Art. 2 
 
         Servizi a favore dei cittadini dell'Unione europea 
 
  1. La presentazione delle richieste di cui all'articolo 1, comma 1,
lettere a) e b), del presente decreto e' assicurata  all'interessato,
previa identificazione elettronica  ai  sensi  del  regolamento  (UE)
2014/910 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23  luglio  2014,
attraverso   appositi   servizi   disponibili   nel   sito   internet
www.anagrafenazionale.interno.it del  Ministero  dell'interno,  nella
relativa sezione dedicata. 
  2. L'identificazione elettronica per l'accesso  alle  richieste  di
cui al comma 1, avviene ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE)
2014/910 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23  luglio  2014,
secondo  le  modalita'  e  con  le  misure  di   sicurezza   definite
nell'allegato 1 «Disciplinare tecnico» nonche' secondo  le  modalita'
definite con il regolamento concernente il funzionamento  del  Single
Digital  Gateway  da  adottare  previo  parere  del  Garante  per  la
protezione dei dati personali.