Art. 11 
 
Misure   urgenti   in    materia    di    infrastrutture    per    il
      ((decommissioning)) e la gestione dei rifiuti radioattivi 
 
  1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 25, comma 2: 
      1) le parole: «e lo stoccaggio» sono sostituite dalle seguenti:
«, lo stoccaggio e lo smaltimento,»; 
      2) dopo  ((la  parola:))  «radioprotezione»  sono  aggiunte  le
seguenti: «o connesse agli  interventi  descritti  nel  programma  di
incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter)»; 
    b) all'articolo 26: 
      1) al comma 1: 
        1.1) alla lettera e-bis) il segno  di  interpunzione  «.»  e'
sostituito dal seguente: «;»; 
        1.2) dopo la ((lettera e-bis))) e' aggiunta la seguente: 
          «e-ter) predispone,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente  disposizione,  un  programma  degli
interventi  oggetto  di  misure  premiali  e  delle  relative  misure
premiali a vantaggio delle comunita' territoriali ospitanti il  Parco
tecnologico  e  lo  trasmette  al  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza  energetica  che  lo  approva  entro  i  successivi  trenta
giorni.»; 
      2) dopo il ((comma 1)) e' inserito il seguente: 
        «1-bis. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui  a
decorrere dall'anno 2024  finalizzata  al  riconoscimento  di  misure
premiali sulla base del programma approvato ai  sensi  del  comma  1,
lettera e-ter). Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro  annui  a
decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a 1 milione di euro per
l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, quanto a 1
milione  di  euro  annui  a  decorrere   dall'anno   2025,   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, ((n. 190))»; 
    c) all'articolo 27: 
      1) al comma 5, dopo la parola «idonee» e' inserita la seguente:
«(CNAI)»; 
      2) dopo il ((comma 5)) sono inseriti i seguenti: 
        «5-bis.  Il  Ministero  dell'ambiente   e   della   sicurezza
energetica  pubblica  ((nel  proprio  sito  internet))  istituzionale
l'elenco delle  aree  presenti  nella  proposta  di  CNAI.  Gli  enti
territoriali le cui aree non sono presenti nella  proposta  di  CNAI,
nonche'  il  Ministero  della  difesa  per  le   strutture   militari
interessate, ((entro novanta giorni)) dalla pubblicazione dell'elenco
di  cui   al   primo   periodo,   possono   presentare   la   propria
autocandidatura  a  ospitare  sul   proprio   territorio   il   Parco
tecnologico e chiedere al Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza
energetica e alla Sogin  S.p.A.  di  avviare  una  rivalutazione  del
territorio stesso, al  fine  di  verificarne  l'eventuale  idoneita'.
Possono altresi' presentare la propria autocandidatura ai  sensi  del
secondo periodo gli enti territoriali le cui aree sono presenti nella
proposta di CNAI. 
        5-ter. Nel caso di presentazione, entro il termine  previsto,
di  autocandidature  ai  sensi  del   comma   5-bis,   il   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica  redige  un  elenco  delle
autocandidature medesime e lo trasmette alla  Sogin  S.p.A.  Entro  i
trenta giorni successivi, la Sogin S.p.A. procede alle valutazioni di
competenza  e  trasmette  le  relative  risultanze  all'autorita'  di
regolamentazione  competente.  ((In  particolare,  la  Sogin   S.p.A.
accerta che eventuali aree autocandidate non presenti nella  proposta
di  CNAI  possano  essere  riconsiderate  tenuto  conto  di   vincoli
territoriali nel frattempo decaduti o  sostanzialmente  modificati  o
per ragioni tecniche superabili con adeguate  modifiche  al  progetto
preliminare  del  Parco  Tecnologico.))  Entro  trenta  giorni  dalla
ricezione delle risultanze di cui al secondo periodo, l'autorita'  di
regolamentazione competente provvede a esprimere il proprio parere  e
a  trasmetterlo  al  Ministero  dell'ambiente   e   della   sicurezza
energetica e alla Sogin S.p.A. 
