Art. 7 Istruttoria e concessione dei contributi 1. I contributi saranno concessi, con idoneo provvedimento, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di agevolazione, sulla base della data e dell'orario di trasmissione della domanda stessa come risultante dalla ricevuta di attestazione di cui all'art. 6, comma 6, del presente decreto. Tale provvedimento di concessione sara' adottato dal Ministero entro novanta giorni dalla data di chiusura dello sportello di cui all'art. 6, comma 6, fatti salvi i maggiori termini derivanti dall'eventuale comunicazione dei motivi ostativi di cui all'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 o da eventuali richieste di soccorso istruttorio. 2. Il soggetto gestore avvia le attivita' di verifica di propria competenza, come disciplinate dall'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale del 4 luglio 2022, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 3, comma 2. 3. Per le iniziative valutate positivamente ai sensi del comma precedente, si provvedera' alla determinazione dell'ammontare delle agevolazioni in base all'art. 7 del decreto ministeriale del 4 luglio 2022 e all'adozione, previa registrazione dell'aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, del provvedimento di concessione, in forma cumulativa, nonche' alla successiva pubblicazione sul sito internet del Ministero. 4. Nel caso in cui le verifiche istruttorie di cui al comma 2 del presente articolo, si concludano con esito negativo, il soggetto gestore provvedera' a comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Le domande che non saranno ritenute ammissibili saranno oggetto di idoneo provvedimento da parte del Ministero.