(Allegato 1)
 
                                                           Allegato 1 
 
                        Disciplinare tecnico 
 
Modalita' tecniche di richiesta e invio telematico dei certificati di
  nascita  e  modalita'  telematiche  di  richiesta   dell'iscrizione
  anagrafica, attraverso l'ANPR 
 
Introduzione 
    Il presente allegato definisce le modalita' operative per rendere
disponibile al cittadino dell'Unione europea,  attraverso  l'ANPR,  i
servizi di: 
    richiesta  e  rilascio  telematico  di  certificati  di   nascita
attraverso l'ANPR, in favore del cittadino dell'Unione europea,  nato
in Italia, non piu' iscritto nell'ANPR alla data della richiesta,  ma
comunque registrato nell'anagrafe comunale al  momento  del  subentro
del comune in ANPR o successivamente; 
    presentazione, in via telematica, della richiesta  di  iscrizione
anagrafica in conformita' alle previsioni di cui agli articoli 3 e  9
del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. 
1. Accesso ai servizi e tipologia di dati trattati 
    1.1 La richiesta di accesso ai servizi  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, lettere a) e b), del presente decreto da parte del cittadino
dell'Unione europea, e' possibile dall'area riservata del sito web di
ANPR, previa identificazione elettronica  ai  sensi  del  regolamento
(UE) 2014/910 con livello di garanzia significativo. 
    L'identificazione  elettronica  mediante  l'utilizzo  di  sistemi
riconosciuti  in  ambito  eIDAS  conformemente  al  regolamento  (UE)
2014/910 avviene attraverso il  nodo  italiano  eIDAS  integrato  nel
portale dell'ANPR secondo le indicazioni operative di cui  all'avviso
01-2018 recante «Note per il dispiegamento del LOGIN EIDAS presso  le
pubbliche amministrazioni», pubblicate e aggiornate da AgID sul  sito
www.eid.gov.it/abilita-eidas 
 
=====================================================================
|           |   Attivita'    |  Tipologia di  |                     |
|  Utente   |   richiesta    | dati trattati  |      Finalita'      |
+===========+================+================+=====================+
|           |                |codice          |                     |
|           |                |identificativo  |                     |
|           |Autenticazione  |associato al    |                     |
|           |nel sito web di |mezzo di        |                     |
|           |ANPR tramite    |identificazione |                     |
|           |identita'       |elettronica     |                     |
|           |elettronica con |impiegato       |                     |
|           |livello di      |dall'utente ai  |                     |
|           |garanzia        |fini di         |                     |
|           |significativo ai|autenticazione  |Gestione             |
|           |sensi del       |(Unique         |dell'autenticazione  |
|           |regolamento (UE)|Identifier);    |del cittadino UE ai  |
| cittadino |2014/910 - Login|nome; cognome;  |fini dell'accesso ai |
|    UE     |eIDAS.          |data di nascita.|servizi.             |
+-----------+----------------+----------------+---------------------+
 
     Tabella 1 - Modalita' di accesso 
    1.2 Per accedere ai servizi presenti nell'area  riservata,  oltre
al completamento  dell'identificazione  elettronica  del  richiedente
come descritto al punto n.  1.1,  viene  richiesto  al  cittadino  di
inserire il proprio codice fiscale. 
    Tale dato risulta obbligatorio per accedere al  servizio  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a); per quanto riguarda il  servizio
di cui alla lettera b), l'inserimento del dato risulta  discrezionale
in base al possesso o  meno  dello  stesso  da  parte  del  cittadino
comunitario. 
    Vengono altresi' richiesti  il  genere  e  il  luogo  di  nascita
(corrispondente alla nazione estera di nascita per i  cittadini  nati
all'estero), ai fini della validazione dei dati, nonche' un indirizzo
di posta elettronica al fine di gestire le comunicazioni relative  al
procedimento. 
    Il  servizio  di  validazione  del  codice  fiscale,  che  verra'
richiamato direttamente dall'ANPR in forza degli accordi preesistenti
tra il Ministero dell'interno e Agenzia delle entrate, e' il medesimo
servizio esposto dalla suddetta Agenzia  nei  confronti  delle  altre
amministrazioni per il tramite delle componenti nazionali del  Single
Digital Gateway. 
