IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettere m), q) e r) e comma 3,
e 118 della Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 6,  comma  1,
lettera  b),  il   quale   attribuisce   allo   Stato   la   funzione
amministrativa concernente la profilassi delle malattie  infettive  e
diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria  o
misure quarantenarie, nonche' gli interventi contro le epidemie e  le
epizoozie; 
  Visto l'art. 47-bis, comma 2, del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, recante «Riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che attribuisce
al Ministero della salute  ogni  iniziativa  volta  alla  cura  delle
patologie epidemico-pandemiche emergenti; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati), e, in  particolare,
l'art. 9, paragrafo 2, lettera i); 
  Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE» e, in  particolare,  l'art.  2-sexies,  comma  2,
lettera v), introdotto dal decreto-legge  8  ottobre  2021,  n.  139,
convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, che
ha rilevato l'interesse pubblico al  trattamento  dei  dati  relativi
alle prestazioni erogate  nell'ambito  dell'assistenza  sanitaria  in
emergenza-urgenza,  per  finalita'   di   programmazione,   gestione,
controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali  17  dicembre  2008,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, 13 gennaio 2009,
n.  9,  recante  «Istituzione  del   sistema   informativo   per   il
monitoraggio delle prestazioni  erogate  nell'ambito  dell'assistenza
sanitaria in emergenza-urgenza»,  come  modificato  dal  decreto  del
Ministro della  salute  6  agosto  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, 23 agosto  2012,
n. 196; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  27  marzo  1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale, 31  marzo  1992,  n.  76,  recante  «Atto  di  indirizzo  e
coordinamento alle regioni  per  la  determinazione  dei  livelli  di
assistenza sanitaria di emergenza»; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  15  maggio  1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale, 25 maggio 1992, n. 121, recante «Criteri e requisiti per la
codificazione degli interventi di emergenza»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 2 aprile  2015,  n.  70,
recante  «Regolamento  di  definizione  degli  standard  qualitativi,
strutturali,  tecnologici  e  quantitativi  relativi   all'assistenza
ospedaliera»  che   delinea,   in   primo   luogo,   i   criteri   di
riorganizzazione della rete dell'emergenza-urgenza; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262,
concernente «Regolamento recante procedure per  l'interconnessione  a
livello nazionale dei sistemi informativi  su  base  individuale  del
servizio  sanitario  nazionale,  anche  quando  gestiti  da   diverse
amministrazioni dello Stato» e, in  particolare,  l'art.  3,  che  ha
introdotto il codice univoco  nazionale  dell'assistito  (CUNA),  che
permette l'interconnessione  a  livello  nazionale,  nell'ambito  del
NSIS,  dei  sistemi  informativi  su  base  individuale  oggetto  del
decreto; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, Serie generale, 18 marzo 2017, n. 65, recante  «Definizione
e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art.
1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502»,  che
riconosce  l'attivita'  di   emergenza   sanitaria   territoriale   e
l'attivita'  di  pronto  soccorso  quali  prestazioni  di  assistenza
sanitaria garantite  dal  Servizio  sanitario  nazionale,  in  quanto
ricomprese, rispettivamente, nell'ambito dell'assistenza distrettuale
e dell'assistenza ospedaliera; 
  Vista l'intesa sancita nella Conferenza permanente tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  nella  seduta
dell'11 aprile 1996 (rep. atti n. 131), di approvazione  delle  linee
guida sul sistema di emergenza sanitaria, in applicazione del decreto
del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1996, n. 114; 
  Visto  l'accordo  sancito,  ai  sensi  dell'art.  4   del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 1° agosto 2019
(rep. atti n. 143/CSR) sui documenti «Linee  di  indirizzo  nazionali
sul  Triage  Intraospedaliero»,   «Linee   di   indirizzo   nazionali
sull'Osservazione breve intensiva» e «Linee  di  indirizzo  nazionali
per lo sviluppo del Piano di gestione del sovraffollamento in  Pronto
soccorso»; 
  Visto  l'accordo  sancito,  ai  sensi  dell'art.  4   del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dalla Conferenza  permanente  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 25 gennaio 2021 (rep. atti n. 11/CSR), sul documento
«Piano strategico - operativo nazionale di preparazione e risposta  a
una pandemia influenzale (PanFlu  2021  -  2023)»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del 29 gennaio 2021, n. 23; 
