(Allegato A-art. 2)
                               Art. 2. 
                         Base ampelografica 
 
    I vini a denominazione di origine controllata  «Rosso  Piceno»  o
«Piceno» devono essere ottenuti dalle  uve  provenienti  dai  vigneti
aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale: 
      Montepulciano: dal 35 al 85%; 
      Sangiovese: dal 15 al 50%. 
    Possono concorrere da soli o congiuntamente, fino ad  un  massimo
del 15% tutti gli altri vitigni non aromatici, a bacca rossa,  idonei
alla coltivazione nella Regione Marche. 
    I vini a denominazione di origine controllata  «Rosso  Piceno»  o
«Piceno» nella tipologia Sangiovese devono essere ottenuti dalle  uve
provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito  aziendale,  la  seguente
composizione varietale: 
      Sangiovese: minimo 85%. 
    Possono concorrere da soli o congiuntamente, fino ad  un  massimo
del 15% tutti gli altri vitigni non aromatici, a bacca rossa,  idonei
alla coltivazione nella Regione Marche.