        5-quater. Entro trenta giorni dalla ricezione del  parere  di
cui al  comma  5-ter,  la  Sogin  S.p.A.,  tenuto  conto  del  parere
medesimo, predispone una  proposta  di  Carta  nazionale  delle  aree
autocandidate (CNAA), contenente l'ordine di idoneita' delle aree ivi
incluse, e la trasmette al Ministero dell'ambiente e della  sicurezza
energetica. 
        5-quinquies.  Entro  trenta  giorni  dalla  ricezione   della
proposta di  CNAA,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, con il supporto tecnico della Sogin S.p.A., avvia, per la
proposta stessa, la procedura di  valutazione  ambientale  strategica
(VAS) di cui al titolo II della parte seconda del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152. In caso di  mancata  presentazione,  entro  il
termine di cui al comma 5-bis, di autocandidature a ospitare il Parco
tecnologico, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
entro i trenta giorni successivi alla scadenza  del  termine  stesso,
avvia la procedura di VAS sulla proposta di CNAI di cui al comma 5. 
        5-sexies. La Sogin S.p.A., entro i trenta  giorni  successivi
alla conclusione della procedura di VAS, aggiorna la proposta di CNAA
o di CNAI e il relativo ordine  di  idoneita',  tenendo  conto  delle
risultanze della procedura  medesima  e  la  trasmette  al  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, che  richiede  il  parere
tecnico all'autorita' di regolamentazione competente. 
        5-septies. L'autorita' di regolamentazione competente,  entro
trenta giorni dalla richiesta ai sensi del comma 5-sexies, esprime il
proprio parere tecnico sulla proposta di CNAA o di  CNAI  di  cui  al
comma 5-sexies e lo trasmette  al  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica.»; 
      3) al comma 6: 
        3.1)  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Il
Ministro dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  con  proprio
decreto,  di  concerto  con  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, approva la CNAA o la  CNAI,  con  il  relativo  ordine  di
idoneita'.»; 
        3.2) al secondo periodo, le parole «La Carta  e'  pubblicata»
sono sostituite dalle seguenti: «La CNAA o la CNAI e' pubblicata»; 
      4) dopo il ((comma 6)) sono inseriti i seguenti: 
        «6-bis. Entro trenta giorni dall'approvazione della CNAA,  la
Sogin S.p.A. avvia con le  regioni  e  gli  enti  locali  delle  aree
incluse nella CNAA medesima, nonche' con il Ministero della difesa in
relazione alle strutture militari, trattative bilaterali  finalizzate
all'insediamento del Parco tecnologico. Con specifico  protocollo  di
accordo, sottoscritto nel corso delle  trattative  di  cui  al  primo
periodo, sono individuati gli interventi descritti nel  programma  di
incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera  e-ter),  che
beneficiano di misure premiali  nel  rispetto  delle  quantificazioni
economiche di  cui  al  comma  1-bis  del  medesimo  articolo  26.  A
conclusione del procedimento,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza  energetica  acquisisce  l'intesa  delle  regioni  nel  cui
territorio ricadono le aree autocandidate ovvero del Ministero  della
difesa in relazione alle strutture militari. 
