II DIRETTORE 
                     dell'Agenzia delle entrate 
 
                           di concerto con 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
      per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al  libro
sesto  del  codice  civile  e  norme  di  servizio   ipotecario,   in
riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica
nelle conservatorie dei registri immobiliari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, che ha approvato il testo unico delle  disposizioni  concernenti
l'imposta di registro; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241  recante  nuove  norme  sul
procedimento  amministrativo  e  diritto  di  accesso  ai   documenti
amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo  31  ottobre  1990,  n.  347,  che  ha
approvato il testo unico delle disposizioni  concernenti  le  imposte
ipotecaria e catastale; 
  Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15  marzo  1997,  n.  59,  il
quale prevede, tra l'altro, che gli atti, dati  e  documenti  formati
dalla  pubblica  amministrazione  e   dai   privati   con   strumenti
informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme,
nonche'  la  loro  archiviazione   e   trasmissione   con   strumenti
informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge; 
  Visto  il  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  463,   in
particolare  gli  articoli  3-bis,  iter   e   3-sexies   riguardanti
l'utilizzazione di  procedure  telematiche  per  gli  adempimenti  in
materia  di  registrazione,  di  trascrizione,  di   iscrizione,   di
annotazione  e  di  voltura  degli  atti  relativi  a  diritti  sugli
immobili; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  concernente
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 64, concernente
ulteriori funzioni dell'Agenzia delle entrate; 
  Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente le  disposizioni
in materia di statuto dei diritti del contribuente; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n.
308,  recante  il  regolamento  per  l'utilizzazione   di   procedure
telematiche  per  gli  adempimenti  tributari  in  materia  di   atti
immobiliari; 
  Visto il decreto 13 dicembre 2000, emanato dal  direttore  generale
del  Dipartimento  delle  entrate  e  dal  direttore   generale   del
Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, di  concerto
con il direttore generale del  Dipartimento  degli  affari  civili  e
delle libere professioni del Ministero  della  giustizia,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del  29  dicembre  2000,  concernente
l'utilizzazione delle procedure telematiche per  gli  adempimenti  in
materia di  atti  immobiliari  e  l'approvazione  del  modello  unico
informatico e delle modalita' tecniche necessarie per la trasmissione
dei dati; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445  recante  «testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il  decreto  12  dicembre  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  297  del  22  dicembre  2001,  emanato  dal  direttore
dell'Agenzia  del  territorio  e  dal  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli  affari  di
giustizia del Ministero della  giustizia,  concernente  l'attivazione
della trasmissione per via telematica del modello  unico  informatico
per la registrazione, trascrizione e voltura degli  atti  relativi  a
diritti sugli immobili; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(Regolamento  generale  sulla  protezione  dei   dati,   di   seguito
«Regolamento UE»); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
codice  in  materia  di  protezione  dei  dati   personali,   recante
disposizioni  per  l'  adeguamento  dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  concernente  il
codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 germaio 2006,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.  81,  il
quale prevede che, con provvedimento interdirigenziale dei  direttori
dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia del territorio, di concerto
con il Ministero della giustizia,  sono  stabiliti  i  termini  e  le
modalita' della progressiva estensione delle procedure telematiche di
cui all'art. 3- bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463,
a  tutti  i  soggetti,  nonche'  a  tutti  gli   atti,   incluse   la
registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di
successione, le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni  nei  registri
immobiliari e alle volture catastali, da qualunque titolo  derivanti,
ed inoltre le modalita' tecniche della trasmissione  del  titolo  per
via telematica, relative sia alla prima fase di sperimentazione,  che
a quella di regime; 
  Visto il provvedimento 6 dicembre 2006, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  288  del  12  dicembre  2006,  emanato  dai  direttori
dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia del territorio, di concerto
con il Ministero della giustizia, ed  in  particolare  l'art.  9,  il
quale prevede, ai sensi dell'art. 1, comma 3,  del  sopra  richiamato
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, che  l'ulteriore  estensione  delle
procedure telematiche e' attuata  con  successivi  provvedimenti  dei
direttori dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia  del  territorio,
di concerto con il Ministero della giustizia; 
  Visto il provvedimento  8  novembre  2007,  emanato  dal  direttore
dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
276 del 27 novembre 2007, che approva il modello di  versamento  «F24
enti pubblici» (F24 EP); 
  Visto l'art. 32-ter del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
concernente  l'estensione  del  sistema  di  versamento   «F24   enti
pubblici» ad  altre  tipologie  di  tributi,  nonche'  ai  contributi
assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi; 
  Visto  il  provvedimento  23  marzo  2009  emanato  dal   direttore
dell'Agenzia delle entrate che  estende  l'utilizzo  del  modello  di
versamento «F24 enti pubblici» (F24 EP) ad altre tipologie di tributi
erariali; 
  Visto  il  provvedimento  interdirigenziale   17   novembre   2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  279  del  30  novembre  2009,
emanato dal direttore dell'Agenzia  delle  entrate  e  dal  direttore
dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo del  Dipartimento
