Art. 12 
 
            Registro delle tecnologie per il fotovoltaico 
 
  1. ((Al  fine  di  predisporre  una  piu'  completa  mappatura  dei
prodotti europei di qualita' in favore di imprese e utenti  finali,))
l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo  sviluppo
economico sostenibile  (((ENEA)))  procede  alla  formazione  e  alla
tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte  sezioni,
su istanza del produttore o del distributore interessato, i  prodotti
che rispondono ai seguenti  requisiti  di  carattere  territoriale  e
qualitativo: 
    a) moduli fotovoltaici prodotti negli  Stati  membri  dell'Unione
europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per
cento; 
    b) moduli fotovoltaici con celle,  prodotti  negli  Stati  membri
dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno  pari
al 23,5 per cento; 
    c)  moduli  prodotti  negli  Stati  membri  dell'Unione   europea
composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di  silicio  o  tandem
prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella  almeno  pari
al 24,0 per cento. 
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'ENEA, sentito il Ministero delle imprese  e  del  made  in
Italy e il Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,
pubblica ((nel proprio sito internet)) istituzionale le modalita'  di
invio della richiesta di inserimento nel registro dei prodotti di cui
al comma 1 e la documentazione da fornire ai fini dell'iscrizione. 
  3. L'ENEA pubblica  ((nel  proprio  sito  internet))  istituzionale
l'elenco dei prodotti, nonche'  dei  produttori  e  distributori  che
hanno ottenuto l'inserimento nel registro di cui al  comma  1,  fatta
salva  la  possibilita'  di  procedere  a  controlli  documentali   e
prestazionali sui prodotti indicati come rientranti  nelle  categorie
di cui alle  tre  sezioni  del  registro,  con  oneri  a  carico  dei
richiedenti l'iscrizione. 
  4. L'ENEA provvede all'attuazione del presente articolo nei  limiti
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.