    

=====================================================================
|            |    Attivita'    |   Tipologia di  |                  |
|   Utente   |    richiesta    |  dati trattati  |    Finalita'     |
+============+=================+=================+==================+
|            |                 |                 |Tramite il        |
|            |                 |                 |sopracitato       |
|            |                 |                 |servizio          |
|            |                 |                 |dell'Agenzia delle|
|            |                 |                 |entrate, in caso  |
|            |Il cittadino UE  |nome;            |di inserimento del|
|            |inserisce il     |cognome;         |codice fiscale,   |
|cittadino UE|proprio codice   |data di nascita; |sara' validata la |
|            |fiscale (ove     |codice fiscale;  |corrispondenza tra|
|            |disponibile), il |genere;          |dati anagrafici e |
|            |genere e il luogo|luogo/nazione di |il codice fiscale |
|            |di nascita       |nascita.         |del cittadino.    |
|            |                 |-----------------+------------------+
|            |                 |                 |Comunicazioni     |
|            |                 |indirizzo di     |inerenti l'esito  |
|            |                 |posta elettronica|del procedimento  |
+------------+-----------------+-----------------+------------------+

    
     Tabella 2 - Modalita' di validazione dei dati 
    1.3 Nei casi  in  cui  il  dato  del  codice  fiscale  sia  nella
disponibilita'  del  cittadino  che  accede  ai   servizi   dell'area
riservata,   quest'ultimo   dovra'   inserirlo   al   momento   della
presentazione delle richieste e verra'  effettuato  un  controllo  di
corrispondenza tra il codice fiscale stesso e i suoi dati anagrafici.
In caso di mancata corrispondenza tra  i  predetti  dati,  ovvero  in
presenza di dati non validati, all'utente  e'  inibito  l'accesso  ai
servizi di ANPR  e  verra'  informato  delle  motivazioni  che  hanno
impedito  l'accesso  al  servizio  ai  sensi  dell'articolo  16   del
regolamento di esecuzione (UE) 2022/1463  della  Commissione  europea
del 5 agosto 2022. 
    Per quanto riguarda il servizio  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera b), qualora il dichiarante non sia  in  possesso  del  codice
fiscale al momento della presentazione della richiesta di  iscrizione
anagrafica,  sara'   l'ufficiale   d'anagrafe,   ricevuta   l'istanza
attraverso l'ANPR ed esaminata  con  esito  positivo,  a  richiederne
l'assegnazione all'Agenzia delle entrate. In questo  caso,  vista  la
mancanza del dato in fase di presentazione della  dichiarazione,  non
verra'  effettuato  nessuno  dei  controlli  di  cui   al   paragrafo
precedente. 
    2. Servizi al cittadino dell'Unione europea 
    2.1 Servizio per la richiesta e il  rilascio  di  certificati  di
nascita in via telematica 
    Il servizio consente al cittadino dell'Unione  europea,  nato  in
Italia e non piu' iscritto nell'ANPR alla data  della  richiesta,  di
richiedere il rilascio di un certificato di nascita, gia'  registrato
nella banca dati, esclusivamente per se' stesso. 
    Anteprima del certificato 
      Prima  della  formazione  del  certificato,  il  sistema   ANPR
visualizza un'anteprima che consente di verificare la correttezza dei
dati. Nell'Anteprima non e' riportato il contrassegno e in  diagonale
e' apposta la dicitura: ANTEPRIMA. 
    Formazione ed emissione del certificato 
      A seguito della conferma di emissione da parte del richiedente,
il  sistema  ANPR,  previo  pagamento  del  bollo  ove  richiesto   o
indicazione della  relativa  esenzione,  produce  il  certificato  in
formato pdf che, conformemente al modello disponibile sul sito web di
ANPR, riporta: 
      il logo del Ministero dell'interno  e  la  dicitura:  «Anagrafe
nazionale della popolazione residente»; 
      il contrassegno; 
      il sigillo elettronico cosi' come  previsto  dall'articolo  62,
comma 3, del CAD. 
    In caso di mancata emissione del certificato verra' restituito un
apposito codice di errore. 
    A scelta del cittadino, il certificato prodotto sara' disponibile
nell'Area riservata del cittadino per il download, per il periodo  di
validita'  del  certificato  stesso  e,  laddove  disponibili,  sara'
altresi' inviato all'indirizzo  di  posta  elettronica  indicato  dal
cittadino e/o reso disponibile tramite il punto di accesso telematico
di cui all'articolo 64-bis del CAD. 
