Art. 2 
 
                   Programmazione degli interventi 
 
  1. Le regioni adottano indirizzi di programmazione per l'attuazione
degli interventi e dei servizi di cui  all'art.  3  del  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23
novembre 2016,  per  l'annualita'  2023,  nel  rispetto  dei  modelli
organizzativi regionali e nelle forme di confronto con  le  autonomie
locali  individuate  in  ciascuna  regione  e   provincia   autonoma,
prevedendo  comunque  il  coinvolgimento  delle   organizzazioni   di
rappresentanza delle persone con disabilita'. La programmazione degli
interventi di  cui  al  presente  decreto  si  inserisce  nella  piu'
generale programmazione delle risorse afferenti  al  Fondo  nazionale
per  le  politiche  sociali,  nonche'  nella   programmazione   degli
interventi a valere sul Fondo per le non autosufficienze, secondo  le
modalita' specificate con i relativi decreti di riparto. 
  2. Gli indirizzi di programmazione, inseriti nel  Sistema  SIOSS  e
redatti secondo le  indicazioni  dell'allegato  B,  che  forma  parte
integrante del presente decreto, devono contenere: 
    a)  il  quadro  di  contesto  e  le   modalita'   di   attuazione
dell'integrazione sociosanitaria; 
    b) le modalita' di individuazione dei beneficiari; 
    c) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati; 
    d) la programmazione delle risorse finanziarie; 
    e) le modalita' di monitoraggio degli interventi. 
  3. La programmazione di cui al comma 1  del  presente  articolo  e'
comunicata al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  entro
novanta giorni dalla comunicazione della avvenuta registrazione della
Corte dei conti del presente decreto.  Successivamente  il  Ministero
medesimo procede all'erogazione delle risorse  spettanti  a  ciascuna
regione per l'anno 2023, fatto  salvo  quanto  previsto  all'art.  3,
comma 1, una volta valutata in collaborazione con il Dipartimento per
le politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza
del Consiglio di ministri, mediante l'inserimento  all'interno  delle
commissioni di valutazione per  la  programmazione  regionale  di  un
componente designato dal Ministro per la  disabilita',  entro  trenta
giorni dalla data di abilitazione nel sistema SIOSS  da  parte  della
regione, la coerenza del programma attuativo con le finalita' di  cui
all'art. 3 del decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro  della  salute  ed  il  Ministro
dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016.