  Tenuto conto del Protocollo per la realizzazione di un  sistema  di
allerta rapida basato sui dati di  accesso  in  pronto  soccorso  per
sindrome respiratoria, redatto nell'ambito del  Piano  pandemico  dal
gruppo di lavoro «Sistemi informativi»  -  Sottogruppo  «Sorveglianza
sindromica», in data 4 febbraio 2023; 
  Considerato  che  si  rende  necessario   utilizzare   il   sistema
informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito
dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza per  la  finalita'  di
allerta   rapida,   con   particolare   riferimento   alle   sindromi
respiratorie; 
  Ritenuto, dunque, necessario prevedere una modifica del decreto del
Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali  17
dicembre 2008, sopra citato,  e  del  relativo  disciplinare  tecnico
allegato, al fine di disciplinare le ulteriori finalita' del  sistema
informativo in questione, nonche' l'accesso ai dati  da  parte  anche
dell'Istituto superiore di sanita' e definire le ulteriori  modalita'
e i tempi di trasmissione dei dati, con cadenza settimanale; 
  Vista  la  nota  0021573-29/05/2023-DGSISS-DGSISS-UFF03-P,  con  la
quale il Ministero della salute ha fornito all'Autorita' garante  per
la protezione dei dati personali le motivazioni  tecnico-scientifiche
correlate all'individuazione del periodo di  conservazione  dei  dati
personali  trattati  nell'ambito   dei   sistemi   informativi   NSIS
interconnettibili; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali del 6 luglio 2023, n. 283; 
  Visto il  parere  favorevole  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, nella seduta del 6 dicembre 2023 (rep.  atti  n.
290/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Ministro del lavoro, della  salute  e  delle
  politiche  sociali  17  dicembre  2008,  recante  «Istituzione  del
  sistema informativo per il monitoraggio delle  prestazioni  erogate
  nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza» 
 
  1. Al decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 17 dicembre 2008, recante «Istituzione del  sistema
informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito
dell'assistenza sanitaria  in  emergenza-urgenza»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  Serie  generale,  13
gennaio 2009, n. 9, come modificato dal decreto  del  Ministro  della
salute 6 agosto  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, Serie generale, 23 agosto  2012,  n.  196,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 2, comma 1, le parole «Ministero  del  lavoro,  della
salute e delle politiche sociali  -  Dipartimento  della  qualita'  -
Direzione Generale del Sistema Informativo  dell'ex  Ministero  della
salute» sono sostituite dalle seguenti: 
      «Ministero della salute  -  Direzione  generale  competente  in
materia di digitalizzazione del sistema informativo  sanitario,  come
individuata dal decreto ministeriale di organizzazione»; 
    b) all'art. 2, comma 2-bis, la parola «aggregate»  e'  sostituita
dalle  seguenti  parole  «dei  dati»;  dopo  le  parole  «calcolo  di
indicatori» sono aggiunte le seguenti «a livello  aziendale  su  base
annuale»; le parole  «attraverso  il  codice  univoco  dell'assistito
previsto dalla scheda 12 dello schema  tipo  di  Regolamento  per  il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuati dalle  regioni
e  province  autonome,  approvato  dall'Autorita'  Garante   per   la
protezione di dati personali in data 13 aprile 2006, con le modalita'
di cui all'art. 9» sono sostituite  dalle  seguenti:  «attraverso  le
procedure di cui all'art. 3 del decreto del Ministro della  salute  7
dicembre 2016, n. 262, per l'interconnessione  a  livello  nazionale,
nell'ambito del NSIS, dei sistemi informativi su base individuale del
Servizio  sanitario  nazionale,  anche  quando  gestiti  da   diverse
amministrazioni dello Stato»; 
    c) all'art. 2, dopo il  comma  2-bis,  e'  inserito  il  seguente
comma: 
      «2-ter. Il Sistema di cui al comma 1 e'  utilizzato,  altresi',
per finalita' di allerta rapida e si  basa  sui  dati  relativi  agli
accessi in Pronto soccorso, con particolare riferimento  ai  casi  di
sindromi   respiratorie,   individuate   nel   Protocollo   per    la
realizzazione di un sistema di allerta rapida,  basato  sui  dati  di
accesso in pronto soccorso per Sindrome respiratoria. Cio' al fine di
potenziare la capacita' di  risposta  rapida  ad  allerte  ed  eventi
inattesi,  nonche'  di  individuare  tempestivamente  i  focolai   di
potenziali  nuovi  patogeni  respiratori,  a  tutela   dell'interesse
pubblico nel settore della sanita' pubblica.»; 
    d) all'art. 3, comma 1, dopo la lettera k), e' inserito,  infine,
il seguente periodo: «Per il Sistema 118 e per il Pronto soccorso: 
      l) codice individuale dell'assistito». 
