale della mobilita' personale; ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioe' ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi, senza possibilita' di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest'ultimo. Le ipotesi di giustificato motivo dovranno essere comunicate e documentate, di regola, entro la data e l'ora stabiliti per l'inizio delle attivita' relative ai PUC e, comunque, entro e non oltre il giorno successivo alla data prevista, pena la segnalazione prevista. La comunicazione sulla piattaforma GEPI non riguardera' i singoli richiami, ma soltanto il mancato rispetto degli impegni assunti, con la conseguente segnalazione all'INPS ai fini della disposizione della decadenza. Nell'ambito degli accordi con le pubbliche amministrazioni e con gli enti del terzo settore, i comuni dovranno prevedere le modalita' di comunicazione di eventuali assenze ai fini delle segnalazioni previste. Nel caso di motivazioni che possono giustificare l'interruzione della partecipazione al progetto (ad esempio la non coerenza tra progetto e persone segnalate dai servizi), gli operatori valuteranno la rotazione su altri progetti. VIII. Indicazioni circa l'utilizzo del fondo poverta'/PON inclusione Gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei PUC possono essere posti a carico del Fondo poverta' e dei Fondi europei. Si tratta, in particolare, dei seguenti oneri: a) copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali presso l'INAIL; b) assicurazione per la responsabilita' civile per danni causati a terzi - estendere la copertura RCT gia' in essere; c) i costi derivanti dalle assicurazioni obbligatorie in virtu' dell'art. 18 del decreto legislativo n. 117 del 2017 recante «assicurazione obbligatoria» previsti per i beneficiari AdI impegnati in attivita' di volontariato presso enti del terzo settore nonche' per la responsabilita' civile verso i terzi; d) visite mediche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, ex decreto legislativo n. 81 del 2008 - rimborsabili su QSFP solo quelle obbligatoriamente previste dalla normativa (a titolo esemplificativo: movimentazione manuale dei carichi - art. 168; utilizzo videoterminali - art. 176; rumore - art. 196; vibrazioni - art. 204). Si ricorda che l'attivazione di PUC ed il conseguente utilizzo dei beneficiari delle nuove misure di inclusione sociale e lavorativa - AdI e SFL - devono essere contemplati nel documento di valutazione dei rischi (DVR), in quanto anche i «volontari» rientrano a pieno titolo nell'art. 21 del decreto legislativo n. 81 del 2008, ai sensi dell'art. 13-bis del citato decreto legislativo n. 81 del 2008; d) formazione di base sulla sicurezza; al riguardo, si specifica che l'art. 3, comma 12-bis, del decreto legislativo n. 80 del 2008, distingue due situazioni: a) soggetti che svolgono la prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro. In questo caso, il datore di lavoro e' tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali e' chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attivita'. Stante il tenore della norma, i comuni e gli altri enti pubblici, per le attivita' svolte nei propri servizi devono organizzare i corsi di formazione. Questo dovrebbe riguardare anche soggetti del terzo settore che siano anche datori di lavoro. b) nel caso di soggetti che svolgono la prestazione in altri ambiti - organizzazioni di volontariato, associazioni, ecc., che non siano datori di lavoro, il secondo comma dell'art. 21, in relazione alla formazione, prevede che le persone coinvolte hanno la facolta' e con oneri a loro carico di a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni dell'art. 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attivita' svolte. In questo caso non sussiste alcun obbligo da parte delle organizzazioni di attivare percorsi di formazione, fatta salva la necessita' di una informazione di carattere generale sui rischi a cura della organizzazione stessa. e) formazione, di carattere generale e specifica, necessaria per l'attuazione dei progetti; f) la fornitura di eventuali dotazioni antinfortunistiche e presidi - assegnati in base alla normativa sulla sicurezza; g) la fornitura di materiale e strumenti per l'attuazione dei progetti; h) rimborso delle spese pasto e di trasporto su mezzi pubblici; i) l'attivita' di tutoraggio; j) l'attivita' di coordinamento e di supervisione nell'ambito dei singoli progetti; k) oneri connessi agli accordi/convenzioni con soggetti di terzo settore. Nell'ambito degli accordi con le pubbliche amministrazioni, titolari di PUC, e con gli enti del terzo settore dovranno essere disciplinate sia le spese ammissibili sia le modalita' di presentazione della rendicontazione, ai fini del rimborso delle spese sostenute. L'art. 6, comma 5-bis, del citato decreto-legge n. 48 del 2023, individua nelle risorse della quota del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale nonche' nelle risorse dei Fondi europei con finalita' compatibili, la copertura degli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei progetti e quelli derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL e per la responsabilita' civile verso terzi dei partecipanti nonche' quelli derivanti dall'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e per responsabilita' civile verso terzi dei partecipanti AdI alle attivita' di volontariato presso enti del terzo settore. Risulta di particolare importanza prevedere un costante monitoraggio dello stato di avanzamento delle azioni programmate, sia ai fini del raggiungimento degli obiettivi sia ai fini dell'attribuzione di nuove risorse (Fondo poverta' delle varie annualita'). La rendicontazione degli oneri sostenuti segue le medesime modalita' previste per le altre voci di spesa, come individuato negli atti di riparto o di gestione dei fondi.