Art. 10 
 
Disposizioni urgenti per lo sviluppo di progetti di teleriscaldamento
                        e teleraffrescamento 
 
  1. Al fine  di  favorire  la  realizzazione  di  nuovi  sistemi  di
teleriscaldamento   ovvero   di   teleraffrescamento   efficiente   o
l'ammodernamento di quelli esistenti, un importo  pari  a  96.718.200
((euro per l'anno)) 2023 e' destinato all'attuazione dei progetti  di
cui all'Allegato 1 al decreto del  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica 23 dicembre  2022,  n.  435,  non  finanziati  a
valere  sulle  risorse  di  cui  all'Investimento  3.1,  Missione  2,
Componente 3, del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  (PNRR).
Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 96.718.200 ((euro  per
l'anno)) 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di  quota
parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di  cui  all'articolo  23
del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2022
di  competenza  del  Ministero  dell'ambiente   e   della   sicurezza
energetica, gia' versati all'entrata del bilancio dello Stato  e  che
restano acquisiti definitivamente all'erario. 
  2. Con riguardo ai  proventi  derivanti  dalle  aste  CO2  maturati
nell'anno 2022, di cui al citato articolo 23 del decreto  legislativo
n. 47 del 2020, ferma restando  la  quota  di  cui  al  comma  5  del
medesimo articolo, destinata al Fondo per l'ammortamento  dei  titoli
di Stato ((di cui all'articolo 44 del testo unico delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui  al
decreto)) del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,  n.  398,
il 50 per cento dei proventi medesimi e'  assegnato  complessivamente
ai Ministeri dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  e  delle
imprese e del made in  Italy,  nella  misura  dell'80  per  cento  al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  e  del  20  per
cento al Ministero delle imprese e del made in Italy. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  23  del  citato
          decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47: 
                «Art. 23 (Messa all'asta delle quote). - 1. Tutte  le
          quote che non sono oggetto di assegnazione gratuita a norma
          degli  articoli  10-bis   e   10-quater   della   direttiva
          2003/87/CE  e  che   non   sono   immesse   nella   riserva
          stabilizzatrice di mercato  istituita  con  decisione  (UE)
          2015/1814  del  Parlamento  europeo  e  del   Consiglio   o
          cancellate  a  norma  dell'articolo  36,   sono   collocate
          all'asta a norma  del  relativo  regolamento  unionale.  Il
          quantitativo  delle  quote   da   collocare   all'asta   e'
          determinato con decisione della Commissione europea. 
                2. Il GSE svolge il  ruolo  di  responsabile  per  il
          collocamento e pone in essere, a  questo  scopo,  tutte  le
          attivita'    necessarie,    propedeutiche,    connesse    e
          conseguenti, ivi incluse quelle  finalizzate  a  consentire
          alla piattaforma d'asta di trattenere le risorse necessarie
          per il pagamento del sorvegliante  d'asta,  in  conformita'
          con le norme unionali. 
                3. I proventi delle aste  sono  versati  al  GSE  sul
          conto corrente dedicato "Trans-European Automated Real-time
          Gross Settlement Express Transfer System"  ("TARGET2").  Il
          GSE  trasferisce  i  proventi  delle  aste  ed  i  relativi
          interessi maturati su un apposito conto  acceso  presso  la
          Tesoreria  dello  Stato,  intestato  al  Dipartimento   del
          tesoro,  dandone  contestuale  comunicazione  ai  Ministeri
          interessati. Detti proventi  sono  successivamente  versati
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal  comma  6,  ad
          appositi capitoli per spese di investimento degli stati  di
          previsione interessati,  con  vincolo  di  destinazione  in
          quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi e  per  gli
          effetti della direttiva 2003/87/CE.  Le  somme  di  cui  al
          primo  ed  al  secondo  periodo  del  presente  comma  sono
          sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili. 
                4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma  3
          si provvede, previa verifica dei proventi  derivanti  dalla
          messa all'asta delle quote di cui al comma 1,  con  decreti
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del  mare,  di  concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
          economico e dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanarsi
          entro  il  31  maggio  dell'anno  successivo  a  quello  di
          effettuazione delle aste. Il 50% dei proventi delle aste e'
          assegnato complessivamente  al  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello
          sviluppo economico,  nella  misura  del  70%  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          del 30% al Ministero dello sviluppo economico. 
                5. Il  50%  delle  risorse  di  cui  al  comma  3  e'
          riassegnato al  Fondo  per  l'ammortamento  dei  titoli  di
          Stato, di cui all'articolo 44 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. 
                6.   Un'apposita   convenzione   fra   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  tesoro  e
          il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in
          qualita' di "responsabile del collocamento",  ivi  compresa
          la gestione del conto  di  cui  al  presente  articolo.  Ai
          relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste
          ai sensi del comma 7, lettera n). 
