Art. 8 
 
                      Erogazione dei contributi 
 
  1. Ai fini dell'erogazione, l'impresa dovra'  presentare,  entro  i
trenta giorni successivi alla  data  di  ultimazione  delle  spese  e
comunque non oltre il 30 giugno 2025, apposita richiesta, utilizzando
la piattaforma informatica messa a disposizione sul sito internet del
soggetto gestore (www.invitalia.it) completa degli allegati  previsti
dall'art.  9  del  decreto  ministeriale  del  4   luglio   2022,   e
precisamente: 
    a) copia delle  fatture  elettroniche  relative  all'acquisto  di
macchinari  professionali  e  beni  strumentali  che   riportino   la
dicitura: «Spesa  di  euro  ...  dichiarata  per  l'erogazione  delle
agevolazioni di cui al decreto ministeriale del 4 luglio 2022  -  CUP
...», ai sensi dell'art.  5,  commi  6  e  7,  del  decreto-legge  24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21
aprile 2023, n. 41; 
    b) documentazione atta ad attestare la piena tracciabilita' delle
spese sostenute dall'impresa (ordinativi  di  pagamento  ed  estratti
conto); 
    c)  relazione  tecnica  finale  recante  la   descrizione   degli
investimenti effettuati e  attestante  il  completo  pagamento  delle
relative spese; 
    d) copia del registro dei beni  ammortizzabili  o  documentazione
equipollente (ad esempio libro giornale, registro IVA  acquisti)  dai
quali si evinca l'annotazione dei beni rendicontati; 
    e) quietanze di pagamento rilasciate dai fornitori. 
  2. L'incompletezza ed il mancato rispetto  della  documentazione  e
degli allegati di cui al comma precedente  determina  la  revoca  del
contributo concesso. 
  3. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto  ministeriale  del  4
luglio 2022, le spese, da rendicontarsi nelle  modalita'  di  cui  ai
commi  precedenti,  devono  essere  interamente  sostenute  e  pagate
dall'impresa entro il termine perentorio di otto mesi dalla  data  di
concessione delle agevolazioni. 
  4. L'erogazione del contributo verra' effettuata sul conto corrente
indicato  dall'impresa  beneficiaria,  entro  novanta  giorni   dalla
ricezione  della  richiesta  di  erogazione  previa  verifica   della
completezza della documentazione inviata dall'impresa, della presenza
di un Durc regolare e valido alla data dell'erogazione e acquisite le
eventuali  ulteriori  certificazioni  rilasciate  da  altri  soggetti
pubblici. 
  5.  Qualora  l'investimento  effettivamente  sostenuto  e  ritenuto
ammesso dovesse risultare, in  sede  di  istruttoria  di  erogazione,
inferiore a quello ammesso con decreto di  concessione,  il  soggetto
gestore provvedera' a rideterminare il valore del contributo.