IL MINISTRO DELLA SALUTE Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettere m), q) e r) e comma 3, e 118 della Costituzione; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera b), il quale attribuisce allo Stato la funzione amministrativa concernente la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie, nonche' gli interventi contro le epidemie e le epizoozie; Visto l'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che attribuisce al Ministero della salute ogni iniziativa volta alla cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e, in particolare, l'art. 9, paragrafo 2, lettera i); Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e, in particolare, l'art. 2-sexies, comma 2, lettera v), introdotto dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, che ha rilevato l'interesse pubblico al trattamento dei dati relativi alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza, per finalita' di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria; Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, 13 gennaio 2009, n. 9, recante «Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza», come modificato dal decreto del Ministro della salute 6 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, 23 agosto 2012, n. 196; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, 31 marzo 1992, n. 76, recante «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza»; Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, 25 maggio 1992, n. 121, recante «Criteri e requisiti per la codificazione degli interventi di emergenza»; Visto il decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, recante «Regolamento di definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera» che delinea, in primo luogo, i criteri di riorganizzazione della rete dell'emergenza-urgenza; Visto il decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262, concernente «Regolamento recante procedure per l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato» e, in particolare, l'art. 3, che ha introdotto il codice univoco nazionale dell'assistito (CUNA), che permette l'interconnessione a livello nazionale, nell'ambito del NSIS, dei sistemi informativi su base individuale oggetto del decreto; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, 18 marzo 2017, n. 65, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», che riconosce l'attivita' di emergenza sanitaria territoriale e l'attivita' di pronto soccorso quali prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal Servizio sanitario nazionale, in quanto ricomprese, rispettivamente, nell'ambito dell'assistenza distrettuale e dell'assistenza ospedaliera; Vista l'intesa sancita nella Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dell'11 aprile 1996 (rep. atti n. 131), di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1996, n. 114; Visto l'accordo sancito, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 1° agosto 2019 (rep. atti n. 143/CSR) sui documenti «Linee di indirizzo nazionali sul Triage Intraospedaliero», «Linee di indirizzo nazionali sull'Osservazione breve intensiva» e «Linee di indirizzo nazionali per lo sviluppo del Piano di gestione del sovraffollamento in Pronto soccorso»; Visto l'accordo sancito, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 gennaio 2021 (rep. atti n. 11/CSR), sul documento «Piano strategico - operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021 - 2023)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del 29 gennaio 2021, n. 23; Tenuto conto del Protocollo per la realizzazione di un sistema di allerta rapida basato sui dati di accesso in pronto soccorso per sindrome respiratoria, redatto nell'ambito del Piano pandemico dal gruppo di lavoro «Sistemi informativi» - Sottogruppo «Sorveglianza sindromica», in data 4 febbraio 2023; Considerato che si rende necessario utilizzare il sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza per la finalita' di allerta rapida, con particolare riferimento alle sindromi respiratorie; Ritenuto, dunque, necessario prevedere una modifica del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, sopra citato, e del relativo disciplinare tecnico allegato, al fine di disciplinare le ulteriori finalita' del sistema informativo in questione, nonche' l'accesso ai dati da parte anche dell'Istituto superiore di sanita' e definire le ulteriori modalita' e i tempi di trasmissione dei dati, con cadenza settimanale; Vista la nota 0021573-29/05/2023-DGSISS-DGSISS-UFF03-P, con la quale il Ministero della salute ha fornito all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali le motivazioni tecnico-scientifiche correlate all'individuazione del periodo di conservazione dei dati personali trattati nell'ambito dei sistemi informativi NSIS interconnettibili; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 6 luglio 2023, n. 283; Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 6 dicembre 2023 (rep. atti n. 290/CSR); Decreta: Art. 1 Modifiche al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, recante «Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza» 1. Al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, recante «Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, 13 gennaio 2009, n. 9, come modificato dal decreto del Ministro della salute 6 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, 23 agosto 2012, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 2, comma 1, le parole «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Dipartimento della qualita' - Direzione Generale del Sistema Informativo dell'ex Ministero della salute» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute - Direzione generale competente in materia di digitalizzazione del sistema informativo sanitario, come individuata dal decreto ministeriale di organizzazione»; b) all'art. 2, comma 2-bis, la parola «aggregate» e' sostituita dalle seguenti parole «dei dati»; dopo le parole «calcolo di indicatori» sono aggiunte le seguenti «a livello aziendale su base annuale»; le parole «attraverso il codice univoco dell'assistito previsto dalla scheda 12 dello schema tipo di Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuati dalle regioni e province autonome, approvato dall'Autorita' Garante per la protezione di dati personali in data 13 aprile 2006, con le modalita' di cui all'art. 9» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso le procedure di cui all'art. 3 del decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262, per l'interconnessione a livello nazionale, nell'ambito del NSIS, dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato»; c) all'art. 2, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente comma: «2-ter. Il Sistema di cui al comma 1 e' utilizzato, altresi', per finalita' di allerta rapida e si basa sui dati relativi agli accessi in Pronto