per  gli  affari  di  giustizia  del   Ministero   della   giustizia,
concernente  l'estensione  delle  procedure  telematiche   ad   altri
pubblici ufficiali; 
  Visto  il  provvedimento  interdirigenziale   21   dicembre   2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  302  del  28  dicembre  2010,
emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con  il
direttore generale della Giustizia civile del  Dipartimento  per  gli
affari di giustizia del Ministero della giustizia, con  il  quale  e'
stato attivato, a  titolo  sperimentale,  il  regime  transitorio  di
facoltativita' della trasmissione per via telematica  del  titolo  da
presentare al conservatore dei registri immobiliari nell'ambito delle
procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del  decreto  legislativo
18 dicembre 1997, n. 463; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 10
maggio 2011, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia del territorio
in data 10 maggio 2011, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della  legge
24 dicembre 2007, n. 244, concernente l'attribuzione  delle  funzioni
di conservatore dei registri immobiliari; 
  Visto l'art. 23-quater del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  che
ha disposto, con decorrenza dal 1°  dicembre  2012,  l'incorporazione
dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate; 
  Visto il provvedimento interdirigenziale 20 luglio 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 173  del  26  luglio  2012,  emanato  dal
Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto  con  il  direttore
generale della giustizia civile del Dipartimento per  gli  affari  di
giustizia del Ministero della  giustizia,  con  il  quale  il  regime
transitorio di facoltativita' della trasmissione per  via  telematica
del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari  e'
stato esteso, per i notai, a tutto il territorio nazionale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  117  del  21
maggio  2013,  che  definisce  le  regole  tecniche  in  materia   di
generazione,  apposizione  e  verifica   delle   firme   elettroniche
avanzate, qualificate e digitali; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
dicembre  2013  (in  Supplemento  ordinario  n.  20   alla   Gazzetta
Ufficiale, 12 marzo 2014, n. 59) - Regole tecniche per il  protocollo
informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71,  del
Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n.
82 del 2005; 
  Visto il provvedimento interdirigenziale 10 marzo  2014  pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale  n.  65  del  19  marzo  2014  emanato  dal
direttore dell'Agenzie delle entrate, di concerto  con  il  Ministero
della giustizia, recante l'estensione ad altri  soggetti  del  regime
transitorio  di  facoltativita'  della  trasmissione  telematica  del
titolo da presentare al conservatore dei registri  immobiliari  e  la
restituzione  per  via  telematica  del   certificato   di   eseguita
formalita'; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio
2015, recante regole tecniche in materia di formazione, trasmissione,
copia,  duplicazione,  riproduzione  e  validazione   temporale   dei
documenti informatici  nonche'  di  formazione  e  conservazione  dei
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi  degli
articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1,  del
codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7
marzo 2005, n. 82; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
1° dicembre 2015 recante l'approvazione di modifiche  al  modello  di
versamento «F24 enti pubblici»; 
  Visto   il   provvedimento   interdirigenziale   17   marzo   2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 2016,  emanato
dal  direttore  dell'Agenzie  delle  entrate,  di  concerto  con   il
Ministero  della  giustizia,  recante  l'approvazione   delle   nuove
specifiche tecniche per gli adempimenti in materia di  registrazione,
di trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari  e
di voltura catastale; 
  Vista la determinazione n. 407 del 9 settembre 2020, con  la  quale
l'Agenzia per l'Italia digitale ha adottato le «Linee  guida  per  la
formazione, gestione  e  conservazione  dei  documenti  informatici»,
nonche'  la  determinazione  n.  371  del  17  maggio  2021  che   ha
posticipato la data di entrata in vigore delle linee guida e relativi
allegati al 1° gennaio 2022; 
  Ritenuto  opportuno  estendere  le  procedure  telematiche  di  cui
all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463,  ivi
compreso il regime della trasmissione per via telematica  del  titolo
da presentare al conservatore dei registri immobiliari, agli  atti  e
provvedimenti amministrativi emanati dalle pubbliche  amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, per i relativi adempimenti in materia di atti immobiliari; 
 
                             Dispongono: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente provvedimento si intende per: 
    a) «servizio telematico»: il sistema informatico che consente  la
trasmissione  e  la  ricezione  del  modello  unico  informatico  per
l'esecuzione degli adempimenti di  cui  all'art.  3-bis  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 463; 
    b) «modello unico informatico»: il modello informatico contenente
le  richieste  di  registrazione,  le  note  di  trascrizione  e   di
iscrizione, le domande di annotazione e di voltura catastale, nonche'
le informazioni per il pagamento dei tributi, ove previsti, dovuti in
base all'autoliquidazione, relativamente agli atti  per  i  quali  e'
utilizzato il servizio telematico; 
    c) «enti»: le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,  comma
2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  legittimate  ad
emanare l'atto o il provvedimento amministrativo cui  sono  correlati
gli adempimenti, in  materia  di  atti  immobiliari,  eseguibili  col
servizio telematico; 
    d) «responsabili del servizio»: le persone  fisiche,  individuate
dall'ente al proprio interno, abilitate dall'Agenzia ad utilizzare il
servizio telematico per gli atti emanati dall'ente e ad  amministrare
i profili di accreditamento degli utenti per l'utilizzo del  servizio
medesimo; 
    e)  «utenti»:  le   persone   fisiche,   all'interno   dell'ente,
individuate dal responsabile del servizio e da  questo  abilitate  ad
utilizzare il servizio telematico per gli atti emanati dall'ente.