Art. 11 Misure urgenti in materia di infrastrutture per il ((decommissioning)) e la gestione dei rifiuti radioattivi 1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 25, comma 2: 1) le parole: «e lo stoccaggio» sono sostituite dalle seguenti: «, lo stoccaggio e lo smaltimento,»; 2) dopo ((la parola:)) «radioprotezione» sono aggiunte le seguenti: «o connesse agli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter)»; b) all'articolo 26: 1) al comma 1: 1.1) alla lettera e-bis) il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;»; 1.2) dopo la ((lettera e-bis))) e' aggiunta la seguente: «e-ter) predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un programma degli interventi oggetto di misure premiali e delle relative misure premiali a vantaggio delle comunita' territoriali ospitanti il Parco tecnologico e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che lo approva entro i successivi trenta giorni.»; 2) dopo il ((comma 1)) e' inserito il seguente: «1-bis. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 finalizzata al riconoscimento di misure premiali sulla base del programma approvato ai sensi del comma 1, lettera e-ter). Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, ((n. 190))»; c) all'articolo 27: 1) al comma 5, dopo la parola «idonee» e' inserita la seguente: «(CNAI)»; 2) dopo il ((comma 5)) sono inseriti i seguenti: «5-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica ((nel proprio sito internet)) istituzionale l'elenco delle aree presenti nella proposta di CNAI. Gli enti territoriali le cui aree non sono presenti nella proposta di CNAI, nonche' il Ministero della difesa per le strutture militari interessate, ((entro novanta giorni)) dalla pubblicazione dell'elenco di cui al primo periodo, possono presentare la propria autocandidatura a ospitare sul proprio territorio il Parco tecnologico e chiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alla Sogin S.p.A. di avviare una rivalutazione del territorio stesso, al fine di verificarne l'eventuale idoneita'. Possono altresi' presentare la propria autocandidatura ai sensi del secondo periodo gli enti territoriali le cui aree sono presenti nella proposta di CNAI. 5-ter. Nel caso di presentazione, entro il termine previsto, di autocandidature ai sensi del comma 5-bis, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica redige un elenco delle autocandidature medesime e lo trasmette alla Sogin S.p.A. Entro i trenta giorni successivi, la Sogin S.p.A. procede alle valutazioni di competenza e trasmette le relative risultanze all'autorita' di regolamentazione competente. ((In particolare, la Sogin S.p.A. accerta che eventuali aree autocandidate non presenti nella proposta di CNAI possano essere riconsiderate tenuto conto di vincoli territoriali nel frattempo decaduti o sostanzialmente modificati o per ragioni tecniche superabili con adeguate modifiche al progetto preliminare del Parco Tecnologico.)) Entro trenta giorni dalla ricezione delle risultanze di cui al secondo periodo, l'autorita' di regolamentazione competente provvede a esprimere il proprio parere e a trasmetterlo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alla Sogin S.p.A. 5-quater. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere di cui al comma 5-ter, la Sogin S.p.A., tenuto conto del parere medesimo, predispone una proposta di Carta nazionale delle aree autocandidate (CNAA), contenente l'ordine di idoneita' delle aree ivi incluse, e la trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 5-quinquies. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta di CNAA, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto tecnico della Sogin S.p.A., avvia, per la proposta stessa, la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In caso di mancata presentazione, entro il termine di cui al comma 5-bis, di autocandidature a ospitare il Parco tecnologico, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine stesso, avvia la procedura di VAS sulla proposta di CNAI di cui al comma 5. 5-sexies. La Sogin S.p.A., entro i trenta giorni successivi alla conclusione della procedura di VAS, aggiorna la proposta di CNAA o di CNAI e il relativo ordine di idoneita', tenendo conto delle risultanze della procedura medesima e la trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che richiede il parere tecnico all'autorita' di regolamentazione competente. 5-septies. L'autorita' di regolamentazione competente, entro trenta giorni dalla richiesta ai sensi del comma 5-sexies, esprime il proprio parere tecnico sulla proposta di CNAA o di CNAI di cui al comma 5-sexies e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»; 3) al comma 6: 3.1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, di concerto con Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva la CNAA o la CNAI, con il relativo ordine di idoneita'.»; 3.2) al secondo periodo, le parole «La Carta e' pubblicata» sono sostituite dalle seguenti: «La CNAA o la CNAI e' pubblicata»; 4) dopo il ((comma 6)) sono inseriti i seguenti: «6-bis. Entro trenta giorni dall'approvazione della CNAA, la Sogin S.p.A. avvia con le regioni e gli enti locali delle aree incluse nella CNAA medesima, nonche' con il Ministero della difesa in relazione alle strutture militari, trattative bilaterali finalizzate all'insediamento del Parco tecnologico. Con specifico protocollo di accordo, sottoscritto nel corso delle trattative di cui al primo periodo, sono individuati gli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter), che beneficiano di misure premiali nel rispetto delle quantificazioni economiche di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 26. A conclusione del procedimento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce l'intesa delle regioni nel cui territorio ricadono le aree autocandidate ovvero del Ministero della difesa in relazione alle strutture militari. 