                7. Le  risorse  di  cui  al  comma  4,  assegnate  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare  e  al  Ministero  dello  sviluppo   economico,   sono
          destinate alle seguenti  attivita'  per  misure  aggiuntive
          rispetto agli oneri  complessivamente  derivanti  a  carico
          della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di
          entrata in vigore del presente decreto: 
                  a) ridurre le emissioni dei gas  a  effetto  serra,
          anche  contribuendo  al  Fondo  globale  per   l'efficienza
          energetica  e  le  energie  rinnovabili  e  al   Fondo   di
          adattamento, cosi' come reso operativo dalla conferenza  di
          Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4); 
                  b) finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo  e
          progetti   dimostrativi   volti   all'abbattimento    delle
          emissioni  e  all'adattamento  ai  cambiamenti   climatici,
          compresa  la  partecipazione  alle  iniziative   realizzate
          nell'ambito del Piano strategico europeo per le  tecnologie
          energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee; 
                  c) sviluppare le energie  rinnovabili  al  fine  di
          rispettare l'impegno  dell'unione  europea  in  materia  di
          energia rinnovabile, nonche'  sviluppare  altre  tecnologie
          che contribuiscano alla  transizione  verso  un'economia  a
          basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e  aiutare
          a rispettare l'impegno dell'Unione europea  a  incrementare
          l'efficienza   energetica,   ai   livelli   convenuti   nei
          pertinenti atti legislativi; 
                  d)   favorire   misure   atte   ad    evitare    la
          deforestazione  e  ad  accrescere  l'afforestazione  e   la
          riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che sono  parte
          dell'Accordo di Parigi collegato  alla  Convenzione  quadro
          delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,  adottato  a
          Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo  ai
          sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204; 
                  e) trasferire tecnologie e  favorire  l'adattamento
          agli effetti avversi  del  cambiamento  climatico  in  tali
          Paesi; 
                  f)  favorire  il  sequestro  (di  CO2  )   mediante
          silvicoltura; 
                  g) rafforzare la tutela degli ecosistemi  terrestri
          e  marini,  a  partire  dalle  aree  e  dai  siti  protetti
          nazionali,  internazionali  e  dell'Unione  europea,  anche
          mediante l'impiego di  idonei  mezzi  e  strutture  per  il
          monitoraggio,    il    controllo     e     il     contrasto
          dell'inquinamento; 
                  h) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico
          ambientalmente sicuri di CO2 , in particolare quello emesso
          dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie
          di settori e  sottosettori  industriali,  anche  nei  Paesi
          terzi; 
                  i)  incoraggiare  il  passaggio  a   modalita'   di
          trasporto pubblico a basse emissioni; 
                  l)   finanziare   la   ricerca   e   lo    sviluppo
          dell'efficienza energetica e delle  tecnologie  pulite  nei
          settori disciplinati dal presente decreto; 
                  m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza
          energetica   e   efficienza   idrica,    i    sistemi    di
          teleriscaldamento, la cogenerazione ad  alto  rendimento  e
          l'isolamento delle  abitazioni  o  a  fornire  un  sostegno
          finanziario per affrontare  le  problematiche  sociali  dei
          nuclei a reddito medio-basso, "anche alimentando  il  fondo
          nazionale efficienza energetica di cui all'articolo 15  del
          decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102"; 
                  n) coprire le spese di cui all'articolo 4, commi 6,
          7 e 12 e le spese amministrative connesse alla gestione del
          sistema diverse dai costi di cui all'articolo 46, comma  5,
          nonche' le spese, nel limite massimo annuo di 3 milioni  di
          euro,  per  il  supporto  tecnico-operativo  assicurato  da
          societa'  a  prevalente  partecipazione  pubblica  ai  fini
          dell'efficace attuazione delle attivita' di cui al presente
          comma; 
                  o) compensare i costi come definiti  dal  paragrafo
          26 delle  linee  guida  di  cui  alla  comunicazione  della
          Commissione europea C 2012  3230  final  con  priorita'  di
          assegnazione alle imprese accreditate della  certificazione
          ISO 50001; 
                  p) finanziare attivita' a favore del clima in paesi
          terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli  impatti  dei
          cambiamenti climatici; 
                  q) promuovere  la  creazione  di  competenze  e  il
          ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a  una
          transizione equa verso un'economia  a  basse  emissioni  di
          carbonio,  in  particolare   nelle   regioni   maggiormente
          interessate dalla  transizione  occupazionale,  in  stretto
          coordinamento con le parti sociali; 
                  r)  sostenere  le  azioni   e   le   infrastrutture
          funzionali  all'abbandono  del  carbone  nella  generazione
          termoelettrica. 
