Art. 8 
 
        Interventi ammissibili e modalita' di rendicontazione 
 
  1. I costi ammissibili sono definiti  nei  provvedimenti  attuativi
nel rispetto dell'art. 4, paragrafo  1,  lettera  a),  b)  e  f)  del
regolamento delegato  (UE)  n.  40/2017;  i  provvedimenti  attuativi
prevedono altresi' le modalita' di rendicontazione delle spese. 
  2.  Le  spese  sono  riconosciute,  in  sede  di   verifica   della
rendicontazione presentata, solo se sostenute nell'ambito del periodo
in cui il progetto e' in corso e solo se attinenti  allo  svolgimento
delle attivita' espressamente indicate nella proposta progettuale. 
  3. La descrizione delle risorse  utilizzate  e  le  relative  spese
devono  consentire  la  valutazione  dell'attivita'  effettuata,  dei
risultati ottenuti e dei relativi costi sostenuti.