        6-ter. Con riferimento a ciascuna area oggetto di  intesa  ai
sensi del comma 6-bis, nell'ordine di idoneita' di cui al comma  6  e
fino all'individuazione dell'area  ove  ubicare  il  sito  del  Parco
tecnologico, la  Sogin  S.p.A.  effettua,  entro  quindici  mesi  dal
perfezionamento dell'intesa, le indagini tecniche nel rispetto  delle
modalita' definite  dall'Agenzia.  L'Agenzia  vigila  sull'esecuzione
delle indagini tecniche, ne esamina le risultanze finali  ed  esprime
al  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  parere
vincolante sulla idoneita' del sito proposto. In esito alle  indagini
tecniche, la Sogin S.p.A. formula una proposta di  localizzazione  al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»; 
      5) al comma 7: 
        5.1) il primo, il secondo e il terzo periodo sono  sostituiti
dai seguenti: «In assenza di autocandidature di cui al comma 5-bis  o
nel caso che le medesime non siano  risultate  idonee  ai  sensi  del
comma 5-ter, entro cinque giorni  dall'approvazione  della  CNAI,  la
Sogin S.p.A. invita le regioni e gli enti locali nel  cui  territorio
ricadono le aree idonee alla localizzazione del Parco  tecnologico  a
comunicare, entro i successivi sessanta giorni, il loro  interesse  a
ospitare il Parco stesso e avvia trattative bilaterali finalizzate al
suo insediamento. Con specifico protocollo di  accordo,  sottoscritto
nel corso delle trattative di cui al primo periodo, sono  individuati
gli interventi descritti  nel  programma  di  incentivazione  di  cui
all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter), che beneficiano  di  misure
premiali nel rispetto delle  quantificazioni  economiche  di  cui  al
comma 1-bis del medesimo articolo 26. La semplice  manifestazione  di
interesse non comporta alcun impegno da parte delle regioni  o  degli
enti locali.»; 
        5.2)  al  quarto  periodo,  ((le  parole:))  «il  livello  di
priorita'» sono sostituite dalle seguenti: «l'ordine di idoneita'»; 
      6) al comma 8, primo periodo, ((le parole: «e dalla  Regione»))
sono sostituite dalle seguenti: «e dalle regioni coinvolte»; 
    d) all'articolo 34-bis, comma 1, dopo  le  parole:  «all'Agenzia»
sono aggiunte le seguenti: «e ogni  riferimento  al  Ministero  o  al
Ministro dello sviluppo  economico  e  al  Ministero  o  al  Ministro
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e'  da
intendersi al Ministero o al Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  25,  del  decreto
          legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 «Disciplina dei sistemi
          di stoccaggio del combustibile  irraggiato  e  dei  rifiuti
          radioattivi,   nonche'   benefici   economici,   a    norma
          dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n.  99»,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 25 (Deposito nazionale e Parco tecnologico).  -
          1. Sono soggetti alle disposizioni del presente  Titolo  la
          localizzazione, la costruzione e l'esercizio  del  Deposito
          nazionale di cui all'articolo 2,  lettera  i),  nell'ambito
          del Parco Tecnologico di cui al  presente  articolo,  ferme
          restando le altre  disposizioni  normative  e  prescrizioni
          tecniche vigenti in materia. 
                2. Il Parco Tecnologico e' dotato di strutture comuni
          per i servizi e per le funzioni necessarie alla gestione di
          un sistema integrato di  attivita'  operative,  di  ricerca
          scientifica e di sviluppo  tecnologico,  di  infrastrutture
          tecnologiche per lo svolgimento di attivita' connesse  alla
          gestione  dei  rifiuti  radioattivi  e   del   combustibile
          irraggiato, tra cui la caratterizzazione,  il  trattamento,
          il condizionamento, lo stoccaggio e lo smaltimento, nonche'
          lo svolgimento, secondo modalita' definite con decreto  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
          della  ricerca,  di  tutte  le  attivita'  di  ricerca,  di
          formazione e di sviluppo tecnologico connesse alla gestione
          dei rifiuti radioattivi e alla radioprotezione  o  connesse
          agli interventi descritti nel programma  di  incentivazione
          di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter). 
                3. La Sogin S.p.A. realizza il Parco Tecnologico,  ed
          in  particolare  il  Deposito  Nazionale  e  le   strutture
          tecnologiche di supporto, con  i  fondi  provenienti  dalla
          componente  tariffaria  che  finanzia   le   attivita'   di
          competenza. Sulla  base  di  accordi  tra  il  Governo,  la
          Regione,  gli  enti  locali  interessati,   nonche'   altre
          amministrazioni  e   soggetti   privati,   possono   essere
          stabilite ulteriori e diverse fonti di finanziamento per la
          realizzazione di un Centro di studi e sperimentazione. 
                3-bis. Nell'ambito del Parco Tecnologico, i programmi
          di ricerca e le azioni di sviluppo condotti da Sogin  S.p.A
          e funzionali  alle  attivita'  di  decommissioning  e  alla
          gestione dei  rifiuti  radioattivi  sono  finanziati  dalla
          componente tariffaria  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
          lettera a), del decreto-legge  18  febbraio  2003,  n.  25,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile  2003,
          n 83. 
