Art. 4 Impegni dei richiedenti 1. Il riconoscimento e' subordinato ai seguenti impegni scritti assunti dai richiedenti: a) garantire che i prodotti finanziati dall'Unione nell'ambito del programma destinato alle scuole siano messi a disposizione per il consumo da parte degli allievi che frequentano l'istituto o gli istituti scolastici per i quali e' chiesto l'aiuto; b) utilizzare l'aiuto assegnato per misure educative di accompagnamento conformemente agli obiettivi del programma destinato alle scuole; c) rimborsare gli aiuti indebitamente percepiti, per i quantitativi corrispondenti, se e' accertato che i prodotti non sono stati distribuiti agli allievi o non sono ammessi a beneficiare dell'aiuto dell'Unione; d) rimborsare gli aiuti indebitamente percepiti per le misure educative di accompagnamento se e' accertato che tali misure o attivita' non sono state attuate correttamente; e) mettere i documenti giustificativi a disposizione dell'autorita' competente, dietro richiesta; f) permettere all'autorita' competente di svolgere ogni controllo necessario, in particolare per quanto concerne la verifica della contabilita' e le ispezioni fisiche; g) perseguire, nell'attuazione degli interventi, la massima sostenibilita' ambientale, con particolare riferimento ai materiali di imballaggio e alla logistica della distribuzione, in un'ottica di riduzione degli sprechi.