6-ter. Con riferimento a ciascuna area oggetto di intesa ai sensi del comma 6-bis, nell'ordine di idoneita' di cui al comma 6 e fino all'individuazione dell'area ove ubicare il sito del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A. effettua, entro quindici mesi dal perfezionamento dell'intesa, le indagini tecniche nel rispetto delle modalita' definite dall'Agenzia. L'Agenzia vigila sull'esecuzione delle indagini tecniche, ne esamina le risultanze finali ed esprime al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica parere vincolante sulla idoneita' del sito proposto. In esito alle indagini tecniche, la Sogin S.p.A. formula una proposta di localizzazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»; 5) al comma 7: 5.1) il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In assenza di autocandidature di cui al comma 5-bis o nel caso che le medesime non siano risultate idonee ai sensi del comma 5-ter, entro cinque giorni dall'approvazione della CNAI, la Sogin S.p.A. invita le regioni e gli enti locali nel cui territorio ricadono le aree idonee alla localizzazione del Parco tecnologico a comunicare, entro i successivi sessanta giorni, il loro interesse a ospitare il Parco stesso e avvia trattative bilaterali finalizzate al suo insediamento. Con specifico protocollo di accordo, sottoscritto nel corso delle trattative di cui al primo periodo, sono individuati gli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter), che beneficiano di misure premiali nel rispetto delle quantificazioni economiche di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 26. La semplice manifestazione di interesse non comporta alcun impegno da parte delle regioni o degli enti locali.»; 5.2) al quarto periodo, ((le parole:)) «il livello di priorita'» sono sostituite dalle seguenti: «l'ordine di idoneita'»; 6) al comma 8, primo periodo, ((le parole: «e dalla Regione»)) sono sostituite dalle seguenti: «e dalle regioni coinvolte»; d) all'articolo 34-bis, comma 1, dopo le parole: «all'Agenzia» sono aggiunte le seguenti: «e ogni riferimento al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico e al Ministero o al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' da intendersi al Ministero o al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 25, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 «Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' benefici economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99», come modificato dalla presente legge: «Art. 25 (Deposito nazionale e Parco tecnologico). - 1. Sono soggetti alle disposizioni del presente Titolo la localizzazione, la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale di cui all'articolo 2, lettera i), nell'ambito del Parco Tecnologico di cui al presente articolo, ferme restando le altre disposizioni normative e prescrizioni tecniche vigenti in materia. 2. Il Parco Tecnologico e' dotato di strutture comuni per i servizi e per le funzioni necessarie alla gestione di un sistema integrato di attivita' operative, di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico, di infrastrutture tecnologiche per lo svolgimento di attivita' connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato, tra cui la caratterizzazione, il trattamento, il condizionamento, lo stoccaggio e lo smaltimento, nonche' lo svolgimento, secondo modalita' definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di tutte le attivita' di ricerca, di formazione e di sviluppo tecnologico connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e alla radioprotezione o connesse agli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter). 3. La Sogin S.p.A. realizza il Parco Tecnologico, ed in particolare il Deposito Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto, con i fondi provenienti dalla componente tariffaria che finanzia le attivita' di competenza. Sulla base di accordi tra il Governo, la Regione, gli enti locali interessati, nonche' altre amministrazioni e soggetti privati, possono essere stabilite ulteriori e diverse fonti di finanziamento per la realizzazione di un Centro di studi e sperimentazione. 3-bis. Nell'ambito del Parco Tecnologico, i programmi di ricerca e le azioni di sviluppo condotti da Sogin S.p.A e funzionali alle attivita' di decommissioning e alla gestione dei rifiuti radioattivi sono finanziati dalla componente tariffaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n 83. 3-ter. L'esercente del Parco Tecnologico, che puo' avvalersi dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e di altri enti di ricerca, presenta al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini dell'approvazione, un programma per attivita' di ricerca e sviluppo nel campo della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, in linea con le esigenze del Programma nazionale di cui all'articolo 11 della direttiva 2011/70/Euratom. