Art. 3 Determinazione della contribuzione 1. La misura della contribuzione dovuta da ciascuna categoria di soggetti vigilati e' indicata nella tabella di seguito riportata: Parte di provvedimento in formato grafico 2. Ai fini del computo del contributo: i) per «titoli di capitale» si fa riferimento - ai sensi dell'art. 2, lettera b) del regolamento (UE) 1129/2017 (c.d. regolamento prospetto) - alle azioni e altri valori mobiliari equivalenti ad azioni di societa' nonche' qualsiasi altro tipo di valore mobiliare che attribuisca il diritto di acquisire i summenzionati titoli mediante conversione o esercizio di diritti che essi conferiscono, purche' i titoli di quest'ultimo tipo siano emessi dall'emittente delle azioni sottostanti o da un'entita' appartenente al gruppo di detto emittente; ii) per «titoli diversi dai titoli di capitale» si fa riferimento - ai sensi dell'art. 2, lettera c) del regolamento (UE) 1129/2017 (c.d. regolamento prospetto) - ai titoli diversi dai titoli di capitale come sopra definiti; iii) per «prodotti finanziari diversi dai titoli» si fa riferimento a quelli previsti dall'art. 1, lettera u) del decreto legislativo n. 58/1998 e, piu' in generale agli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale e dai titoli diversi dai titoli di capitale; iv) per le offerte di cui al punto m3), lettere a), b) per controvalore dell'offerta si intende: il controvalore dell'offerta (di sottoscrizione e/o vendita) rivolta sia al pubblico retail che agli investitori istituzionali. Il controvalore e' determinato con riferimento al prezzo definitivo dell'offerta dei titoli di capitale e prodotti finanziari diversi dai titoli ed al quantitativo effettivamente collocato; v) per le offerte di cui al punto m4) per controvalore dell'offerta si intende: il controvalore dell'offerta (di sottoscrizione e/o vendita) rivolta al pubblico retail. Il controvalore e' determinato con riferimento al prezzo definitivo dell'offerta dei titoli diversi dai titoli di capitale ed al quantitativo effettivamente collocato; vi) per le offerte caratterizzate da un periodo di offerta fino a dodici mesi, suddiviso in piu' periodi di offerta intermedi (es. mensili, bimestrali, etc.), la determinazione del contributo di vigilanza avviene nell'anno contributivo di conclusione dell'intera offerta (di sottoscrizione e/o vendita); il controvalore e' determinato con riferimento al prezzo definitivo dell'offerta dei titoli e prodotti finanziari diversi dai titoli ed al quantitativo collocato durante l'intero periodo di offerta; vii) per le offerte pubbliche di acquisto di cui al punto m3), lettera c), per controvalore dell'offerta si intende l'importo complessivo raccolto anche ad esito delle procedure di cui agli articoli 108 e 111 del decreto legislativo n. 58/1998; viii) per le offerte pubbliche di scambio di cui al punto m3), lettera c), il controvalore dell'operazione e' costituito dal valore dei titoli effettivamente acquisiti; ix) per le offerte aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali, il contributo e' computato sul controvalore effettivamente collocato e comunque nei limiti del controvalore complessivo previsto dal programma di emissione e indicato nel prospetto o documento informativo. Il soggetto chiamato al pagamento dei contributi di vigilanza (fisso e variabile) di cui alla precedente lettera m) e' la societa' emittente i titoli e prodotti finanziari diversi dai titoli a cui si riferisce il prospetto di offerta/quotazione ovvero il documento di registrazione ovvero il supplemento, la quale puo' rivalersi sugli azionisti venditori per la quota parte dei contributi di vigilanza calcolati sull'eventuale offerta di vendita. A decorrere dall'anno 2014 sono esentate dal pagamento della contribuzione annuale le operazioni di offerta finalizzate all'ammissione a quotazione sui mercati regolamentati nazionali di cui ai precedenti commi per le quali ricorrano le seguenti condizioni: i) fatturato, anteriore all'ammissione a negoziazione di proprie azioni inferiore a 300 milioni di euro in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio fiscale rappresentato nel prospetto, ovvero dalla documentazione contabile rilevante ai fini dell'attribuzione della qualifica di PMI; ii) offerta al pubblico di sottoscrizione pari ad almeno il 30% del totale collocato. 2-bis. La quota fissa di cui al punto m4) deve essere corrisposta al momento della presentazione della domanda di approvazione. Tuttavia, fermo restando il termine previsto per l'esame della domanda, l'approvazione e' subordinata al ricevimento del pagamento. 3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui alla lettera j) (EMITTENTI) e' computato, con riferimento agli strumenti finanziari quotati o ammessi alla negoziazione alla data del 2 gennaio 2024, come segue: 3.1. per gli emittenti di cui alle lettere j1) e j3): a) l'importo del contributo per le azioni e' calcolato sulla base del capitale sociale ed e' determinato come segue: una quota fissa di euro 24.120,00 fino a euro 10.000.000 di capitale sociale complessivo (se ci sono piu' categorie di azioni), piu' euro 225,00 ogni euro 500.000 oltre euro 10.000.000 e fino a euro 100.000.000 di capitale sociale, piu' euro 185,00 ogni euro 500.000 oltre euro 100.000.000 di capitale sociale. A decorrere dall'anno 2014 sono esentate le azioni di societa' ammesse a quotazione sui mercati regolamentati nazionali, la cui capitalizzazione media di mercato nel periodo intercorrente tra l'avvio delle negoziazioni e l'ultimo giorno di borsa aperta dell'anno precedente a quello di riferimento sia risultata inferiore ai 500 milioni di euro. L'esenzione si applica per i primi tre anni decorrenti dall'anno di ammissione a quotazione. Ciascun emittente sara' tenuto a confermare entro il 31 gennaio di ciascun anno il possesso dei requisiti per il diritto all'esenzione dal pagamento della contribuzione inviando una comunicazione all'indirizzo e-mail «contributi@pec.consob.it»; b) l'importo del contributo per le obbligazioni e' pari ad una quota fissa di euro 24.120,00 per ogni emissione quotata; c) l'importo del contributo per i warrant e' pari ad una quota fissa di euro 24.120,00 per ogni emissione quotata; d) l'importo del contributo per i covered warrant, per i certificates, per gli exchange traded commodities (Etc) e per gli exchange traded notes (Etn) e' pari ad una quota fissa di euro 3.325,00 per ogni strumento quotato; e) l'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds (Etf), di exchange traded funds attivi (Etf Attivi) e' pari ad una quota fissa di euro 3.485,00 per ciascuna classe quotata; per gli emittenti che offrono al pubblico quote o azioni di fondi o comparti, sono escluse dal computo della contribuzione due classi quotate. La misura massima della contribuzione per ciascun emittente e' pari a euro 780.000,00; 3.2. per gli emittenti esteri di cui alla lettera j2): a) l'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni ed i warrant e' pari a una quota fissa di euro 24.120,00 per ogni categoria quotata; b) l'importo del contributo per i covered warrant, per i certificates, per gli exchange traded commodities (Etc) e per gli exchange traded notes (Etn) e' pari ad una quota fissa di euro 3.325,00 per ogni categoria di strumento quotato; c) l'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds (Etf), di exchange traded funds attivi (Etf Attivi) e' pari ad una quota fissa di euro 3.485,00 per ciascuna classe quotata; per gli emittenti che offrono al pubblico quote o azioni di fondi o comparti, sono escluse dal computo della contribuzione due classi quotate. La misura massima della contribuzione per ciascun emittente e' pari ad euro 780.000,00.