Art. 6. Caratteristiche al consumo Il vino a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» o «Piceno», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: «Rosso Piceno» o «Piceno»: colore: rosso rubino, piu' o meno intenso; odore: caratteristico, delicato; sapore: armonico, gradevolmente asciutto; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18 g/l. «Rosso Piceno» o «Piceno» Sangiovese: colore: rosso rubino, piu' o meno intenso; odore: caratteristico, delicato; sapore: armonico, gradevolmente asciutto; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18 g/l. «Rosso Piceno» o «Piceno» tipologia novello: colore: rosso rubino; odore: fragrante, fine, caratteristico; sapore: asciutto, armonico, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. «Rosso Piceno» o «Piceno» tipologia Superiore: colore: rosso rubino, talvolta tendente al granato con l'invecchiamento; odore: gradevole, complesso, leggermente etereo; sapore: sapido, armonico, gradevolmente asciutto; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 21 g/l. Il vino «Rosso Piceno» o «Piceno» superiore non puo' essere immesso al consumo in data anteriore al 1° novembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.