                3-ter. L'esercente del Parco  Tecnologico,  che  puo'
          avvalersi dell'Agenzia nazionale per le  nuove  tecnologie,
          l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)  e  di
          altri enti di ricerca, presenta al Ministero dello sviluppo
          economico e al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  ai  fini  dell'approvazione,  un
          programma per attivita' di ricerca  e  sviluppo  nel  campo
          della gestione del  combustibile  esaurito  e  dei  rifiuti
          radioattivi,  in  linea  con  le  esigenze  del   Programma
          nazionale  di   cui   all'articolo   11   della   direttiva
          2011/70/Euratom. Il Ministero dello sviluppo economico e il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare  verificano  i   risultati   conseguiti   nonche'   la
          corrispondenza degli stessi agli obiettivi  prefissati  nel
          Programma nazionale.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  26  del  citato
          decreto  legislativo  15  febbraio  2010,   n.   31,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 26 (Sogin S.p.A.). - 1. La Sogin S.p.A.  e'  il
          soggetto responsabile  degli  impianti  a  fine  vita,  del
          mantenimento  in  sicurezza  degli  stessi,  nonche'  della
          realizzazione e dell'esercizio del Deposito nazionale e del
          Parco Tecnologico  di  cui  all'articolo  25,  comprendente
          anche  il  trattamento  e  lo   smaltimento   dei   rifiuti
          radioattivi. A tal fine: 
                  a)   gestisce   le   attivita'   finalizzate   alla
          localizzazione del sito per il Parco Tecnologico, ai  sensi
          dell'articolo 25; 
                  b)  cura  le  attivita'  connesse  al  procedimento
          autorizzativo relativo alla realizzazione ed esercizio  del
          Parco Tecnologico e al trattamento ed allo smaltimento  dei
          rifiuti radioattivi; 
                  c) provvede alla realizzazione ed all'esercizio del
          Parco Tecnologico; 
                  d)  eroga  agli  Enti  locali  le  quote  ad   essi
          spettanti; 
                  e)  promuove  diffuse  e  capillari   campagne   di
          informazione e comunicazione  alla  popolazione  in  ordine
          alle attivita' da essa svolte; 
                  e-bis) sulla base degli obiettivi e dei criteri  di
          sicurezza  fissati   dall'autorita'   di   regolamentazione
          competente,  Sogin  S.p.A.  definisce  le   caratteristiche
          tecniche dei manufatti  dei  rifiuti  radioattivi  ai  fini
          dell'accettazione al Deposito nazionale; 
                  e-ter) predispone, entro trenta giorni  dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  un
          programma degli interventi oggetto  di  misure  premiali  e
          delle relative misure premiali a vantaggio delle  comunita'
          territoriali ospitanti il Parco tecnologico e lo  trasmette
          al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che
          lo approva entro i successivi trenta giorni. 
                1-bis. E' autorizzata la spesa di 1 milione  di  euro
          annui   a   decorrere   dall'anno   2024   finalizzata   al
          riconoscimento di misure premiali sulla base del  programma
          approvato ai sensi del comma 1, lettera e-ter). Ai relativi
          oneri, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno
          2024, si provvede, quanto a 1 milione di  euro  per  l'anno
          2024, mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni
          dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2023-2025,
          nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e  speciali"
          della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno   2023,   allo   scopo   parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'ambiente  e
          della sicurezza energetica e, quanto a 1  milione  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2025,  mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
                2. Lo svolgimento delle attivita' di cui alle lettere
          c) ed e) del comma 1 e' sottoposto  al  controllo  ed  alla
          vigilanza dell'Agenzia e, limitatamente  a  quelle  di  cui
          alla lettera d),  anche  al  controllo  ed  alla  vigilanza
          dell'Autorita' per l'energia elettrica ed  il  gas  di  cui
          alla legge 14 novembre 1995, n. 481.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  27  del  citato
          decreto  legislativo  15  febbraio  2010,   n.   31,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 27 (Autorizzazione unica per la  costruzione  e
          l'esercizio del Parco Tecnologico). - 1. La  Sogin  S.p.A.,
          tenendo   conto   dei   criteri   indicati   dall'AIEA    e
          dall'Agenzia, definisce una  proposta  di  Carta  nazionale
          delle aree potenzialmente idonee  alla  localizzazione  del
          Parco Tecnologico entro sette mesi  dalla  definizione  dei
          medesimi criteri, proponendone contestualmente un ordine di
          idoneita'  sulla  base  di   caratteristiche   tecniche   e
          socio-ambientali delle suddette aree, nonche'  un  progetto
          preliminare per la realizzazione del Parco stesso. 