    Al fine di garantire una migliore fruibilita'  del  servizio,  il
certificato potra' a scelta del cittadino essere trasmesso, a  titolo
di cortesia, anche agli indirizzi  e-mail  dallo  stesso  indicati  e
validati in fase di richiesta di invio del certificato. 
    Al termine del periodo di validita' del  certificato,  lo  stesso
sara' cancellato. 
    Contrassegno 
      Ai sensi dell'art.  23,  comma  2-bis,  del  CAD,  al  fine  di
consentire di verificare la conformita'  della  copia  analogica  del
certificato all'originale  informatico,  e'  apposto  sulla  predetta
copia  analogica  un  contrassegno  che  consente   di   visualizzare
l'originale informatico munito di sigillo elettronico. 
    Verifica del certificato tramite contrassegno 
      Per i soggetti in possesso di una copia  analogica,  dotata  di
contrassegno, del certificato  prodotto  da  ANPR,  e'  prevista  una
specifica  funzione  per  verificare   la   corrispondenza   con   il
certificato  digitale  tramite  lettura  del  QR-code  apposto  sulla
predetta copia, mediante: 
        a) smartphone 
          l'accesso alla pagina WEB e' effettuato automaticamente; 
          il  cittadino  deve  inserire   il   captcha   suggeritogli
dall'applicazione web; 
          con il pulsante Conferma si attiva la verifica e,  in  caso
di  esito  positivo,   l'applicazione   web   apre   il   certificato
corrispondente alle informazioni reperite dal QR-code. 
        b) PC 
          il cittadino deve scannerizzare il  QR-code  ed  effettuare
l'upload dell'immagine; 
          il  cittadino  deve  inserire   il   captcha   suggeritogli
dall'applicazione web; 
          con il pulsante Conferma si attiva la verifica e,  in  caso
di  esito  positivo,   l'applicazione   web   apre   il   certificato
corrispondente alle informazioni reperite dal QR-code. 
    L'applicazione di verifica legge il QR-code che contiene il  link
(URL) che permette di risalire, sul portale  ANPR,  all'esatta  copia
digitale del certificato,  la  quale  potra'  essere  verificata  con
confronto visivo rispetto alla  copia  cartacea  e'  garantita  dalla
presenza  del  sigillo  elettronico   del   Ministero   dell'interno.
L'accesso alla funzionalita' sopra descritta  e'  presente  nell'area
pubblica del sito web di ANPR. 
    2.2 Servizio di iscrizione anagrafica 
    Il  servizio  consente  al  cittadino  dell'Unione   europea   di
richiedere l'iscrizione anagrafica, per i  componenti  della  propria
costituenda famiglia anagrafica, compilando l'apposito modulo on-line
reso disponibile dal sistema, producendo altresi'  la  documentazione
richiesta dalla normativa vigente. 
    I modelli di richiesta e l'elenco della documentazione necessaria
a supporto della richiesta, sono pubblicati  e  aggiornati  nel  sito
internet www.anagrafenazionale.interno.it del Ministero dell'interno,
in apposita sezione dedicata. 
    Nel caso in cui  il  dichiarante  non  fosse  in  possesso  della
documentazione necessaria da allegare alla  procedura  di  iscrizione
anagrafica, si rinvia alla procedura propria del «Sistema tecnico per
lo scambio transfrontaliero automatizzato di prove» tra le  autorita'
competenti  in  diversi  Stati  membri,  di  cui  all'art.   14   del
regolamento  2018/1724  e  al  relativo  regolamento  di   esecuzione
2022/1463 (cd.  once-only  technical  system)  secondo  le  modalita'
definite con il regolamento concernente il funzionamento  del  Single
Digital  Gateway  da  adottare  previo  parere  del  Garante  per  la
protezione dei dati personali. 
    Nel caso in cui il dichiarante intenda  costituire  una  famiglia
anagrafica ai sensi  dell'art.  4  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n.  223/1989,  e  la  dichiarazione  interessi
riguardi anche  componenti  maggiorenni  della  costituenda  famiglia
anagrafica, il dichiarante dovra' allegare alla richiesta, oltre alla
documentazione prevista dalla normativa vigente, l'apposito modulo di
dichiarazione  anagrafica  sottoscritto  vada  tutti   i   componenti
interessati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, del CAD ovvero ai
sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera c) del  CAD  e  il  relativo
documento di identita' (nel caso in cui il modello  non  sia  firmato
digitalmente). 
