Art. 2 Criteri di inquadramento 1. Le amministrazioni pubbliche operano, all'atto dell'inquadramento del personale in mobilita', l'equiparazione tra le aree e le categorie previste per le amministrazioni di provenienza e di destinazione, mediante confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, tenendo conto delle mansioni, delle competenze professionali, dei compiti, delle responsabilita' e dei titoli di accesso relativi alle declaratorie delle medesime aree e categorie, senza pregiudicare, rispetto al requisito del titolo di studio, le progressioni di carriera legittimamente acquisite. 2. L'individuazione della posizione di inquadramento giuridico del dipendente trasferito in mobilita' volontaria deve tenere conto anche delle specifiche ed eventuali abilitazioni previste per le aree e categorie di provenienza e di destinazione. 3. La mobilita' volontaria del personale inquadrato nell'ulteriore area di elevata qualificazione prevista dall'art. 52, comma 1-bis, del legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto 9 giugno 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e' consentita, tenuto conto della specifica e differente disciplina ordinamentale e del trattamento economico di tale nuova area, nei limiti delle posizioni di elevata qualificazione previste nei relativi piani dei fabbisogni, a valere sulle facolta' assunzionali, oppure, limitatamente al trattamento accessorio, sui rispettivi fondi ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali. 4. La corrispondenza tra i livelli economici nell'ambito dell'area o categoria di inquadramento giuridico e' individuata sulla base del confronto tra il trattamento economico di provenienza, in godimento da parte del dipendente all'atto del trasferimento, e quello dell'amministrazione di destinazione, prendendo come riferimento l'importo complessivo della retribuzione tabellare e del differenziale stipendiale attribuito in sede di prima applicazione dei nuovi sistemi di classificazione o corrispondente voce retributiva secondo quanto previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali. Al dipendente trasferito e' attribuito un trattamento economico, composto dalla retribuzione tabellare dell'area o categoria di inquadramento ai sensi dei commi 1 e 2 e dal differenziale stipendiale dell'amministrazione di destinazione, o corrispondente voce retributiva. Tale differenziale e' individuato mediante approssimazione per eccesso del valore risultante dalla differenza tra il complessivo trattamento economico di provenienza e il tabellare di destinazione come determinato ai sensi del precedente periodo. 5. Al fine di assicurare la neutralita' finanziaria prevista dall'art. 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'eventuale maggior onere derivante dall'arrotondamento per eccesso di cui al comma precedente e' compensato a valere sulle facolta' assunzionali dell'amministrazione di destinazione, previste a legislazione vigente. Nel caso in cui l'approssimazione per eccesso non sia applicabile nell'ambito dell'area di inquadramento, l'individuazione del nuovo differenziale previsto per l'amministrazione di destinazione avviene mediante approssimazione per difetto.