Art. 4 Disposizioni finali 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano per la partecipazione ai concorsi a posti di insegnante tecnico-pratico (ITP) banditi a decorrere dal 1° gennaio 2025. 2. Per i concorsi banditi prima di tale data, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso. 3. Le abilitazioni specifiche conseguite fino al 31 dicembre 2024 nelle classi di concorso per insegnanti tecnico-pratici (ITP) sono comunque titoli di accesso per i concorsi banditi dopo tale data.