Art. 5 Spese ammissibili 1. Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di macchinari professionali e di beni strumentali all'attivita' dell'impresa, nuovi di fabbrica, organici e funzionali, acquistati alle normali condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'impresa; i beni strumentali acquistati devono essere mantenuti nello stato patrimoniale dell'impresa per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo, come previsto all'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale del 4 luglio 2022. 2. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo nonche' le spese di cui all'art. 6, comma 4, del decreto ministeriale del 4 luglio 2022, e precisamente: a) l'acquisto di componenti, pezzi di ricambio o parti di macchinari, impianti e attrezzature che non soddisfano il requisito dell'autonomia funzionale; b) terreni e fabbricati, incluse le opere murarie di qualsiasi genere, ivi compresi gli impianti idrici, elettrici, di allarme, di riscaldamento e raffreddamento; c) mezzi targati; d) beni usati o rigenerati; e) utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, gas, etc.; f) imposte e tasse; g) contributi e oneri sociali di qualsiasi genere; h) buoni pasto; i) costi legali e notarili; j) consulenze di qualsiasi genere; k) spese non direttamente finalizzate all'attivita' dell'impresa. 3. Non sono, altresi', ammesse le spese: a) di importo inferiore a 516,46 euro, al netto di IVA, a meno che non possano essere iscritte nello stato patrimoniale dell'impresa per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo, come previsto al comma 1 del presente articolo; b) per macchinari, impianti, attrezzature e software acquistati con permute, tramite compensazione delle spese e soggetti a sconti o abbuoni.