Art. 11 
 
                              Controlli 
 
  1. Ai sensi dell'art. 11 del  decreto  ministeriale  del  4  luglio
2022, in qualsiasi fase della procedura di cui al  presente  decreto,
il  Ministero  puo'  effettuare  controlli  anche  a  campione  sulle
iniziative agevolate. 
  2.  Ai  fini  del  controllo   documentale   deve   essere   tenuta
disponibile,  presso  ciascuna  impresa,  tutta   la   documentazione
relativa alle attivita' svolte  per  un  periodo  di  cinque  anni  a
partire dalla data di concessione del contributo. 
  3. Le imprese sono tenute a fornire tutti i documenti  che  saranno
richiesti  al  fine  di  consentire  e  favorire  le   attivita'   di
monitoraggio e controllo da parte del Ministero. 
  4. E' comunque previsto da parte del soggetto gestore un  controllo
di monitoraggio fisico sulle attivita' intraprese su un minimo del 5%
dei beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto.