Art. 6 Presentazione delle domande 1. Le agevolazioni di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 21 ottobre 2022 sono concesse, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al precedente art. 3, sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dagli articoli 2, comma 3, e 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere presentate dai soggetti ammissibili di cui all'art. 4, comma 1, esclusivamente a mezzo della piattaforma informatica messa a disposizione nel sito internet del soggetto gestore (www.invitalia.it), a partire dalla data indicata al comma 6 e secondo le modalita' indicate al presente articolo. Le domande dovranno essere firmate digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa, pena l'improcedibilita' delle stesse. 3. Allo stesso sito internet del soggetto gestore saranno rese disponibili la documentazione e la modulistica necessarie alla partecipazione alla presente procedura. E' richiesto, altresi', il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva ed iscritta alla Camera di commercio. 4. Le imprese possono presentare una sola domanda di agevolazione, corredata del piano di formazione degli apprendisti, della copia della comunicazione di assunzione e della copia del titolo di studio previsto dall'art. 5, comma 2, lettera a) del presente decreto, per ciascuna delle risorse professionali. Laddove non ancora disponibile, la citata documentazione dovra' essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione pena la decadenza dalle agevolazioni. 5. L'accesso alla piattaforma informatica avverra' tramite SPID, Carta nazionale dei servizi e Carta di identita' elettronica. Il rappresentante legale dell'impresa richiedente potra' delegare alla compilazione della domanda una persona fisica individuata a mezzo di delega conferita con le formalita' di cui agli articoli 21, comma 1, e 38, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 6. La domanda potra' essere presentata a partire dalle ore 10,00 del 1ยบ marzo 2024 e fino alle ore 10,00 del 30 aprile 2024. Una volta trasmessa la domanda il sistema rilascera' l'attestazione di avvenuta presentazione della domanda, riportante la data e l'ora di trasmissione della stessa. Solo in esito al rilascio di tale attestazione le domande di agevolazione si intenderanno correttamente trasmesse. 7. All'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, all'impresa richiedente sara' rilasciato dalla piattaforma il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dovra' essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato ai sensi dell'art. 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. 8. Le domande presentate fuori dai termini indicati dal presente articolo, quelle trasmesse tramite canali diversi dalla piattaforma informatica, non complete o non redatte sulla base dello schema reso disponibile non saranno oggetto di valutazione. 9. Le domande presentate nei termini che non trovino copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili saranno sospese dalla procedura di valutazione, fino all'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso. In esito al predetto accertamento, le istanze ancora prive di copertura finanziaria, si considereranno decadute. Si provvedera' a comunicare alle imprese interessate la suddetta sospensione o decadenza tramite apposito provvedimento. 10. L'impresa richiedente l'agevolazione e' tenuta a comunicare tutte le modifiche, riguardanti i dati esposti nella domanda di agevolazione e nella documentazione allegata, che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. 11. Nel caso in cui le informazioni presenti nel registro delle imprese non siano aggiornate, l'impresa richiedente l'agevolazione e' tenuta ad effettuare le necessarie rettifiche presso il predetto registro e ripetere la procedura di presentazione della domanda.