    e) all'art. 4,  comma  1,  lettera  a),  dopo  le  parole  «forma
aggregata», sono aggiunte le seguenti «a livello  aziendale  su  base
annuale»; 
    f) all'art. 4,  comma  1,  lettera  b),  dopo  le  parole  «forma
aggregata» sono aggiunte le seguenti «a  livello  aziendale  su  base
annuale»; 
    g) all'art. 4, dopo il comma 1, e' inserito il seguente comma: 
      «1-bis. Esclusivamente  per  la  realizzazione,  da  parte  del
Ministero della salute, del sistema di allerta rapida di cui all'art.
2, comma 2-ter, il Sistema permette: 
        a)  all'Istituto  superiore  di  sanita',  in   qualita'   di
responsabile del trattamento dei dati personali, ai  sensi  dell'art.
28 del regolamento UE 2016/679, di  accedere  ai  dati  estratti  dal
Sistema  e  privati   del   codice   identificativo   dell'assistito,
limitatamente alle informazioni necessarie e relative agli accessi al
Pronto soccorso, secondo le modalita'  specificate  nel  disciplinare
tecnico allegato al presente  decreto,  con  particolare  riferimento
alle  sindromi  respiratorie  individuate  nel  Protocollo   per   la
realizzazione di un sistema di allerta  rapida  basato  sui  dati  di
accesso in pronto soccorso per Sindrome respiratoria; 
        b)  alle  competenti  unita'  organizzative  delle  Direzioni
generali  competenti  in  materia  di  digitalizzazione  del  sistema
informativo sanitario, di programmazione sanitaria e  di  prevenzione
sanitaria, come individuate dal  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero  della  salute,  di   consultare   le   informazioni   rese
disponibili dall'Istituto superiore di sanita', in forma aggregata, a
livello comunale su base settimanale, e riferite al numero di accessi
e all'incidenza di accessi per Sindrome respiratoria e per  tutte  le
altre cause di  accesso,  nonche'  relative  ai  valori  stimati  dal
modello statistico.»; 
    h) all'art. 5, comma 2, dopo il primo  periodo,  e'  inserito  il
seguente: 
      «Eventuali correzioni dei dati dovranno essere trasmesse con le
modalita' indicate nell'allegato 1.»; 
    i) all'art. 5, dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma: 
      «2-bis. Per la finalita' di cui all'art.  2,  comma  2-ter,  le
informazioni devono essere rilevate al completamento  dell'intervento
di emergenza-urgenza sanitaria  e  trasmesse  al  NSIS,  con  cadenza
settimanale, entro la settimana successiva. Eventuali correzioni  dei
dati  dovranno   essere   trasmesse   con   le   modalita'   indicate
nell'allegato 1.»; 
    j) all'art. 5, comma 3, dopo le parole «nel disciplinare tecnico»
sono inserite le seguenti: «di cui all'allegato 1»; 
    k) l'art. 6 e' soppresso; 
    l) all'art. 7, i commi 1 e 2 sono soppressi; 
    m) l'art. 9 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Nel Sistema sono raccolti, trattati  e  conservati  solo  i
dati che sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per
il perseguimento delle finalita' del presente decreto, con  modalita'
e logiche di elaborazione delle informazioni dirette esclusivamente a
fornire una rappresentazione  aggregata  dei  dati,  nonche'  per  le
finalita' e secondo le modalita' di cui alle disposizioni del decreto
del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262. 