    Nella  formazione  del  documento,   in   caso   di   contestuale
apposizione di  una  pluralita'  di  sottoscrizioni,  di  cui  alcune
autografe e altre digitali, le  firme  autografe  dovranno  precedere
quelle  digitali,  altrimenti  non  sara'  possibile  procedere  alla
verifica  di  queste  ultime,  che  pertanto  si  considereranno  non
apposte. Una volta completato l'inserimento e la verifica  dei  dati,
il cittadino potra' procedere alla trasmissione della dichiarazione. 
    Il richiedente, accedendo al sito web di ANPR, prende visione  ed
eventualmente estrae copia  analogica  del  corrispondente  originale
informatico relativo alla richiesta effettuata. 
    Una volta  iscritti,  il  cittadino  dell'Unione  europea  e  gli
eventuali  componenti  della  propria  famiglia  anagrafica  potranno
accedere a tutti i servizi disponibili tramite portale ANPR. 
    Funzionalita' per il comune 
      Il comune potra' accedere all'elenco delle  richieste  presente
in ANPR mediante web application o tramite web service. 
    Il comune ricevera' una notifica di avvenuta presentazione  della
richiesta  tramite  l'apposito  servizio   di   notifica   e   potra'
visualizzare   la   lista   delle   richieste   ricevute   attraverso
l'applicazione WEB di ANPR, ovvero per il tramite di appositi servizi
applicativi (web services) di interoperabilita' messi a  disposizione
dalla piattaforma di ANPR, per la  consultazione,  la  valutazione  e
l'aggiornamento dei dati. 
    Selezionando una richiesta dalla lista, l'ufficiale  di  anagrafe
del comune potra' visualizzare tutti  i  dati,  nonche'  i  documenti
trasmessi dal cittadino tra i quali anche quelli  recuperati  tramite
la  procedura  propria  del   «Sistema   tecnico   per   lo   scambio
transfrontaliero automatizzato di prove» tra le autorita'  competenti
in diversi Stati membri, di cui all'art. 14 del regolamento 2018/1724
e al relativo regolamento  di  esecuzione  2022/1463  (cd.  once-only
technical system) secondo le modalita' definite  con  il  regolamento
concernente il funzionamento del Single Digital Gateway  da  adottare
previo parere del Garante per la protezione  dei  dati  personali,  e
procedere con la verifica e convalida degli stessi. 
    In  caso  di  esito  positivo  delle  verifiche,  l'ufficiale  di
anagrafe  potra'  dare  seguito  alla  comunicazione  di  avvio   del
procedimento nei confronti degli interessati ai sensi di legge. 
    Sia le funzionalita' di  verifica  e  convalida,  a  valle  della
consultazione dei dati e dei documenti presentati dal cittadino,  sia
la successiva comunicazione  al  cittadino  stesso  dell'esito  della
pratica, saranno messe a  disposizione  da  ANPR  attraverso  le  due
distinte modalita' di comunicazione: l'applicazione WEB  di  ANPR  da
una parte e i servizi applicativi dedicati (web services) dall'altra.
Il processo di espletamento e chiusura della pratica, sia su ANPR sia
su gestionale locale, ove presente, sara' quindi  istruibile  tramite
entrambe le modalita', consentendo cosi'  la  massima  flessibilita',
direttamente tramite le funzionalita' di ANPR o  tramite  applicativo
locale, interfacciato via servizi applicativi (web services) con ANPR
stessa. 
3. Misure di sicurezza 
    Le misure di sicurezza per l'erogazione dei  servizi  di  cui  al
presente decreto sono quelle  previste  dall'allegato  C  «Misure  di
sicurezza» del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.
194 del 2014 e successive integrazioni, secondo cui  l'infrastruttura
di sicurezza a supporto del sistema ANPR garantisce: 
      l'integrita' e la riservatezza dei dati; 
      la sicurezza dei servizi e dell'accesso ad essi; 
      il tracciamento delle operazioni effettuate. 
