(Allegato A-art. 6)
                               Art. 6. 
                     Caratteristiche al consumo 
 
    Il vino a denominazione di origine controllata «Rosso  Piceno»  o
«Piceno», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle
seguenti caratteristiche: 
«Rosso Piceno» o «Piceno»: 
    colore: rosso rubino, piu' o meno intenso; 
    odore: caratteristico, delicato; 
    sapore: armonico, gradevolmente asciutto; 
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.; 
    acidita' totale minima: 4,5 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 18 g/l. 
«Rosso Piceno» o «Piceno» Sangiovese: 
    colore: rosso rubino, piu' o meno intenso; 
    odore: caratteristico, delicato; 
    sapore: armonico, gradevolmente asciutto; 
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.; 
    acidita' totale minima: 4,5 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 18 g/l. 
«Rosso Piceno» o «Piceno» tipologia novello: 
    colore: rosso rubino; 
    odore: fragrante, fine, caratteristico; 
    sapore: asciutto, armonico, vellutato; 
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.; 
    acidita' totale minima: 4,5 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 16 g/l. 
«Rosso Piceno» o «Piceno» tipologia Superiore: 
    colore:  rosso  rubino,  talvolta   tendente   al   granato   con
l'invecchiamento; 
    odore: gradevole, complesso, leggermente etereo; 
    sapore: sapido, armonico, gradevolmente asciutto; 
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.; 
    acidita' totale minima: 4,5 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 21 g/l. 
    Il vino «Rosso Piceno»  o  «Piceno»  superiore  non  puo'  essere
immesso al  consumo  in  data  anteriore  al  1°  novembre  dell'anno
successivo a quello di produzione delle uve. 
    In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di  legno
il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.