                1-bis. Prima della pubblicazione di cui  al  comma  3
          del presente articolo, Sogin S.p.A. trasmette  la  proposta
          di Carta nazionale di  cui  al  comma  1,  corredata  dalla
          documentazione tecnica utilizzata e dalla descrizione delle
          procedure seguite per l'elaborazione della medesima  Carta,
          all'autorita' di regolamentazione competente  che  provvede
          alla validazione dei risultati cartografici e alla verifica
          della coerenza degli stessi con i criteri di cui  al  comma
          1. L'autorita' di  regolamentazione  competente  trasmette,
          entro 60 giorni,  una  relazione  in  merito  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al
          Ministero dello sviluppo  economico  che  entro  30  giorni
          comunicano il proprio nulla osta a Sogin S.p.A., affinche',
          recepiti gli eventuali rilievi contenuti  nel  nulla  osta,
          provveda agli adempimenti previsti al medesimo comma 3. 
                2. Il progetto preliminare contiene gli  elementi  ed
          e' corredato dalla documentazione di seguito indicata: 
                  a)  documentazione  relativa  alla   tipologia   di
          materiali  radioattivi  destinati  al  Deposito   nazionale
          (criteri  di  accettabilita'  a  deposito;   modalita'   di
          confezionamento accettabili; inventario radiologico; ecc.); 
                  b)  dimensionamento  preliminare  della   capacita'
          totale del Deposito nazionale, anche  in  funzione  di  uno
          sviluppo  modulare  del  medesimo,  e  determinazione   del
          fattore di riempimento; 
                  c) identificazione dei criteri di  sicurezza  posti
          alla base del progetto del deposito; 
                  d) indicazione delle infrastrutture  di  pertinenza
          del Deposito nazionale; 
                  e) criteri  e  contenuti  per  la  definizione  del
          programma delle indagini per la qualificazione del sito; 
                  f) indicazione del  personale  da  impiegare  nelle
          varie  fasi  di  vita  del  Deposito  nazionale,   con   la
          previsione  dell'impiego   di   personale   residente   nei
          territori    interessati,    compatibilmente     con     le
          professionalita' richieste e con la previsione di specifici
          corsi di formazione; 
                  g) indicazione delle  modalita'  di  trasporto  del
          materiale radioattivo al Deposito nazionale e  criteri  per
          la valutazione della idoneita'  delle  vie  di  accesso  al
          sito; 
                  h) indicazioni di massima delle strutture del Parco
          Tecnologico e dei potenziali benefici  per  il  territorio,
          anche in termini occupazionali; 
                  i)  ipotesi  di  benefici  diretti   alle   persone
          residenti, alle imprese operanti nel territorio circostante
          il  sito  ed  agli   enti   locali   interessati   e   loro
          quantificazione, modalita' e tempi del trasferimento. 
                3.  La  proposta  di  Carta  nazionale   delle   aree
          potenzialmente idonee, con l'ordine della  idoneita'  delle
          aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche
          e  socio-ambientali,   il   progetto   preliminare   e   la
          documentazione   di   cui   ai   commi   precedenti    sono
          tempestivamente pubblicati sul sito  Internet  della  Sogin
          SpA la quale da' contestualmente avviso della pubblicazione
          almeno  su  cinque  quotidiani  a   diffusione   nazionale,
          affinche',   nei   centottanta   giorni   successivi   alla
          pubblicazione, le  Regioni,  gli  Enti  locali,  nonche'  i
          soggetti  portatori  di  interessi   qualificati,   possano
          formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta
          e non anonima, trasmettendole  ad  un  indirizzo  di  posta
          elettronica della  Sogin  SpA  appositamente  indicato.  Le
          comunicazioni sui siti internet e sui  quotidiani  indicano
          le sedi ove possono essere consultati gli atti  nella  loro
          interezza,  le  modalita',  i  termini,  la  forma  e   gli
          indirizzi  per  la  formulazione   delle   osservazioni   o
          proposte. La suddetta consultazione pubblica e' svolta  nel
          rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla  legge
          7 agosto 1990, n. 241. 
