Art. 8 Interventi ammissibili e modalita' di rendicontazione 1. I costi ammissibili sono definiti nei provvedimenti attuativi nel rispetto dell'art. 4, paragrafo 1, lettera a), b) e f) del regolamento delegato (UE) n. 40/2017; i provvedimenti attuativi prevedono altresi' le modalita' di rendicontazione delle spese. 2. Le spese sono riconosciute, in sede di verifica della rendicontazione presentata, solo se sostenute nell'ambito del periodo in cui il progetto e' in corso e solo se attinenti allo svolgimento delle attivita' espressamente indicate nella proposta progettuale. 3. La descrizione delle risorse utilizzate e le relative spese devono consentire la valutazione dell'attivita' effettuata, dei risultati ottenuti e dei relativi costi sostenuti.