Art. 4 Verifica della funzionalita' del sistema di tracciabilita' 1. Entro trentasei mesi dalla entrata in vigore delle modifiche apportate al sistema telematico di controllo e tracciabilita', di cui all'art. 10 del decreto ministeriale n. 2183 del 27 febbraio 2020, il Ministero effettua la verifica sull'implementazione delle disposizioni del presente decreto e, se del caso, con decreto ministeriale, adotta le misure atte a migliorare la funzionalita' del sistema.