soccorso, con particolare riferimento ai casi di sindromi respiratorie, individuate nel Protocollo per la realizzazione di un sistema di allerta rapida, basato sui dati di accesso in pronto soccorso per Sindrome respiratoria. Cio' al fine di potenziare la capacita' di risposta rapida ad allerte ed eventi inattesi, nonche' di individuare tempestivamente i focolai di potenziali nuovi patogeni respiratori, a tutela dell'interesse pubblico nel settore della sanita' pubblica.»; d) all'art. 3, comma 1, dopo la lettera k), e' inserito, infine, il seguente periodo: «Per il Sistema 118 e per il Pronto soccorso: l) codice individuale dell'assistito». e) all'art. 4, comma 1, lettera a), dopo le parole «forma aggregata», sono aggiunte le seguenti «a livello aziendale su base annuale»; f) all'art. 4, comma 1, lettera b), dopo le parole «forma aggregata» sono aggiunte le seguenti «a livello aziendale su base annuale»; g) all'art. 4, dopo il comma 1, e' inserito il seguente comma: «1-bis. Esclusivamente per la realizzazione, da parte del Ministero della salute, del sistema di allerta rapida di cui all'art. 2, comma 2-ter, il Sistema permette: a) all'Istituto superiore di sanita', in qualita' di responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679, di accedere ai dati estratti dal Sistema e privati del codice identificativo dell'assistito, limitatamente alle informazioni necessarie e relative agli accessi al Pronto soccorso, secondo le modalita' specificate nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto, con particolare riferimento alle sindromi respiratorie individuate nel Protocollo per la realizzazione di un sistema di allerta rapida basato sui dati di accesso in pronto soccorso per Sindrome respiratoria; b) alle competenti unita' organizzative delle Direzioni generali competenti in materia di digitalizzazione del sistema informativo sanitario, di programmazione sanitaria e di prevenzione sanitaria, come individuate dal regolamento di organizzazione del Ministero della salute, di consultare le informazioni rese disponibili dall'Istituto superiore di sanita', in forma aggregata, a livello comunale su base settimanale, e riferite al numero di accessi e all'incidenza di accessi per Sindrome respiratoria e per tutte le altre cause di accesso, nonche' relative ai valori stimati dal modello statistico.»; h) all'art. 5, comma 2, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Eventuali correzioni dei dati dovranno essere trasmesse con le modalita' indicate nell'allegato 1.»; i) all'art. 5, dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma: «2-bis. Per la finalita' di cui all'art. 2, comma 2-ter, le informazioni devono essere rilevate al completamento dell'intervento di emergenza-urgenza sanitaria e trasmesse al NSIS, con cadenza settimanale, entro la settimana successiva. Eventuali correzioni dei dati dovranno essere trasmesse con le modalita' indicate nell'allegato 1.»; j) all'art. 5, comma 3, dopo le parole «nel disciplinare tecnico» sono inserite le seguenti: «di cui all'allegato 1»; k) l'art. 6 e' soppresso; l) all'art. 7, i commi 1 e 2 sono soppressi; m) l'art. 9 e' sostituito dal seguente: «1. Nel Sistema sono raccolti, trattati e conservati solo i dati che sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalita' del presente decreto, con modalita' e logiche di elaborazione delle informazioni dirette esclusivamente a fornire una rappresentazione aggregata dei dati, nonche' per le finalita' e secondo le modalita' di cui alle disposizioni del decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262. 2. Il Ministero della salute e' titolare del trattamento dei dati personali contenuti nel Sistema, eseguito per le finalita' di cui all'art. 2. 3. Il Ministero della salute designa l'Istituto superiore di sanita' come responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente per le finalita' di cui all'art. 2, comma 2-ter. 4. L'integrita' e la riservatezza dei dati trattati nell'ambito del Sistema, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene garantita mediante misure tecniche e organizzative stabilite anche sulla base del rischio per i diritti e le liberta' delle persone fisiche e i cui obiettivi di protezione sono descritti nel disciplinare tecnico di cui all'allegato 1, nonche' dalle procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici, in conformita' alle linee guida contenenti le regole tecniche, adottate ai sensi dell'art. 71 del Codice dell'amministrazione digitale. 5. A ogni soggetto e' assegnato un codice univoco non invertibile («CUNI»), di cui all'art. 3 del decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262, specificato in premessa, dai soggetti alimentanti il NSIS, che non consente alcuna correlazione immediata con i dati anagrafici. Il Ministero della salute, in fase di acquisizione dei dati, effettua la generazione ed assegnazione del codice univoco nazionale dell'assistito (CUNA) agli assistiti rappresentati dal CUNI, attraverso la diretta sostituzione del codice identificativo non invertibile ricevuto. 6. La trasmissione telematica dei dati, secondo le procedure descritte nel disciplinare tecnico di cui all'allegato 1 al presente decreto, avviene in conformita' alle relative regole tecniche del Sistema pubblico di connettivita' (SPC) previsto e disciplinato dagli articoli 73 e seguenti del Codice dell'amministrazione digitale. Ai fini di cui al primo periodo, si utilizza un protocollo sicuro e si fa ricorso alla autenticazione bilaterale fra sistemi basata su certificati digitali emessi da un'autorita' di certificazione ufficiale. 7. Ai fini della cooperazione applicativa, le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero della salute garantiscono la conformita' delle infrastrutture alle regole dettate dal Sistema pubblico di connettivita' (SPC).»; n) dopo l'art. 9 sono inseriti i seguenti: «Art. 9-bis (Periodo di conservazione). - 1. I dati personali presenti nel Sistema sono cancellati, trascorsi trent'anni dal decesso dell'interessato, con periodicita' annuale. Art. 9-ter (Pubblicazione degli aggiornamenti relativi alle specifiche tecniche delle funzioni e dei servizi). - 1. Gli aggiornamenti alle specifiche tecniche relative alle funzioni e ai servizi di cui al presente decreto, che non incidano sui tipi di dati trattati e sulle operazioni eseguibili, sono pubblicati, previa condivisione nell'ambito della cabina di regia del Nuovo sistema informativo sanitario, sul sito internet del Ministero (www.salute.gov.it), anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale. 2. Ove necessario e fuori dei casi previsti dal comma 1, l'allegato 1 e' aggiornato con decreto del direttore della Direzione generale competente in materia di digitalizzazione del sistema informativo sanitario, come individuata dal regolamento di organizzazione del Ministero della salute.».