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verificano i risultati conseguiti nonche' la corrispondenza degli stessi agli obiettivi prefissati nel Programma nazionale.». - Si riporta il testo dell'articolo 26 del citato decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dalla presente legge: «Art. 26 (Sogin S.p.A.). - 1. La Sogin S.p.A. e' il soggetto responsabile degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonche' della realizzazione e dell'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico di cui all'articolo 25, comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi. A tal fine: a) gestisce le attivita' finalizzate alla localizzazione del sito per il Parco Tecnologico, ai sensi dell'articolo 25; b) cura le attivita' connesse al procedimento autorizzativo relativo alla realizzazione ed esercizio del Parco Tecnologico e al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi; c) provvede alla realizzazione ed all'esercizio del Parco Tecnologico; d) eroga agli Enti locali le quote ad essi spettanti; e) promuove diffuse e capillari campagne di informazione e comunicazione alla popolazione in ordine alle attivita' da essa svolte; e-bis) sulla base degli obiettivi e dei criteri di sicurezza fissati dall'autorita' di regolamentazione competente, Sogin S.p.A. definisce le caratteristiche tecniche dei manufatti dei rifiuti radioattivi ai fini dell'accettazione al Deposito nazionale; e-ter) predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un programma degli interventi oggetto di misure premiali e delle relative misure premiali a vantaggio delle comunita' territoriali ospitanti il Parco tecnologico e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che lo approva entro i successivi trenta giorni. 1-bis. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 finalizzata al riconoscimento di misure premiali sulla base del programma approvato ai sensi del comma 1, lettera e-ter). Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 2. Lo svolgimento delle attivita' di cui alle lettere c) ed e) del comma 1 e' sottoposto al controllo ed alla vigilanza dell'Agenzia e, limitatamente a quelle di cui alla lettera d), anche al controllo ed alla vigilanza dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.». - Si riporta il testo dell'articolo 27 del citato decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dalla presente legge: «Art. 27 (Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico). - 1. La Sogin S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e dall'Agenzia, definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico entro sette mesi dalla definizione dei medesimi criteri, proponendone contestualmente un ordine di idoneita' sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle suddette aree, nonche' un progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso. 1-bis. Prima della pubblicazione di cui al comma 3 del presente articolo, Sogin S.p.A. trasmette la proposta di Carta nazionale di cui al comma 1, corredata dalla documentazione tecnica utilizzata e dalla descrizione delle procedure seguite per l'elaborazione della medesima Carta, all'autorita' di regolamentazione competente che provvede alla validazione dei risultati cartografici e alla verifica della coerenza degli stessi con i criteri di cui al comma 1. L'autorita' di regolamentazione competente trasmette, entro 60 giorni, una relazione in merito al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico che entro 30 giorni comunicano il proprio nulla osta a Sogin S.p.A., affinche', recepiti gli eventuali rilievi contenuti nel nulla osta, provveda agli adempimenti previsti al medesimo comma 3. 2. Il progetto preliminare contiene gli elementi ed e' corredato dalla documentazione di seguito indicata: a) documentazione relativa alla tipologia di materiali radioattivi destinati al Deposito nazionale (criteri di accettabilita' a deposito; modalita' di confezionamento accettabili; inventario radiologico; ecc.); b) dimensionamento preliminare della capacita' totale del Deposito nazionale, anche in funzione di uno sviluppo modulare del medesimo, e determinazione del fattore di riempimento; c) identificazione dei criteri di sicurezza posti alla base del progetto del deposito; d) indicazione delle infrastrutture di pertinenza del Deposito nazionale; e) criteri e contenuti per la definizione del programma delle indagini per la qualificazione del sito; f) indicazione del personale da impiegare nelle varie fasi di vita del Deposito nazionale, con la previsione dell'impiego di personale residente nei territori interessati, compatibilmente con le professionalita' richieste e con la previsione di specifici corsi di formazione; g) indicazione delle modalita' di trasporto del materiale radioattivo al Deposito nazionale e criteri per la valutazione della idoneita' delle vie di accesso al sito; h) indicazioni di massima delle strutture del Parco Tecnologico e dei potenziali benefici per il territorio, anche in termini occupazionali; i) ipotesi di benefici diretti alle persone residenti, alle imprese operanti nel territorio circostante il sito ed agli enti locali interessati e loro quantificazione, modalita' e tempi del trasferimento. 