(Allegato A-art. 5)
                               Art. 5. 
                     Norme per la vinificazione 
 
    Le  operazioni  di   vinificazione   devono   essere   effettuate
nell'interno della zona di produzione delimitata dal precedente  art.
3.  Tuttavia,  tenuto  conto   delle   situazioni   tradizionali   di
produzione, e' consentito che tali operazioni  siano  effettuate  nel
territorio delle Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata.
Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  enologiche
leali e  costanti,  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro  peculiari
caratteristiche. 
    Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini  un
titolo  alcolometrico  volumico  naturale  minimo  dell'11%  vol.   e
dell'11,5% per la tipologia «Rosso Piceno» o «Piceno»  Superiore.  La
resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %  per
tutte le tipologie. Qualora superi questo  limite,  ma  non  il  75%,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre  il  75%  decade  il  diritto  alla  denominazione  di  origine
controllata per tutta la partita. 
    E' ammessa la  dolcificazione  secondo  le  norme  comunitarie  e
nazionali.