Art. 5 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili le spese relative  all'acquisto  di  macchinari
professionali e di beni strumentali all'attivita' dell'impresa, nuovi
di  fabbrica,  organici  e  funzionali,   acquistati   alle   normali
condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'impresa;
i beni strumentali acquistati devono  essere  mantenuti  nello  stato
patrimoniale  dell'impresa  per  almeno  tre  anni  dalla   data   di
concessione del contributo, come previsto all'art. 6,  comma  1,  del
decreto ministeriale del 4 luglio 2022. 
  2. Non sono ammesse le spese sostenute  prima  della  presentazione
della domanda di contributo nonche' le spese di cui all'art. 6, comma
4, del decreto ministeriale del 4 luglio 2022, e precisamente: 
    a) l'acquisto  di  componenti,  pezzi  di  ricambio  o  parti  di
macchinari, impianti e attrezzature che non soddisfano  il  requisito
dell'autonomia funzionale; 
    b) terreni e fabbricati, incluse le opere  murarie  di  qualsiasi
genere, ivi compresi gli impianti idrici, elettrici, di  allarme,  di
riscaldamento e raffreddamento; 
    c) mezzi targati; 
    d) beni usati o rigenerati; 
    e) utenze di qualsiasi  genere,  ivi  compresa  la  fornitura  di
energia elettrica, gas, etc.; 
    f) imposte e tasse; 
    g) contributi e oneri sociali di qualsiasi genere; 
    h) buoni pasto; 
    i) costi legali e notarili; 
    j) consulenze di qualsiasi genere; 
    k) spese non direttamente finalizzate all'attivita' dell'impresa. 
  3. Non sono, altresi', ammesse le spese: 
    a) di importo inferiore a 516,46 euro, al netto di  IVA,  a  meno
che non possano essere iscritte nello stato patrimoniale dell'impresa
per almeno tre anni dalla data di concessione  del  contributo,  come
previsto al comma 1 del presente articolo; 
    b) per macchinari, impianti, attrezzature e  software  acquistati
con permute, tramite compensazione delle spese e soggetti a sconti  o
abbuoni.