3. La proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, con l'ordine della idoneita' delle aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali, il progetto preliminare e la documentazione di cui ai commi precedenti sono tempestivamente pubblicati sul sito Internet della Sogin SpA la quale da' contestualmente avviso della pubblicazione almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale, affinche', nei centottanta giorni successivi alla pubblicazione, le Regioni, gli Enti locali, nonche' i soggetti portatori di interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica della Sogin SpA appositamente indicato. Le comunicazioni sui siti internet e sui quotidiani indicano le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza, le modalita', i termini, la forma e gli indirizzi per la formulazione delle osservazioni o proposte. La suddetta consultazione pubblica e' svolta nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. Entro i duecentoquaranta giorni successivi alla pubblicazione di cui al comma 3, la Sogin S.p.A. promuove un Seminario nazionale, cui sono invitati, tra gli altri, oltre ai Ministeri interessati e l'Agenzia, le Regioni, le Province ed i Comuni sul cui territorio ricadono le aree interessate dalla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee di cui al comma 1, nonche' l'UPI, l'ANCI, le Associazioni degli Industriali delle Province interessate, le Associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio, le Universita' e gli Enti di ricerca presenti nei territori interessati. Nel corso del Seminario sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco Tecnologico, con particolare riferimento alla piena e puntuale rispondenza delle aree individuate ai requisiti dell'AIEA e dell'Agenzia ed agli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, e sono illustrati i possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione di tali opere ed ai benefici economici di cui all'articolo 30. 5. La Sogin SpA, sulla base delle osservazioni emerse a seguito della pubblicazione e del Seminario di cui ai commi precedenti e formalmente trasmesse alla stessa e al Ministero dello sviluppo economico entro il termine di 30 giorni dal Seminario medesimo, entro i sessanta giorni successivi al predetto termine, redige una versione aggiornata della proposta di Carta nazionale delle aree idonee (CNAI), ordinate secondo i criteri sopra definiti, e la trasmette al Ministero dello sviluppo economico. 5-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco delle aree presenti nella proposta di CNAI. Gli enti territoriali le cui aree non sono presenti nella proposta di CNAI, nonche' il Ministero della difesa per le strutture militari interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al primo periodo, possono presentare la propria autocandidatura a ospitare sul proprio territorio il Parco tecnologico e chiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alla Sogin S.p.A. di avviare una rivalutazione del territorio stesso, al fine di verificarne l'eventuale idoneita'. Possono altresi' presentare la propria autocandidatura ai sensi del secondo periodo gli enti territoriali le cui aree sono presenti nella proposta di CNAI. 5-ter. Nel caso di presentazione, entro il termine previsto, di autocandidature ai sensi del comma 5-bis, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica redige un elenco delle autocandidature medesime e lo trasmette alla Sogin S.p.A. Entro i trenta giorni successivi, la Sogin S.p.A. procede alle valutazioni di competenza e trasmette le relative risultanze all'autorita' di regolamentazione competente. In particolare, la Sogin S.p.A. accerta che eventuali aree autocandidate non presenti nella proposta di CNAI possano essere riconsiderate tenuto conto di vincoli territoriali nel frattempo decaduti o sostanzialmente modificati o per ragioni tecniche superabili con adeguate modifiche al progetto preliminare del Parco tecnologico. Entro trenta giorni dalla ricezione delle risultanze di cui al secondo periodo, l'autorita' di regolamentazione competente provvede a esprimere il proprio parere e a trasmetterlo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alla Sogin S.p.A. 5-quater. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere di cui al comma 5-ter, la Sogin S.p.A., tenuto conto del parere medesimo, predispone una proposta di Carta nazionale delle aree autocandidate (CNAA), contenente l'ordine di idoneita' delle aree ivi incluse, e la trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 5-quinquies. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta di CNAA, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto tecnico della Sogin S.p.A., avvia, per la proposta stessa, la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In caso di mancata presentazione, entro il termine di cui al comma 5-bis, di autocandidature a ospitare il Parco tecnologico, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine stesso, avvia la procedura di VAS sulla proposta di CNAI di cui al comma 5. 5-sexies. La Sogin S.p.A., entro i trenta giorni successivi alla conclusione della procedura di VAS, aggiorna la proposta di CNAA o di CNAI e il relativo ordine di idoneita', tenendo conto delle risultanze della procedura medesima e la trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che richiede il parere tecnico all'autorita' di regolamentazione competente. 