Art. 4 Utilizzo delle procedure telematiche 1. Gli enti hanno facolta' di trasmettere per via telematica, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le richieste per gli adempimenti in materia di registrazione, di trascrizione, di iscrizione, di annotazione e di voltura relativi ai loro atti e provvedimenti, ivi compreso il titolo da presentare ai conservatori dei registri immobiliari, secondo le modalita' di cui al provvedimento interdirigenziale 21 dicembre 2010, in quanto compatibili. 2. La trasmissione telematica del titolo riguarda le copie autentiche e i duplicati informatici degli atti e provvedimenti amministrativi emanati dall'ente, integralmente predisposti con strumenti informatici e con l'impiego della firma digitale, nel rispetto delle norme sull'autenticazione degli atti informatici e, sotto il profilo formale, delle disposizioni inerenti la conservazione sostitutiva.