Art. 4 
 
                       Impegni dei richiedenti 
 
  1. Il riconoscimento e' subordinato  ai  seguenti  impegni  scritti
assunti dai richiedenti: 
    a) garantire che i prodotti  finanziati  dall'Unione  nell'ambito
del programma destinato alle scuole siano messi a disposizione per il
consumo da parte degli  allievi  che  frequentano  l'istituto  o  gli
istituti scolastici per i quali e' chiesto l'aiuto; 
    b)  utilizzare  l'aiuto  assegnato  per   misure   educative   di
accompagnamento conformemente agli obiettivi del programma  destinato
alle scuole; 
    c)  rimborsare  gli  aiuti   indebitamente   percepiti,   per   i
quantitativi corrispondenti, se e' accertato che i prodotti non  sono
stati distribuiti agli allievi  o  non  sono  ammessi  a  beneficiare
dell'aiuto dell'Unione; 
    d) rimborsare gli aiuti indebitamente  percepiti  per  le  misure
educative di accompagnamento  se  e'  accertato  che  tali  misure  o
attivita' non sono state attuate correttamente; 
    e)   mettere   i   documenti   giustificativi   a    disposizione
dell'autorita' competente, dietro richiesta; 
    f) permettere all'autorita' competente di svolgere ogni controllo
necessario, in particolare per  quanto  concerne  la  verifica  della
contabilita' e le ispezioni fisiche; 
    g)  perseguire,  nell'attuazione  degli  interventi,  la  massima
sostenibilita' ambientale, con particolare riferimento  ai  materiali
di imballaggio e alla logistica della distribuzione, in un'ottica  di
riduzione degli sprechi.