Art. 4 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano  per  la
partecipazione ai concorsi  a  posti  di  insegnante  tecnico-pratico
(ITP) banditi a decorrere dal 1° gennaio 2025. 
  2. Per i concorsi banditi prima di tale  data,  rimangono  fermi  i
requisiti previsti dalla normativa vigente in materia  di  classi  di
concorso. 
  3. Le abilitazioni specifiche conseguite fino al 31  dicembre  2024
nelle classi di concorso per insegnanti  tecnico-pratici  (ITP)  sono
comunque titoli di accesso per i concorsi banditi dopo tale data.