Art. 4 
 
                Utilizzo delle procedure telematiche 
 
  1. Gli enti hanno facolta' di trasmettere per  via  telematica,  in
osservanza delle disposizioni  di  cui  all'art.  3-bis  del  decreto
legislativo  18  dicembre  1997,  n.  463,  le  richieste   per   gli
adempimenti  in  materia  di  registrazione,  di   trascrizione,   di
iscrizione, di annotazione e di  voltura  relativi  ai  loro  atti  e
provvedimenti, ivi compreso il titolo da presentare  ai  conservatori
dei  registri  immobiliari,  secondo   le   modalita'   di   cui   al
provvedimento  interdirigenziale  21   dicembre   2010,   in   quanto
compatibili. 
  2.  La  trasmissione  telematica  del  titolo  riguarda  le   copie
autentiche e i  duplicati  informatici  degli  atti  e  provvedimenti
amministrativi  emanati  dall'ente,  integralmente  predisposti   con
strumenti informatici e  con  l'impiego  della  firma  digitale,  nel
rispetto delle norme sull'autenticazione degli  atti  informatici  e,
sotto  il   profilo   formale,   delle   disposizioni   inerenti   la
conservazione sostitutiva.