Art. 6 
                     Presentazione delle domande 
 
  1. Le agevolazioni di cui all'art. 7 del  decreto  ministeriale  21
ottobre 2022 sono concesse, nei limiti delle risorse  finanziarie  di
cui al precedente art. 3, sulla base di una procedura valutativa  con
procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dagli articoli  2,
comma 3, e 5  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
  2. Le domande di agevolazione, redatte in lingua  italiana,  devono
essere presentate dai soggetti ammissibili di cui all'art.  4,  comma
1, esclusivamente a  mezzo  della  piattaforma  informatica  messa  a
disposizione    nel    sito    internet    del    soggetto    gestore
(www.invitalia.it), a partire  dalla  data  indicata  al  comma  6  e
secondo le  modalita'  indicate  al  presente  articolo.  Le  domande
dovranno  essere  firmate  digitalmente  dal  rappresentante   legale
dell'impresa, pena l'improcedibilita' delle stesse. 
  3. Allo stesso sito internet  del  soggetto  gestore  saranno  rese
disponibili  la  documentazione  e  la  modulistica  necessarie  alla
partecipazione alla presente procedura. E'  richiesto,  altresi',  il
possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva
ed iscritta alla Camera di commercio. 
  4. Le imprese possono presentare una sola domanda di  agevolazione,
corredata del piano di  formazione  degli  apprendisti,  della  copia
della comunicazione di assunzione e della copia del titolo di  studio
previsto dall'art. 5, comma 2, lettera a) del presente  decreto,  per
ciascuna delle risorse professionali. Laddove non ancora disponibile,
la citata documentazione dovra' essere presentata entro e  non  oltre
sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione   del   decreto   di
concessione pena la decadenza dalle agevolazioni. 
  5. L'accesso alla piattaforma informatica  avverra'  tramite  SPID,
Carta nazionale dei servizi e  Carta  di  identita'  elettronica.  Il
rappresentante legale dell'impresa richiedente potra'  delegare  alla
compilazione della domanda una persona fisica individuata a mezzo  di
delega conferita con le formalita' di cui agli articoli 21, comma  1,
e 38, commi 2 e 3, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
  6. La domanda potra' essere presentata a partire  dalle  ore  10,00
del 1ยบ marzo 2024 e fino alle ore 10,00 del 30 aprile 2024. Una volta
trasmessa la domanda il sistema rilascera' l'attestazione di avvenuta
presentazione  della  domanda,  riportante  la  data   e   l'ora   di
trasmissione  della  stessa.  Solo  in  esito  al  rilascio  di  tale
attestazione le domande di agevolazione si intenderanno correttamente
trasmesse. 
  7. All'atto della  presentazione  della  domanda  di  accesso  alle
agevolazioni,  all'impresa   richiedente   sara'   rilasciato   dalla
piattaforma il Codice unico di progetto  (CUP)  di  cui  all'art.  11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che  dovra'  essere  riportato  su
ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento
agevolato ai sensi dell'art. 5, commi 6 e  7,  del  decreto-legge  24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni  dalla  legge  21
aprile 2023, n. 41. 
  8. Le domande presentate fuori dai termini  indicati  dal  presente
articolo, quelle trasmesse tramite canali diversi  dalla  piattaforma
informatica, non complete o non redatte sulla base dello schema  reso
disponibile non saranno oggetto di valutazione. 
  9. Le domande presentate nei  termini  che  non  trovino  copertura
finanziaria nell'ambito delle  risorse  disponibili  saranno  sospese
dalla procedura di valutazione, fino  all'accertamento  di  eventuali
economie rinvenienti dalle istruttorie in corso. In esito al predetto
accertamento, le istanze ancora prive di  copertura  finanziaria,  si
considereranno decadute. Si provvedera'  a  comunicare  alle  imprese
interessate la suddetta  sospensione  o  decadenza  tramite  apposito
provvedimento. 
  10. L'impresa richiedente l'agevolazione  e'  tenuta  a  comunicare
tutte le modifiche, riguardanti  i  dati  esposti  nella  domanda  di
agevolazione  e  nella   documentazione   allegata,   che   dovessero
intervenire successivamente alla sua presentazione. 
  11. Nel caso in cui le informazioni  presenti  nel  registro  delle
imprese non siano aggiornate, l'impresa richiedente l'agevolazione e'
tenuta ad effettuare le  necessarie  rettifiche  presso  il  predetto
registro e ripetere la procedura di presentazione della domanda.