Art. 4 Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del decreto ministeriale 21 ottobre 2022. Nello specifico: a) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 («Ristorazione con somministrazione»): siano regolarmente costituite ed iscritte come attive nel registro delle imprese da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del decreto ministeriale 21 ottobre 2022 o, alternativamente, abbiano acquistato - nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del decreto ministeriale 21 ottobre 2022 - prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo; b) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 («Gelaterie e pasticcerie») e dal codice ATECO 10.71.20 («Produzione di pasticceria fresca»): siano regolarmente costituite ed iscritte come attive nel registro delle imprese da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del decreto ministeriale 21 ottobre 2022 o, alternativamente, abbiano acquistato - nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del decreto ministeriale 21 ottobre 2022 - prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo; c) che siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trovino in stato di liquidazione volontaria o giudiziale ne' soggetti ad una procedura di concordato preventivo o altra procedura concorsuale con finalita' liquidatorie dell'attivita' anche ai sensi del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni; d) non siano in situazione di difficolta', cosi' come definita dal regolamento di esenzione; e) siano iscritte presso INPS o INAIL e abbiano una posizione contributiva regolare, cosi' come risultante dal documento unico di regolarita' contributiva (DURC); f) siano in regola con gli adempimenti fiscali; g) abbiano restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; h) non abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007 («Impegno Deggendorf»). 2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le imprese: a) nei cui confronti sia stata applicata sanzione interdittiva; b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.