Art. 2 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1,  comma  1,  si
provvede, a decorrere dal 2023: 
    a.  per  il  personale  dei  Corpi  di  polizia  dello  Stato  ad
ordinamento civile e militare e per il personale delle Forze  armate,
nei limiti delle risorse all'uopo iscritte a decorrere  dal  medesimo
anno nel Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti; 
    b. per il personale universitario  a  carico  dei  bilanci  delle
amministrazioni di appartenenza. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 8 gennaio 2024 
 
              Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                               Meloni 
 
             Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                              Zangrillo 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Giorgetti 
 

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2024 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 118