Art. 2 
 
                             Contributi 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono  concesse  quali
contributi a fondo perduto nella misura massima del novanta per cento
delle spese ammissibili. 
  2. Le agevolazioni sono concesse  con  procedura  valutativa  sulla
base  dei  criteri  e  dei  parametri  di  valutazione  previsti  nei
provvedimenti. 
  3. Le  risorse  finanziarie  disponibili  per  la  concessione  dei
contributi  sono  individuate  con  decisione  di  esecuzione   della
Commissione europea ai sensi dell'art. 23-bis del regolamento (UE) n.
1308/2013  che  stabilisce  le  ripartizioni  indicative   dell'aiuto
dell'Unione agli Stati membri per la frutta e la  verdura  e  per  il
latte destinati alle scuole,  per  come  annualmente  modificate  con
decisioni di esecuzione della Commissione europea adottate  all'esito
della procedura di cui all'art. 7 del regolamento di esecuzione  (UE)
n. 39/2017. 
  4. Le risorse complessivamente assegnate  allo  Stato  membro  sono
ripartite proporzionalmente per ciascuna regione e provincia autonoma
sulla base del numero di alunni coinvolti all'esito  della  procedura
di iscrizione al Programma.