                4. Entro i duecentoquaranta  giorni  successivi  alla
          pubblicazione di cui al comma 3, la Sogin  S.p.A.  promuove
          un Seminario nazionale, cui sono invitati, tra  gli  altri,
          oltre ai Ministeri interessati e l'Agenzia, le Regioni,  le
          Province ed i Comuni sul cui territorio  ricadono  le  aree
          interessate dalla proposta di Carta  nazionale  delle  aree
          potenzialmente idonee di cui al  comma  1,  nonche'  l'UPI,
          l'ANCI, le Associazioni degli  Industriali  delle  Province
          interessate,   le   Associazioni   sindacali   maggiormente
          rappresentative sul territorio, le Universita' e  gli  Enti
          di ricerca presenti nei territori  interessati.  Nel  corso
          del Seminario sono approfonditi tutti gli  aspetti  tecnici
          relativi al Parco Tecnologico, con particolare  riferimento
          alla piena e puntuale rispondenza delle aree individuate ai
          requisiti dell'AIEA e dell'Agenzia ed agli aspetti connessi
          alla  sicurezza  dei  lavoratori,   della   popolazione   e
          dell'ambiente,  e  sono  illustrati  i  possibili  benefici
          economici  e  di  sviluppo   territoriale   connessi   alla
          realizzazione di tali opere ed ai benefici economici di cui
          all'articolo 30. 
                5. La Sogin SpA, sulla base delle osservazioni emerse
          a seguito della pubblicazione e del  Seminario  di  cui  ai
          commi precedenti e formalmente trasmesse alla stessa  e  al
          Ministero dello sviluppo economico entro il termine  di  30
          giorni dal Seminario  medesimo,  entro  i  sessanta  giorni
          successivi  al  predetto  termine,  redige   una   versione
          aggiornata della proposta di  Carta  nazionale  delle  aree
          idonee (CNAI), ordinate secondo i criteri sopra definiti, e
          la trasmette al Ministero dello sviluppo economico. 
                5-bis. Il Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza
          energetica pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco
          delle aree  presenti  nella  proposta  di  CNAI.  Gli  enti
          territoriali le cui aree non sono presenti  nella  proposta
          di CNAI, nonche' il Ministero della difesa per le strutture
          militari   interessate,   entro   trenta    giorni    dalla
          pubblicazione dell'elenco di cui al primo periodo,  possono
          presentare  la  propria  autocandidatura  a  ospitare   sul
          proprio territorio  il  Parco  tecnologico  e  chiedere  al
          Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alla
          Sogin S.p.A. di avviare una  rivalutazione  del  territorio
          stesso,  al  fine  di  verificarne  l'eventuale  idoneita'.
          Possono altresi' presentare la propria  autocandidatura  ai
          sensi del secondo periodo gli enti territoriali le cui aree
          sono presenti nella proposta di CNAI. 
                5-ter. Nel caso di presentazione,  entro  il  termine
          previsto, di autocandidature ai sensi del comma  5-bis,  il
          Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica redige
          un elenco delle autocandidature  medesime  e  lo  trasmette
          alla Sogin S.p.A. Entro  i  trenta  giorni  successivi,  la
          Sogin S.p.A.  procede  alle  valutazioni  di  competenza  e
          trasmette   le   relative   risultanze   all'autorita'   di
          regolamentazione  competente.  In  particolare,  la   Sogin
          S.p.A.  accerta  che  eventuali  aree   autocandidate   non
          presenti   nella   proposta   di   CNAI   possano    essere
          riconsiderate tenuto  conto  di  vincoli  territoriali  nel
          frattempo  decaduti  o  sostanzialmente  modificati  o  per
          ragioni  tecniche  superabili  con  adeguate  modifiche  al
          progetto preliminare del Parco  tecnologico.  Entro  trenta
          giorni dalla ricezione delle risultanze di cui  al  secondo
          periodo,   l'autorita'   di   regolamentazione   competente
          provvede a esprimere il proprio parere e a trasmetterlo  al
          Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alla
          Sogin S.p.A. 