    3.1 Integrita' e riservatezza dei dati 
    L'integrita' (la protezione dei dati  e  delle  informazioni  nei
confronti  delle  modifiche   del   contenuto,   accidentali   oppure
effettuate volontariamente da una  terza  parte)  e  il  non  ripudio
(condizione secondo la quale non si puo' negare la  paternita'  e  la
validita' del dato)  sono  garantiti  dall'apposizione  di  firma  ai
messaggi scambiati nell'interazione tra comune ed ANPR. 
    Nel caso di servizi fruiti tramite un'applicazione  web,  il  non
ripudio e' garantito, oltre che dalla non modificabilita' dei log  di
tracciamento, anche dall'identificazione certa dell'utente  da  parte
del sistema informatico, mediante  un  meccanismo  di  autenticazione
forte (metodo di autenticazione basato sull'utilizzo di  piu'  di  un
fattore di autenticazione) per l'accesso al  servizio  erogato  dalla
pubblica amministrazione (Ministero dell'interno). 
    3.2 Sicurezza dei servizi e dell'accesso ad essi 
    Per proteggere i sistemi dagli attacchi informatici  al  fine  di
eliminare le vulnerabilita', si utilizzano le seguenti  tecnologie  o
procedure: 
      a) aggiornamenti periodici dei sistemi operativi e dei software
di sistema, hardening delle macchine; 
      b) adozione di una infrastruttura di sistemi firewall e sistemi
IPS (Intrusion  Prevention  System)  che  consentono  la  rilevazione
dell'esecuzione di codice non previsto e l'esecuzione  di  azioni  in
tempo reale quali il blocco del traffico proveniente da un  indirizzo
IP attaccante; 
      c) esecuzione di WAPT (Web Application Penetration  Test),  per
la verifica della presenza di  eventuali  vulnerabilita'  sul  codice
sorgente; 
      d) adozione del captcha sull'applicazione web e di  sistemi  di
rate-limit sui web services che limitano  il  numero  di  transazioni
nell'unita' di tempo, al fine  di  mitigare  il  rischio  di  accesso
automatizzato  alle  applicazioni   che   genererebbe   un   traffico
finalizzato alla saturazione  dei  sistemi  e  quindi  al  successivo
blocco del servizio; 
      e) sono previsti sistemi di backup e disaster  recovery  per  i
log di accesso applicativo. Tali sistemi sono previsti  anche  per  i
dati, in quanto la perdita delle informazioni  registrate  pregiudica
l'utilizzo e l'efficienza dei servizi, e non permette di  raggiungere
le finalita' stesse dei servizi. 
    3.3 Tracciamento delle operazioni effettuate 
    Il sistema registra  gli  accessi  alle  applicazioni  e  l'esito
dell'operazione. 
    Per ciascuna transazione effettuata saranno registrati i seguenti
dati   relativi   alla   richiesta   del   servizio    e    all'esito
dell'operazione: 
      codice identificativo associato  al  mezzo  di  identificazione
elettronica impiegato dal soggetto ai fini di autenticazione  (Unique
Identifier); 
      codice fiscale del cittadino; 
      data-ora-minuti-secondi-millisecondi della richiesta; 
      operazione richiesta; 
      esito della richiesta; 
      identificativo della richiesta; 
      modalita' di autenticazione. 
    I log degli accessi cosi' descritti sono  conservati  fino  a  un
anno on-line e storicizzati per dieci anni. 
    E' previsto un sistema di log analysis  per  l'analisi  periodica
delle informazioni registrate degli accessi applicativi, in grado  di
individuare, sulla  base  di  regole  predefinite  e  formalizzate  e
attraverso l'utilizzo  di  indicatori  di  anomalie  (alert),  eventi
potenzialmente anomali che possano configurare trattamenti illeciti. 
    I  file  di  log  registrano  le  informazioni   riguardanti   le
operazioni, per la verifica  della  correttezza  e  legittimita'  del
trattamento dei dati. I file di log presentano le caratteristiche  di
integrita' e inalterabilita',  e  sono  protetti  con  idonee  misure
contro ogni uso improprio. 
    Sulla base di quanto monitorato  dal  sistema  di  log  analysis,
vengono generati periodicamente dei report sintetici sullo  stato  di
sicurezza  del  sistema  (es.  accessi  ai  dati,  rilevamento  delle
anomalie, etc.).