Art. 10 Variazioni e revoche 1. Le variazioni relative a operazioni societarie o altre variazioni soggettive, nonche' quelle afferenti alle spese ammissibili, devono essere comunicate al soggetto gestore e corredate di ogni documentazione utile ai fini della sua valutazione e delle opportune verifiche in ordine alla permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilita' dell'iniziativa. 2. Il Ministero si riserva la facolta' di disporre la revoca delle agevolazioni concesse in presenza di variazioni che comportino la perdita dei requisiti soggettivi e condizioni di ammissibilita' dell'iniziativa agevolata. 3. E' disposta, altresi', la revoca nei seguenti casi: a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili; b) false dichiarazioni rese e sottoscritte dall'impresa beneficiaria; c) messa in liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie e cessazione dell'attivita' del soggetto beneficiario anche ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni antecedentemente alla data di erogazione dell'agevolazione; d) mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all'art. 11 del decreto ministeriale del 4 luglio 2022; e) negli altri casi di revoca, totale o parziale, previsti dal provvedimento di concessione nonche' in relazione alle condizioni e agli obblighi a carico dell'impresa beneficiaria ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo; f) delocalizzazione dell'attivita' economica interessata dall'investimento in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa agevolata; g) ogni altro inadempimento rispetto a quanto previsto dal presente decreto e dal decreto ministeriale del 4 luglio 2022. 4. In caso di revoca, il soggetto beneficiario dovra' restituire l'importo del contributo erogato, mediante versamento delle relative somme su un apposito capitolo dello stato di previsione per le entrate del bilancio dello Stato, indicato nel provvedimento di revoca.