Art. 3 bis 
 
            Periodo transitorio offerenti titoli diversi 
                       dai titoli di capitale 
 
  1. Per i soggetti che, avendo concluso un'offerta di sottoscrizione
e/o vendita di titoli diversi dai titoli di capitale (esclusi covered
warrant  e  certificates),  anche  finalizzata  alla  quotazione  nel
periodo compreso tra il 2 gennaio 2023  ed  il  1°  gennaio  2024,  e
sottoposti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97 del
decreto legislativo n. 58/1998, il contributo e' pari,  per  ciascuna
offerta conclusa, ad una quota fissa di euro  18.905,00,  maggiorata,
nel caso di offerta avente controvalore superiore a euro  13.000.000,
dello 0,142% del  controvalore  eccedente  tale  importo.  La  misura
massima della contribuzione e' pari a euro 5.882.250,00 per  ciascuna
offerta;  ai  fini  del  computo  del  contributo   il   controvalore
dell'offerta e' determinato come indicato nell'art. 3, comma 2. 
  2. Per i soggetti che hanno ottenuto l'approvazione  del  prospetto
di ammissione alle negoziazioni  di  titoli  diversi  dai  titoli  di
capitale ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo  n.  58/1998,
nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2023 ed il 1° gennaio  2024  il
contributo  e'  pari,  per  ciascuna  operazione  di  ammissione  non
abbinata ad una precedente o contestuale offerta, ad una quota  fissa
di euro 18.905,00 per singolo  prospetto  di  quotazione  ovvero  per
singola condizione definitiva di quotazione. 
  3.  Per  i  soggetti  che  hanno  ottenuto  l'approvazione  di   un
supplemento ovvero di un documento  di  registrazione  (eventualmente
universale) ai fini dell'art. 26 del regolamento  UE  2017/1129,  nel
periodo compreso tra il 2 gennaio 2023  ed  il  1°  gennaio  2024  il
contributo e' pari ad una quota fissa di euro 12.460,00  per  singolo
documento. 
  4.    Per    ciascun    provvedimento    amministrativo    relativo
all'approvazione  del  prospetto  ovvero  prospetto  di  base  ovvero
documento di offerta ovvero documento di esenzione concernente titoli
di debito, per il quale il procedimento amministrativo si sia estinto
prima del rilascio del provvedimento  di  approvazione,  nel  periodo
compreso tra il 2 gennaio 2023 ed il 1° gennaio 2024,  e'  dovuto  un
contributo pari ad una quota fissa di euro 8.005,00. Sono escluse dal
versamento della contribuzione le  istanze  per  le  quali  e'  stato
attivato un nuovo procedimento amministrativo entro i successivi  tre
mesi. 
  5. Per ciascun prospetto ovvero prospetto di base ovvero  documento
di offerta ovvero documento di esenzione approvato concernente titoli
di debito, per il quale il soggetto  proponente  non  abbia  concluso
l'offerta e/o vendita, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2023  ed
il 1° gennaio 2024, e' dovuto un contributo pari ad una  quota  fissa
di euro 16.010,00. 
  Il versamento deve  essere  effettuato  entro  il  15  aprile  2024
mediante  avviso  di  pagamento.  I  soli  soggetti  esteri,  in  via
alternativa,  possono  effettuare  il  pagamento  mediante   bonifico
bancario, sul conto corrente indicato nell'avviso  di  pagamento,  in
tutti i casi in cui non sia possibile effettuare il pagamento tramite
la piattaforma PagoPA. 
  Per le offerte  concluse  nel  2024,  il  cui  prospetto  e'  stato
approvato nel corso del 2023, il pagamento del  contributo  fisso  di
cui all'art. 3, lettera m), punto m4) dovra' essere  effettuato  alla
conclusione dell'offerta. Il contributo non si applica  nel  caso  in
cui sia stato pagato un contributo di vigilanza nell'anno 2023.