Art. 8 Erogazione dei contributi 1. Ai fini dell'erogazione, l'impresa dovra' presentare, entro i trenta giorni successivi alla data di ultimazione delle spese e comunque non oltre il 30 giugno 2025, apposita richiesta, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione sul sito internet del soggetto gestore (www.invitalia.it) completa degli allegati previsti dall'art. 9 del decreto ministeriale del 4 luglio 2022, e precisamente: a) copia delle fatture elettroniche relative all'acquisto di macchinari professionali e beni strumentali che riportino la dicitura: «Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione delle agevolazioni di cui al decreto ministeriale del 4 luglio 2022 - CUP ...», ai sensi dell'art. 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; b) documentazione atta ad attestare la piena tracciabilita' delle spese sostenute dall'impresa (ordinativi di pagamento ed estratti conto); c) relazione tecnica finale recante la descrizione degli investimenti effettuati e attestante il completo pagamento delle relative spese; d) copia del registro dei beni ammortizzabili o documentazione equipollente (ad esempio libro giornale, registro IVA acquisti) dai quali si evinca l'annotazione dei beni rendicontati; e) quietanze di pagamento rilasciate dai fornitori. 2. L'incompletezza ed il mancato rispetto della documentazione e degli allegati di cui al comma precedente determina la revoca del contributo concesso. 3. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto ministeriale del 4 luglio 2022, le spese, da rendicontarsi nelle modalita' di cui ai commi precedenti, devono essere interamente sostenute e pagate dall'impresa entro il termine perentorio di otto mesi dalla data di concessione delle agevolazioni. 4. L'erogazione del contributo verra' effettuata sul conto corrente indicato dall'impresa beneficiaria, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di erogazione previa verifica della completezza della documentazione inviata dall'impresa, della presenza di un Durc regolare e valido alla data dell'erogazione e acquisite le eventuali ulteriori certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici. 5. Qualora l'investimento effettivamente sostenuto e ritenuto ammesso dovesse risultare, in sede di istruttoria di erogazione, inferiore a quello ammesso con decreto di concessione, il soggetto gestore provvedera' a rideterminare il valore del contributo.