5-septies. L'autorita' di regolamentazione competente, entro trenta giorni dalla richiesta ai sensi del comma 5-sexies, esprime il proprio parere tecnico sulla proposta di CNAA o di CNAI di cui al comma 5-sexies e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 6. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, di concerto con Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva la CNAA o la CNAI, con il relativo ordine di idoneita'. La CNAA o la CNAI e' pubblicata sui siti della Sogin SpA, dei suddetti Ministeri e dell'Agenzia. 6-bis. Entro trenta giorni dall'approvazione della CNAA, la Sogin S.p.A. avvia con le regioni e gli enti locali delle aree incluse nella CNAA medesima, nonche' con il Ministero della difesa in relazione alle strutture militari, trattative bilaterali finalizzate all'insediamento del Parco tecnologico. Con specifico protocollo di accordo, sottoscritto nel corso delle trattative di cui al primo periodo, sono individuati gli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter), che beneficiano di misure premiali nel rispetto delle quantificazioni economiche di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 26. A conclusione del procedimento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce l'intesa delle regioni nel cui territorio ricadono le aree autocandidate ovvero del Ministero della difesa in relazione alle strutture militari. 6-ter. Con riferimento a ciascuna area oggetto di intesa ai sensi del comma 6-bis, nell'ordine di idoneita' di cui al comma 6 e fino all'individuazione dell'area ove ubicare il sito del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A. effettua, entro quindici mesi dal perfezionamento dell'intesa, le indagini tecniche nel rispetto delle modalita' definite dall'Agenzia. L'Agenzia vigila sull'esecuzione delle indagini tecniche, ne esamina le risultanze finali ed esprime al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica parere vincolante sulla idoneita' del sito proposto. In esito alle indagini tecniche, la Sogin S.p.A. formula una proposta di localizzazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 7. In assenza di autocandidature di cui al comma 5-bis o nel caso che le medesime non siano risultate idonee ai sensi del comma 5-ter, entro cinque giorni dall'approvazione della CNAI, la Sogin S.p.A. invita le regioni e gli enti locali nel cui territorio ricadono le aree idonee alla localizzazione del Parco tecnologico a comunicare, entro i successivi sessanta giorni, il loro interesse a ospitare il Parco stesso e avvia trattative bilaterali finalizzate al suo insediamento. Con specifico protocollo di accordo, sottoscritto nel corso delle trattative di cui al primo periodo, sono individuati gli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter), che beneficiano di misure premiali nel rispetto delle quantificazioni economiche di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 26. La semplice manifestazione di interesse non comporta alcun impegno da parte delle regioni o degli enti locali. In caso di piu' protocolli, ciascuno di questi reca l'ordine di idoneita' dell'area sulla scorta delle caratteristiche tecniche, economiche, ambientali e sociali della stessa, cosi' come definito dalla Sogin SpA sulla base dei criteri indicati dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e dall'Agenzia. In conclusione del procedimento, il Ministero dello sviluppo economico acquisisce l'intesa delle regioni nel cui territorio ricadono le aree idonee. 8. In caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 7 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'intesa stessa, si provvede entro trenta giorni alla costituzione di un Comitato interistituzionale per tale intesa, i cui componenti sono designati in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalle regioni coinvolte, dall'altro. Le modalita' di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite entro il medesimo termine con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso; il Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti. Ove non si riesca a costituire il predetto Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i sessanta giorni successivi, si provvede all'intesa con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata. (omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 34-bis, del citato decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dalla presente legge: «Art. 34-bis (Disposizioni finali). - 1. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto legislativo, ogni riferimento al CNEN, all'ENEA-DISP, all'ANPA, all'APAT o al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico ed industriale dell'ISPRA e' da intendersi all'Agenzia e ogni riferimento al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico e al Ministero o al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' da intendersi al Ministero o al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. 2. 3. Le disposizioni della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, si applicano in quanto compatibili con il presente decreto. 4. Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 5. Ai fini della tutela delle informazioni, i dati e le informazioni oggetto del presente decreto recanti una classifica di segretezza sono gestiti in conformita' alle disposizioni che regolano la materia.».