Art. 9 
 
                       Anticipo del contributo 
 
  1. Le imprese potranno avanzare una richiesta  di  anticipo,  nella
misura massima del 50% del contributo richiesto, per il  tramite  dei
servizi della piattaforma informatica messa a disposizione  sul  sito
internet del soggetto gestore, previa presentazione  di  fidejussione
bancaria  o  assicurativa.  La  fidejussione  dovra'   garantire   la
restituzione dell'importo anticipato, e  prevedere  espressamente  la
rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma  2,
del codice civile e la  sua  operativita'  entro  quindici  giorni  a
semplice richiesta dell'amministrazione. 
  2. L'anticipo potra' essere richiesto entro sessanta  giorni  dalla
data di pubblicazione  del  provvedimento  di  concessione  e  verra'
erogato con apposito provvedimento in esito  alle  verifiche  di  cui
all'art. 8, comma 3, del presente decreto. 
  3. L'anticipo erogato e' recuperato nel saldo delle agevolazioni la
cui richiesta  dovra',  in  ogni  caso,  pervenire  entro  i  termini
previsti dal precedente art. 8, comma 2.