      2. Il Ministero della salute e' titolare  del  trattamento  dei
dati personali contenuti nel Sistema, eseguito per  le  finalita'  di
cui all'art. 2. 
      3. Il Ministero della salute designa  l'Istituto  superiore  di
sanita' come responsabile del trattamento ai sensi dell'art.  28  del
regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente per  le  finalita'  di  cui
all'art. 2, comma 2-ter. 
      4. L'integrita' e la riservatezza dei dati trattati nell'ambito
del Sistema, ai sensi del regolamento (UE)  2016/679  e  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene garantita  mediante  misure
tecniche e organizzative stabilite anche sulla base del rischio per i
diritti e le liberta' delle persone fisiche  e  i  cui  obiettivi  di
protezione  sono  descritti   nel   disciplinare   tecnico   di   cui
all'allegato 1, nonche' dalle  procedure  di  sicurezza  relative  al
software e ai servizi telematici, in  conformita'  alle  linee  guida
contenenti le regole tecniche, adottate ai  sensi  dell'art.  71  del
Codice dell'amministrazione digitale. 
      5.  A  ogni  soggetto  e'  assegnato  un  codice  univoco   non
invertibile («CUNI»), di cui all'art.  3  del  decreto  del  Ministro
della salute 7 dicembre 2016, n. 262, specificato  in  premessa,  dai
soggetti alimentanti il NSIS, che non  consente  alcuna  correlazione
immediata con i dati anagrafici. Il Ministero della salute,  in  fase
di acquisizione dei dati, effettua la generazione ed assegnazione del
codice  univoco  nazionale  dell'assistito  (CUNA)   agli   assistiti
rappresentati dal CUNI, attraverso la diretta sostituzione del codice
identificativo non invertibile ricevuto. 
      6. La trasmissione telematica dei dati,  secondo  le  procedure
descritte nel disciplinare tecnico di cui all'allegato 1 al  presente
decreto, avviene in conformita' alle  relative  regole  tecniche  del
Sistema pubblico di connettivita' (SPC) previsto e disciplinato dagli
articoli 73 e seguenti del Codice dell'amministrazione  digitale.  Ai
fini di cui al primo periodo, si utilizza un protocollo sicuro  e  si
fa ricorso alla  autenticazione  bilaterale  fra  sistemi  basata  su
certificati  digitali  emessi  da  un'autorita'   di   certificazione
ufficiale. 
      7.  Ai  fini  della  cooperazione  applicativa,  le  regioni  e
Province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero della  salute
garantiscono la conformita' delle infrastrutture alle regole  dettate
dal Sistema pubblico di connettivita' (SPC).»; 
    n) dopo l'art. 9 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 9-bis (Periodo di conservazione). - 1. I  dati  personali
presenti  nel  Sistema  sono  cancellati,  trascorsi  trent'anni  dal
decesso dell'interessato, con periodicita' annuale. 
      Art. 9-ter (Pubblicazione  degli  aggiornamenti  relativi  alle
specifiche  tecniche  delle  funzioni  e  dei  servizi).  -  1.   Gli
aggiornamenti alle specifiche tecniche relative alle  funzioni  e  ai
servizi di cui al presente decreto, che non incidano sui tipi di dati
trattati e  sulle  operazioni  eseguibili,  sono  pubblicati,  previa
condivisione nell'ambito della cabina  di  regia  del  Nuovo  sistema
informativo   sanitario,   sul   sito    internet    del    Ministero
(www.salute.gov.it), anche in attuazione di quanto previsto dall'art.
54 del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale. 
      2. Ove necessario e  fuori  dei  casi  previsti  dal  comma  1,
l'allegato 1 e' aggiornato con decreto del direttore della  Direzione
generale  competente  in  materia  di  digitalizzazione  del  sistema
informativo  sanitario,   come   individuata   dal   regolamento   di
organizzazione del Ministero della salute.».