Art. 3 
 
                 Determinazione della contribuzione 
 
  1. La misura della contribuzione dovuta da  ciascuna  categoria  di
soggetti vigilati e' indicata nella tabella di seguito riportata: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. Ai fini del computo del contributo: 
    i) per  «titoli  di  capitale»  si  fa  riferimento  -  ai  sensi
dell'art.  2,  lettera  b)  del  regolamento  (UE)  1129/2017   (c.d.
regolamento  prospetto)  -  alle  azioni  e  altri  valori  mobiliari
equivalenti ad azioni di societa' nonche'  qualsiasi  altro  tipo  di
valore  mobiliare  che  attribuisca  il  diritto   di   acquisire   i
summenzionati titoli mediante conversione o esercizio di diritti  che
essi conferiscono, purche' i titoli di quest'ultimo tipo siano emessi
dall'emittente delle azioni sottostanti o da un'entita'  appartenente
al gruppo di detto emittente; 
    ii) per «titoli diversi dai titoli di capitale» si fa riferimento
- ai sensi dell'art. 2, lettera c)  del  regolamento  (UE)  1129/2017
(c.d. regolamento prospetto)  -  ai  titoli  diversi  dai  titoli  di
capitale come sopra definiti; 
    iii)  per  «prodotti  finanziari  diversi  dai  titoli»   si   fa
riferimento a quelli previsti dall'art. 1,  lettera  u)  del  decreto
legislativo n. 58/1998 e, piu' in generale agli strumenti  finanziari
diversi dai titoli di capitale e dai titoli  diversi  dai  titoli  di
capitale; 
    iv) per le offerte di cui  al  punto  m3),  lettere  a),  b)  per
controvalore dell'offerta si intende:  il  controvalore  dell'offerta
(di sottoscrizione e/o vendita) rivolta sia al  pubblico  retail  che
agli investitori istituzionali. Il controvalore  e'  determinato  con
riferimento al prezzo definitivo dell'offerta dei titoli di  capitale
e  prodotti  finanziari  diversi  dai  titoli  ed   al   quantitativo
effettivamente collocato; 
    v)  per  le  offerte  di  cui  al  punto  m4)  per   controvalore
dell'offerta   si   intende:   il   controvalore   dell'offerta   (di
sottoscrizione  e/o  vendita)  rivolta   al   pubblico   retail.   Il
controvalore e' determinato  con  riferimento  al  prezzo  definitivo
dell'offerta  dei  titoli  diversi  dai  titoli  di  capitale  ed  al
quantitativo effettivamente collocato; 
    vi) per le offerte caratterizzate da un periodo di offerta fino a
dodici mesi, suddiviso in piu'  periodi  di  offerta  intermedi  (es.
mensili, bimestrali,  etc.),  la  determinazione  del  contributo  di
vigilanza avviene nell'anno contributivo di  conclusione  dell'intera
offerta  (di  sottoscrizione  e/o  vendita);   il   controvalore   e'
determinato con riferimento al  prezzo  definitivo  dell'offerta  dei
titoli e prodotti finanziari diversi dai titoli  ed  al  quantitativo
collocato durante l'intero periodo di offerta; 
    vii) per le offerte pubbliche di acquisto di cui  al  punto  m3),
lettera  c),  per  controvalore  dell'offerta  si  intende  l'importo
complessivo raccolto anche ad  esito  delle  procedure  di  cui  agli
articoli 108 e 111 del decreto legislativo n. 58/1998; 
    viii) per le offerte pubbliche di scambio di cui  al  punto  m3),
lettera c), il controvalore dell'operazione e' costituito dal  valore
dei titoli effettivamente acquisiti; 
    ix) per le offerte aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri
prodotti finanziari emessi  sulla  base  di  programmi  di  emissione
annuali, il contributo e' computato sul  controvalore  effettivamente
collocato e comunque nei limiti del controvalore complessivo previsto
dal programma di emissione  e  indicato  nel  prospetto  o  documento
informativo. 
  Il soggetto chiamato  al  pagamento  dei  contributi  di  vigilanza
(fisso e variabile) di cui alla precedente lettera m) e' la  societa'
emittente i titoli e prodotti finanziari diversi dai titoli a cui  si
riferisce il prospetto di offerta/quotazione ovvero il  documento  di
registrazione ovvero il supplemento, la quale  puo'  rivalersi  sugli
azionisti venditori per la quota parte dei  contributi  di  vigilanza
calcolati sull'eventuale offerta di vendita. 
