Art. 2 
 
                      Criteri di inquadramento 
 
  1.    Le    amministrazioni     pubbliche     operano,     all'atto
dell'inquadramento del personale in mobilita', l'equiparazione tra le
aree e le categorie previste per le amministrazioni di provenienza  e
di destinazione, mediante confronto degli  ordinamenti  professionali
disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro,
tenendo conto delle mansioni,  delle  competenze  professionali,  dei
compiti, delle responsabilita' e dei titoli di accesso relativi  alle
declaratorie delle medesime aree  e  categorie,  senza  pregiudicare,
rispetto al requisito  del  titolo  di  studio,  le  progressioni  di
carriera legittimamente acquisite. 
  2. L'individuazione della posizione di inquadramento giuridico  del
dipendente trasferito in mobilita' volontaria deve tenere conto anche
delle specifiche ed eventuali abilitazioni previste  per  le  aree  e
categorie di provenienza e di destinazione. 
  3. La mobilita' volontaria del personale inquadrato  nell'ulteriore
area di elevata qualificazione prevista dall'art.  52,  comma  1-bis,
del legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'art.  3,  comma
1, del decreto 9 giugno 2021, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 6 agosto 2021,  n.  113,  e'  consentita,  tenuto  conto  della
specifica e differente disciplina  ordinamentale  e  del  trattamento
economico di tale nuova area, nei limiti delle posizioni  di  elevata
qualificazione previste nei relativi piani dei fabbisogni,  a  valere
sulle facolta' assunzionali,  oppure,  limitatamente  al  trattamento
accessorio, sui rispettivi fondi ove previsto dai relativi  contratti
collettivi nazionali. 
  4. La corrispondenza tra i livelli economici nell'ambito  dell'area
o categoria di inquadramento giuridico e' individuata sulla base  del
confronto tra il trattamento economico di provenienza,  in  godimento
da  parte  del  dipendente  all'atto  del  trasferimento,  e   quello
dell'amministrazione  di  destinazione,  prendendo  come  riferimento
l'importo   complessivo   della   retribuzione   tabellare   e    del
differenziale stipendiale attribuito in sede  di  prima  applicazione
dei  nuovi  sistemi  di   classificazione   o   corrispondente   voce
retributiva  secondo  quanto  previsto   dai   rispettivi   contratti
collettivi nazionali.  Al  dipendente  trasferito  e'  attribuito  un
trattamento  economico,   composto   dalla   retribuzione   tabellare
dell'area o categoria di inquadramento ai sensi dei commi 1 e 2 e dal
differenziale stipendiale  dell'amministrazione  di  destinazione,  o
corrispondente voce retributiva. Tale  differenziale  e'  individuato
mediante approssimazione per  eccesso  del  valore  risultante  dalla
differenza tra il complessivo trattamento economico di provenienza  e
il tabellare di destinazione come determinato ai sensi del precedente
periodo. 
  5. Al  fine  di  assicurare  la  neutralita'  finanziaria  prevista
dall'art. 29-bis del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
l'eventuale maggior onere derivante dall'arrotondamento  per  eccesso
di cui al comma precedente e'  compensato  a  valere  sulle  facolta'
assunzionali  dell'amministrazione  di   destinazione,   previste   a
legislazione vigente. Nel caso in cui l'approssimazione  per  eccesso
non  sia  applicabile   nell'ambito   dell'area   di   inquadramento,
l'individuazione    del    nuovo    differenziale    previsto     per
l'amministrazione di destinazione  avviene  mediante  approssimazione
per difetto.