Art. 7 
 
              Istruttoria e concessione dei contributi 
 
  1. I contributi saranno concessi, con idoneo provvedimento,  tenuto
conto dell'ordine  cronologico  di  presentazione  delle  domande  di
agevolazione, sulla base della data  e  dell'orario  di  trasmissione
della domanda stessa come risultante dalla ricevuta  di  attestazione
di cui all'art. 6, comma 6, del presente decreto. Tale  provvedimento
di concessione sara' adottato  dal  Ministero  entro  novanta  giorni
dalla data di chiusura dello sportello di cui all'art.  6,  comma  6,
fatti salvi i maggiori termini derivanti dall'eventuale comunicazione
dei motivi ostativi di cui all'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241 o da eventuali richieste di soccorso istruttorio. 
  2. Il soggetto gestore avvia le attivita' di  verifica  di  propria
competenza, come disciplinate  dall'art.  5,  comma  3,  del  decreto
ministeriale del 4 luglio 2022, nel rispetto dell'ordine  cronologico
di presentazione delle istanze e nei limiti delle risorse disponibili
di cui all'art. 3, comma 2. 
  3. Per le iniziative valutate  positivamente  ai  sensi  del  comma
precedente, si provvedera' alla determinazione  dell'ammontare  delle
agevolazioni in base all'art. 7 del decreto ministeriale del 4 luglio
2022 e all'adozione, previa registrazione dell'aiuto individuale  nel
Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del  regolamento  di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio  2017,  n.  115,
del provvedimento di concessione, in forma cumulativa,  nonche'  alla
successiva pubblicazione sul sito internet del Ministero. 
  4. Nel caso in cui le verifiche istruttorie di cui al comma  2  del
presente articolo, si concludano  con  esito  negativo,  il  soggetto
gestore provvedera' a comunicare i motivi  ostativi  all'accoglimento
della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7  agosto  1990,
n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  5. Le domande che non saranno ritenute ammissibili saranno  oggetto
di idoneo provvedimento da parte del Ministero.