Art. 4 
 
     Verifica della funzionalita' del sistema di tracciabilita' 
 
  1. Entro trentasei mesi dalla entrata  in  vigore  delle  modifiche
apportate al sistema telematico di controllo e tracciabilita', di cui
all'art. 10 del decreto ministeriale n. 2183 del 27 febbraio 2020, il
Ministero   effettua   la   verifica    sull'implementazione    delle
disposizioni del  presente  decreto  e,  se  del  caso,  con  decreto
ministeriale, adotta le misure atte a migliorare la funzionalita' del
sistema.