Art. 2 Servizi a favore dei cittadini dell'Unione europea 1. La presentazione delle richieste di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto e' assicurata all'interessato, previa identificazione elettronica ai sensi del regolamento (UE) 2014/910 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, attraverso appositi servizi disponibili nel sito internet www.anagrafenazionale.interno.it del Ministero dell'interno, nella relativa sezione dedicata. 2. L'identificazione elettronica per l'accesso alle richieste di cui al comma 1, avviene ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2014/910 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, secondo le modalita' e con le misure di sicurezza definite nell'allegato 1 «Disciplinare tecnico» nonche' secondo le modalita' definite con il regolamento concernente il funzionamento del Single Digital Gateway da adottare previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.