Art. 10 
 
                        Variazioni e revoche 
 
  1.  Le  variazioni  relative  a  operazioni  societarie   o   altre
variazioni  soggettive,   nonche'   quelle   afferenti   alle   spese
ammissibili, devono essere comunicate al soggetto gestore e corredate
di ogni documentazione utile ai fini della sua  valutazione  e  delle
opportune  verifiche  in  ordine  alla   permanenza   dei   requisiti
soggettivi e delle condizioni di ammissibilita' dell'iniziativa. 
  2. Il Ministero si riserva la facolta' di disporre la revoca  delle
agevolazioni concesse in presenza di  variazioni  che  comportino  la
perdita dei  requisiti  soggettivi  e  condizioni  di  ammissibilita'
dell'iniziativa agevolata. 
  3. E' disposta, altresi', la revoca nei seguenti casi: 
    a)  verifica  dell'assenza   di   uno   o   piu'   requisiti   di
ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per
fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili; 
    b)  false  dichiarazioni   rese   e   sottoscritte   dall'impresa
beneficiaria; 
    c) messa in liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali
con finalita' liquidatorie e cessazione dell'attivita'  del  soggetto
beneficiario anche ai  sensi  del  codice  della  crisi  d'impresa  e
dell'insolvenza decreto legislativo del 12  gennaio  2019,  n.  14  e
successive modificazioni ed integrazioni antecedentemente  alla  data
di erogazione dell'agevolazione; 
    d) mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio e controllo
di cui all'art. 11 del decreto ministeriale del 4 luglio 2022; 
    e) negli altri casi di revoca, totale o  parziale,  previsti  dal
provvedimento di concessione nonche' in relazione alle  condizioni  e
agli obblighi a carico dell'impresa beneficiaria ovvero derivanti  da
specifiche  norme  settoriali,  anche  appartenenti   all'ordinamento
europeo; 
    f)   delocalizzazione   dell'attivita'   economica    interessata
dall'investimento in Stati non appartenenti  all'Unione  europea,  ad
eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico  europeo,  entro
cinque anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa agevolata; 
    g) ogni  altro  inadempimento  rispetto  a  quanto  previsto  dal
presente decreto e dal decreto ministeriale del 4 luglio 2022. 
  4. In caso di revoca, il soggetto  beneficiario  dovra'  restituire
l'importo del contributo erogato, mediante versamento delle  relative
somme su un apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  per  le
entrate del bilancio  dello  Stato,  indicato  nel  provvedimento  di
revoca.