IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
                                e con 
 
                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
             ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
               con delega all'innovazione tecnologica 
 
  Visto il regolamento (UE) 2014/910 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  23  luglio  2014,  in  materia  di   identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni  elettroniche  nel
mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE,  che  fissa  le
condizioni  a  cui  gli  Stati  membri   riconoscono   i   mezzi   di
identificazione elettronica delle persone fisiche  e  giuridiche  che
rientrano in un regime notificato di identificazione  elettronica  di
un altro Stato membro; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 della Commissione
dell'8 settembre 2015 relativo al quadro di interoperabilita' di  cui
all'articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE)  n.  910/2014  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  in  materia  di  identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni  elettroniche  nel
mercato interno, che stabilisce i requisiti tecnici e  operativi  del
quadro di interoperabilita' al fine di garantire  l'interoperabilita'
dei regimi  di  identificazione  elettronica  che  gli  Stati  membri
notificano alla Commissione; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 6 luglio 2016, che promuove la libera circolazione  dei
cittadini semplificando i requisiti per la  presentazione  di  alcuni
documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il  regolamento
(UE) n. 2012/1024; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 2 ottobre 2018 che istituisce  uno  sportello  digitale
unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza
e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento  (UE)  n.
2012/1024 ed in particolare, l'articolo 6 che  prevede  che  ciascuno
Stato membro  debba  provvedere  affinche'  i  cittadini  dell'Unione
europea nonche' le persone fisiche  residenti  in  uno  Stato  membro
possano accedere alle procedure di cui all'allegato II ed  espletarle
interamente in linea e l'articolo 14 relativo al «Sistema tecnico per
lo scambio transfrontaliero automatizzato  di  prove»  tra  autorita'
competenti di diversi Stati membri, che  deve  essere  utilizzato  ai
fini dell'eventuale acquisizione presso la competente amministrazione
di altro Stato membro, di documentazione necessaria  al  procedimento
di iscrizione anagrafica; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1463 della Commissione
del 5 agosto 2022 che definisce le specifiche  tecniche  e  operative
del sistema tecnico per lo scambio transfrontaliero automatizzato  di
prove e  l'applicazione  del  principio  «una  tantum»  a  norma  del
regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio ed,
in particolare, l'articolo 16  ai  fini  della  determinazione  della
corrispondenza   dell'identita'   e   delle   prove,   che    prevede
l'acquisizione di ulteriori attributi oltre  a  quelli  ottenuti  dal
processo di autenticazione  eIDAS  (individuato  dal  regolamento  EU
2018/1724); 
  Vista la legge 24 dicembre  1954,  n.  1228,  recante  «Ordinamento
delle anagrafi della popolazione residente»; 
  Vista la legge  27  ottobre  1988,  n.  470,  recante  «Anagrafe  e
censimento degli italiani all'estero»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante  «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero»; 
  Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482 recante «Norme  in  materia
di tutela delle minoranze linguistiche storiche»; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27  aprile  2016  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell'amministrazione digitale (CAD), e in particolare, l'articolo  62
che  istituisce  l'Anagrafe  nazionale  della  popolazione  residente
(ANPR) nonche' il comma 6-bis del medesimo articolo, il quale prevede
che in relazione ai servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche
amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi in base
alle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 10 novembre 2014, n. 194, con uno o  piu'  decreti  del  Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  il   Ministro   per   l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione  e  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, sentiti  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali e la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sono
assicurati  l'adeguamento  delle   caratteristiche   tecniche   della
piattaforma di funzionamento dell'ANPR; 
  Visto il  decreto  legislativo  6  febbraio  2007,  n.  30  recante
«Attuazione  della  direttiva  2004/38/CE  relativa  al  diritto  dei
cittadini  dell'Unione  e  dei  loro  familiari  di  circolare  e  di
soggiornare liberamente nel territorio degli  Stati  membri»,  ed  in
particolare l'articolo 9; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, recante «Approvazione del  nuovo  regolamento  anagrafico  della
popolazione residente»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
agosto 2013, n. 109, regolamento recante disposizioni  per  la  prima
attuazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.
82, come modificato dall'articolo 2, comma 1,  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge  17  dicembre  2012,  n.
221, che istituisce l'Anagrafe nazionale della popolazione  residente
(ANPR); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
novembre 2014, n. 194, regolamento recante modalita' di attuazione  e
di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione  residente
(ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro  dell'ANPR
alle anagrafi della popolazione residente; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno  del  3  novembre  2021,
recante «Modalita' di richiesta e rilascio dei certificati anagrafici
in modalita' telematica attraverso l'Anagrafe  nazionale  popolazione
residente»; 
  Considerato che  tra  le  procedure  di  cui  all'allegato  II  del
regolamento (UE) n. 2018/1724 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 2 ottobre 2018, figurano le procedure di richiesta di  una  prova
della registrazione di nascita, richiesta di una prova di residenza e
di registrazione del cambio di indirizzo; 
  Viste le linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei
documenti informatici adottate  dall'Agenzia  per  l'Italia  digitale
(AgID) con determinazione n. 407 del 9 settembre  2020  e  aggiornate
con determinazione n. 371 del 17 maggio 2021; 
  Sentito il Garante per la protezione dei  dati  personali,  che  ha
reso il parere di competenza con provvedimento n. 580 del 7  dicembre
2023; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che ha reso
il parere di competenza il 7 dicembre 2023; 
  Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica  amministrazione
e del Sottosegretario di Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri con delega all'innovazione tecnologica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Al fine di permettere l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale
alle previsioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE)  2018/1724
del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 e garantire
l'accesso nonche' l'espletamento in  linea  delle  procedure  di  cui
all'allegato II al medesimo regolamento e relative alla richiesta  di
una prova della registrazione  di  nascita,  alla  registrazione  del
cambio di indirizzo ed alla richiesta di una prova di  residenza,  il
presente decreto e il relativo allegato 1 «Disciplinare tecnico», che
ne forma parte integrante, definisce: 
    a) le modalita'  telematiche  di  richiesta  e  di  rilascio  dei
certificati di nascita attraverso l'ANPR,  in  favore  del  cittadino
dell'Unione europea, nato in Italia, non piu' iscritto nell'ANPR alla
data della richiesta, ma comunque registrato  nell'anagrafe  comunale
al momento del subentro del comune in ANPR o successivamente; 
    b) le modalita' telematiche con le quali il cittadino dell'Unione
europea  richiede,  ai  sensi  degli  articoli  3  e  9  del  decreto
legislativo  6  febbraio  2007,  n.   30,   l'iscrizione   anagrafica
attraverso l'ANPR e, di conseguenza, puo' ottenere una certificazione
anagrafica  di  residenza  ai  sensi   del   decreto   del   Ministro
dell'interno del 3 novembre 2021.