Art. 5 Spese ammissibili 1. Sono ammissibili le spese relative alla remunerazione lorda relativa all'inserimento nell'impresa, con contratto di apprendistato, di uno o piu' giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalita' alberghiera, come previsto all'art. 6 del decreto ministeriale 21 ottobre 2022. 2. I giovani diplomati di cui al precedente comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore presso un Istituto professionale di Stato per l'enogastronomia e l'ospitalita' alberghiera (IPSEOA) da non oltre cinque anni dalla data di sottoscrizione del suddetto contratto di apprendistato; b) non aver compiuto, alla data di sottoscrizione del suddetto contratto di apprendistato, i trenta anni di eta'. 3. I contratti di apprendistato devono avere una durata minima di un anno ed una durata massima di tre anni e devono essere stipulati, a pena di decadenza dalle agevolazioni, dopo la data di pubblicazione del decreto ministeriale 21 ottobre 2022 e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione. 4. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo. 5. I pagamenti delle spese di cui al presente articolo devono essere effettuati esclusivamente attraverso conti correnti dedicati intestati all'impresa e con modalita' che consentano la piena tracciabilita' del pagamento.