                5-quater. Entro trenta  giorni  dalla  ricezione  del
          parere di cui al comma 5-ter, la Sogin S.p.A., tenuto conto
          del parere  medesimo,  predispone  una  proposta  di  Carta
          nazionale  delle  aree  autocandidate  (CNAA),   contenente
          l'ordine  di  idoneita'  delle  aree  ivi  incluse,  e   la
          trasmette al  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
          energetica. 
                5-quinquies.  Entro  trenta  giorni  dalla  ricezione
          della proposta di CNAA, il Ministero dell'ambiente e  della
          sicurezza energetica, con il supporto tecnico  della  Sogin
          S.p.A., avvia, per la  proposta  stessa,  la  procedura  di
          valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al titolo II
          della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile  2006,
          n. 152. In caso di mancata presentazione, entro il  termine
          di cui al comma 5-bis, di  autocandidature  a  ospitare  il
          Parco  tecnologico,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
          sicurezza energetica, entro i trenta giorni successivi alla
          scadenza del termine stesso,  avvia  la  procedura  di  VAS
          sulla proposta di CNAI di cui al comma 5. 
                5-sexies. La Sogin  S.p.A.,  entro  i  trenta  giorni
          successivi  alla  conclusione  della  procedura   di   VAS,
          aggiorna la proposta di CNAA o di CNAI e il relativo ordine
          di  idoneita',  tenendo  conto   delle   risultanze   della
          procedura   medesima   e   la   trasmette   al    Ministero
          dell'ambiente e della sicurezza energetica, che richiede il
          parere   tecnico    all'autorita'    di    regolamentazione
          competente. 
                5-septies.    L'autorita'     di     regolamentazione
          competente, entro trenta giorni dalla  richiesta  ai  sensi
          del comma 5-sexies, esprime il proprio parere tecnico sulla
          proposta di CNAA o di CNAI di cui al comma  5-sexies  e  lo
          trasmette al  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
          energetica. 
                6.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della   sicurezza
          energetica, con proprio decreto, di concerto  con  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, approva la CNAA o  la
          CNAI, con il relativo ordine di idoneita'.  La  CNAA  o  la
          CNAI e' pubblicata sui siti della Sogin SpA,  dei  suddetti
          Ministeri e dell'Agenzia. 
                6-bis. Entro trenta  giorni  dall'approvazione  della
          CNAA, la Sogin S.p.A. avvia  con  le  regioni  e  gli  enti
          locali delle aree incluse nella CNAA medesima, nonche'  con
          il Ministero  della  difesa  in  relazione  alle  strutture
          militari,      trattative      bilaterali       finalizzate
          all'insediamento  del  Parco  tecnologico.  Con   specifico
          protocollo  di  accordo,  sottoscritto  nel   corso   delle
          trattative di cui al primo periodo,  sono  individuati  gli
          interventi descritti nel programma di incentivazione di cui
          all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter),  che  beneficiano
          di  misure  premiali  nel  rispetto  delle  quantificazioni
          economiche di cui al comma 1-bis del medesimo articolo  26.
          A conclusione del procedimento, il Ministero  dell'ambiente
          e della  sicurezza  energetica  acquisisce  l'intesa  delle
          regioni nel cui territorio ricadono le  aree  autocandidate
          ovvero  del  Ministero  della  difesa  in  relazione   alle
          strutture militari. 
                6-ter. Con riferimento a  ciascuna  area  oggetto  di
          intesa ai sensi del comma 6-bis, nell'ordine  di  idoneita'
          di cui al comma 6 e fino all'individuazione  dell'area  ove
          ubicare il sito del  Parco  tecnologico,  la  Sogin  S.p.A.
          effettua,   entro   quindici   mesi   dal   perfezionamento
          dell'intesa,  le  indagini  tecniche  nel  rispetto   delle
          modalita'   definite   dall'Agenzia.    L'Agenzia    vigila
          sull'esecuzione delle  indagini  tecniche,  ne  esamina  le
          risultanze finali ed esprime al Ministero  dell'ambiente  e
          della  sicurezza   energetica   parere   vincolante   sulla
          idoneita'  del  sito  proposto.  In  esito  alle   indagini
          tecniche,  la  Sogin  S.p.A.  formula   una   proposta   di
          localizzazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
          energetica. 
