Art. 3 bis Periodo transitorio offerenti titoli diversi dai titoli di capitale 1. Per i soggetti che, avendo concluso un'offerta di sottoscrizione e/o vendita di titoli diversi dai titoli di capitale (esclusi covered warrant e certificates), anche finalizzata alla quotazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2023 ed il 1° gennaio 2024, e sottoposti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97 del decreto legislativo n. 58/1998, il contributo e' pari, per ciascuna offerta conclusa, ad una quota fissa di euro 18.905,00, maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a euro 13.000.000, dello 0,142% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione e' pari a euro 5.882.250,00 per ciascuna offerta; ai fini del computo del contributo il controvalore dell'offerta e' determinato come indicato nell'art. 3, comma 2. 2. Per i soggetti che hanno ottenuto l'approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli diversi dai titoli di capitale ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo n. 58/1998, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2023 ed il 1° gennaio 2024 il contributo e' pari, per ciascuna operazione di ammissione non abbinata ad una precedente o contestuale offerta, ad una quota fissa di euro 18.905,00 per singolo prospetto di quotazione ovvero per singola condizione definitiva di quotazione. 3. Per i soggetti che hanno ottenuto l'approvazione di un supplemento ovvero di un documento di registrazione (eventualmente universale) ai fini dell'art. 26 del regolamento UE 2017/1129, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2023 ed il 1° gennaio 2024 il contributo e' pari ad una quota fissa di euro 12.460,00 per singolo documento. 4. Per ciascun provvedimento amministrativo relativo all'approvazione del prospetto ovvero prospetto di base ovvero documento di offerta ovvero documento di esenzione concernente titoli di debito, per il quale il procedimento amministrativo si sia estinto prima del rilascio del provvedimento di approvazione, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2023 ed il 1° gennaio 2024, e' dovuto un contributo pari ad una quota fissa di euro 8.005,00. Sono escluse dal versamento della contribuzione le istanze per le quali e' stato attivato un nuovo procedimento amministrativo entro i successivi tre mesi. 5. Per ciascun prospetto ovvero prospetto di base ovvero documento di offerta ovvero documento di esenzione approvato concernente titoli di debito, per il quale il soggetto proponente non abbia concluso l'offerta e/o vendita, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2023 ed il 1° gennaio 2024, e' dovuto un contributo pari ad una quota fissa di euro 16.010,00. Il versamento deve essere effettuato entro il 15 aprile 2024 mediante avviso di pagamento. I soli soggetti esteri, in via alternativa, possono effettuare il pagamento mediante bonifico bancario, sul conto corrente indicato nell'avviso di pagamento, in tutti i casi in cui non sia possibile effettuare il pagamento tramite la piattaforma PagoPA. Per le offerte concluse nel 2024, il cui prospetto e' stato approvato nel corso del 2023, il pagamento del contributo fisso di cui all'art. 3, lettera m), punto m4) dovra' essere effettuato alla conclusione dell'offerta. Il contributo non si applica nel caso in cui sia stato pagato un contributo di vigilanza nell'anno 2023.