Art. 5 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili le  spese  relative  alla  remunerazione  lorda
relativa   all'inserimento    nell'impresa,    con    contratto    di
apprendistato,  di  uno  o  piu'  giovani   diplomati   nei   servizi
dell'enogastronomia e  dell'ospitalita'  alberghiera,  come  previsto
all'art. 6 del decreto ministeriale 21 ottobre 2022. 
  2. I giovani diplomati di cui al precedente comma 1  devono  essere
in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria  superiore
presso un Istituto professionale  di  Stato  per  l'enogastronomia  e
l'ospitalita' alberghiera (IPSEOA) da non  oltre  cinque  anni  dalla
data di sottoscrizione del suddetto contratto di apprendistato; 
    b) non aver compiuto, alla data di  sottoscrizione  del  suddetto
contratto di apprendistato, i trenta anni di eta'. 
  3. I contratti di apprendistato devono avere una durata  minima  di
un anno ed una durata massima di tre anni e devono essere  stipulati,
a pena di decadenza dalle agevolazioni, dopo la data di pubblicazione
del decreto ministeriale 21 ottobre 2022 e non oltre sessanta  giorni
dalla data di pubblicazione del decreto di concessione. 
  4. Non sono ammesse le spese sostenute  prima  della  presentazione
della domanda di contributo. 
  5. I pagamenti delle spese  di  cui  al  presente  articolo  devono
essere effettuati esclusivamente attraverso conti  correnti  dedicati
intestati  all'impresa  e  con  modalita'  che  consentano  la  piena
tracciabilita' del pagamento.