                7. In assenza di  autocandidature  di  cui  al  comma
          5-bis o nel caso che le medesime non siano risultate idonee
          ai   sensi   del   comma   5-ter,   entro   cinque   giorni
          dall'approvazione della CNAI, la  Sogin  S.p.A.  invita  le
          regioni e gli enti locali nel cui  territorio  ricadono  le
          aree idonee alla localizzazione  del  Parco  tecnologico  a
          comunicare, entro i successivi  sessanta  giorni,  il  loro
          interesse a ospitare il Parco  stesso  e  avvia  trattative
          bilaterali finalizzate al suo insediamento.  Con  specifico
          protocollo  di  accordo,  sottoscritto  nel   corso   delle
          trattative di cui al primo periodo,  sono  individuati  gli
          interventi descritti nel programma di incentivazione di cui
          all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter),  che  beneficiano
          di  misure  premiali  nel  rispetto  delle  quantificazioni
          economiche di cui al comma 1-bis del medesimo articolo  26.
          La semplice manifestazione di interesse non comporta  alcun
          impegno da parte delle regioni o degli enti locali. In caso
          di piu' protocolli, ciascuno di  questi  reca  l'ordine  di
          idoneita'  dell'area  sulla  scorta  delle  caratteristiche
          tecniche, economiche, ambientali e  sociali  della  stessa,
          cosi' come definito dalla Sogin SpA sulla base dei  criteri
          indicati dall'Agenzia internazionale per l'energia  atomica
          (AIEA) e dall'Agenzia. In conclusione del procedimento,  il
          Ministero  dello  sviluppo  economico  acquisisce  l'intesa
          delle regioni nel cui territorio ricadono le aree idonee. 
                8. In caso di mancata definizione dell'intesa di  cui
          al  comma  7  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dal
          ricevimento della richiesta dell'intesa stessa, si provvede
          entro  trenta  giorni  alla  costituzione  di  un  Comitato
          interistituzionale per tale intesa, i cui  componenti  sono
          designati in modo da assicurare una composizione paritaria,
          rispettivamente, dal Ministero  dello  sviluppo  economico,
          dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del  mare  e  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  da  un  lato,  e   dalle   regioni   coinvolte,
          dall'altro. Le  modalita'  di  funzionamento  del  Comitato
          interistituzionale sono stabilite entro il medesimo termine
          con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
          concerto con il Ministro  dell'ambiente  della  tutela  del
          territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti previo parere della Conferenza  unificata  da
          esprimere entro trenta giorni dalla  richiesta  del  parere
          stesso; il Comitato opera senza corresponsione di  compensi
          o emolumenti a favore dei componenti. Ove non si  riesca  a
          costituire il predetto Comitato interistituzionale,  ovvero
          non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i
          sessanta giorni  successivi,  si  provvede  all'intesa  con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con  la
          partecipazione del presidente della Regione interessata. 
                (omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 34-bis, del  citato
          decreto  legislativo  15  febbraio  2010,   n.   31,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 34-bis (Disposizioni finali). - 1. Ai  sensi  e
          per gli effetti  del  presente  decreto  legislativo,  ogni
          riferimento al CNEN, all'ENEA-DISP, all'ANPA, all'APAT o al
          Dipartimento nucleare, rischio tecnologico  ed  industriale
          dell'ISPRA e' da intendersi all'Agenzia e ogni  riferimento
          al Ministero o al Ministro dello sviluppo  economico  e  al
          Ministero o al Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e del mare e' da intendersi al  Ministero  o  al
          Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. 
                2. 
                3. Le disposizioni della legge 31 dicembre  1962,  n.
          1860, si applicano in quanto compatibili  con  il  presente
          decreto. 
                4. Per quanto non previsto espressamente nel presente
          decreto  legislativo,  si  applicano  le  disposizioni  del
          decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 
                5. Ai fini della tutela delle informazioni, i dati  e
          le informazioni oggetto del presente  decreto  recanti  una
          classifica di segretezza sono gestiti in  conformita'  alle
          disposizioni che regolano la materia.».