  A decorrere  dall'anno  2014  sono  esentate  dal  pagamento  della
contribuzione  annuale   le   operazioni   di   offerta   finalizzate
all'ammissione a quotazione sui mercati  regolamentati  nazionali  di
cui  ai  precedenti  commi  per  le  quali  ricorrano   le   seguenti
condizioni: 
    i) fatturato, anteriore all'ammissione a negoziazione di  proprie
azioni inferiore a 300 milioni di euro in base al bilancio  approvato
relativo all'ultimo esercizio fiscale  rappresentato  nel  prospetto,
ovvero   dalla   documentazione   contabile   rilevante    ai    fini
dell'attribuzione della qualifica di PMI; 
    ii) offerta al pubblico di sottoscrizione pari ad almeno  il  30%
del totale collocato. 
  2-bis. La quota fissa di cui al punto m4) deve  essere  corrisposta
al  momento  della  presentazione  della  domanda  di   approvazione.
Tuttavia, fermo  restando  il  termine  previsto  per  l'esame  della
domanda, l'approvazione e' subordinata al ricevimento del pagamento. 
  3. Il contributo  dovuto  dai  soggetti  di  cui  alla  lettera  j)
(EMITTENTI) e' computato, con riferimento agli  strumenti  finanziari
quotati o ammessi alla negoziazione alla data  del  2  gennaio  2024,
come segue: 
    3.1. per gli emittenti di cui alle lettere j1) e j3): 
      a) l'importo del contributo per le azioni  e'  calcolato  sulla
base del capitale sociale ed e' determinato  come  segue:  una  quota
fissa di euro 24.120,00 fino a euro 10.000.000  di  capitale  sociale
complessivo (se ci sono piu' categorie di azioni), piu'  euro  225,00
ogni euro 500.000 oltre euro 10.000.000 e fino a euro 100.000.000  di
capitale sociale, piu' euro  185,00  ogni  euro  500.000  oltre  euro
100.000.000 di capitale sociale.  A  decorrere  dall'anno  2014  sono
esentate le azioni di  societa'  ammesse  a  quotazione  sui  mercati
regolamentati nazionali, la cui capitalizzazione media di mercato nel
periodo intercorrente  tra  l'avvio  delle  negoziazioni  e  l'ultimo
giorno di borsa aperta dell'anno precedente a quello  di  riferimento
sia risultata inferiore  ai  500  milioni  di  euro.  L'esenzione  si
applica per i primi tre anni decorrenti  dall'anno  di  ammissione  a
quotazione. Ciascun emittente sara' tenuto a confermare entro  il  31
gennaio di ciascun anno il possesso  dei  requisiti  per  il  diritto
all'esenzione  dal  pagamento  della   contribuzione   inviando   una
comunicazione all'indirizzo e-mail «contributi@pec.consob.it»; 
      b) l'importo del contributo per le obbligazioni e' pari ad  una
quota fissa di euro 24.120,00 per ogni emissione quotata; 
      c) l'importo del contributo per i warrant e' pari ad una  quota
fissa di euro 24.120,00 per ogni emissione quotata; 
      d) l'importo del  contributo  per  i  covered  warrant,  per  i
certificates, per gli exchange traded commodities  (Etc)  e  per  gli
exchange traded notes (Etn) e'  pari  ad  una  quota  fissa  di  euro
3.325,00 per ogni strumento quotato; 
      e) l'importo del contributo per le quote e le azioni  di  fondi
comuni di investimento, di exchange traded funds (Etf),  di  exchange
traded funds attivi (Etf Attivi) e' pari ad una quota fissa  di  euro
3.485,00 per ciascuna classe quotata; per gli emittenti  che  offrono
al pubblico quote o azioni di fondi  o  comparti,  sono  escluse  dal
computo della contribuzione due classi quotate. 
  La misura massima della contribuzione per ciascun emittente e' pari
a euro 780.000,00; 
    3.2. per gli emittenti esteri di cui alla lettera j2): 
      a) l'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni ed i
warrant e' pari  a  una  quota  fissa  di  euro  24.120,00  per  ogni
categoria quotata; 
      b) l'importo del  contributo  per  i  covered  warrant,  per  i
certificates, per gli exchange traded commodities  (Etc)  e  per  gli
exchange traded notes (Etn) e'  pari  ad  una  quota  fissa  di  euro
3.325,00 per ogni categoria di strumento quotato; 
      c) l'importo del contributo per le quote e le azioni  di  fondi
comuni di investimento, di exchange traded funds (Etf),  di  exchange
traded funds attivi (Etf Attivi) e' pari ad una quota fissa  di  euro
3.485,00 per ciascuna classe quotata; per gli emittenti  che  offrono
al pubblico quote o azioni di fondi  o  comparti,  sono  escluse  dal
computo della contribuzione due classi quotate. 
  La misura massima della contribuzione per ciascun emittente e' pari
ad euro 780.000,00.