Art. 9 Anticipo del contributo 1. Le imprese potranno avanzare una richiesta di anticipo, nella misura massima del 50% del contributo richiesto, per il tramite dei servizi della piattaforma informatica messa a disposizione sul sito internet del soggetto gestore, previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa. La fidejussione dovra' garantire la restituzione dell'importo anticipato, e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operativita' entro quindici giorni a semplice richiesta dell'amministrazione. 2. L'anticipo potra' essere richiesto entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione e verra' erogato con apposito provvedimento in esito alle verifiche di cui all'art. 8, comma 3, del presente decreto. 3. L'anticipo erogato e' recuperato nel saldo delle agevolazioni la cui richiesta dovra', in ogni caso, pervenire entro i termini previsti dal precedente art. 8, comma 2.