Art. 2 Contributi 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse quali contributi a fondo perduto nella misura massima del novanta per cento delle spese ammissibili. 2. Le agevolazioni sono concesse con procedura valutativa sulla base dei criteri e dei parametri di valutazione previsti nei provvedimenti. 3. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione dei contributi sono individuate con decisione di esecuzione della Commissione europea ai sensi dell'art. 23-bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 che stabilisce le ripartizioni indicative dell'aiuto dell'Unione agli Stati membri per la frutta e la verdura e per il latte destinati alle scuole, per come annualmente modificate con decisioni di esecuzione della Commissione europea adottate all'esito della procedura di cui all'art. 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 39/2017. 4. Le risorse complessivamente assegnate allo Stato membro sono ripartite proporzionalmente per ciascuna regione e provincia autonoma sulla base del numero di alunni coinvolti all'esito della procedura di iscrizione al Programma.