                8. La quota annua dei proventi derivanti dalle  aste,
          eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, e' destinata,
          nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per
          l'anno 2020 e di 150 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica  nel
          settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a
          10 milioni  di  euro  al  finanziamento  di  interventi  di
          decarbonizzazione  e  di  efficientamento  energetico   del
          settore industriale e della restante quota  alle  finalita'
          di cui al comma 2 dell'articolo 29, nonche', per una  quota
          massima di 20 milioni di euro annui per gli anni  dal  2020
          al 2024, al Fondo per la  riconversione  occupazionale  nei
          territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito
          presso il Ministero dello sviluppo economico. I criteri, le
          condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse  del
          "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori  in
          cui sono ubicate centrali a  carbone"  sono  stabiliti  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare, con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
          anche ai fini  del  rispetto  del  limite  di  spesa  degli
          stanziamenti  assegnati.  Per  la  copertura  degli   oneri
          relativi ai predetti  fondi  si  utilizzano  le  quote  dei
          proventi delle aste assegnate al Ministero  dello  sviluppo
          economico e, ove necessario, per la  residua  copertura  si
          utilizzano le quote dei  proventi  assegnate  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
                8-bis. Le disposizioni di cui  al  comma  4,  secondo
          periodo, del presente articolo si intendono  riferite,  con
          riguardo alle  quote  dei  proventi  derivanti  dalle  aste
          maturate negli anni 2020 e 2021, al Ministero dell'ambiente
          e della sicurezza energetica, al netto di un importo pari a
          15 milioni di euro assegnati al Ministero delle  imprese  e
          del made in Italy per ciascuna delle  suddette  annualita'.
          Fermo restando quanto previsto ai commi 7 e 8 del  presente
          articolo, la quota annua dei proventi derivanti dalle aste,
          se eccedente il  valore  di  1.170  milioni  di  euro  fino
          all'anno 2024 e di 1.150 milioni di euro  annui  a  partire
          dall'anno 2025, e' destinata, nel limite di 500 milioni  di
          euro annui, a specifiche  misure  di  politica  industriale
          relative  alla  sostenibilita'  ambientale   dei   processi
          produttivi  individuate  con  deliberazione  del   Comitato
          interministeriale per  la  transizione  ecologica,  di  cui
          all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile  2006,
          n. 152, nell'ambito del Piano per la transizione  ecologica
          e per la sicurezza  energetica,  di  cui  al  comma  4  del
          medesimo articolo 57-bis del decreto legislativo n. 152 del
          2006. 
                9. Al fine di consentire alla Commissione europea  la
          predisposizione  della  relazione  sul  funzionamento   del
          mercato del carbonio di cui all'articolo 10,  paragrafo  5,
          della direttiva 2003/87/CE, il Comitato garantisce che ogni
          informazione  pertinente  sia  trasmessa  alla  Commissione
          almeno  due  mesi  prima  che   quest'ultima   approvi   la
          relazione. A tale fine,  fermo  restando  gli  obblighi  di
          riservatezza, il Comitato puo' richiedere  le  informazioni
          necessarie  al  GSE  relativamente  alla  sua  funzione  di
          responsabile per il collocamento.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto  del
          Presidente della  Repubblica  30  dicembre  2003,  n.  398,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo  2004,  n.  57,
          Supplemento ordinario: 
                «Art. 44 (Fondo  per  l'ammortamento  dei  titoli  di
          Stato). - 1. In coerenza  con  gli  indirizzi  di  politica
          monetaria della Banca centrale, europea il conto denominato
          «Fondo per l'ammortamento dei titoli di  Stato»,  istituito
          presso la Banca d'Italia, e' trasferito,  con  le  relative
          giacenze, presso la Cassa depositi e prestiti  Spa,  previa
          stipulazione di  apposita  convenzione  con  il  Ministero.
          Mediante tale convenzione sono stabilite le  condizioni  di
          tenuta  del  conto  e  le  modalita'  di  gestione   e   di
          movimentazione delle giacenze. Il  Fondo  ha  lo  scopo  di
          ridurre, secondo le modalita' previste dal  presente  testo
          unico, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione. 
                2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma  1  e'
          attribuita  al  Ministro,   coadiuvato   da   un   Comitato
          consultivo composto: 
                  a)  dal  Direttore  generale  del  Tesoro,  che  lo
          presiede; 
                  b) dal Ragioniere generale dello Stato; 
                  c) dal Direttore dell'Agenzia delle entrate; 
                  d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio. 
                3. Il Ministro presenta annualmente al Parlamento, in
          allegato    al    conto    consuntivo,    una     relazione
          sull'amministrazione del Fondo. Alla gestione del Fondo non
          si applicano le disposizioni della legge 25 novembre  1971,
          n. 1041, e successive modificazioni.».